Onorevoli Colleghi! - La prassi della reiterazione dei decreti-legge ha assunto negli ultimi anni dimensioni talmente preoccupanti da rendere ormai indilazionabile una riforma dell'articolo 77 della Costituzione che riaffidi alla decretazione d'urgenza un ruolo compatibile con la titolarità della funzione legislativa in capo alle Camere. All'uso abnorme dei decreti-legge potrà davvero porsi rimedio soltanto con un'organica revisione costituzionale che conferisca al Governo una più incisiva potestà regolamentare e maggiori poteri all'interno del procedimento legislativo ordinario. Nella fase attuale, tuttavia, non è più rinviabile una generale riconsiderazione dell'istituto del decreto-legge, che valga anzitutto a sanzionare gli abusi, specie dopo i recenti interventi della Corte costituzionale e le sollecitazioni che da essa sono pervenute al Parlamento, implicitamente ritenuto responsabile, al pari del Governo, del fenomeno della proliferazione dei decreti-legge.
In particolare, si propone di introdurre nel testo dell'articolo 77 della Costituzione un elenco tassativo delle materie sulle quali non è consentito intervenire con decreto-legge. A tale limite «esterno» di materia si aggiunge, poi, un limite «interno», costituito dalla previsione della necessaria specificità ed omogeneità del contenuto dei decreti-legge. Si reputa, dunque, preferibile un'enumerazione in negativo delle materie sottratte alla decretazione d'urgenza, in quanto maggiormente aderente alla natura dell'istituto, concepito dai costituenti come strumento a disposizione dell'esecutivo per far fronte a situazioni di emergenza non determinabili a priori. Va poi sottolineato che, con riferimento al problema della non reiterabilità dei decreti-legge non convertiti, la presente proposta di legge costituzionale si fa carico di approntare un rimedio al rischio che simile divieto venga facilmente eluso qualora ai provvedimenti stessi, nuovamente emanati dal Governo, vengano introdotte delle modificazioni anche soltanto parziali o marginali, prevedendo che il Governo non possa rinnovare né riprodurre parzialmente il contenuto di decreti non convertiti in legge dalle Camere.
Inoltre - a differenza dei progetti di legge presentati finora in materia - non si accoglie il principio della inemendabilità assoluta dei decreti-legge, ritenendosi incomprimibile il potere del legislatore ordinario di apportare modifiche ai provvedimenti governativi con forza di legge, purché, però, gli emendamenti riguardino strettamente la materia oggetto del decreto. È prevista, poi, una costituzionalizzazione del potere delle Camere (attualmente disciplinato dai regolamenti parlamentari: articoli 96-bis del regolamento della Camera e 78 del regolamento del Senato) di svolgere il giudizio di ammissibilità dei decreti-legge, e dei relativi emendamenti, sotto il profilo della effettiva sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza e del rispetto dei limiti di materia previsti dall'articolo 77 della Costituzione. In tal modo si trasformerebbero le Camere in veri e propri «giudici parlamentari» della legittimità costituzionale dei decreti-legge, e si affiderebbe loro un potere da esercitarsi in posizione dialettica con la Corte costituzionale.
Il tentativo che ispira il presente progetto di riforma dell'articolo 77 della Costituzione è, in altre parole, quello di conservare in capo alle Camere il potere di valutare l'effettiva ricorrenza dei requisiti di costituzionalità dei decreti-legge, e di ancorare, nel contempo, tale valutazione a precisi criteri di legittimità. La proposta presenta, peraltro, tratti fortemente innovativi rispetto all'attuale disciplina e agli stessi progetti di riforma finora presentati i quali, salvo alcune eccezioni, non si preoccupano di normativizzare i rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale né di prevenirne possibili inasprimenti. È, così, fatta salva, nella nostra proposta, la possibilità di un intervento sanzionatorio della Corte costituzionale, non soltanto attraverso le vie ordinarie (giudizio in via incidentale e in via principale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge e conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato) ma anche mediante: a) la esplicita previsione di un accesso diretto alla Corte, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, da parte di ciascuna Camera - la quale avrebbe, così, la facoltà di instaurare, qualora lo reputasse opportuno e previa deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un dialogo con il giudice costituzionale in merito alla verifica della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza; b) il riconoscimento a un quinto dei componenti di una Camera del potere di impugnare la legge di conversione entro cinque giorni dalla sua definitiva approvazione con esclusivo riferimento ai limiti dettati dall'articolo 77 della Costituzione. Questi due strumenti - un ricorso ex ante da parte di una delle due Camere ed un ricorso ex post attivabile, entro un breve termine, da parte di una minoranza parlamentare qualificata - appaiono in grado di apprestare una sufficiente garanzia alle istanze di mera legittimità costituzionale dei decreti-legge, condizionando però i relativi controlli ad una volontà parlamentare che sembra essere l'unica idonea a conferire, ovvero a negare, il crisma della legittimità ad atti extra-ordinem del Governo.
Si tratta, evidentemente, di un'operazione difficile, che richiede un delicato contemperamento di esigenze di legittimità ed esigenze attinenti, invece, al merito dei rapporti politici tra Parlamento e Governo. In ogni caso, la chiusura del sistema di controlli così delineato sarebbe assicurata, ove esso risultasse insufficiente, dagli interventi della Corte costituzionale. La presente proposta di legge costituzionale mira, peraltro, a disincentivare l'intervento della Corte attraverso la configurazione di una verifica parlamentare condotta alla stregua di criteri di legittimità puntualmente definiti nell'articolo 77 della Costituzione e tale, quindi, da far apparire necessario un sindacato della Corte soltanto quale extrema ratio, direttamente attivabile su iniziativa di istanze parlamentari interessate a che il controllo operato dalle Camere sia sottoposto in via preventiva - o immediatamente successiva - al vaglio del «giudice delle leggi».
|
|
Indice |