Seduta n. 109 del 4/12/1996

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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interpellanze Carotti n. 2-00169, Armando Veneto n. 2-00172, Giuliano n. 2-00173, dell'interrogazione Fragalà n. 3-00159, delle interpellanze Rebuffa n. 2.00200, Grimaldi n. 2-00224, Garra n. 2-00123, Giovanardi n. 2-00048 e n. 2-00033, nonché delle interrogazioni Mancuso n. 3-00142, Saraceni n. 3-00473, Mantovano n. 3-00060 e La Russa n. 3-00138, delle interpellanze Boato n. 2-00140 e n. 2-00213 e delle interrogazioni Cento n. 2-00184, Mancuso 3-00308 e Marengo n. 3-00220 (vedi l'allegato A).
Onorevoli colleghi, la Presidenza in accordo con il Governo per consentire l'ordinato svolgimento di questioni tra loro analoghe, ha disposto che il ministro faccia un'unica esposizione.
Pertanto queste interpellanze e queste interrogazioni, tutte inerenti ai problemi del Ministero di grazia e giustizia, saranno svolte congiuntamente.
Chiedo agli onorevoli interpellanti se intendano illustrare le loro interpellanze.

GIACOMO GARRA. Io rinuncio alla replica, ma intendo illustrare la mia interpellanza.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, sono il primo interpellante e vorrei illustrare per tre minuti la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Lei dispone di quindici minuti, non si preoccupi.

CARLO GIOVANARDI. Anche io intendo illustrare le mie interpellanze.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori delle interpellanze Armando Veneto n. 2-00172, Giuliano n. 2-00173, Rebuffa n. 2-00200, Grimaldi n. 2-00224, Boato nn. 2-00140 e 2-00123 si riservano di intervenire in sede di replica.
L'onorevole Carotti ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00169.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, la mia interpellanza trae origine e fondamento dalla innegabile necessità di intervenire in maniera organica su un tipo di legislazione che sta creando delle lacerazioni di carattere sociale e giudiziario che, secondo


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me, non consentono più una risposta dilazionata nel tempo. Mi riferisco segnatamente all'evoluzione paradossale e vorrei dire patologica che ha avuto l'istituto dei collaboratori di giustizia, che progressivamente, da supporto investigativo, da traccia per le indagini preliminari, ha via via assunto la significazione di indizio qualificato per arrivare addirittura ad essere prova penale nella fase dibattimentale, il che contraddice la filosofia del nostro diritto e di duemila anni di storia perché l'istituto era ignoto fino ad epoche recenti ed è stato mutuato dal diritto anglosassone laddove però il confinamento era comunque relegato nella fase delle indagini di polizia soprattutto in presenza di un sistema che prevedeva l'esercizio facoltativo dell'azione penale, mentre in una griglia rigida, quale è quella che noi abbiamo a disposizione, che rende obbligatoria l'azione penale e che quindi sostanzialmente legalizza e canalizza tutte le fonti di prova, siamo arrivati ad una situazione che secondo me merita una risposta organica e definitiva su un problema che desta allarme e che richiama l'attenzione di tutti gli operatori del diritto.
Le segnalo problemi che a lei sono ben noti, signor ministro, soprattutto in relazione ad una prassi giurisprudenziale e ad una deriva interpretativa che porta a conseguenze assolutamente aberranti. Mi riferisco alla possibilità di una loro utilizzazione anche in processi diversi rispetto a quelli nei quali viene resa la deposizione, che spesso ha degli obiettivi investigativi, delle necessità probatorie diverse rispetto al retroterra di altri procedimenti penali. Si arriva alla conseguenza di vedere utilizzabili sia in linea astratta che in via concreta le dichiarazioni di un pentito, che è comunque sempre portatore di un interesse processuale conflittuale rispetto alla logica. Infatti, quando una deposizione è comunque inquinata dalla prevedibilità di un beneficio che deriva da un certo atteggiamento, deve sempre fare da guida in maniera molto sottile la griglia interpretativa ed il filtro di credibilità del medesimo. Questo discorso è ancor più vero quando si consente di riversare il materiale probatorio, seppure acquisito con le garanzie di contraddittorio in un procedimento penale, in altro procedimento penale con una possibilità di formazione del convincimento del giudice che sostanzialmente mortifica la possibilità di intervento della difesa nel procedimento principale.
Le chiedo quindi di indicare al Parlamento gli indirizzi del Governo per verificare l'eventuale esistenza della possibilità di un intervento organico, definito e chiaro che bilanci l'indiscutibile desiderio di sicurezza sociale, che non può essere parametrata e sovrapposta alla certezza del diritto e soprattutto alla tutela del principio di difesa dell'imputato.
In questo senso va letta la mia interpellanza e la ringrazio fin d'ora per la risposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Garra ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00123.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, signor ministro della giustizia, la mia interpellanza n. 2-00123, risalente a cinque mesi fa, sulla riforma della cosiddetta geografia giudiziaria scaturisce non solo dalle notizie di stampa che a metà luglio 1996 davano grande risalto alla proposta del Consiglio superiore della magistratura, che a maggioranza aveva previsto la soppressione di oltre 40 tribunali, ma soprattutto scaturisce dalle affermazioni fatte da lei, signor ministro, nel corso delle audizioni che hanno avuto luogo davanti alla Commissione giustizia della Camera tra la terza decade di giugno e i primi di luglio di quest'anno.
Nell'audizione del 20 giugno 1996 lei ha testualmente affermato: «Vedo come obiettivo determinante, da realizzarsi in tempi brevi o medi, una più razionale distribuzione del servizio-giustizia secondo una geografia giudiziaria finalmente attenta alla realtà del paese». Lei ha altresì affermato che a tal fine «la via più congrua» appare essere quella della «legge delega».


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A tale riguardo e con riferimento alla presenza di corti d'appello nel territorio nazionale lei si è limitato a dichiarare che occorrerà definire se nell'ambito di ciascuna regione vi debbano essere una sola o più corti d'appello, mentre sulla redistribuzione e riorganizzazione dei tribunali ha avuto la mano pesante, ipotizzando la sola sopravvivenza degli uffici giudiziari dei capoluoghi di provincia con l'eccezione delle zone dove è particolarmente grave la presenza della criminalità organizzata.
Signor ministro, lei ha inoltre dichiarato di condividere la scelta del giudice di primo grado monocratico e la creazione di un giudice unico, attraverso l'unificazione dei tribunali e delle preture nonché delle relative procure.
Sono questioni sulle quali non intendo soffermarmi benché sia evidente che l'impostazione centralizzatrice del Governo sia in contrasto con il programma di federalismo e di valorizzazione degli ambiti territoriali minori, quali si desumono e discendono dal principio di sussidiarietà.
Aggiungo che lei si era illuso che, quale corollario al sentimento di onnipotenza che si accompagnò alla vittoria dell'Ulivo e alla formazione del Governo Prodi, potessero essere date al paese, entro i primi cento giorni, alcune risposte rientranti in una strategia di più ampio respiro. Sono trascorsi ormai duecento giorni e nulla è cambiato.
Un'ultima notazione. Il Consiglio superiore della magistratura ha incluso tra i quaranta rami secchi della giustizia il tribunale di Caltagirone. Non so quali siano stati i criteri per il proposto taglio dei quaranta tribunali, fra i quali quello di Caltagirone, come dicevo; c'è da dubitare della oculatezza di tale proposta ove solo si consideri che non solo a suo tempo vennero assicurazioni dal ministro Biondi circa la salvaguardia di quello come di altri tribunali, ma successivamente il Ministero di grazia e giustizia ha deciso di finanziare per sette miliardi gli ampliamenti della sede dello stesso tribunale; ulteriori finanziamenti sono stati decisi per la realizzazione della nuova casa circondariale. Vorrei in proposito qui ricordare che nella seduta del 4 novembre scorso il Governo ha accolto un mio ordine del giorno, che lo impegnava alla rapida ultimazione dei lavori per la nuova casa circondariale.
Sono questi segnali precisi, che non stanno affatto a dimostrare l'intendimento del Governo di sopprimere, ad esempio, il tribunale di Caltagirone; ma credo che valutazioni analoghe valgano anche per altri tribunali, cosiddetti sopprimendi.
Mi chiedo quali siano le fonti conoscitive e i dati oggettivi tenuti presenti dal Consiglio superiore della magistratura per individuare ben 40 «rami secchi» nella giustizia. Si è trattato forse di proposte dettate da impulsi umorali?
C'è persino da pensare che la proposta soppressiva - efficientista a parole - sia nei fatti corporativa, dal momento che i tribunali da sopprimere sovente sono collocati nelle località montane, oppure in centri minori nei quali persino gli uditori giudiziari «in applicazione» hanno messo e mettono piede con fugaci apparizioni e sempre con gli orari ferroviari e delle autolinee a portata di mano, in attesa di poter ottenere il trasferimento in sedi giudiziarie di grandi città.
Signor ministro, ma davvero siete convinti che nei tribunali delle grandi città non vi siano imboscamenti di magistrati alla ricerca di incarichi governativi o paragovernativi?
Ma davvero i magistrati che operano nei piccoli centri sono degli oziosi? O non è vero il contrario, e cioè che è proprio nei piccoli centri che può operare, e non nelle grandi città, il controllo dell'opinione pubblica?
Mi auguro che gli «eroici furori» posti dal Consiglio superiore della magistratura a base della deliberazione del 15 luglio 1996 trovino nel ministro Flick la giusta camera di raffreddamento per non privare le popolazioni di quella presenza alta dello Stato, che da decenni si è materializzata nelle locali sedi giudiziarie.

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PRESIDENTE. L'onorevole Giovanardi ha facoltà di illustrare le sue interpellanze nn. 2-00048 e 2-00033.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, approfitto dell'occasione della illustrazione di queste due interpellanze per rilevare che sono tre anni che aspetto una risposta dai ministri della giustizia pro tempore in carica. Ringrazio il ministro perché questa mattina sono all'ordine del giorno i due suddetti documenti di sindacato ispettivo che ho presentato.
Sono stato collega dell'onorevole Correnti, che questa mattina scrive su l'Avvenire le seguenti parole : «Sono stato trattato come un cane rognoso dai miei compagni di partito quando nella legislatura 1992-1994 segnalavo» (l'onorevole Correnti del PDS ebbe il coraggio di farlo in quest'aula) «che vi era qualcosa di profondamente sbagliato nel rapporto tra giustizia e politica». Devo dire che oggi sono state fatte analisi su quanto è successo da De Rita, Pellegrino e dallo stesso Correnti, con le quali si è cercato di dare un'interpretazione già in sede storica del rapporto tra giustizia e politica, così come lo abbiamo vissuto in questi anni. In quest'aula è oggi presente un autorevole testimone, l'ex ministro della giustizia onorevole Mancuso, che cercò di interessarsi - ahimè senza troppa fortuna - del problema e di verificare, indagare e capire che cosa si stesse verificando.
È successo qualcosa? Non lo so, perché Gerardo D'Ambrosio, in una delle tante interviste o esternazioni alle quali abitualmente si dedica, tre mesi fa sosteneva su la Repubblica che non gli risultavano errori compiuti da «Mani pulite».
La mia interpellanza n. 2-00033 riguarda il caso Darida. Sono stato particolarmente colpito, come credo molti italiani, dal fatto che il ministro della giustizia, persona che ha ricoperto l'incarico che oggi ricopre il ministro Flick, che era stato anche sindaco di Roma e che aveva avuto una serie di incarichi prestigiosi, potesse essere stato arrestato, tradotto in carcere a Milano per un mese e mezzo, poi prosciolto, anche se nella vicenda si sono accavallati altri inquietanti risvolti. Non le sarà sfuggito, signor ministro, che sei membri laici del Consiglio superiore della magistratura abbiano chiesto al Consiglio stesso di chiarire come sia stato possibile che, dopo il proscioglimento, un certo pubblico ministero, di nome Greco, abbia chiesto ad un certo pubblico ministero, di nome Misiani, di impugnare la sentenza di proscioglimento non a fini di giustizia, ma perché era in corso a Milano l'ispezione del ministro Mancuso. Quindi si è trattato di una cortesia tra colleghi, perché se gli ispettori si fossero trovati davanti ad un proscioglimento già passato in giudicato sarebbe stato difficile comprendere perché il ministro fosse stato arrestato; mentre se la sentenza era in appello, significava che il procedimento comunque era ancora in corso.
Di fronte ad un atteggiamento ampiamente riportato dalla stampa si attende ancora una risposta dal Consiglio superiore della magistratura su cose che non definisco gravi, ma folli. Il ministro della giustizia dovrebbe infatti dirmi cosa deve pensare un cittadino deputato davanti al fatto che un giudice affermi che un collega gli abbia chiesto di agire in un certo modo, non ai fini della giustizia, ma per coprirsi dagli esiti di un'ispezione! Sono tre anni che aspetto di capire perché Darida sia stato arrestato, come ciò sia stato possibile!
Vorrei citarle alcuni casi che hanno fatto la storia di questo paese, anzi, che hanno cambiato la storia di questo paese, la storia parlamentare, la storia di un'intera regione. Serafino Generoso e Giuseppe Adamoli rappresentavano la seconda linea della DC nel 1993, quando «mani pulite» aveva toccato i vertici del partito a Milano. Giuseppe Adamoli andò alla trasmissione televisiva Milano, Italia a rappresentare il volto pulito della nuova DC. Chiuse alla tre di notte una difficile trattativa politica per il rinnovo di una nuova giunta regionale al cosiddetto «pirellone»; se ne tornò a casa e venne arrestato. Trovò i carabinieri che portarono via lui e Serafino Generoso. Finì in carcere, dove gli venne detto: «Vuoi uscire?


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Ti devi dimettere da consigliere regionale, devi abbandonare ogni incarico». Quindi venne arrestato e costretto a dimettersi dagli incarichi. Bene, abbiamo poi appreso che Serafino Generoso è stato non solo prosciolto, ma ha già ottenuto anche il risarcimento. Anche Giuseppe Adamoli è stato prosciolto. Non so Gerardo D'Ambrosio dove viva, ma costoro sono stati arrestati dal pool di Mani pulite!
Questa vicenda ha segnato profondamente l'evolversi della situazione politica nella regione Lombardia, e lo stesso può dirsi, come ho ricordato nei giorni scorsi in quest'aula, del caso dell'onorevole Tabacci: esponente di rilievo della democrazia cristiana, relatore della finanziaria per il 1993, travolto da una serie di accuse rispetto alle quali Correnti chiese qui l'intervento del Consiglio superiore della magistratura (ricordo anche l'intervento dell'onorevole Pannella, era anche presente l'onorevole Boato), perché un giudice di Mantova non contento di avergli notificato l'avviso di garanzia ne aveva chiesto anche l'arresto per una questione di finanziamento illecito inesistente, dopo che il Parlamento, con un voto in quest'aula, aveva dimostrato che l'accusa era assolutamente inconsistente. Tabacci, come è noto, è stato assolto da ogni tipo di accusa, ma della segnalazione del Parlamento in ordine all'atteggiamento persecutorio del giudice naturalmente non abbiamo più saputo nulla.
Voglio poi ricordare i casi delle regioni Abruzzo e Calabria perché un giorno abbiamo saputo che l'intera giunta dell'Abruzzo era stata arrestata alle quattro del mattino. Erano stati arrestati tutti, compresi due assessori che non avevano partecipato a quella seduta di giunta incriminata per concorso morale: non c'erano, ma la responsabilità era estesa anche a loro. Sono stati in carcere, sono stati stroncati! Pannella è stato buon profeta; infatti il giorno dopo ha detto: poiché vi hanno arrestato per un reato inesistente, preparatevi ad altre contestazioni. Ebbene, hanno avuto 22 avvisi di garanzia a testa nei mesi successivi. Com'è noto, la cosa poi è finita in una bolla di sapone; per alcuni è rimasto solo l'abuso d'ufficio, ma naturalmente la geografia politica in Abruzzo è stata sconvolta. Oggi vi è una giunta del PDS, mentre quella era una regione tradizionalmente bianca. È sufficiente ascoltare la testimonianza di questi amici: si vergognavano persino di portare i figli a scuola. Sono stati distrutti sia dal punto di vista giudiziario sia da una campagna di stampa di inaudita violenza, che naturalmente ha sfruttato il caso.
Questo è niente rispetto a ciò che è capitato ai nostri colleghi in Calabria. L'onorevole Pierino Battaglia, insieme all'onorevole Quattrone ed a Palamara, ad un certo punto si è trovato in carcere, e vi è rimasto per mesi e mesi, accusato niente meno di essere il mandante dell'omicidio Ligato. Ricordo che l'onorevole Tassi - sedevo vicino a lui - del movimento sociale e non tenero verso i democristiani, mi assicurò che la vicenda di Pierino Battaglia era addirittura «lunare», inesistente; ed infatti non esisteva. Dopo mesi e mesi di carcere sono stati tutti prosciolti. Tuttavia, per tutto quel tempo, nell'opinione pubblica si è istillato il principio che i democristiani non solo fossero ladri, ma anche assassini. Quel giudice, infatti, aveva scritto che gli assassini avevano implicitamente dato corpo al desiderio politico di costoro di eliminare un avversario. Non lo sapevano che sarebbe stato ucciso, ma il giudice ritenne che, considerato che Ligato faceva loro ombra, essi potevano avere un qualche interesse per la sua uccisione e quindi implicitamente potevano essere considerati mandanti. Quando poi leggo le cronache da Perugia su Andreotti - ed è attualità - vedo che il ragionamento non è poi molto diverso. Il giudice infatti afferma che Pecorelli dava fastidio ad Andreotti, è stato eliminato e quindi il mandante dell'omicidio è Andreotti, considerato che gli è stato fatto un favore. Mi dovranno poi spiegare quale sia il collegamento.
Continuo nell'elenco: in Toscana vennero arrestati il segretario regionale della

