PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C0443

Art. 1.


1. Il quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Gli altri componenti sono eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie».


2. Il quinto comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio superiore della magistratura sono esercitate, nell'ordine, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte o dal membro più anziano tra i magistrati di Cassazione dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori».

Art. 2.


1. Il Consiglio superiore della magistratura integra la composizione della propria sezione disciplinare con cinque membri estratti a sorte, ad ogni sessione, tra il personale dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, con le modalità ed i criteri definiti dalla legge.


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