Art. 1.
1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere. Qualora le Camere siano sciolte, esse sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Il Governo non può, mediante decreti:
a) provvedere in materia costituzionale ed elettorale;
b) provvedere in materia di bilanci e consuntivi;
c) rinnovare, anche solo parzialmente, disposizioni di decreti non convertiti in legge;
d) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;
e) operare delegificazioni e depenalizzazioni;
f) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
g) ripristinare refficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
In sede di esame parlamentare del disegno di legge di conversione sono ammesse soltanto proposte emendative chepresentino i requisiti di necessità ed urgenza e che riguardino strettamente la materia oggetto del decreto.
I decreti o loro singole disposizioni perdono efficacia sin dall'inizio se entro trenta giorni dal deferimento del disegno di legge di conversione la Camera o il Senato non ne riconoscano l'ammissibilità sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza e del rispetto degli altri limiti previsti dalla presente disposizione, ovvero se non siano comunque convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Nel corso dell'esame parlamentare sulla sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo ciascuna Camera può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sollevare davanti alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale del decreto o di sue singole disposizioni in relazione ai requisiti di cui al presente articolo. In tale caso i termini di cui al comma quinto restano sospesi fino al momento della decisione della Corte costituzionale, la quale deve pronunciarsi entro venti giorni dal deferimento della questione. La decisione della Corte costituzionale che neghi, relativamente al decreto o a sue singole parti, la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza o accerti l'avvenuta violazione degli altri limiti disposti dal presente articolo produce gli stessi effetti della non conversione in legge.
Entro cinque giorni dalla conversione in legge del decreto, un quinto dei componenti di una delle Camere può impugnare davanti alla Corte costituzionale in tutto o in parte la legge di conversione per pretesa violazione dei limiti di cui al presente articolo. La Corte costituzionale deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data della approvazione della legge di conversione. Il ricorso ha effetti sospensivi sulla promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore ed efficacia della legge medesima».
2. I decreti già presentati alle Camere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono esaminati e convertiti secondo la disciplina vigente al momento della loro emanazione.