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DC e il vicesindaco di Firenze, Gianni Conti e Pizzi. Perché ciò è accaduto? Per pregiudizio, forse: erano di una corrente democristiana, operavano nell'ambito di determinati collegamenti politici. Ebbene, sono stati prosciolti con formula piena. Ma sono stati in carcere, distrutti, messi alla berlina.
In Emilia Romagna è stato arrestato il presidente dell'aeroporto di Bologna, un certo Edgardo Bordini, il quale è stato in carcere - pensate - perché gli hanno trovato una lettera nella quale segnalava un militare per uno spostamento. E via dicendo per decine e decine di casi di persone che sono state inquisite, arrestate e poi prosciolte con formula piena.
Non so se aderire alla scuola di De Rita, a quella di Pellegrino o a quella di Correnti; certamente vi è stato un accanimento - casuale, voluto, ideologicamente pilotato, comunque mirato ad una parte dello schieramento politico - di inaudita violenza e di inaudita inconsistenza. Poi leggiamo sul Corriere della Sera l'articolo, sempre uguale, di Vittorio Grevi il quale afferma che, se i giudici hanno arrestato quel tale, significa che hanno sicuramente delle prove. Grevi scrive sempre questo. Dopo dieci, venti, trenta, quaranta casi di arresti di persone per le quali non è emerso nulla, Grevi come spiega il fatto che tali arresti fossero costruiti sul nulla? Vorrei saperlo.
Per questo motivo parto da Darida, perché dopo tre anni non comprendo ancora come si possa essere verificato un caso simile. Guardate, non ne faccio una questione di rango: Darida è uguale all'ultimo cittadino che passa per la strada, e giustamente. Tuttavia si presume che a carico di chi abbia ricoperto determinati incarichi ed abbia un certo tipo di proiezione esterna, nel momento in cui si assume la decisione grave dell'arresto, sussistano elementi molto consistenti. Conosco benissimo il caso Darida, tuttavia aspetto che il ministro mi dica qualcosa, giacché l'inconsistenza era assoluta; pertanto vorrei capire come sia stato possibile, di fronte appunto all'inconsistenza assoluta, che un ex ministro, ex sindaco di Roma, eccetera, sia stato arrestato. Certo, poi è stato scarcerato. Ricordiamo che Cagliari e Gardini si sono suicidati: dopo lo hanno rilasciato, ma ci sono voluti due suicidi per riportarlo a Roma.
Questa è una parte del problema, ma c'è anche la questione sollevata nell'altra interpellanza. Infatti - a qualche collega della sinistra, adesso in fase di revisione critica, potrà dispiacere, ma storicamente è così - mentre si agiva come ho descritto in una parte della società politica italiana, in alcune regioni, gli stessi identici fatti che comportavano l'arresto di amministratori in qualche area d'Italia, in altre valevano la medaglia d'oro, anzi erano definiti comportamenti virtuosi. Come è possibile che in campagna elettorale a Padova vengano incriminati due assessori regionali per peculato ed abuso d'ufficio, i quali avevano per ragioni di decentramento un ufficio a Padova presso la ASL ed avrebbero usato luce, telefono e fax di tale ufficio, mischiando quindi l'attività di assessore a quella politica, perché ricevevano gli amici di partito nel proprio ufficio di assessore? Mi verrebbe da ridere, se non dovessi piangere.
Il ministro Gaspari - quella vicenda ci ha fatto divertire - è stato stroncato pubblicamente ed incriminato per la storia degli elicotteri. Una volta per recarsi da Pescara a partecipare ad un incontro - tra l'altro, con un'amministrazione di sinistra - avendo a disposizione l'elicottero di Ciarrapico e quello dei vigili del fuoco, ha ceduto alle insistenze del comandante di quel Corpo, il quale gli disse: «Non voli su quell'elicottero; venga con me che andiamo insieme». Ebbene, per questa vicenda, naturalmente finita in una bolla di sapone, il ministro Gaspari ha avuto per mesi l'onore delle prime pagine, anche se poi ha spiegato che come ministro aveva diritto all'elicottero e che se ne avesse fatto venire uno da Roma per spostarsi sarebbe stato tutto regolare. Poiché però era salito sull'elicottero dei vigili del fuoco, che percorreva lo stesso tragitto, si trattava di peculato.
Vi sono giudici in Italia che continuano a tenere comportamenti di questo tipo:

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due assessori, casualmente di un'area non di sinistra, in campagna elettorale vengono incriminati con giustificazioni di questo tipo. Venite in Emilia-Romagna! Nella mia interpellanza n. 2-00048 chiedo se in questa regione, in Toscana ed in Umbria gli assessori regionali alla sanità, i presidenti di giunta, facciano tutto quello che fanno, come è noto, esclusivamente come assessori, senza mai alcuna commistione tra l'attività che svolgono come assessori e quella di partito. È notorio che è così. O no, direbbe quello?
Vedete allora che cadiamo nel grottesco, ma il problema non è grottesco, è molto preoccupante. Il sindaco di Vercelli, infatti, si è preso una condanna a 18 mesi di carcere, confermata dalla Cassazione, per la storia delle assunzioni false, meccanismo attraverso il quale il PDS ha scaricato centinaia di funzionari, che avrebbe dovuto pagare esso stesso, facendoli pagare all'INPS ed alla collettività e raddoppiandogli lo stipendio. Ciò mentre questo Parlamento aveva votato una legge che proibiva esplicitamente tali procedure. Il sindaco Bodo si è preso 18 mesi di carcere, mentre a Modena casi simili sono stati archiviati, dicendo che è lodevole che un partito politico, preoccupato che siano i funzionari a fare il sindaco, trovi loro un lavoro fittizio per far credere alla gente che svolgano altre attività. L'INPS, naturalmente, ha presentato le sue denunce. A Vercelli, però, le denunce dell'INPS hanno portato ad una condanna, mentre a Modena hanno portato all'archiviazione con le motivazioni che ho detto.
Ho ricevuto poi un'indecente risposta da parte di un sottosegretario il quale ha detto che tutto era regolare. Credo peraltro che neanche il ministro avesse visto e vagliato il contenuto di queste due scandalose e folli archiviazioni, con le quali si dice che sì in Italia vi è una legge, ma sembra che abbiano fatto così tutti - questo era scritto nell'archiviazione di Modena - sembra che tutti i partiti in Italia abbiano violato la legge con questo artificio delle assunzioni fittizie. Pensate che a Modena, un bel mattino, una cooperativa in fallimento ha assunto sette fra sindaci e assessori alle 8 del mattino ed alle 8 ed un minuto li ha messi tutti in aspettativa per fruire di questo meccanismo. Non ne faccio una questione, ma voglio sapere perché in un paese civile un sindaco venga condannato a 18 mesi di carcere per un comportamento penalmente perseguibile, sancito dalla Cassazione, ed un comportamento analogo, a distanza di cento chilometri, venga definito dalla magistratura lodevole.
Voglio capire se il sindaco di Vercelli sia un recordman mondiale di sfortune come altri, che sono stati fulminati dalla giustizia per comportamenti anche molto meno significativi, e se invece abbiano dei santi in Paradiso coloro che sfrontatamente, violando la legge decisa da questo Parlamento, non vengono neanche rinviati a giudizio: per loro vi è l'archiviazione con motivazioni di questo tipo!
E allora, signor ministro, da una parte vi è una lista infinita di vittime - a questo punto bisogna chiamarle così - cadute sul fronte di Tangentopoli per errori giudiziari, per eccesso di zelo. Ho una mia interpretazione e non credo al complotto. Credo che si sia messo in moto un mix devastante dal 1992 in poi di fatti emulativi: di fronte ad altri giudici che fanno altrettanto, non si può non arrestare nessuno, per fare bella figura davanti alle proprie mogli!
Dall'altra parte - lo dice stamattina Correnti su l'Avvenire - vi era il partito dei magistrati all'interno del PDS che ha fatto a pezzi, anche all'interno del PDS stesso, coloro che vedevano ciò che accadeva, un partito che purtroppo è riuscito a prevalere! Questi magistrati hanno innestato nelle vari procure d'Italia un meccanismo di aggressione giudiziaria dimostrato dal fatto che non è casuale, visto a ritroso, che decine e decine di esponenti politici siano finiti in carcere per il solo fatto di essere esponenti politici. Infatti, le accuse mosse nei loro confronti non esistevano.
Ebbene, il passato continua nel presente e purtroppo anche questo atteggiamento continua; non esiste infatti una parità di condizioni sul territorio nazionale

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in ordine alla interpretazione dei reati che possono riguardare la pubblica amministrazione, ma che possono essere anche più gravi.
Crede, signor ministro, che mi sia sfuggito il fatto che, quando è scoppiato il caso Brusca, si sono dette certe cose sul Presidente Violante, di cui io sono grande estimatore? Devo prendere atto comunque che sia potuto capitare che il capo dell'antimafia e il capo della mafia abbiano viaggiato sullo stesso aereo! Può capitare! È capitato storicamente! Il che non vuol dire assolutamente che io ritenga Violante persona meno che onesta!
E allora mi convince anche il sindaco di San Giuseppe Jato - del PDS - quando ha raccontato che spesso Giovanni Brusca lo prendeva sotto braccio e lo invitava a prendere il caffè ed egli, pur essendo contro la mafia, non poteva non andare a prendere il caffè con lui! La cosa mi convince!
Ma allora come mai il nostro collega Mensorio si è dovuto suicidare, perché, avendo avuto la sfortuna di essere nato a Saviano, vicino Napoli, gli è stato contestato di conoscere persone collegate alla camorra? Perché Mannino è ancora agli arresti domiciliari, dopo due anni e mezzo, sulla base del cosiddetto concorso esterno? È una costruzione della Corte di Cassazione; sono state scritte 50 pagine per giustificare il reato per cui Mannino viene trattenuto in custodia cautelare per sei anni. Ci vogliono 50 pagine per spiegare a me, parlamentare, che non ho mai votato un articolo o introdotto nel codice penale un principio di questo genere, che per via dell'evoluzione giurisprudenziale una persona può rimanere in carcere fino a sei anni, accusata di questo famoso concorso esterno!
Ho letto tutte le motivazioni e sono inorridito! Sono inorridito perché ho pensato a me stesso. A vicende simili a quella del sindaco di San Giuseppe Jato si può dare un'interpretazione benevola e quindi si può dire che per chi vive a Palermo, a Reggio Calabria, a Napoli può capitare di parlare, di avere nella propria corrente politica, come collaboratore o amico, una persona che poi si dimostra essere camorrista o affiliata alla mafia: il che non vuol dire automaticamente che per chi ha queste frequentazioni debba scattare l'accusa di concorso esterno; ma questo ragionamento vale per una certa area politica. Quando capita il povero Mensorio di turno, questi deve essere arrestato e tenuto in carcere per mesi, perché nel frattempo la magistratura deve valutare se quel fumus si concretizzi in qualcosa di sostanzioso (successivamente parleremo del caso Bargone).
Del resto, quando un pentito fa un riferimento, giusto o sbagliato, a persone di una determinata area politica, quelle stesse finiscono in carcere; quando un pentito sottoposto a protezione fa riferimento ad una persona di altra area politica, non succede nulla. Non dico che debba accadere qualcosa anche a lui, ma evidenzio come questo meccanismo venga usato come un maglio.
Tutti conoscevamo Mensorio e sapevamo che poteva avere la mentalità di un bambino di cinque anni (fra i sorrisi dei colleghi poteva esser additato come il postino degli elettori perché si recava nei ministeri per le varie pratiche); ebbene, dopo la sua morte un pubblico ministero ha affermato che si trattava di una persona immorale, utilizzando parole offensive nei confronti di un uomo che si era tolto la vita in una situazione tragica. Non è pregiudizio, questo? Non è una sentenza di condanna già scritta, prima ancora di valutare quello che il Senato aveva già esaminato? Il Senato infatti aveva già votato, senza dare l'autorizzazione all'arresto, sulla base delle stesse considerazioni che sono servite ai giudici per chiedere nuovamente l'arresto.
Esiste dunque un problema storico legato alla lettura di quanto è avvenuto nel corso di questi tre anni, ma vi è anche un problema per il futuro. Voglio capire se in questo paese siamo tutti uguali davanti alla legge o se il fatto di appartenere a determinate forze politiche garantisca un trattamento diverso, sulla base di un rapporto di consustanzialità con una parte della magistratura ideologicamente

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orientata. Sono personalmente giunto alla conclusione che oggi, tragicamente, sia proprio così. Dobbiamo trovare rimedio a questa situazione. Sono parlamentare da tre legislature, tutte cortissime e rilevo che dal 1992 né il Parlamento, né il Governo, né le istituzioni hanno potuto fare politica perché sono stati i pubblici ministeri, con i loro tempi e le loro decisioni, a dettare i tempi della politica. Questo dato non è ancora cambiato perché anche questa legislatura è nata sotto il segno della questione giudiziaria.
Chiedo pertanto al ministro risposte esaurienti con riferimento al passato, a cominciare dal caso Darida, ed una serie di puntuali e precise azioni per il futuro non solo di tipo normativo, ma anche comportamentale, per evitare che la bilancia della giustizia in questo paese sia così drammaticamente sbilanciata.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GIOVANNI MARIA FLICK, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, signori deputati, vi ringrazio per avermi consentito di rispondere contestualmente e in una sola seduta parlamentare a numerosi atti di sindacato ispettivo che toccano temi di estremo rilievo per l'amministrazione della giustizia, integrando, laddove è stato possibile, gli elementi che avevo già fornito al Senato con riferimento ad interrogazioni alle quali ho dato risposta in quel ramo del Parlamento.
Come ho già fatto in quella sede, in analoga circostanza, ho ritenuto opportuno raggruppare le risposte agli strumenti parlamentari all'ordine del giorno in relazione ai diversi temi che essi toccano, così da inserirle anche in alcuni riferimenti di carattere generale calati in ciascuna delle interrogazioni e delle interpellanze.
I temi sono quelli dei collaboratori di giustizia, con riferimento agli interventi dell'onorevole Carotti, concernente la legislazione in materia, dell'onorevole Armando Veneto e dell'onorevole Giuliano sul caso Brusca, dell'onorevole Fragalà sul caso Lauro e dell'onorevole Selva sul caso Maniero. Il secondo tema è quello delle esternazioni rese da magistrati con riferimento agli interventi degli onorevoli Rebuffa e Boato. Il terzo tema riguarda una serie di specifiche vicende processuali, con riferimento ad irregolarità o comportamenti addebitati a magistrati (anche in merito ad atti processuali); mi riferisco alle interrogazioni dell'onorevole Mancuso e dell'onorevole Saraceni concernenti il procuratore generale presso la corte di cassazione, all'interpellanza dell'onorevole Giovanardi sulla vicenda giudiziaria Darida e sull'attività di pubblici amministratori in campagna elettorale, alle interrogazioni dell'onorevole Mantovano sul caso Bargone e dell'onorevole La Russa su una sentenza della cassazione, alle interrogazioni dell'onorevole Cento sul caso Roveri, dell'onorevole Selva sul caso Maccari, dell'onorevole Marengo sull'ispezione presso la questura di Bari e dell'onorevole Mancuso sulla vicenda Marrapodi. Infine, l'interpellanza dell'onorevole Garra, sulla paventata soppressione dei alcuni tribunali, e quella dell'onorevole Grimaldi sul potenziamento del settore giustizia.
Comincio dal tema dei collaboratori di giustizia come proposto nell'intervento dell'onorevole Carotti. L'interpellanza pone il problema di adeguare in termini generali la normativa sui collaboratori di giustizia. Non posso che confermare e richiamare in questa sede quanto ho già avuto modo di riferire al Senato nella seduta del 21 ottobre scorso.
Devo premettere che la legislazione sui pentiti costituisce uno strumento irrinunciabile nella lotta alla criminalità organizzata. Certamente, nel primo periodo di sua sperimentazione ha determinato nei fatti inconvenienti di varia natura dei quali abbiamo avvertito la consapevolezza. Si impone, a circa cinque anni dall'entrata in vigore, un ripensamento e una rimeditazione dell'intera materia.
Presso il Ministero di grazia e giustizia sta lavorando un gruppo di studio composto da rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero dell'interno,


