1. Il quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Gli altri componenti sono eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie».
2. Il quinto comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio superiore della magistratura sono esercitate, nell'ordine, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte o dal membro più anziano tra i magistrati di Cassazione dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori».
1. Il Consiglio superiore della magistratura integra la composizione della propria sezione disciplinare con cinque membri estratti a sorte, ad ogni sessione, tra il personale dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, con le modalità ed i criteri definiti dalla legge.