PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C0267


Onorevoli Colleghi! - L'istituto referendario è a tutt'oggi l'espressione più viva e diretta della volontà popolare: sono ancora sentiti, nonostante gli anni, gli echi delle grandi campagne referendarie in materia di diritti civili: ci riferiamo ai referendum sull'aborto e sul divorzio, e più recentemente, se pur con valutazioni politiche assai diverse, in materia elettorale, con la consultazione sul sistema maggioritario.
Forse proprio questa caratteristica dei «vecchi» referendum, la loro vasta eco, è il fattore discriminante che ci spinge oggi a voler intervenire sulla normativa dell'istituto referendario, che ha sensibilmente perduto la sua funzione originaria e da strumento di mobilitazione e affermazione della volontà popolare su grandi temi e princìpi democratici, si va rivelando un cavilloso meccanismo, a volte distortivo, o una sorta di abdicazione legislativa del Parlamento.
Se il referendum va senz'altro salvaguardato, un uso improprio rischia di produrre effetti opposti, quali la caduta di interesse popolare e la sempre minore partecipazione dei cittadini al voto.
Ci sembra opportuno sottolineare l'inaudita intensificazione delle consultazioni referendarie, in particolare quando la richiesta di abrogazione o conservazione riguarda leggi o parti di esse che necessiterebbero di dibattito e confronto e i cui argomenti non possono essere risolti in maniera così radicale.
Per questi motivi proponiamo alcune modifiche alla normativa vigente, vale a dire: 1) l'innalzamento ad un milione del numero di firme richiesto per l'ammissione di un referendum, in primo luogo per una giusta compensazione rispetto alle 500.000 firme fissate nel 1946 con una popolazione che risaliva all'epoca a poco più della metà di quella di oggi e in secondo luogo quale discriminante per verificare la forte rilevanza di un tema sottoposto a richiesta di referendum nella coscienza popolare; 2) l'obbligo di procedere per singoli articoli o singoli commi quando si intende abrogare parzialmente una legge; 3) un tetto massimo di cinque referendum in un'unica consultazione annuale, al fine di evitare di generare confusione e incomprensione su tematiche le più disparate negli elettori.
Un'ultima richiesta è rivolta a questo Parlamento, nella speranza che condivida quanto da noi esposto e, nell'interesse di tutti, collabori alla formazione di una nuova e più equa disciplina dell'istituto referendario.


Testo articoli - C0267 indice materie
Indice