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che ha compiuto un'analisi accurata dalla quale sono emerse alcune linee guida di un possibile intervento normativo per superare le difficoltà e talune degenerazioni che sono state riscontrate in più occasioni in connessione all'evoluzione quantitativa - soprattutto quantitativa - e qualitativa del fenomeno della collaborazione.
Credo doveroso segnalare - ma è già noto - come la prima esigenza emersa sia quella di una netta separazione tra il cosiddetto momento premiale, cioè la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione, da affidare esclusivamente al giudice, al momento giurisdizionale e il momento tutorio, quello attinente alla protezione e alla sicurezza da rimettere esclusivamente al programma o alle altre misure di protezione di cui deve occuparsi soltanto l'autorità di pubblica sicurezza.
Penso che questo sia un momento essenziale, la distinzione tra queste due fasi, tra queste due prospettive, tra le rispettive competenze, per eliminare la connessione che oggi alla luce della normativa attuale esiste tra i due momenti, la quale può ingenerare meccanismi di scambio e ipotesi di strumentalizzazione capaci a loro volta di determinare deviazioni.
L'analisi, che il gruppo di studio istituito presso il mio ministero ha compiuto e che è stata già riversata nella relazione presentata dal collega Napolitano al Parlamento alla fine del primo semestre 1996, evidenzia anche un'altra serie di profili che mi sembra necessario segnalare come punti che caratterizzeranno l'intervento di riforma: la limitazione dei reati rilevanti per l'accesso al programma di protezione; la previsione che il contributo offerto dal collaboratore sia eccezionale e che il fine di giustizia non sia altrimenti perseguibile; la segnalazione dei familiari ammessi a fruire del programma (intendo in particolare riferirmi alla nota crescita esponenziale dei soggetti per i quali si riteneva necessaria la protezione); la contrazione del ricorso alle misure urgenti, che di fatto sono diventate una sorta di programma di protezione provvisorio, con un conseguente automatismo nell'adozione del programma definitivo; la fissazione di un termine di durata del programma; la previsione di casi di revoca automatica; la regolamentazione dell'esercizio della difesa tecnica dei collaboratori di giustizia con riferimento al problema della possibilità di più difese affidate ad un unico professionista; infine, la riorganizzazione della commissione centrale di protezione per consentire l'adozione di misure più rapide e più mirate.
Un altro profilo - concordo in questo con l'onorevole interrogante - che costituisce oggetto specifico dell'intervento che intendiamo e speriamo di poter formulare a livello normativo in tempi ragionevolmente brevi è quello di meglio assicurare l'effettività del contraddittorio tra le parti del giudizio attraverso la previsione dell'obbligo di rispondere in sede dibattimentale da parte del collaboratore, la possibilità di sottoporlo a controesame, con la parallela limitazione della utilizzabilità di dichiarazioni rese al di fuori del dibattimento.
È un problema che intendiamo valutare, tenendo conto della duplice veste che il collaboratore può assumere in termini di chiamata in reità di terzi o in termini di chiamata in correità, nel qual caso scatta la problematica del diritto al nemo tenetur se detegere, e che intendiamo affrontare anche in relazione alla ammissibilità alle misure premiali.
Siamo anche consapevoli (e stiamo studiando la soluzione) della necessità di interventi normativi volti ad estendere la possibilità di acquisire effettivamente allo Stato i beni derivanti dalle attività criminali, anche al fine di assicurare la copertura finanziaria dei programmi di protezione.
L'ultimo problema - come è noto - è quello non facile del reinserimento sociale dei collaboratori; il gruppo di lavoro sta lavorando anche a tale riguardo, mi auguro e vorrei rassicurare la Camera sulla mia intenzione di poter giungere in tempi brevi a delle conclusioni che consentano

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di proporre al Parlamento, unitamente al ministro dell'interno, una proposta di revisione organica della materia.
Passo ora alle interpellanze presentate dagli onorevoli Veneto e Giuliano, concernenti la collaborazione di Giovanni Brusca. Anche sulle vicende del «pentimento» di Giovanni Brusca ho già avuto modo di riferire al Senato nella seduta del 21 ottobre scorso. Dalle informazioni fornite dalle autorità procedenti risulta che il primo verbale nel quale il Brusca ha manifestato il suo proposito di collaborare con la giustizia risale al 27 luglio 1996. Le prime notizie in proposito - come è noto - si sono diffuse nell'ultima decade del mese di agosto; gli interrogatori del Brusca sono stati curati congiuntamente - e ciò è altrettanto noto - dai magistrati delle procure della Repubblica di Palermo, Caltanissetta e Firenze. La diffusione di notizie asseritamente riguardanti il contenuto di questi atti ha certamente prodotto effetti nocivi per lo sviluppo delle indagini, per la verifica delle dichiarazioni rese e per la serenità dell'opinione pubblica.
La procura della Repubblica di Palermo, di intesa con le altre procure interessate, ha avviato indagini preliminari, allo stato contro ignoti, per il reato di rivelazione, utilizzazioni di segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Nell'ambito di tale procedimento, secondo quanto comunicato dall'autorità giudiziaria procedente, sono state conferite deleghe di indagine alla polizia giudiziaria e sono in corso atti di investigazione. Altro, evidentemente, non è dato al ministro di riferire, atteso il rapporto attualmente e necessariamente esistente tra autorità giudiziaria e ministro.
Quanto ai colloqui tra i magistrati procedenti e le autorità di Governo, fra cui il sottoscritto ministro della giustizia, essi hanno avuto ad oggetto l'importanza della tutela del segreto nelle indagini e l'urgenza di rivedere alcune previsioni normative in tema di collaborazione processuale, come ho già detto rispondendo al documento ispettivo precedente, per evitare il pericolo sia di collusioni e di concertazioni di dichiarazioni sia di false collaborazioni. In tale occasione non sono stati affrontati temi specifici attinenti all'atteggiamento collaborativo o meno del Brusca.
Quanto alla spettacolarizzazione e alla esternazione inerenti all'indagine in questione, e più in generale ai rapporti tra diritto all'informazione ed esigenze processuali, mi si permetta il rinvio ai rilievi di carattere generale che svolgerò con riferimento ad altro documento ispettivo, quello presentato dall'onorevole Rebuffa, in cui ribadisco la linea da me intrapresa, ferme restando le prerogative istituzionali di altri organi dello Stato.
Quanto alle valutazioni di merito sull'attendibilità o sull'affidabilità del collaboratore pentito, esse non spettano certo al ministro della giustizia, ma ai magistrati che investigano e che lo interrogano; a tale proposito consentitemi di ricordare quanto ho detto precedentemente su quella ferma distinzione che deve esservi tra il momento giurisdizionale di valutazione dell'attendibilità e del significato della collaborazione del pentito, di competenza esclusiva del magistrato, e il momento tutorio.
Infine, in ordine alla posizione assunta da funzionari di polizia il ministro dell'interno ha già fornito al Parlamento notizie e, se richiesto, non mancherà di integrarle.
L'interrogazione del deputato Fragalà, sempre nell'ambito della tematica dei pentiti, concerne la collaborazione di Giacomo Lauro. Consentitemi di richiamare quanto ho già avuto modo di segnalare al Senato in risposta ad analoga interrogazione il 21 ottobre scorso circa il programma di protezione in favore di Giacomo Lauro.
Ho ricordato allora e confermo qui che nel corso di interrogatori resi davanti alla corte d'assise di Reggio Calabria quel collaboratore di giustizia riferì di aver appreso da altro pregiudicato di un episodio avvenuto negli anni settanta, nel corso del quale un giovane avrebbe schiaffeggiato in strada la moglie dell'allora

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giudice istruttore Agostino Cordova e le avrebbe ingiunto di avvertire il coniuge di non disturbare con le sue indagini alcuni gruppi delinquenziali del posto.
Il collaboratore Lauro ha però precisato di aver appreso contestualmente dal suo interlocutore che il dottor Cordova non aveva per nulla rinunziato al suo atteggiamento rigoroso, non sottostando alle violente pressioni ricevute.
Le dichiarazioni del Lauro sono tuttora sottoposte al vaglio dei giudici del dibattimento. Non mi è perciò possibile esprimere, in questa fase e in questo momento, alcuna valutazione sulla loro attendibilità, anche per segnalare, se del caso, agli organi competenti la rilevanza di quelle dichiarazioni e della eventuale modifica del programma di protezione.
Mi preme rimarcare che le dichiarazioni in questione non coinvolgono - ovviamente - la credibilità del dottor Cordova e non ne offuscano l'immagine perché, proprio secondo quanto riferito dal Lauro, il dottor Cordova non sarebbe stato in alcun modo influenzato, né allora né successivamente, da quelle intimidazioni.
Vedo che le interrogazioni dell'onorevole Selva sulla posizione di Felice Maniero non sono all'ordine del giorno e quindi non vi risponderò.
Per il secondo gruppo di interrogazioni, rispondo all'onorevole Rebuffa sulle esternazioni dei magistrati. Vorrei richiamare, se consentite, l'intervento che ho fatto sulla questione delle cosiddette esternazioni di magistrati alla stampa ed altri mezzi di comunicazioni attraverso la missiva indirizzata il 20 settembre 1996 al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Se consentite, dal richiamo di quell'intervento e di quella lettera credo possano desumersi le linee di indirizzo cui intendo attenermi nell'esercizio del mio potere-dovere disciplinare, linee che ho ribadito nel corso del dibattito svoltosi al Senato il 25 e il 26 settembre 1996.
Non c'è dubbio che il canone di riservatezza ed il dovere di correttezza istituzionale sono propri ed essenziali della funzione giudiziaria. Siamo tutti d'accordo che ogni loro violazione compromette l'immagine di imparzialità e di indipendenza dell'ordine giudiziario, con riflessi a volte estremamente negativi sull'equilibrio tra le realtà istituzionali, sulla stessa magistratura e con grave pericolo di disorientamento dei cittadini.
Anche per salvaguardare l'ordine giudiziario da rischi di sovraesposizione, e quindi di delegittimazione, conseguenti al ripetersi di comportamenti consistenti nel dare notizie o valutazioni su procedimenti in corso, non raramente affidati agli stessi magistrati che rendono le dichiarazioni, ovvero consistenti in valutazioni su temi di carattere più generale connessi ai problemi dell'amministrazione della giustizia ho preso l'iniziativa di presentare il 2 agosto scorso un disegno di legge sulla tipicizzazione degli illeciti disciplinari.
Nel disegno di legge avevo ripreso l'invito ad un maggior riserbo, che già era contenuto in una risoluzione del 1 dicembre 1994 del Consiglio superiore della magistratura e che era stato rinnovato con lettera del 23 novembre 1995 e nel discorso inaugurale di quest'anno giudiziario da parte del procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Peraltro l'invito è stato fatto proprio dagli stessi appartenenti all'ordine giudiziario nella redazione dell'articolo 6 del loro codice etico.
Per la parte che interessa in questo momento e per rispondere all'atto parlamentare, ricordo che il disegno di legge tipicizza l'illecito disciplinare individuandolo in tre momenti: da un lato, la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o sugli affari definiti; dall'altro, le manifestazioni del consenso o dissenso su un procedimento o provvedimento in corso idonee, per la posizione del magistrato che le propala e per le loro modalità, a condizionare la libertà di altri magistrati nelle decisioni giudiziarie; infine, l'uso strumentale della qualità che sia idoneo, per la posizione

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del magistrato o per le modalità di realizzazione, a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.
Ancor prima dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge, i principi e i profili contenuti negli atti generali che ho sopra richiamato mi sembra vadano presi come punti di riferimento per le valutazioni e per l'esercizio dell'azione disciplinare relativamente alle cosiddette esternazioni dei magistrati; in questo senso nella mia lettera manifestavo il mio intendimento, che sto attuando, di esercitare il mio potere-dovere disciplinare per le esternazioni che rientrino in questi parametri, tenuto conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza segnalati dal Parlamento in materia disciplinare a partire dal 20 settembre; non perché questa intenda essere una sorta di amnistia per esternazioni precedenti, ma perché mi pare giusto rendere preventivamente note le linee in base alle quali intendo esercitare il mio potere-dovere disciplinare.
Sono pienamente consapevole della necessità di tutelare sia il diritto alla manifestazione del pensiero dei magistrati sia il diritto di informazione; ciò soprattutto quando l'esercizio di essi sia richiesto dalla necessità di smentire notizie false o insinuazioni strumentali in relazione ai procedimenti penali, ovvero dalla necessità di tutelare l'indipendenza del magistrato e per evitare forme di delegittimazione. Sono altrettanto consapevole dell'importanza e del diritto-dovere da parte dei mezzi di comunicazione di assicurare una doverosa e piena informazione rispetto a vicende processuali che toccano interessi generali.
Aggiungo tra parentesi che, proprio in quest'ottica, l'iniziativa costituita dal disegno di legge sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche, recentemente presentato, non tocca in alcun modo la tematica della pubblicazione e della libertà di stampa e la valutazione della tutela della privacy in questa prospettiva viene riservata ad un più ampio dibattito che potrà avere corso solo quando, con l'approvazione della legge sulla protezione dei dati sensibili, la cosiddetta legge Schengen, si potrà riconoscere l'esistenza in questo paese di un diritto alla tutela della personalità.
Nelle situazioni che ho illustrato, situazioni in cui sia necessario contestare insinuazioni strumentali, delegittimazioni o notizie tendenziose, opportune modalità per dare risposte idonee possono essere trovate dai dirigenti degli uffici giudiziari interessati, anche nel rispetto della riservatezza e della dignità delle persone coinvolte, nonché della funzionalità delle indagini, mentre la doverosa tutela dell'indipendenza del magistrato va affidata istituzionalmente al Consiglio superiore della magistratura ed alla responsabilità politica del ministro. Naturalmente, quando invece si configurano violazioni del segreto di indagine sanzionabili penalmente, le valutazioni competono esclusivamente alla magistratura, mentre l'intervento disciplinare può aver luogo solo all'esito di eventuali procedimenti nel caso che dette violazioni siano ascrivibili a pubblici ufficiali sottoposti al potere disciplinare del ministro, cioè a magistrati.
L'accenno che ho fatto in precedenza ai poteri del dirigente dell'ufficio e ai doveri di tale dirigente in materia di informazione mi consente di ribadire come, a mio avviso, il bilanciamento tra il diritto alla informazione e le esigenze delle indagini vada ricercato solo nelle disposizioni vigenti del codice di procedura penale; la forma attraverso cui detto bilanciamento può attuarsi è appunto quella dell'attribuzione al capo dell'ufficio del potere-dovere di fornire in modo chiaro e trasparente i dati utili per un'informazione completa, obiettiva, veritiera e controllabile di risultanze processuali di interesse generale, sempre nel rispetto delle esigenze delle indagini e della riservatezza dei soggetti indagati, che devono avere comunque il diritto di conoscere, prima del pubblico, quanto li riguardi.
Mi riservo, come dicevo dianzi, di formulare sul tema, nel più breve tempo possibile, un'ulteriore meditazione per proporre al Parlamento un quadro più organico di contemperamento delle esigenze

