Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 537 del 19/5/1999
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(Processo relativo all'associazione tessile di Como)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Butti n. 3-02474 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 6).
Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Con sentenza in data 28 marzo 1997, il GUP del tribunale di Como dichiarò non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati in relazione ai reati loro ascritti per i fatti ai quali fa riferimento l'atto ispettivo.
La corte di appello di Milano, con sentenza in data 10 novembre 1997, in parziale riforma della citata sentenza, rinviò a giudizio tutti gli imputati con


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esclusione di Mantero Moritz, per il quale confermò la sentenza di proscioglimento.
Con riferimento alla conferma dell'assoluzione del Mantero, l'interrogante richiama alcune critiche mosse alla motivazione della sentenza dal giurista Alberto Crespi e chiede quale sia il giudizio del ministro al riguardo e se non vi siano errori ravvisabili o sviste commesse, anche involontariamente, dalla corte di appello di Milano.
Ancora una volta, come è avvenuto per altri atti ispettivi di analogo contenuto, si deve affermare preliminarmente che il ministro non può che rispettare le decisioni dell'autorità giudiziaria. Solo in presenza di atti abnormi o di errori evidenti può sindacare l'atto giudiziario, al fine di valutare eventuali profili disciplinari.
Ciò premesso, nella fattispecie, la corte di appello ha disposto il rinvio a giudizio degli altri imputati, accogliendo l'appello che era stato proposto dal pubblico ministero. Con riferimento alla conferma dell'assoluzione del Mantero, il procuratore generale non ha ritenuto di proporre il ricorso per Cassazione e, quindi, la sentenza è passata in giudicato. Hanno, pertanto, trovato corretta applicazione tutti i meccanismi previsti dall'ordinamento. Si deve osservare che dalla lettura della motivazione della sentenza che si pone a disposizione dell'interrogante emerge chiaramente che la corte ha ritenuto che il Mantero, per essere divenuto presidente dell'associazione nel giugno del 1992, andando a ricoprire un ruolo sostanzialmente incompatibile, aveva perso ogni interesse a quei contributi per la cui elargizione le attività falsificatorie e truffaldine andavano compiendosi.
La corte sottolinea, infatti, che l'imputazione concerneva soltanto otto corsi di formazione e tre progetti e che la rendicontazione del primo corso era già stata presentata nel giugno del 1992, cioè nel momento in cui il Mantero diviene presidente.
In questo contesto si spiega perché la corte ha ritenuto verosimile che negli ultimi due consigli di amministrazione egli abbia partecipato soltanto in veste di spettatore, data la sopravvenuta incompatibilità delle due cariche.
Deve essere anche evidenziato che la corte motiva il rinvio a giudizio degli altri imputati, proprio sottolineando il loro interesse al conseguimento del profitto delle attività delittuose ad essi contestate, sicché appare evidente la ragione di distinzione che è stata operata tra il Mantero e gli altri che sono stati condannati. Il procuratore generale, come si è sopraccennato, non ha ritenuto di impugnare la sentenza, evidentemente condividendone le argomentazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Signor Presidente, signor sottosegretario, è chiaro che non possiamo ritenerci soddisfatti della risposta da lei fornita, anche perché il punto che ci preme sottolineare è l'argomentazione con la quale la corte d'appello di Milano ha assunto questa decisione. La corte afferma che in ragione della sopravvenuta incompatibilità tra le varie cariche «è pertanto verosimile che agli ultimi due consigli di amministrazione egli» - ossia Mantero - «abbia partecipato soltanto in veste di spettatore».
La corte d'appello di Milano è libera nella propria autodeterminazione di giudicare come ritiene e giustamente l'onorevole sottosegretario ci rammenta che il Governo non può permettersi di entrare nel merito delle sentenze. È peraltro altrettanto vero che la corte d'appello di Milano, così come qualunque organo giurisdizionale, non può pretendere di scrivere in motivazioni cose abnormi e sottrarsi ad un giudizio che è politico sotto il profilo della necessità di un rigoroso rispetto della legge.
Al di là del fatto che la corte d'appello di Milano, come ha evidenziato il professor Crespi, in altri casi per consiglieri che siano stati spettatori si è pronunciata in modo diametralmente opposto, resta il


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fatto che la figura del consigliere spettatore era del tutto ignota all'ordinamento ed alla giurisprudenza. Si fa lo spettatore se ci si reca allo stadio, se si va ad assistere ad una manifestazione pubblica, non se si partecipa ad un consiglio di amministrazione. Nel momento in cui colui il quale sia incorso in una posizione di incompatibilità e ne sia esattamente consapevole si presenta in un consiglio di amministrazione credo, onorevole sottosegretario, che tutto si possa dire tranne che va a fare lo spettatore. Ciò anche perché nei consigli di amministrazione, se Dio vuole, non sono ammessi gli spettatori.
È allora evidente che, come nel caso delle interpellanze ed interrogazioni precedenti, ci troviamo di fronte ad un problema paradossale. I colleghi di alleanza nazionale, i quali prima hanno denunciato il fatto gravissimo della morte di un detenuto, hanno parlato di una mala giustizia che ha portato, appunto, al decesso di un cittadino, sia pure in condizioni di restrizione della libertà personale. Io sto affrontando il tema dell'altra mala giustizia, quella che invece tratta i cittadini inventando la categoria dei cittadini beneficati. Quello di cui si parla è un cittadino beneficato attraverso una motivazione che dal punto di vista giuridico grida vendetta. Poiché però questo soggetto beneficato è comunque impegnato in politica e su un versante che evidentemente piace alle forze di maggioranza e, quindi, a quella magistratura politicizzata che, tutto sommato, appoggia non da oggi le forze di maggioranza, si dimostra ulteriormente che la legge è uguale per tutti, ma è più uguale per qualcuno in luogo di altri.
Ecco perché, anche a nome dei miei colleghi cofirmatari dell'interrogazione, dichiaro la mia più totale insoddisfazione.

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