PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C0443


Onorevoli Colleghi! - I conflitti di competenza sorti tra il Consiglio superiore della magistratura (CSM) ed il Presidente della Repubblica, da una parte, e tra lo stesso CSM ed il Ministro di grazia e giustizia, dall'altra, hanno evidenziato l'esigenza di precisare la natura delle funzioni demandate al CSM dalla Carta costituzionale e della revisione delle norme in materia di composizione dell'organo predetto non correlate alla natura delle funzioni demandategli ed appalesatesi, in concreto, contrastanti con i princìpi fondamentali della stessa Costituzione.
La previsione della magistratura come ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere - di cui all'articolo 104 della Costituzione - non può renderla un ordinamento giuridico separato, dotato di propria autonomia ed indipendenza anche politica, alla stregua della diversa indipendenza riconosciuta, ad esempio, alla Chiesa cattolica dall'articolo 7 della stessa Costituzione. Alla magistratura è attribuito il compito istituzionale di amministrare la giustizia; tale compito ha un contenuto così squisitamente tecnico da assurgere, addirittura, a considerazione di antiteticità nei confronti di qualsiasi altra pubblica funzione ed, in particolare, di quelle politiche, al punto che il terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione prevede la possibilità di stabilire, con legge, per i magistrati, limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici.
D'altra parte, è l'esistenza stessa del Ministro di grazia e giustizia, organo politico per eccellenza, preposto all'amministrazione giudiziaria, a contraddire l'ipotizzabilità di competenze politiche del Consiglio superiore.
L'autonomia e l'indipendenza della magistratura e di ogni singolo magistrato sono state concepite dal costituente in via principale, quale garanzia al cittadino utente della giustizia e, solo come fatto secondario e consequenziale, quale diritto della magistratura e dei suoi membri: ne consegue che la normativa di attuazione deve eliminare dalle disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo di autotutela ogni possibilità di strumentalizzazione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura per perseguimento di scopi non indicati dalla Costituzione e delimitarne l'esercizio all'ambito tecnico-amministrativo voluto dal Costituente.
Tuttavia l'articolo 104, commi quarto e quinto, della Costituzione ha collocato proprio all'interno del CSM quell'elemento politico dal quale avrebbe voluto salva- guardare l'amministrazione del personale di magistratura, demandando alla designazione del Parlamento, che vi provvede, come è noto, con il sistema della «spartizione partitica», la nomina di un terzo dei membri del CSM, che, come si è detto, è organo esclusivamente tecnico-amministrativo e non certo politico.
Orbene, se alla presidenza del CSM opportunamente è stato designato il Presidente della Repubblica (articolo 104, secondo comma), sia per l'esigenza di garantire la necessaria qualificazione normativa ai provvedimenti emanandi, che devono essere adottati in conformità delle deliberazioni del CSM, con decreti a sua firma, sia sotto l'aspetto della posizione super partes del Presidente della Repubblica, che lo sottrae al sospetto di soggetto politicizzante, non s'intravedono logiche motivazioni all'inserimento di membri estranei alla magistratura nel CSM.
Più logica e funzionale sembra, invece, l'eliminazione dei membri eletti dal Parlamento e l'integrazione della sola sezione disciplinare (al fine di evitare il deprecato fenomeno della «giurisdizione domestica», foriero, quanto meno, di sospetti) con cinque membri estratti a sorte dallo stesso CSM tra persone che siano dotate di cultura giuridica e che siano investite di pubbliche funzioni, che potrebbero individuarsi tra le categorie di dirigenti dello Stato con competenza territoriale provinciale: prefetti, dirigenti delle cancellerie dei tribunali, provveditori agli studi e direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.
Tale riforma salvaguarderà il CSM nel suo complesso dai rischi di politicizzazione, eliminando la lottizzazione partitica dovuta ai membri a designazione parlamentare e incidendo anche, in tal modo, sulla politicizzazione delle correnti interne all'Associazione nazionale magistrati. Salvaguarderà, altresì, ciascun magistrato da ogni possibile condizionamento, ipotizzabile anche da parte di membri della stessa magistratura, ove organizzati in strutture sovraordinate e stabilmente insediate dacché alla indiscutibile qualificazione culturale, giuridica e professionale specifica in materia disciplinare dei soggetti che dovranno integrare la sezione si aggiunge la occasionalità della chiamata a partecipare a ciascuna sessione della sezione disciplinare, atta ad impedire sia precostituzioni di impunità in favore di magistrati e in danno della collettività sia condizionamenti nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
La proposta revisione consiste in due articoli. L'articolo 1, al comma 1, sostituisce il quarto comma dell'articolo 104, eliminando dal testo riformato il frazionamento dei membri eligendi del Consiglio superiore della magistratura, con l'esclusione di quelli di nomina parlamentare.
Il comma 2 del medesimo articolo 1 sostituisce il quinto comma dell'articolo 104, designando d'ufficio il membro del Consiglio superiore investito delle funzioni di vice presidente e che, invece, secondo il testo che s'intende riformare, andava eletto tra quelli di nomina parlamentare.
L'articolo 2 prevede che il Consiglio superiore della magistratura integri la propria sezione disciplinare, provvedendo a sorteggiare cinque membri, ad ogni sessione, tra eminenti funzionari dello Stato, che saranno indicati dalla legge.


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