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di funzionalità di processo, del diritto fondamentale all'informazione di tutti, del rispetto della privacy delle persone coinvolte a vario titolo nel processo.
Rispondo ora all'interpellanza Boato n. 2-00140 circa le dichiarazioni di magistrati sul caso Rostagno. A tale interpellanza avevo già dato risposta parziale in Senato il 21 ottobre 1996, rispondendo ad identica interpellanza della senatrice Scopelliti.
Ricordo che dopo l'emissione, da parte del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Trapani, di misure cautelari restrittive della libertà personale nei confronti di alcune persone sottoposte ad indagine per l'omicidio di Mauro Rostagno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trapani decise di indire una conferenza stampa per il 23 luglio 1996. Ad essa presero parte anche due sostituti procuratori della Repubblica dello stesso ufficio interessati alla conduzione delle indagini, oltre ad esponenti delle forze di polizia.
Nella conferenza stampa il procuratore della Repubblica illustrò i contenuti dell'attività investigativa in corso e rettificò alcune inesatte informazioni sulle indagini diffuse il giorno prima attraverso i mezzi di comunicazione. Nel corso della riunione alcuni cronisti chiesero di chiarire se erano state percorse altre piste di indagine e in specie la pista mafiosa e quella politica, oltre a quella interna seguita dai carabinieri immediatamente dopo il delitto. Chiesero in particolare di conoscere per quali motivi quest'ultima pista fosse stata sostituita da quella cosiddetta mafiosa. Sul punto il procuratore della Repubblica ricordò che al momento dei funerali di Rostagno era stato l'onorevole Claudio Martelli a fare espresso richiamo alla pista mafiosa.
Il procuratore della Repubblica successivamente ha precisato che con tale affermazione non intendeva indicare nell'onorevole Martelli l'artefice di un depistaggio, né avrebbe potuto esserlo, data la propria conoscenza diretta degli atti di indagine: aveva invece voluto soltanto fornire un riferimento temporale indicativo del momento di mutamento investigativo.
La reale portata delle dichiarazioni rese al riguardo è stata analogamente chiarita sugli organi di informazione dallo stesso magistrato dopo che la maggior parte dei quotidiani aveva presentato questa sua dichiarazione come una sorta di attacco all'onorevole Martelli. Quest'ultimo non risulta aver presentato querela per i fatti in questione e al ministero non è stata trasmessa la richiesta delle registrazioni rese, in quanto l'autorità giudiziaria non ne aveva la disponibilità; è pervenuta però copia degli articoli pubblicati sui quotidiani locali del 24 luglio 1996 contenenti l'intervista in questione.
Il contenuto «virgolettato» delle dichiarazioni non contrasta con i chiarimenti intervenuti. Sembra quindi di poter escludere che le espressioni abbiano avuto intento denigratorio e di polemica verso parlamentari e che tanto meno fossero volte ad accusare parlamentari di interferenze sulla conduzione delle indagini.
Circa la convocazione della conferenza stampa e la sua ammissibilità in astratto in una indagine in corso da parte dell'autorità giudiziaria, consentitemi di richiamarmi ancora una volta all'orientamento che ho espresso con la nota del 20 settembre 1996 sulle esternazioni da impedire e sul dovere del capo dell'ufficio di dare le notizie.
Con riferimento al punto specifico dell'interpellanza, ribadisco che proprio nel capo dell'ufficio giudiziario si deve individuare il titolare del potere-dovere di fornire agli organi di informazione gli elementi necessari per evitare la diffusione di notizie errate o false e per tutelare l'immagine dell'ufficio. Nel caso di specie la conferenza stampa fu convocata proprio per rettificare erronee informazioni propalate da organi di stampa e a tutela della obiettività della condotta dell'ufficio.

MARCO BOATO. Quante balle che le hanno raccontato, signor ministro!

PRESIDENTE. Onorevole Boato!


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GIOVANNI MARIA FLICK, Ministro di grazia e giustizia. Va da sé che, nel caso in cui il capo dell'ufficio della procura ritenga doveroso intervenire con questa finalità (sto parlando sul problema generale della legittimità della conferenza stampa), mi riporto a quanto evidenziato dai giornali e «virgolettato».
Ritengo doveroso intervenire, nel caso in cui il capo dell'ufficio ritenga doveroso con questa finalità, evitando che sia il singolo sostituto a dare notizia o a fare commenti sull'indagine in corso; non per questo, ovviamente, possono essere divulgati in una conferenza stampa e con tali interventi i contenuti degli atti di indagine. La convocazione della conferenza stampa, nei limiti e con i fini suesposti, non consente infatti alcuna deroga all'obbligo di segretezza degli atti di indagine. Nel caso di specie, non mi sembrano ravvisarsi violazioni all'articolo 329 del codice di procedura penale e non ritengo quindi vi siano gli estremi per iniziative disciplinari.
Per rispondere alla interpellanza Boato n. 2-00213, e in particolare alle domande poste nei punti primo e terzo di tale atto ispettivo, ho chiesto all'autorità giudiziaria la trasmissione delle ordinanze del tribunale per il riesame indicate dall'interpellante. Per una di esse il tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere, perché nell'impugnazione doveva pronunciarsi il GIP e non invece lo stesso tribunale cui gli atti erano pervenuti per errore materiale per il riesame.
Per un'altra ordinanza riguardante Giacomo Bonanno, il collegio ha ritenuto che gli elementi a carico erano - cito testualmente - «privi di quella precisione e concludenza necessarie per integrare gli indizi richiesti dalla legge»; e ciò anche per la limitatezza e frammentarietà degli atti portati al vaglio del tribunale, che non era stato posto in grado di esaminare tutta la documentazione sottoposta al GIP.
Per la misura riguardante Elisabetta Roveri, vi è stata rinuncia al gravame e la richiesta di riesame è stata dichiarata inammissibile.
Di altra misura il tribunale ha disposto la revoca e ordinato l'immediata liberazione dell'imputato, esprimendo dubbi sulla complessiva attendibilità dei testimoni e ritenendo che il riconoscimento fotografico operato dai testi non conducesse ad alcun elemento di certezza in ordine al fatto che fosse effettivamente l'indagata a bordo dell'autovettura sulla quale, assai verosimilmente, si trovavano i killer del Rostagno.
Quanto alle misure riguardanti Cammisa e Serra, il tribunale ha respinto l'istanza della Serra e ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Cammisa, ordinandone l'immediata liberazione. In questo caso, la decisione si è fondata sia sulla documentazione prodotta dalla difesa, che attestava la presenza del Cammisa a Milano il giorno del delitto e contrastante con la contraria testimonianza de relato su cui il GIP aveva fondato il suo convincimento, sia sul venir meno del rapporto - ritenuto invece sussistente dal GIP - di necessaria derivazione causale tra la presenza del Bonanno e quella del Cammisa in occasione dell'omicidio del Rostagno, tenuto conto della già ricordata esclusione della valenza indiziaria e degli elementi acquisiti a carico di Bonanno.
Dall'esame dei provvedimenti emerge che la revoca delle misure cautelari è stata sempre disposta sulla base di una diversa valutazione degli elementi accusatori e che non è ravvisabile una colpevole inerzia nell'attività d'indagine né una violazione di norme apprezzabili in via disciplinare.
Quanto al fatto che il procuratore di Trapani avrebbe trascurato una diversa ricostruzione del movente e dello scenario del delitto (la pista mafiosa), non mi sembra allo stato possibile formulare alcun giudizio, trattandosi del merito dell'attività di indagine di un procedimento penale che è ancora in corso. Mi riservo contestualmente di approfondire la vicenda e di acquisire ogni più opportuna documentazione per accertare, senza interferire in alcun modo nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, se nel concreto


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esercizio di esse, vi sia stato travisamento di fatti dovuti a negligenza o ad altro grave inadempimento da parte dell'autorità giudiziaria.
Farò ora riferimento al terzo gruppo di strumenti ispettivi e, cioè, alle interrogazioni e alle interpellanze concernenti specifiche vicende processuali o specifici comportamenti di magistrati. Rispondo in primo luogo alla interrogazione Mancuso n. 3-00308 e a quella del deputato Saraceni n. 3-00473 sugli asseriti rapporti tra Danilo Abbruciati e il dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca.
L'interrogazione presentata dal deputato Mancuso affronta un tema che ho già avuto modo di esaminare rispondendo il 21 ottobre scorso al Senato alla interpellanza, sostanzialmente identica, dei senatori Centaro, La Loggia e Pera. Con la risposta odierna sono certo di togliere ogni parvenza di fondamento agli inconsistenti sospetti che si è inteso sollevare sulla figura del dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca e persino sull'esercizio della sua attuale funzione di procuratore generale presso la Corte di Cassazione e di titolare, per ciò e con me, dell'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di magistrati.
Al pari della successiva interpellanza del senatore Centaro ed altri, l'interrogazione degli onorevoli Mancuso e Carmelo Carrara prende le mosse da premesse errate o infondate, le quali appaiono ricavate da un articolo pubblicato su Il Messaggero del 27 gennaio 1996, sotto il titolo: «Un giudice amico del killer. Spunta il nome del procuratore generale presso la Corte di Cassazione». A tale articolo l'onorevole Mancuso ha fatto riferimento in alcune dichiarazioni rese alla stampa, sebbene il dottor Zucconi Galli Fonseca avesse annunciato che contro questo articolo avrebbe proposto querela.
Sono in grado di informare la Camera che è stata effettivamente proposta querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa contro il direttore responsabile e l'articolista, cui hanno fatto seguito la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell'udienza preliminare per il giorno 10 dicembre prossimo.
Non risponde al vero, in particolare, che nel corso dell'udienza del 26 gennaio 1996, dinanzi alla corte d'assise di Roma, «sia stata evocata» - cito dall'interrogazione - «la circostanza () che il pregiudicato pluriomicida Daniele Abbruciati era in possesso del numero dell'utenza telefonica () del dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, utenza chiamata il 22 aprile 1982 dal Motel AGIP di Asiago, ove aveva soggiornato dopo la sua liberazione dal carcere e poco prima della sua morte». Infatti, che ciò non risponda al vero lo si constata dal verbale dell'udienza del 26 gennaio 1996, dal quale risulta soltanto che il difensore di Massimo Carminati, cioè di un imputato per fatti ascritti alla banda della magliana, di cui l'Abbruciati era esponente, richiese al collaboratore di giustizia Maurizio Abatino se conoscesse il dottor Zucconi Galli Fonseca, ricevendone sia una smentita sia la dichiarazione di non averne mai sentito parlare dall'Abbruciati, di cui pure era buono amico.
Nessun richiamo fu invece operato in udienza alle altre circostanze affermate prima nel citato articolo e poi riprese nell'interrogazione, concernenti rispettivamente il possesso da parte dell'Abbruciati, al momento della sua morte, del numero telefonico del dottor Zucconi Galli Fonseca, la circostanza secondo cui qualche giorno prima della morte lo stesso Abbruciati avrebbe chiamato tale utenza dal motel ove soggiornava. Su entrambe le situazioni ora esposte ho provveduto a raccogliere ogni possibile informazione, richiedendo a tutte le autorità giudiziarie, a vario titolo interessate, copia della documentazione in loro possesso, direttamente o indirettamente riferibile alla vicenda in questione.
In particolare ho così potuto accertare, anche dopo la mia risposta in Senato del 21 ottobre scorso all'interpellanza del senatore Centaro ed altri, che gli atti acquisiti al processo pendente dinanzi alla corte d'assise di Roma e richiamati nella interrogazione dei deputati Mancuso e

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Carmelo Carrara costituivano copia o elaborazione di quelli formati in un procedimento penale (n. 2010/82 AGPM 451/83 RGG) già pendente dinanzi all'autorità giudiziaria di Milano, relativo sia al triplice tentato omicidio in danno di Roberto Rosone, Giovanni Fattorello e Franco Gianni, commesso il 27 aprile 1982 dall'Abbruciati, sia la morte di quest'ultimo, avvenuta nel conflitto a fuoco con il Gianni. Procedimento, quello instaurato già dinanzi all'autorità giudiziaria di Milano, a tutt'oggi non definito per il quale si attende pronuncia della Corte di Cassazione, in quanto la sentenza del 17 gennaio 1996 della corte di assise di appello di Milano nei confronti di Diotallevi, Nieddu e Carboni, presunti correi dell'Abbruciati in quel triplice tentato omicidio, è stata impugnata dal procuratore generale presso la corte d'appello e dal Nieddu.
Sempre dopo la risposta al Senato, e a seguito dell'accertamento sull'origine degli atti richiamati nell'interrogazione, ho potuto così acquisire dalle cancellerie competenti del tribunale di Milano e della Corte di Cassazione copia autentica della documentazione di interesse per formulare una risposta completa.
Quanto al primo punto, relativo al fatto che il 22 aprile 1982 l'Abbruciati avrebbe chiamato dal motel di Asiago l'utenza intestata al dottor Zucconi Galli Fonseca, posso allora precisare che con rapporti del 28 aprile e dell'11 maggio 1982 la squadra mobile di Milano riferì al procuratore di quella città in ordine al triplice tentato omicidio ed alla morte dell'Abbruciati il 27 aprile 1982.
Con successivo rapporto del 24 maggio 1982, lo stesso servizio di polizia giudiziaria trascrisse l'esito di specifici accertamenti svolti al fine di ricostruire gli ultimi movimenti dell'Abbruciati. Quel rapporto trascrisse in particolare la nota 13 maggio 1982 attestante che nel corso della giornata del 22 aprile l'Abbruciati aveva effettuato dalla camera del Motel Agip, ove soggiornava con Bonamore Silvia, alcune telefonate a numeri rilevati dalle schede di pagamento dell'albergo. Fra questi si indicò il numero 317888, pur precisandosi contemporaneamente che tale numero era: «incerto» - cito testualmente - «in quanto gli ultimi numeri sono incomprensibili».
Su richiesta di accertare l'appartenenza del solo incerto numero suddetto e non anche degli altri ad esso simili che si sarebbero potuti ipotizzare nella incerta scritturazione, la questura di Roma attestò che quel numero risultava intestato al dottor Zucconi Galli Fonseca. Della parziale incomprensibilità del numero, relativa peraltro alle prime anziché alle ultime cifre, come ho potuto accertare attraverso la lettura della scheda acquisita presso la Corte di Cassazione, non si farà inspiegabilmente menzione negli atti successivamente redatti dalla polizia giudiziaria, ripresi dalla magistratura e richiamati nelle interrogazioni. In tali atti si continuerà, altrettanto inspiegabilmente, a menzionare il numero 317888. Non basta infatti richiamare l'accertamento della squadra mobile, di cui alla nota del 18 maggio 1982, senza dare contestuale ed adeguato rilievo alla relazione del 13 maggio 1982, ove l'incertezza del numero è in effetti chiaramente evidenziata, e che costituiva anch'essa allegato al rapporto del 24 maggio 1982. Della relazione del 13 maggio 1982 gli interroganti non hanno fatto parola.
L'assenza di necessarie cautele e riserve nel riportare i dati del processo, con la conseguenza di disegnare un quadro suggestivo ma infondato e irreparabilmente dannoso, riguarda anche la circostanza del possesso, da parte dell'Abbruciati, al momento della sua morte, del numero dell'utenza telefonica del dottor Zucconi. In proposito posso ricordare che nella relazione di servizio del 27 aprile 1982, la volante «Venezia» della questura di Milano dava atto degli accertamenti urgenti effettuati sul luogo del conflitto a fuoco a seguito del quale l'Abbruciati era deceduto, nonché della circostanza secondo la quale addosso a lui erano stati rinvenuti, tra l'altro, sette biglietti-appunti con numeri di telefono, ed anche un biglietto con il numero 5271158, riportato

