1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
«È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedano un milione di elettori o cinque consigli regionali. L'abrogazione parziale si intende riferita a singoli articoli o singoli commi della legge o dell'atto avente valore di legge.
Nel caso di pluralità di richieste ammesse a referendum si terrà conto del loro ordine di presentazione per la fissazione di non più di cinque referendum nella medesima consultazione referendaria. Per le altre richieste ammesse il referendum è indetto per l'anno o per gli anni successivi in numero di non più di cinque referendum per ciascun anno.».