(Sezione 6 - Processo relativo all'associazione tessile di Como)
F) Interrogazione:
BUTTI, TABORELLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE e FOTI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
è in corso da tempo il processo per presunte irregolarità di varia natura verificatesi all'interno dell'Associazione tessile di Como;
al di là della vicenda giudiziaria ampiamente narrata dalla cronaca non solo locale, merita risalto la non più recente decisione della Corte d'appello di Milano di annullare la sentenza di proscioglimento emessa dal Gup di Como nei confronti di tutti i componenti del comitato di gestione del tessile ad eccezione di Moritz Mantero;
la Corte d'appello di Milano scrive, tra l'altro: «Mantero (...) nel giugno 1992 divenne presidente dell'Associazione serica italiana, andando a ricoprire un ruolo sostanzialmente incompatibile con l'appartenenza al Comitato di gestione del tessile di Como. È pertanto verosimile che agli ultimi due consigli di amministrazione egli abbia partecipato soltanto in veste di spettatore, data la sopravvenuta incompatibilità»;
con tali motivazioni la Corte d'appello di Milano ha confermato il proscioglimento di Moritz Mantero, unico amministratore del Tessile a non essere stato rinviato a giudizio;
il noto giurista Alberto Crespi, ordinario di diritto penale all'università di Milano, ha scritto sulla «Rivista delle società» (periodico di giurisprudenza edito da Giuffrè): «Provo una certa ritrosia al plauso non per cattiva disposizione d'animo (...), ma unicamente per il manifesto eccesso di novità che si avverte nelle ragioni addotte dal giudicante per confermare il proscioglimento di quel fortunatissimo consigliere di amministrazione»;
Alberto Crespi prosegue palesando il suo stupore nel considerare come possa una situazione di mera incompatibilità vanificare nel nulla la qualità di amministratore regolarmente nominato;
Alberto Crespi conclude manifestando la propria solidarietà ai «tanti amministratori-spettatori ritenuti viceversa dalla Corte d'appello di Milano responsabili penalmente a titolo di dolo e dolo di frode» -:
quale sia il giudizio del Ministro circa le motivazioni con cui la Corte d'appello di Milano ha deciso di annullare la sentenza di proscioglimento emessa dal Gup di Como nei confronti di tutti i componenti del Comitato di gestione del «Tessile di Como» ad eccezione di Moritz Mantero, anche alla luce del commento del dottor Alberto Crespi;
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se, in relazione alle parole del dottor Crespi, non siano ravvisabili errori, dimenticanze o sviste commessi anche involontariamente dalla Corte d'appello di Milano che - sempre secondo Crespi - avrebbe usato più pesi e più misure e se intenda conseguentemente adottare le iniziative ispettive di competenza. (3-02474)
(8 giugno 1998).