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anche su una scatola di fiammiferi rinvenuta nelle tasche dello stesso Abbruciati, e riferibile ad Ernesto Diotallevi.
Ricordo poi che nel mandato di cattura del 14 aprile 1993, riguardante le molteplici attività della «banda della Magliana» e dell'Abbruciati che ne era esponente, il giudice istruttore di Roma asseriva che, al momento della morte, sul cadavere erano stati rinvenuti alcuni numeri telefonici tra i quali il numero 06/317888, intestato a Zucconi Galli Fonseca, ed il numero 5271158, riportato su una scatola di fiammiferi, e riferibile al Diotallevi. Quanto asserito dal giudice istruttore imponeva l'approfondimento, da me condotto, sul corpo del reato, estraendo copia della documentazione, che è stata effettuata dalla cancelleria del tribunale di Milano, previa autorizzazione del presidente della Corte di Cassazione - ove il processo pende attualmente - su specifica mia richiesta.
Su nessuno dei biglietti rinvenuti sul cadavere dell'Abbruciati risulta riportato il numero dell'utenza telefonica del dottor Zucconi né altro numero che con esso possa avere la pur minima somiglianza. Tra i biglietti compare invece quello riportante il numero del Diotallevi.
A sua volta il giudice istruttore, dottor Lupacchini, nel rispondere alla richiesta del ministero in ordine all'asserzione contenuta nel mandato di cattura da lui emesso il 14 aprile 1993, ha trasmesso copia della notazione della Criminalpol del 12 febbraio 1993 ed ha affermato che tale atto è alla base di quanto esposto nel mandato di cattura. Nella notazione, però, non si parla di numeri rinvenuti sul corpo dell' Abbruciati, ma si dice solo che al momento della sua uccisione a Milano i segnalati numeri telefonici sono risultati a lui collegati e tra questi si indicano sia l'incerto numero 06-317888 del dottor Zucconi, sia gli altri numeri che, secondo citati rapporti del 13 e 18 maggio 1982, furono chiamati dal motel di Asiago e di cui ho già detto.
Si può allora affermare con sicurezza che al momento della morte l'Abbruciati non disponeva, né tanto meno aveva indosso, il numero telefonico del dottor Zucconi. Tale ipotesi non ha trovato alcun riscontro documentale, mentre è indicazione riportata nel mandato di cattura del giudice istruttore; confonde risultanze investigative diverse e tra loro disomogenee, come il rinvenimento del numero del Diotallevi sul corpo dell'Abbruciati e le risultanze sulle chiamate del motel di Asiago, risultanze queste ultime che, come si è visto, sono del tutto oggettivamente incerte per le parti ricollegabili all'utenza del dottor Zucconi.
È con disagio, sconcerto ed amarezza che devo conclusivamente constatare come un mero pretesto abbia potuto fornire l'occasione per formulare in Parlamento ipotesi ed illazioni ingiustificate, idonee a gettare ombre sull'immagine, la credibilità e l'onorabilità del dottor Zucconi, sia quale cittadino, sia quale soggetto investito di delicatissime funzioni di rilievo istituzionale, fino addirittura a distorcere il significato...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole ministro.
Onorevole Pasetto, lei sa meglio di me che è proibito l'uso dei telefoni cellulari.

NICOLA PASETTO. Non funziona la schermatura. È un'insufficienza della Camera!

LUIGI SARACENI. Non collaboriamo con questa insufficienza!

GIOVANNI MARIA FLICK, Ministro di grazia e giustizia. Come stavo dicendo, fino a distorcere il significato della mia precedente parziale risposta data presso l'altro ramo del Parlamento al senatore Centaro ed altri.
Proprio per questi motivi, ritengo che sia appena il caso di aggiungere che non deve essere data risposta agli ulteriori quesiti formulati sull'operato di oggi e di ieri del dottor Zucconi, perché essi e la gravità delle insinuazioni in essi contenuti muovono soltanto da quelle premesse di cui ho chiarito l'infondatezza.


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Ritengo invece doveroso ribadire anche in quest'aula al dottor Zucconi Galli Fonseca la mia piena ed incondizionata stima e la mia totale solidarietà di fronte agli attacchi ingiustificati di cui è stato oggetto, stima e solidarietà che sono da tutti condivise per mia personale constatazione e che gli ho espresso anche in occasione della mia recente visita al Consiglio superiore della magistratura.
Rispondo adesso all'interpellanza dell'onorevole Giovanardi sulla custodia cautelare dell'onorevole Darida. L'interpellanza ripropone, come ricordava il presentatore, le domande proposte dall'onorevole Giovanardi e da altri deputati nella XII legislatura. Dalle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria e dagli atti delle inchieste amministrative di seguito indicate, risulta che Clerio Darida venne arrestato il 7 giugno 1993, in esecuzione di ordinanza cautelare del 5 giugno 1993 del GIP presso il tribunale di Milano per reati, riferiti al 1990, di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ed illecito finanziamento dei partiti.
Avverso l'ordinanza fu proposto ricorso in Cassazione, dichiarato inammissibile dalla Suprema corte il 29 ottobre 1993.
L'onorevole Darida fu interrogato dal GIP il 9 giugno 1993 e nell'interrogatorio rese solo la seguente dichiarazione: «Respingo l'addebito e mi protesto innocente. Non intendo in ordine al fatto aggiungere altro». Egli non fu sottoposto ad altri interrogatori. Il 23 giugno 1993 fu sottoposto a confronto con il chiamante in correità Umberto Vegliazzi.
Il 31 luglio 1993 il GIP presso il tribunale di Milano sostituì la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari. Nel frattempo, il 30 luglio 1993, la Corte di cassazione, nel risolvere il conflitto di competenza sollevato dal GIP presso il tribunale di Roma, affermava la competenza del giudice di Roma riguardo alla posizione di altre persone sottoposte ad indagini nell'ambito dello stesso procedimento.
Il 9 settembre 1993 l'onorevole Darida veniva posto in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare con ordinanza del GIP di Milano ed il 15 ottobre 1993 la parte del procedimento a suo carico veniva trasmessa per competenza all'autorità giudiziaria di Roma.
Come è noto, il 25 luglio 1994 il GIP presso il tribunale di Roma ha prosciolto l'onorevole Darida dall'imputazione e la pronunzia è stata confermata nei successivi gradi di giudizio instauratisi a seguito di impugnazione degli uffici di procura.
Sui fatti che hanno coinvolto Clelio Darida e soprattutto sulle modalità delle indagini preliminari condotte dalla procura di Milano il ministro pro tempore ha disposto inchiesta il 13 ottobre 1994, al fine di individuare eventuali comportamenti dei magistrati milanesi rilevanti sul piano disciplinare e/o su quello dell'incompatibilità ambientale. Nella relazione conseguente a questo incarico, l'ispettore generale ricordava che nelle loro decisioni i magistrati di Roma e Milano, che si erano occupati della vicenda, avevano diversamente valutato gli elementi raccolti, ricostruendoli secondo itinerario logico opposto, ma tutti fondati su adeguate motivazioni in punto di fatto e di diritto.
Ad avviso degli ispettori, quanto era avvenuto rientrava perciò nella fisiologia del processo; anche la custodia cautelare subita dal Darida risultava essere disposta nel rigoroso rispetto delle norme di legge.
Quanto alle asserite inattività istruttorie, gli ispettori rilevavano che il Darida non era stato sottoposto ad altri interrogatori dopo quello iniziale dato il suo atteggiamento processuale di assoluta chiusura rispetto alla contestazione formulata nei suoi confronti e data la natura processuale dell'atto di interrogatorio nel nuovo codice (strumento di difesa per l'indagato e non mezzo di contestazione).
La relazione proseguiva attestando che nel periodo della detenzione del Darida l'ufficio del pubblico ministero di Milano aveva svolto un'attività investigativa molto intensa, contraddistinta da interrogatori di altri indagati, da assunzioni di informazione, da confronti ed altro.
Sia l'ispettorato generale sia la direzione generale dell'organizzazione giudiziaria

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concludevano quindi allora per l'insussistenza di profili disciplinari a carico dei magistrati e ad analoga conclusione pervenivano a seguito del supplemento di inchiesta disposto dal ministro pro tempore il 3 maggio 1995, con riferimento a quanto esposto dal difensore del Darida in ordine ad asserite carenze nelle modalità di custodia del suo assistito. Si rivelava in specie che, atteso lo status di civile dell'onorevole Darida, erano infondate le doglianze circa l'individuazione del luogo di destinazione - carcere ordinario anziché militare - e che altrettanto infondate erano quelle concernenti le minacce subite dall'onorevole Darida ad opera di terroristi detenuti, perché si osservava in proposito che il Darida era stato soltanto apostrofato al suo ingresso in carcere con un saluto ironico ad opera di un detenuto rispetto alla cui cella egli era stato poi tenuto lontano. Si escludeva inoltre che l'onorevole Darida fosse stato sistemato con soggetti pericolosi o con eversori; anzi, proprio per prevenire pericoli rappresentati dalla carica ricoperta in precedenza dall'onorevole Darida come ministro della giustizia, egli era stato ristretto in un reparto a massima sorveglianza e seguito in ogni spostamento da un agente della polizia penitenziaria.

FILIPPO MANCUSO. È falso!

GIOVANNI MARIA FLICK, Ministro di grazia e giustizia. Veniva infine escluso che l'onorevole Darida avesse mai cambiato cella rispetto a quella originariamente assegnatagli o che gli fosse stato inibito rapporto con altri detenuti. In epoche successive di detenzione egli aveva avuto come compagni di cella altri quattro detenuti e solo per ragioni di sicurezza era stato escluso dalle attività comuni dell'istituto.

LUCIO MARENGO. È di una falsità incredibile!

GIOVANNI MARIA FLICK, Ministro di grazia e giustizia. D'altronde, lo stesso onorevole Darida aveva espresso, in una lettera del 10 ottobre 1993, gratitudine al direttore del carcere per il modo con cui era stato trattato.
Le risultanze delle due inchieste disposte dai ministri Biondi e Mancuso sulle varie vicende e sugli aspetti del procedimento e della detenzione del Darida consentono di escludere responsabilità disciplinari a carico di magistrati e personale giudiziario (Commenti del deputato Mancuso).

CARLO GIOVANARDI. Deve anche chiedere scusa?

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, ella avrà tutto il tempo per replicare! Adesso il ministro ha il diritto-dovere di esporre le sue opinioni con tranquillità.
Prosegua pure, signor ministro.

GIOVANNI MARIA FLICK, Ministro di grazia e giustizia. Non vi sono quindi elementi per sostenere che quella dell'onorevole Darida sia stata una detenzione - lo dico tra virgolette - «barbara», come sostenuto nell'atto ispettivo, così come nulla lascia ritenere che nel caso in specie siano stati compiuti atti abnormi o per fini contrari a quelli di giustizia. Posso solo ricordare che, fermi i diritti di critica e di valutazione di ciascuno rispetto alle decisioni giudiziarie (l'ordinamento attuale prevede nei casi di proscioglimento il diritto ad una equa riparazione per la custodia cautelare, ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale), in assenza di emergenze nuove rispetto a quelle esaminate nelle relazioni ispettive, non vi è spazio per sindacati ulteriori da parte del ministro di grazia e giustizia.

CARLO GIOVANARDI. Neanche sul caso Greco?

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi, ella, che è anziano parlamentare, sa benissimo che ha tempo a disposizione per replicare!


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CARLO GIOVANARDI. Aspetto che anche il nuovo ministro venga arrestato!

PRESIDENTE. Potrà replicare, ma ora non può parlare!

GIOVANNI MARIA FLICK, Ministro di grazia e giustizia. Per quanto concerne il cosiddetto caso Greco-Misiani, esso non costituisce oggetto della presente interpellanza. Risponderò all'interpellanza su tale caso quando sarà iscritta all'ordine del giorno.
Non posso che aggiungere in termini generali che gli eventuali errori nell'uso della custodia cautelare devo trovare riparazione nell'ambito del sistema giudiziario e che, sotto questo profilo, il ministro è impegnato a cercare di realizzare quegli strumenti di efficienza e di rapidità nelle decisioni che consentano, nell'ambito del sistema e nel rispetto dell'indipendenza della magistratura, di porre immediato e pronto rimedio agli errori che si verifichino, fermo restando, ripeto, il rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura.
Rispondo adesso all'interpellanza presentata dagli onorevoli Giovanardi, Peretti e Fabris. Comunico che dalle informazioni che ho acquisito presso le autorità giudiziarie dei distretti di Firenze, Venezia, Bologna e Perugia non risultano pendenze di procedimenti penali specificamente relative all'uso di servizi pubblici per fini di partito e connessi alle elezioni amministrative del 9 giugno 1996. La genericità del riferimento contenuto nell'interpellanza all'allora Presidente del Consiglio Dini e ad altri ministri non consente poi di estendere o precisare ulteriori richieste, tenuto conto anche del disposto del terzo comma dell'articolo 335 del codice di procedura penale, che consente la comunicazione ed iscrizione nell'apposito registro delle notizie di reato alle persone cui il reato è attribuito e alla persona offesa e ai difensori qualora ne facciano richiesta, ma non ad altri. Quanto al procedimento cui l'onorevole Giovanardi ha fatto particolare riferimento nella premessa dell'atto ispettivo, mi riservo di acquisire dall'autorità giudiziaria ulteriori informazioni con riguardo alla natura dei reati e alla loro connessione con le vicende elettorali. Mi riservo quindi di rispondere ulteriormente.
Vengo ora all'interrogazione che riguarda l'onorevole Bargone, presentata dagli onorevoli Mantovano ed altri. I fatti riferiti nell'interrogazione hanno costituito oggetto di accertamenti e valutazioni da parte delle competenti articolazioni di questo ministero, accertamenti e valutazioni che non mi consentono di effettuare alcun rilievo di tipo disciplinare. La risposta contiene anche gli elementi richiesti con l'interpellanza Giovanardi ed altri 2-00018. La vicenda si riferisce all'archiviazione, disposta l'11 novembre 1995 dal GIP presso il tribunale di Lecce nel procedimento penale n. 7777/95 nei confronti dell'onorevole Bargone, oggi sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, in relazione alle dichiarazioni di tale Screti, secondo cui l'onorevole Bargone avrebbe ricevuto appoggi da esponenti dell'associazione mafiosa Sacra corona unita.
Gli interroganti hanno rilevato che il GIP avrebbe fatto propria la richiesta di archiviazione del pubblico ministero del 3 novembre 1995, che aveva ritenuto non attendibile lo Screti quale collaboratore di giustizia, mentre una diversa ed opposta valutazione sarebbe stata effettuata dalla magistratura di Brindisi e dalla speciale commissione per il programma di protezione, che avrebbero rispettivamente richiesto la non applicazione di misure speciali di prevenzione contro lo stesso Screti e applicato lo speciale programma di protezione ritenendolo fonte informativa di grande importanza. Pertanto l'interrogazione lamenta, sulla base della contrastante valutazione, che non siano stati effettuati dal GIP di Lecce accertamenti sul contenuto delle dichiarazioni dello Screti. Gli accertamenti sono stati svolti avendo ben chiara la manifestazione di sospetti di scelte nei modi e nel merito dell'attività giudiziaria determinate in funzione di un disegno inteso a favorire i


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suddetti partiti politici e i loro esponenti, anche in relazione allo svolgimento di elezioni amministrative e politiche.
Per contro, dagli elementi acquisiti attraverso i competenti servizi del dicastero risulta che la diversa valutazione dell'attendibilità dello Screti, che, come correttamente osservano i parlamentari interroganti, spetta unicamente all'autorità giudiziaria, è riferibile a tempi e stadi diversi dei procedimenti in cui detta valutazione è stata fatta dai magistrati competenti. Cosimo Screti iniziò a collaborare con l'autorità giudiziaria brindisina nel gennaio del 1993, mentre era in dibattimento un processo contro 29 imputati, tra i quali lo stesso Screti, per appartenenza ad associazione di tipo mafioso. Le sue prime dichiarazioni furono ritenute particolarmente importanti dalla magistratura brindisina perché per la prima volta un preteso appartenente alla sacra corona unita rivelava gli autori e i mandanti di una serie di omicidi riconducibili a contrasti tra le fazioni mesagnese e brindisina della stessa organizzazione avvenuti fra il 1989 ed il 1990. Analoga collaborazione diede lo Screti nell'ambito di alcuni procedimenti a carico di pubblici ufficiali, amministratori ed esponenti politici di varie aree, tutti accusati di reati contro la pubblica amministrazione. In base a detta collaborazione la procura brindisina ritenne da un lato di chiedere al servizio centrale di protezione l'applicazione dello speciale programma di protezione nei confronti dello Screti e dall'altro di non chiedere misure speciali di prevenzione, ritenendo ormai cessata la pericolosità sociale dello Screti. Quest'ultima richiesta venne disattesa dalla sezione per le misure di prevenzione del tribunale di Brindisi, con decisione poi confermata dalla corte di appello di Lecce e dalla Corte di cassazione. È stato rilevato che entrambe le richieste, favorevoli allo Screti, della magistratura inquirente brindisina sono antecedenti rispetto alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero del tribunale di Lecce ed al decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il tribunale di Lecce nel procedimento a carico di Antonio Bargone.
Per quanto concerne l'esito delle indagini scaturite dalle dichiarazioni dello Screti nei confronti di pubblici ufficiali, amministratori e uomini politici, l'autorità giudiziaria brindisina ha informato di avere esercitato, alla data del luglio 1996, l'azione penale solo con riferimento ad alcune delle inchieste scaturite da tale dichiarazione e di aver chiesto l'archiviazione al GIP per altre. Risulta poi che il giudizio negativo di attendibilità dello Screti si fonda sugli atti di tre diverse magistrature: la Corte d'appello di Lecce ed i tribunali di Lecce e di Brindisi. Come risulta dall'interrogazione presentata dall'onorevole Cecconi nel corso dell'XI legislatura sullo stesso argomento, il tribunale di Brindisi già dal 16 ottobre 1993, in una sentenza nei confronti di più persone imputate di partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, aveva affermato che le dichiarazioni dello Screti dovevano ritenersi finalizzate non a fornire un reale contributo all'accertamento dei fatti, bensì dirette, attraverso una distorta ricostruzione di alcune vicende, a neutralizzare l'accusa di essere stato il cassiere della sacra corona unita. Successivamente, il 23 maggio 1994 la Corte d'appello di Lecce, nel confermare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la contestuale confisca del patrimonio dello Screti, aveva espresso valutazioni del tutto analoghe a quelle contenute nella citata sentenza e aveva altresì affermato che non si può parlare di rottura da parte dello Screti con l'organizzazione di cui risulta essere stato sicuramente partecipe. Entrambe queste decisioni sono diventate irrevocabili. Deponendo poi in un processo dinanzi al tribunale di Brindisi per un grave attentato dinamitardo ai danni del direttore di un quotidiano locale, lo Screti aveva ritrattato le accuse nei confronti degli appartenenti alla sacra corona unita da lui indicati quali autori del fatto ed era stato necessario acquisire al dibattimento gli atti di dichiarazioni precedentemente rese da Screti. Infine, nel corso di un

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procedimento innanzi al tribunale di Lecce a carico di alcuni imputati di appartenenza alla sacra corona unita lo Screti, chiamato a deporre quale imputato in procedimento connesso aveva affermato, in difformità dalle dichiarazioni precedentemente rese nelle indagini preliminari, che lui stesso e tutti gli imprenditori della zona, fra i quali alcuni imputati del processo, non avevano partecipato all'associazione mafiosa ma ne erano stati, piuttosto, vittime.
Passando alla questione del procedimento leccese in cui il GIP archiviò le accuse di Screti all'onorevole Bargone, va osservato preliminarmente che il merito degli atti e dei provvedimenti dei magistrati, come il riconoscimento-diniego di attendibilità di dichiarazioni acquisite agli atti di un procedimento, è soggetto al controllo endoprocessuale con i mezzi di impugnazione e non può formare oggetto di valutazioni di tipo disciplinare, se non in presenza di grave negligenza o colpevole ignoranza o di elementi sintomatici di abuso della funzione per fini diversi da quelli di legge.
Nel caso dello Screti non vi è traccia di ciò. Non solo vi sono le valutazioni concordi nello stesso senso del GIP del tribunale di Lecce effettuate in decisioni antecedenti a quella con cui il dottor Taurino accolse la richiesta di archiviazione, ma al contrario, tra gli atti acquisiti dall'autorità giudiziaria vi sono elementi - come risulta dalla nota 20 luglio 1996 del procuratore di Brindisi di cui sopra, successiva alle risultanze dibattimentali del maggio 1996 nel procedimento innanzi al tribunale di Brindisi in cui lo Screti venne esaminato dallo stesso rappresentante del PM - che evidenziano come lo stesso ufficio del PM che aveva sollecitato l'applicazione del programma di protezione in favore dello Screti, cui accennano gli interroganti, aveva dovuto prendere atto della difficoltà di dimostrare una credibilità intrinseca dello Screti dinanzi al tribunale del riesame e nel dibattimento, dove lo Screti aveva ritrattato dichiarazioni rese precedentemente nel sostenere le accuse nei confronti di altri imputati, e aveva dovuto constatare la scarsa consistenza e lo scarso peso delle accuse dello Screti, in particolare nei confronti di pubblici ufficiali, pubblici amministratori e uomini politici; tanto che all'esito delle indagini era intervenuta nella maggior parte dei casi la richiesta di archiviazione del PM.
La stessa fonte giudiziaria brindisina ha evidenziato nella nota informativa che anche in occasione dei pareri formulati dall'autorità giudiziaria sulla proroga dello speciale programma di protezione erano state segnalate le difficoltà incontrate dall'autorità giudiziaria per dimostrare la credibilità intrinseca dello Screti, dal momento che costui aveva sempre negato di essere affiliato alla Sacra corona unita o ad altre organizzazioni criminose.
Sempre la stessa fonte ha evidenziato che lo Screti aveva attribuito le sue vicissitudini processuali a speculazioni politiche da parte di esponenti del PCI-PDS.
Stando così le cose, e senza voler sindacare in alcun modo le valutazioni dell'autorità giudiziaria sull'attendibilità dello Screti, vi è solo da osservare che appare insussistente, almeno nei termini in cui è stato prospettato dagli interroganti, il contrasto di valutazioni sull'attendibilità dello Screti da parte rispettivamente della magistratura brindisina inquirente e di altri organi giudiziari.
In realtà la stessa procura brindisina ha adottato una linea di maggior cautela nella valutazione della credibilità intrinseca dello Screti nell'evolversi dei procedimenti penali in cui egli era interessato. È perciò apparso infondato il sospetto insinuato dagli interroganti che il tribunale di Lecce aveva frettolosamente archiviato le accuse al Bargone, svalutando l'attendibilità dell'accusatore. In realtà, alla data in cui il PM e il GIP di Lecce si trovavano d'accordo sull'archiviazione - 3 novembre 1995 - era già un dato processuale acquisito anche dalla magistratura inquirente di Brindisi il problema della scarsa credibilità intrinseca dello Screti, per cui sarebbe stata semmai poco logica una diversa valutazione da parte degli stessi giudici.

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In merito alla circostanza per cui l'archiviazione è intervenuta con sollecitudine, il competente servizio ministeriale ha rilevato che ciò risponde ad un canone di doverosità, che dovrebbe essere seguito ogni volta in cui le risultanze delle indagini manifestino l'infondatezza della notizia di reato.
A ciò va solo aggiunto che se gli interroganti dispongono di elementi per effettuare nuove investigazioni, che per la verità non sono indicate nell'atto ispettivo, essi possono essere illustrati al pubblico ministero delle indagini, poiché lui soltanto in base all'articolo 414, può chiedere la riapertura delle indagini al GIP motivata da esigenze di nuova investigazione.
Con riguardo al procedimento per calunnia per cui l'onorevole Bargone risulterebbe iscritto nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, osservo che dalle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria brindisina, risulta che effettivamente il tribunale di Brindisi ha disposto il 18 dicembre 1995 la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché deliberi se il fatto ascritto all'onorevole Bargone concerna o meno opinioni espresse nell'esercizio della sua funzione di membro del Parlamento ed ha disposto la sospensione fino alla deliberazione della Camera de deputati, che alla data dell'11 novembre 1996 non risultava ancora pervenuta all'ufficio giudiziario.
Rispondo ora alla interrogazione La Russa ed altri n. 3-00138.
Tale interrogazione si riferisce ad una vicenda che ha dato luogo a due distinti processi. Il Ministero ha acquisito dall'autorità giudiziaria copia delle sentenze che hanno definito le varie fasi dei due processi: l'uno, a seguito di giudizio abbreviato del GIP della pretura di Mantova (sentenza del 13 marzo 1993); l'altro, a seguito di giudizio ordinario del pretore di Mantova (sentenza del 26 agosto 1994, n. 435), rispettivamente emesse contro due gruppi di coimputati del reato di lottizzazione abusiva.
Nel corso del processo Federici, definito in seguito a dibattimento, si verificava una sospensione per la proposizione di una eccezione di incostituzionalità, sollevata il 29 maggio 1993 e decisa dalla Corte costituzionale con sentenza del 14 aprile 1994, con sospensione della prescrizione per 320 giorni.
In relazione a quanto risultante dalla vicenda processuale di cui sopra, parrebbe che nel processo definito dalla Corte di Cassazione il 27 marzo 1996, il giudice di legittimità non abbia tenuto conto della causa sospensiva della prescrizione proposta nel primo grado dello stesso processo e quindi del fatto che essa avrebbe spostato la decorrenza del termine di estinzione del reato oltre il 27 marzo 1996, mentre di detta causa di sospensione è stato tenuto conto nella decisione dello stesso giudice di legittimità del 16 novembre 1995, riguardante appunto gli imputati processati con separato processo.
Sono stati chiesti chiarimenti all'autorità giudiziaria tenuto conto anche del fatto che il collegio della Corte di Cassazione, terza sezione penale, che aveva adottato le due sentenze, presentava un componente comune tra i due collegi che avevano deciso a distanza di poco più di quattro mesi su procedimenti connessi alla stessa vicenda sia pure con imputati differenti e su differenti decisioni di merito.
Dalla risposta risulta che anche il collegio che ha deciso in data 27 marzo 1996 avrebbe tenuto conto della causa sospensiva come aveva fatto il collegio che decise sul giudizio abbreviato il 16 novembre 1995, ancorché ciò non risulti esplicito nella motivazione della decisione, dichiarando la prescrizione del reato anche per effetto della concessione delle attenuanti generiche di cui era stato tenuto conto nella valutazione del tempo necessario per prescrivere.
Avuto riguardo ai chiarimenti forniti dalla autorità giudiziaria, ho ritenuto di investire della questione la procura generale presso la Corte di Cassazione, trasmettendo il testo della interrogazione e copia degli atti acquisiti, in quanto le valutazioni su questi argomenti potrebbero comportare un sindacato del ministro

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su sentenze dell'autorità giudiziaria già adottate, sugli strumenti processuali attraverso cui potrebbe essere posto rimedio ad un eventuale errore di calcolo della prescrizione dovuto a svista del giudicante.
La risposta all'interrogazione n.3-00184 dell'onorevole Cento, concernente la detenzione della signora Elisabetta Roveri, è abbastanza sintetica.
La signora Elisabetta Roveri venne tratta in arresto dalla questura di Milano e associata alla casa circondariale di Milano il 22 luglio 1996 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 17 luglio 1996 dal giudice per le indagini preliminari preso il tribunale di Trapani per favoreggiamento personale.
Il competente ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in relazione al dispaccio ANSA, datato 30 luglio 1996, nel quale veniva riferita la decisione della Roveri di attuare lo sciopero della fame, ha provveduto ad allertare la direzione dell'istituto milanese al fine di predisporre e assicurare ogni necessario intervento trattamentale e sanitario nei confronti della Roveri. Il 2 agosto, peraltro, la Roveri è stata scarcerata per revoca dell'ordinanza di custodia cautelare e l'autorità giudiziaria competente in merito alla vicenda ha comunicato che la decisione di procedere alla scarcerazione non si collega in alcun modo al minacciato sciopero.
Rispondo ora alla interrogazione n. 3-00220 dell'onorevole Marengo concernente le vicende della questura di Bari.
Secondo quanto riferito dal procuratore della Repubblica, l'onorevole Marengo chiede di sapere se non si intenda aprire un'inchiesta circa le modalità di svolgimento dell'ispezione effettuata il 13 settembre 1996 da due magistrati baresi presso i reparti della squadra mobile della questura di Bari; vicenda che ha destato sconcerto nell'opinione pubblica locale.
Il procuratore della Repubblica ha riferito che in data 13 settembre 1996 veniva pubblicata sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno di Bari la notizia di un provvedimento di cattura eseguito grazie alle intercettazioni di un telefono GSM.
Per identificare la fonte dell'informazione, presumibilmente un pubblico ufficiale, venivano disposti accertamenti negli uffici della squadra mobile della questura di Bari, accertamenti consistenti nella richiesta di esibizione, ai sensi dell'articolo 256 del codice di procedura penale, di documentazione anche di tipo informatico in possesso della questura di Bari. L'attività di ispezione era quindi stata provocata dalla pubblicazione su un quotidiano di notizie influenti negativamente su indagini in corso di notevole rilievo.
Come precisato dallo stesso procuratore in un comunicato stampa del 14 settembre 1996, nel corso dell'intervento non sono state svolte perquisizioni, né adottate misure di alcun genere. Dalle notizie fornite non emergono elementi tali da configurare, allo stato, la necessità di accertamenti ministeriali.
Per quanto riguarda la condotta tenuta dal questore di Bari nel corso dell'operazione, secondo quanto riferito dal prefetto di Bari, risulta che alle 17,35, il questore venne avvisato telefonicamente della presenza dei magistrati e che li incontrò immediatamente, assicurando la massima collaborazione. Alle 19 si allontanò per l'arrivo in aeroporto di una personalità, rientrando in ufficio alle 20,40, ora in cui, da un ulteriore colloquio con i magistrati, apprendeva che gli accertamenti tecnici sui computer stavano per essere ultimati e che il giorno dopo vi sarebbe stato un incontro con il procuratore. Ribadita la propria disponibilità e considerato che gli accertamenti erano al termine, il questore si allontanava.
Nella serata dello stesso giorno, alle 22,50, il questore veniva informato dai collaboratori che notiziari locali stavano diffondendo notizie circa la presenza dei magistrati in questura e l'arresto di personale della squadra mobile. Pertanto faceva immediatamente rientro in ufficio e, accertata l'infondatezza della notizia, chiedeva ai due pubblici ministeri di fornire smentita. I magistrati eccepivano

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che quest'ultima poteva essere data solo dal procuratore capo che, contattato dal questore alle 24 del 13 settembre, rinviava il tutto alla mattina dopo, quando veniva pubblicato il comunicato stampa di cui ho fatto cenno.
Dalle notizie che mi sono pervenute il 20 novembre 1996, risulta che le indagini sono tuttora in corso presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Bari.
Rispondo infine, per quanto riguarda vicende specifiche, da ultimo, alla interrogazione a risposta orale dell'onorevole Mancuso ed altri, relativa alla morte del notaio Marrapodi.
In risposta alla prima domanda dell'interrogazione va detto che, relativamente a quel decesso, è in corso un'indagine preliminare da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria. In conseguenza di ciò, detto ufficio non ha ritenuto in un primo momento di dover comunicare altre notizie oltre quella secondo cui la morte risulterebbe avvenuta all'interno dell'abitazione e sarebbe attribuibile a cause suicidarie. Con successiva nota dell'8 ottobre 1996 l'autorità giudiziaria ha comunicato che l'esame medico-legale confermava la causa suicidaria.
Quanto all'atteggiamento tenuto dal notaio Marrapodi nelle ore precedenti la morte constatata dal personale della polizia di Stato della questura di Reggio Calabria, intervenuta presso la sua abitazione verso le 13,30 del 28 maggio 1996 con il ritrovamento del cadavere in un vano adibito ad archivio sito presso lo studio, i familiari del Marrapodi hanno segnalato che il notaio era abbastanza depresso e che aveva manifestato più volte l'intenzione di suicidarsi.
Non risulta confermato che il Marrapodi, deponendo davanti ad un magistrato di Messina, abbia dichiarato che, ove gli fosse successo qualcosa, nessuno avrebbe dovuto credere alla versione del suicidio. Risulta invece che in tempi pregressi il notaio aveva espresso più di una volta timori per la sua incolumità personale. In particolare, nella prima estate del 1994 il notaio, parlando informalmente con il procuratore aggiunto, dottor Vaccara, e con il dottor Lembo, sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia applicato alla direzione distrettuale antimafia di Messina, aveva espresso preoccupazione per la propria incolumità, precisando che l'ipotesi di un suicidio era lontana dalla sua mente e che una sua eventuale morte avrebbe dovuto essere ricondotta ad altre cause.
È stato confermato che la polizia giudiziaria ha eseguito una perquisizione domiciliare, disposta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che ha portato al rinvenimento e al sequestro di strumentazione e di documenti informatici e cartacei. Non risulta, invece, disposta alcuna perquisizione da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Messina. Fino a che le indagini saranno in corso non può richiedersi all'autorità giudiziaria per quale ragione la perquisizione sia stata disposta proprio dopo la morte né di trasmettere copia del decreto da cui desumere dette finalità.
Risulta poi vero che la procura di Messina procedeva ad indagini sui rapporti tra il Marrapodi e alcuni magistrati di Reggio Calabria, rapporti emergenti da intercettazioni telefoniche. A tal proposito risulta anche che il Marrapodi era coinvolto in diversi procedimenti riguardanti i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, calunnie e diffamazione, e aveva redatto e inviato a vari uffici numerosi esposti e dossier riguardanti l'intreccio tra mafia, massoneria e politica.
Nell'ambito di tali procedimenti e solo nella fase iniziale delle indagini il Marrapodi era stato interrogato da magistrati della procura della Repubblica del tribunale di Messina e da magistrati di quella di Reggio Calabria nel mese di giugno 1994 e sottoposto anche ad atti di confronto. Detti atti erano stati assunti nell'ambito di indagini collegate ex articolo 671 del codice di procedura penale, concernenti, da un lato, fatti delittuosi ri

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guardanti i magistrati di Reggio Calabria e, dall'altro, esponenti della delinquenza organizzata.
Solo limitatamente ai fatti riguardanti i magistrati di Reggio Calabria, gli atti erano stati trasmessi alla procura di Messina dalla procura di Reggio Calabria che aveva iniziato le indagini. Non è stato possibile sapere quale autorità abbia interrogato per ultimo il Marrapodi in considerazione dell'attualità del corso delle indagini. L'autorità giudiziaria non ha inteso comunicare altre notizie sul contenuto degli atti del procedimento, ritenendo che non si verta in alcuna delle ipotesi che consentono di derogare al segreto investigativo. Mi riservo perciò di comunicare ulteriori dati non appena mi sarà possibile acquisirli.
Passando alla risposta delle ultime due interpellanze, per quanto concerne l'interpellanza Garra n. 2-00123 sulla soppressione di tribunali, posso rispondere che l'eventuale soppressione e l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità e di organicità che eviti prese di posizione singole non sufficientemente ponderate, tanto più che l'intera problematica va vista anche in relazione a due importanti e innovative circostanze: la prima è rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico, attualmente in corso di esame al Senato; la seconda dalle sentenze della Corte costituzionale sulla incompatibilità.
Con la riforma sul giudice unico, non necessariamente soltanto monocratico, si vuol conseguire l'unificazione funzionale degli uffici, procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale, senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare, in questo primo momento, alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà però di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura.
L'eventuale revisione successiva delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla in corso di realizzazione normativa.
Sotto il secondo aspetto richiamato dianzi, devo aggiungere che il tema degli organici e del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunce della Corte costituzionale in tema di incompatibilità. È evidente, infatti, che le proposte di intervento sino ad ora formulate - il rapporto del CENSIS, lo studio del Consiglio superiore cui faceva riferimento l'onorevole interrogante, il gruppo di studio nominato dal ministro di grazia e giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie -, proposte che concordano nel ritenere che per giungere ad uffici che assicurino una miglior resa di giustizia occorre puntare su situazioni medie - uffici giudicanti con non meno di venti-venticinque giudici, ma anche quindici per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di sei-dieci magistrati -, dovranno essere tutte approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connessi alle varie situazioni processuali prospettabili.
Posso allora dire che i dati quantitativi non rappresenteranno certo l'unico fattore da valutare perché dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello standard di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e non incompatibili; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario; la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed

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attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.
Nulla verrà fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali e le province autonome) nonché le altre figure operanti nell'ambito giudiziario vorranno fornire; il discorso però si prospetta come soltanto consequenziale all'attuazione di questa prima fase rappresentata dal giudice unico.
Rispondo da ultimo all'interpellanza Grimaldi n. 2-00224 sottolineando che nessuno degli interventi in fase di studio presso il Ministero di grazia e giustizia o in esame davanti al Parlamento sotto forma di disegni di legge presentati dal Governo va nella direzione di circoscrivere, limitare o condizionare l'esercizio dell'attività inquirente della magistratura. Tutti gli interventi sono invece volti ad assicurare che essa possa svolgersi con efficienza ed imparzialità, tempestività, trasparenza e rispetto delle garanzie sia dei cittadini indagati che dei terzi estranei.
A questo proposito ritengo opportuno richiamare il disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Esso tende a razionalizzare lo strumento investigativo espungendo dal procedimento il materiale irrilevante sul piano delle indagini, nel rispetto del contraddittorio, tutelando maggiormente la riservatezza dei terzi e rendendo altresì più specifica la correlazione che deve esistere tra la durata temporale dell'investigazione ambientale e l'esigenza investigativa.
Quanto al disegno di legge sulle indagini difensive, cui forse pure si riferiscono gli interpellanti, esso è volto a riequilibrare i poteri della difesa nella fase della indagini in modo da assicurare al meglio quel principio di parità tra accusa e difesa a cui si deve informare un processo penale di tipo accusatorio.
Allo stesso fine di razionalizzazione, e soltanto ad esso, si ispirano le proposte allo studio del ministero in tema di riforma e di attuazione dei procedimenti alternativi che conto di poter presentare al Consiglio dei ministri in tempo breve, nonché le iniziative in tema di depenalizzazione e di individuazione di altre modalità deflattive (quelle alle quali ho fatto cenno dianzi) in tema di modifica alla legislazione sui collaboratori di giustizia. Mentre per quanto riguarda il disegno di legge sulla valutazione della professionalità e sulla distinzione delle funzioni dei magistrati, esso va proprio nella direzione di valorizzare la specificità delle diverse funzioni ed il miglioramento professionale dei magistrati senza limitarne in alcun modo l'autonomia.
Voglio solo ricordare che dette iniziative si inseriscono nel quadro di un intervento globale nel settore della giustizia che si svolge e si sta attuando sul piano delle proposte normative sottoposte e da sottoporre al Parlamento. L'intervento si attua, specie nell'immediato, sul piano degli interventi organizzativi avendo l'obiettivo di incidere sulle procedure, sulle risorse strutturali e su quelle umane dell'amministrazione.
Nel quadro di un potenziamento organizzativo, così come richiesto dagli interpellanti e limitandomi al personale della magistratura inquirente, ricordo solo le richieste di aumento di organico e di applicazione extradistrettuale fatte al Consiglio superiore della magistratura per gli uffici sottoposti a lavori di particolare complessità ed impegno.
Quanto all'intendimento di perseguire in sede disciplinare le violazioni del dovere di riserbo (cosa specificamente prevista dal disegno di legge all'esame del Parlamento, come dianzi ho precisato) escludo che esso possa essere interpretato come diretto in qualche modo a limitare l'attività e l'autonomia della magistratura inquirente; al contrario, essa può svolgere in modo più efficacemente credibile la propria attività se è lontana dalla spettacolarizzazione del momento investigativo (mi richiamo a ciò che ho rappresentato nella risposta all'onorevole Rebuffa).
Sono pienamente convinto che questi e altri preannunziati interventi, per conseguire l'obiettivo di un processo giusto e rapido,

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possano contribuire a dar fiducia piena nella capacità dello Stato ad individuare e comminare adeguate situazioni a chi si è reso responsabile di reati come la corruzione che tanto negativamente hanno inciso ed incidono sul buon andamento, l'imparzialità ed il funzionamento dei pubblici poteri sia sullo sviluppo civile di questo paese sia sulla sua immagine internazionale.
Tale consapevolezza non è attenuata dalla considerazione che l'estensione e la pervicacia dei fatti specifici di corruzione non possa essere affrontata solo in termini di mera repressione penale, ma deve essere affrontata a monte attraverso la modifica, la semplificazione, la trasparenza e la riduzione della discrezionalità dei processi discrezionali in sede amministrativa, nonché con il diffondersi della coscienza e della consapevolezza del senso istituzionale che deve guidare chi ricopre incarichi pubblici.

PRESIDENTE. L'onorevole Carotti ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00169.

PIETRO CAROTTI. Rinuncio alla replica e mi dichiaro soddisfatto della risposta fornita dal ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Armando Veneto ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00172.

ARMANDO VENETO. Signor Presidente, signor ministro, preferisco sottrarmi alla prassi ed alla norma che prevede che l'interpellante debba esprimere soddisfazione o meno per la risposta ricevuta dal Governo perché, se dovessi farlo, dovrei dire che la mia interpellanza - liquidata come vertente sul caso Brusca e riguardante invece un aspetto piuttosto vasto delle problematiche connesse al «pentitismo all'italiana» - non è stata sufficientemente valutata per fornire le risposte che si sperava di ricevere.
Preferisco quindi fermarmi piuttosto sugli aspetti di politica generale che ella, signor ministro, ha inteso trattare all'interno della problematica dei pentiti e di quelle ad essa collaterali e connesse.
Una di queste problematiche è costituita dalla circostanza che spesso l'uso della stampa non avviene semplicemente in modo indebito, ma piuttosto segnala una collateralità nella gestione dell'azione penale che è preoccupante ed alla quale bisogna porre rimedio. Troppo spesso, infatti, la stampa viene usata per veicolare nel corpo sociale convinzioni che puntualmente, dopo qualche giorno, trovano parallelamente espressione in attività di rilievo penale. Questo sapiente dosaggio di notizie e di smentite e questa pressione indebita sulla pubblica opinione e qualche volta sui «decidenti» meritano attenzione in sede politica, per evitare che i dosaggi e le esternazioni siano funzionali all'ottenimento di scopi che dovrebbero essere propri dell'attività giurisdizionale e che invece finiscono per incanalarsi su percorsi non consentiti, perché illegittimi ed incongrui. Ed è da questo punto di vista che va valutata la strana premonizione del dottor Di Gennaro, puntualmente apparsa sulla stampa, rispetto alla quale chiedevo al signor ministro di conoscere se vi fossero elementi per eliminare il requisito della stranezza, perché tale rimane la circostanza di taluno che, senza spiegare le ragioni di questa premonizione che continua a definire strana, tuttavia, una settimana prima, anticipa ciò che poi ufficialmente si sarebbe detto.
Signor ministro, si trattava e si tratta di stabilire quali siano i contatti che i pentiti hanno e le vicende misteriose da cui traggono origine i loro comportamenti. Si trattava, e si tratta tuttora, di stabilire quali siano gli effetti, spesso devastanti, di accordi, di intese o di rappresaglie annunziate e possibili, rispetto ai loro comportamenti. Si trattava e si tratta, signor ministro, di stabilire se sia consentito che sempre i soliti avvocati siano destinati ai pentiti all'italiana. Si trattava, e si tratta ancora oggi, di stabilire chi faccia i nomi di questi avvocati ai pentiti. Noti, signor ministro, che il problema non si risolve eliminando la difesa nello stesso procedimento di più soggetti pentiti da parte di


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un unico difensore, ma piuttosto escludendo questo fil rouge che lega il medesimo difensore a più pentiti della stessa categoria e della stessa tipologia.
Tutti questi fatti misteriosi, nascosti, queste circostanze che non sono controllabili dal corpo sociale, perché le conoscenze sono sfumate, incerte, perché sono veicolate attraverso la stampa spesso compiacente, meritano attenzione sul piano politico. E la meritano proprio perché una legislazione come quella che lei ha segnalato - di questo desidero darle atto - deve dare corso ad una svolta rispetto a forme di giustizialismo che non sono più ammissibili. Si tratta, ad esempio, di aggiungere alle cose che lei ha detto, che mi paiono accettabili e rispetto alle quali esprimo la mia soddisfazione, la netta separazione tra il momento premiale e la tutela dei pentiti e l'individuazione di alcuni reati rispetto ai quali dovrà funzionare la legislazione sul pentitismo e l'eccezionalità del contributo; si tratta anche di aggiungere un archivio sulle dichiarazioni dei pentiti.
Signor ministro, non è possibile interloquire sull'attendibilità dei pentiti quando sfuggono sistematicamente le nozioni relative al loro complesso e compiuto agire all'interno della stessa legislazione sul pentitismo. Com'è possibile che un pentito dica ad Aosta cosa completamente diversa da quella che dice a Palermo? Com'è possibile che non ci siano le condizioni per conoscere tutto ciò, per ricavarne elementi utili alla valutazione dell'attendibilità del pentito? Com'è possibile che la legislazione sui pentiti, nel momento stesso in cui deve rifarsi all'articolo 192 del codice di procedura penale, che prevede appunto una valutazione di attendibilità, non fornisca gli strumenti perché una valutazione di attendibilità possa essere compiuta?
E allora, conclusivamente, pur apprezzando il contributo che ella, signor ministro, ha voluto segnalare come momento di valutazione politica sull'intera materia, ritengo che esso non sia per nulla sufficiente per ricondurre il fenomeno nell'area della legalità e soprattutto nell'area del controllo sociale che è poi quello che consente l'evoluzione democratica sotto forma di partecipazione, sotto forma di sottolineatura del senso dell'appartenenza della gente alla civiltà del proprio paese, allo scopo, appunto, di inferirne ragioni di ulteriore crescita della democrazia.
Credo quindi che bisognerà andare ben oltre, che bisognerà dettare regole precise perché il magistrato non utilizzi i mezzi di informazione a fini diversi da quelli propri di ogni cittadino. Credo che bisognerà eliminare la zona buia, nascosta e misteriosa nella quale matura il pentitismo e maturano gli accordi connessi con lo sviluppo del pentitismo medesimo. Credo che sia necessario intervenire pesantemente, signor ministro, in relazione all'azione disciplinare. Non è possibile, come le ho già detto in altra sede, sottrarre l'azione disciplinare al controllo esterno, non solo attraverso la pubblicità delle udienze ma anche attraverso l'apprestamento di difesa tecnica e attraverso avvocati del libero foro, ai magistrati in sede di procedimento disciplinare. Questo consentirà, per un verso, di adeguarci alla normativa europea e direi anche alla prassi, alle numerose sentenze di Strasburgo; tuttavia permetterà anche l'eliminazione o quanto meno l'abbassamento di quella soglia di intese e di accordi che, tutto sommato, consentono la realizzazione di momenti disciplinari attraverso la forma del patteggiamento piuttosto che attraverso la forma della introspezione attenta dei comportamenti dei magistrati.
D'altro canto ella sa, signor ministro, che ogni azione disciplinare deve prevedere una difesa e non soltanto - come oggi accade - un patrocinio generico ed esterno.
In conclusione, pur rendendomi conto delle linee di politica generale utilizzate nella sua replica, che significativamente, per la verità, è stata molto più ampia sui casi particolari rispetto alle questioni di carattere generale, credo che quanto affermato possa essere un buon inizio, ma assolutamente non sufficiente; lo sviluppo del nostro confronto lo rileverà e creerà occasione per ulteriori approfondimenti e

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per porre mano alla questione, a mio parere centrale, che in questo momento interessa il paese.

PRESIDENTE. L'onorevole Giuliano ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00173.

PASQUALE GIULIANO. Signor ministro, la mia interpellanza intendeva ottenere, oltre ad una risposta specifica su un caso concreto, l'attenzione su due problemi che mi sembrano molto sentiti, tant'è che questa mattina, su di essi, varie sono le interpellanze e le interrogazioni. Mi riferisco al problema della spettacolarizzazione della giustizia ed a quello dei collaboratori di giustizia.
Ho apprezzato notevolmente le dichiarazioni che ella ebbe a rendere pochi giorni fa in sede di Consiglio superiore della magistratura; quelle dichiarazioni provocarono in me al tempo stesso soddisfazione ed un sorriso amaro. Il sorriso è derivato dal fatto che mi è venuto immediatamente il paragone, absit iniuria verbis, di quel marito che non è convinto delle qualità muliebri del proprio coniuge ed ornato di certe nodose protuberanze è l'ultimo a conoscere i tradimenti della moglie. In quella sede, infatti, ella ha sottolineato come fosse sempre l'ultimo a conoscere certe cose della giustizia, pur essendo il ministro di grazia e giustizia. Ed è proprio questo il problema che intendevo sottoporle: la figura, inammissibile, del magistrato costruttore di legalità; la figura del magistrato cavaliere bianco dalla spada fiammeggiante che affronta i problemi del paese e, data la particolarità del momento, tende a suscitare un consenso popolare per legittimare la propria azione. Una figura, quindi, inammissibile, contraria ad ogni tratteggio costituzionale delle sue funzioni, ma che pur tuttavia ha ottenuto ed ottiene un notevole successo; un successo che lo innesta in una spirale perversa, inquietante ed inquinante tra giustizia e stampa, creando addirittura a volte condizionamenti parlamentari e governativi, come la cronaca recente ci ha abituato a registrare.
Mi hanno, pertanto, meravigliato relativamente le dichiarazioni rese l'altro giorno dal senatore Pellegrino in ordine al circuito che si era creato, che tendeva ad allargare il potere dei magistrati. Una diagnosi che mi vede parzialmente dissenziente in quanto non credo sicuramente al concerto, data la ramificazione del potere giudiziario sul territorio, ma tuttavia mi porta a tempi non lontani in cui qualche parte della magistratura teorizzava, in convegni e congressi, il percorso della via giudiziaria alle riforme istituzionali; il percorso della via giudiziaria alla lotta politica. Su tale mentalità si è innescato un alveo perverso che ha portato a certi risultati che sono sotto gli occhi di tutti. È contro tale mentalità che occorre combattere ed è verso il ritorno nell'alveo costituzionale delle funzioni della magistratura che il ministro, il Governo e lo stesso Consiglio superiore della magistratura debbono muoversi.
La magistratura deve evidentemente abbandonare ogni tentazione di collateralismo, ogni sentimento di autoesaltazione che la porta spesso a fuoriuscire dai suoi poteri ed a compiere azioni che nulla hanno a che fare con il giudiziario. Essa deve abbandonare certe ribalte televisive, radiofoniche e giornalistiche che mal si confanno a chi ha l'obbligo ed il dovere di improntare la propria azione al rigore ed alla discrezione, non fosse altro che nel ricordo di alcuni magistrati che hanno iniziato certe lotte nel silenzio e nella discrezione più assoluta. Qui mi ricollego immediatamente alle dichiarazioni rese sul caso Brusca.
Lei, signor ministro, ha raccolto informazioni ed ha riferito all'Assemblea che penderebbe un procedimento contro ignoti. Mi meraviglia che si tratti di un procedimento contro ignoti, in quanto, attraverso la lettura dei giornali si può risalire molto agevolmente a chi in quel periodo ebbe a «distillare» certe dichiarazioni già preannunciate ed a violare in maniera evidente e plateale il segreto investigativo. Da questo punto di vista, quindi, la sua risposta mi lascia perplesso e mi dichiaro pertanto parzialmente sod


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disfatto. Sono infatti soddisfatto per il suo impegno ad agire in maniera decisa e forte contro chi viola questo principio, ma rimango insoddisfatto nel momento in cui lei pone un termine, non come se si trattasse di un'amnistia - ha tenuto a precisare - ma poco ci manca. Non dobbiamo infatti dimenticare che se lei ha «dettato» determinate regole, in un non lontano passato il Consiglio superiore aveva più e più volte emanato una serie di circolari che invitavano i magistrati ad uniformare la propria condotta e la propria attività a riserbo e discrezione.
In ordine ai collaboratori di giustizia i problemi sono indubbiamente quelli che lei ha individuato in maniera esatta e ritengo completa. Negare il contributo che essi hanno fornito fino ad oggi alla lotta contro la criminalità sarebbe un nonsenso, però è giunto il momento di porre un freno a certe discrasie ed incongruenze che si sono create, a certi segnali molto allarmanti. La materia, quindi, va giustamente rivista, anche alla luce della relazione che il ministro dell'interno ha reso sull'argomento. Va rivista la materia dei colloqui investigativi, questa specie di colloqui nei quali tutto può accadere e da cui tutto può nascere. Bisogna spostare il momento premiale della collaborazione del pentito, verificandola prima che egli possa ottenere il premio automaticamente allorquando si dichiara pentito o per lo meno dichiara di voler collaborare. È necessario effettuare una registrazione visiva e sonora completa, al di fuori di qualsiasi altro incontro, ufficiale o meno, tra polizia giudiziaria, magistrati e pentiti. Occorre altresì regolamentare l'assistenza del difensore ai pentiti, per evitare quel fenomeno cui prima accennava l'onorevole Veneto, fenomeno che tutti abbiamo rilevato e rileviamo quotidianamente e che ha portato a quei frutti perversi che ben si conoscono. Non vanno allevati né pentiti, né falsi pentiti, in quanto da questo allevamento può nascere qualcosa di torbido che può addirittura mettere in pericolo la democrazia.
Non mi pare di aver ricevuto risposta, signor ministro, in ordine ad alcuni quesiti che le avevo avanzato, in particolare circa quel colloquio che, secondo la stampa, si sarebbe svolto tra i procuratori della Repubblica che ebbero ad interrogare Brusca ed i ministri di grazia e giustizia e dell'interno; un colloquio che preoccupa tutti e che dovrebbe preoccupare soprattutto lei, che più volte, giustamente, esattamente e rigorosamente, si è richiamato all'autonomia ed all'indipendenza della magistratura. Questi colloqui subito dopo la ritrattazione di Brusca ci inquietano, in quanto sembra che vogliano indicarci la strada non dell'autonomia e dell'indipendenza, ma piuttosto quella dell'informazione, addirittura della sottoposizione del potere giudiziario a quello politico. Su questo punto non mi pare quindi che lei abbia fornito una risposta, anche se implicitamente ha sottolineato più volte il valore primario, costituzionalmente protetto, dell'autonomia e dell'indipendenza.
Né mi pare di avere ricevuto risposta - forse questo aspetto riguardava di più il ministro dell'interno, al quale pure avevo rivolto la mia interpellanza - in ordine all'eventuale procedimento penale o disciplinare a carico di chi aveva anticipato certe rivelazioni, a carico di chi aveva addirittura compiuto delle indagini senza nulla riferire all'autorità giudiziaria in ordine ad un preannunciato pentimento - falso - del Brusca. Non mi pare di aver sentito nulla su questo punto.
È dunque opportuno che su tali problemi lei, signor ministro, tenga alta l'attenzione e la tensione, poiché da essi nasce una rinnovata concezione dei compiti, delle funzioni in senso costituzionale della magistratura.
Spero - ne sono anzi convinto, conoscendola - che quel progetto a cui lei prima accennava sia portato avanti con determinazione e con trasparenza; credo che da questo progetto possa nascere davvero una nuova magistratura, una magistratura che abbandona strade o viottoli finora percorsi (almeno da una parte minoritaria di essa) per tornare nel proprio

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alveo, dopo la pausa di riflessione che gli avvenimenti degli ultimi giorni ci porta a fare.

PRESIDENTE. L'onorevole Fragalà ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00159.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, l'interrogazione da me presentata insieme agli onorevoli Maiolo, Parenti, Cola e Simeone ha posto un tema importante per l'amministrazione della giustizia a cui pare che il ministro non abbia voluto dare una risposta concreta e soddisfacente. Il tema, che prende spunto dalle dichiarazioni del cosiddetto collaboratore di giustizia Giacomo Lauro ai danni del dottor Cordova, pone una serie di interrogativi ed evidenzia alcune esigenze non soltanto a tutela dell'immagine e dell'attività giudiziaria del dottor Cordova, ma soprattutto per evitare che tra le procure (quella di Reggio Calabria è al centro dell'attenzione in questi giorni) non scoppino guerre vere e proprie, con grave caduta della credibilità dell'intera amministrazione giudiziaria.
Il ministro ha più volte detto che intende privilegiare la sua funzione di servizio e di tutela dell'organizzazione e dell'efficienza della magistratura e dell'amministrazione giudiziaria, senza voler utilizzare - o utilizzando al minimo - i suoi poteri disciplinari.
Nella mia interrogazione si fa riferimento ad una dichiarazione di un collaboratore di giustizia, Giacomo Lauro, il quale ha raccontato un episodio assai inquietante accaduto, secondo lui, nel 1970, quando la moglie del dottor Cordova, allora giovane giudice istruttore del tribunale di Reggio Calabria, sarebbe stata aggredita e schiaffeggiata per strada allo scopo di intimidire il marito. Ebbene, il dottor Agostino Cordova ha immediatamente replicato alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, bollandole come false e assolutamente prive di fondamento; addirittura, il dottor Cordova ha detto che si è trattato di un'invenzione, non l'ultima nella città di Reggio Calabria.
E allora, dopo questa smentita assoluta del dottor Cordova, il procuratore di Reggio Calabria, dottor Boemi, si è immediatamente posto in una intervista giornalistica come titolare dell'indagine e come testimone, affermando che a lui pareva di ricordare (così è riportato anche nella nostra interrogazione) che «all'epoca indicata dal Lauro qualcosa si è verificato, anche se si parlò di incidente occasionale e di uno spintone, invece che di schiaffi».
Allora, insigne ministro, il problema è proprio questo. Come è possibile che nella sua risposta abbia eluso l'interrogativo circa l'evidente contrasto tra la procura di Reggio Calabria e la procura di Napoli, se il procuratore di Napoli Agostino Cordova è stato recentemente al centro di una serie di gravissimi attacchi, alcuni di tipo politico, venuti addirittura dall'attuale Presidente della Camera dei deputati, onorevole Violante, all'epoca in cui non ricopriva ancora questa carica istituzionale e per i quali il Consiglio superiore della magistratura ha dovuto aprire un'inchiesta? Vi è stata una serie di attacchi a tutto campo, a seguito dei quali il procuratore di Napoli si è clamorosamente e polemicamente dimesso dall'Associazione nazionale magistrati qualche settimana fa perché non era stato tutelato nella sua funzione e nella sua immagine.
Per concludere, le chiedo, signor ministro, perché non abbia ritenuto di intervenire nei confronti del dottor Boemi, che ha sottolineato, come titolare dell'esercizio dell'azione penale e dell'indagine nonché addirittura come testimone, un fatto che è stato assolutamente smentito come calunnioso, infondato e come ulteriore tentativo di aggressione da parte della procura di Reggio Calabria nei confronti del procuratore Cordova.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Rebuffa ha comunicato alla Presidenza di rinunziare alla replica per la sua interpellanza n. 2-00200.
L'onorevole Grimaldi ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00224.


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TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, signor ministro, non posso dichiararmi soddisfatto della sua risposta, anche se le do atto del suo equilibrio e del fatto che sta cercando di governare una situazione difficile in questo momento. Difficile perché, come è noto, sul nostro paese ormai soffiano venti di controriforma, specie in questo settore, venti che purtroppo sono alimentati anche da personalità che rivestono cariche istituzionali di alto livello.
Il nodo di tutta questa vicenda, signor ministro, non sta soltanto nelle proposte che il Governo ha avanzato, alcune delle quali possono anche essere condivise, altre sono magari suscettibili di modifica ed altre sono criticabili. Il fatto è che anche il Governo, sotto la spinta di questa controtendenza dell'opinione pubblica, si sta muovendo in una sola direzione, quella di cercare in ogni modo, forse senza volerlo, di limitare l'intervento della magistratura, sia pure mascherando questa tendenza con il pretesto di dover riequilibrare accusa e difesa e di dover garantire meglio gli spazi difensivi. L'intervento della magistratura invece - non possiamo dimenticarlo - è stato decisivo nel nostro paese ed ha forse rappresentato un'anomalia che non ha paragoni nell'ambito delle iniziative poste in essere dalle altre magistrature.
Posso ricordarle, signor ministro, alcuni aspetti di questo fenomeno. Per esempio, la cancellazione del reato di abuso d'ufficio, che è già stata realizzata quasi totalmente dal Senato e di cui domani si discuterà qui alla Camera in Commissione giustizia. Si tratta di una cancellazione alla quale il Governo non si è opposto, ma sulla quale ha anzi espresso parere favorevole. Si parla poi sempre di patteggiamento allargato, ossia della possibilità di chiudere i processi, anche gravi; ciò significa che persino i processi di mafia si possono chiudere con il patteggiamento, cioè senza portarli ad un pubblico dibattimento, chiusi in camera di consiglio con la possibilità che i responsabili non scontino neppure un giorno di carcere. Vi è poi il fatto che si sta cominciando ad attaccare il ruolo che hanno svolto i collaboratori di giustizia; tale ruolo, inevitabilmente, deve essere definito, ma siamo di fronte ad un pesante attacco a tutto ciò che i collaboratori di giustizia hanno rappresentato nelle vicende giudiziarie, soprattutto relative alla criminalità organizzata. Non ultimo vi è il pesante intervento del Governo per cercare di disciplinare di nuovo (o di reintrodurre, a mio avviso) la carriera in magistratura che, come il ministro ricorderà, era stata eliminata dopo una lunga battaglia della magistratura associata e dell'opinione pubblica democratica. Si reintrodurrebbe così un controllo interno alla magistratura che inciderebbe pesantemente sull'indipendenza e sulla possibilità di iniziativa, soprattutto dei pubblici ministeri.
Quanto il ministro ha ricordato sulle intercettazioni, sulle indagini difensive, sui riti abbreviati, sui collaboratori e, da ultimo, sulla carriera dei magistrati, rientra in un percorso a senso unico. Non noto purtroppo dall'altra parte un'analoga iniziativa che tenda invece a favorire ed a potenziare l'attività che la magistratura sta ancora conducendo nel paese per la repressione dell'illegalità. Vorrei ricordare - questo era il senso dell'interpellanza che ho presentato - che alcune procure della Repubblica (una decina, tra le quali ricordo quelle di Milano, La Spezia, Aosta, Roma, Napoli, Torre Annunziata e Palermo) si stanno occupando di gravi fatti. Fatti di criminalità che trascendono i limiti territoriali di tali procure. Mi riferisco a tutto ciò che riguarda la cooperazione internazionale ed il traffico di armi, lo scarico dei rifiuti tossici nei paesi del terzo mondo, la costituzione di fondi neri all'estero (ne sono un esempio le casse trasferite da Londra ed ora all'esame della magistratura di Milano), l'alta velocità ferroviaria (indagine a Napoli), episodi di corruzione dilaganti ed infine le stragi ancora irrisolte (è stato recentemente ritrovato l'archivio del Viminale, attualmente all'esame delle procure della Repubblica di Milano e di Roma). Ebbene, tutto questo richiederebbe


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da parte del Governo un'iniziativa volta a sostenere l'operato dei magistrati.
Capisco, signor ministro, che possa dare fastidio ed essere di fatto poco corretta e non tollerabile l'esposizione della magistratura, soprattutto sulla stampa, ma ciò molte volte è dovuto più alla stampa che all'iniziativa della stessa magistratura; capisco che possa dare fastidio che alcuni episodi vengano resi pubblici quando non dovrebbero, quando ancora dovrebbe esservi in proposito riservatezza, ma non è il silenzio più preoccupante del fatto che si parli di certe cose? Assistiamo oggi quasi ad una caccia a tutto ciò che dà fastidio, a tutto ciò che la magistratura sta facendo in questo paese. Questo vale per quello che ha fatto la magistratura a Napoli in merito all'agente provocatore, per le dichiarazioni di un magistrato di La Spezia, magari per la magistratura di Milano.
Allora, in definitiva, vorrei chiederle, signor ministro, che cosa il Governo stia facendo in questo momento - anche per la politica espressa in campagna elettorale di tutela della legalità, che comprende le garanzie della difesa e di un giusto processo, ma anche quelle che certi fatti vengano scoperti, perseguiti ed i colpevoli vengano puniti - per potenziare le strutture, per assicurare quello che ella va ripetendo continuamente, ossia la celebrazione dei processi; pochissimi sono infatti in questo paese i processi di corruzione celebrati e, a ben vedere, i corruttori responsabili di gravi reati detenuti in carcere, si possono contare sulle dita di una sola mano!
Questo è a mio avviso un problema serio, non quello dei magistrati che parlano, delle indiscrezioni che trapelano, delle intercettazioni che non dovrebbero rimbalzare sulla stampa. Occorre invece che la giustizia abbia tempi certi, il più possibile rapidi, che si celebrino processi pubblici (anche la pubblicità ha un senso in una democrazia) e che i magistrati abbiano tutto il sostegno non soltanto dell'opinione pubblica - questo forse non deve essere ricercato - ma anche di un Governo che vuole perseguire i confini della legalità.
Se infatti sentiamo dire che i magistrati complottano nel momento in cui collaborano tra loro per ricercare i responsabili di gravi reati, allora vuol dire che questo complotto è volto ad assicurare la legalità e ciò è veramente sconcertante in questo momento.

PRESIDENTE. L'onorevole Garra ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00123.

GIACOMO GARRA. Mi limito a prendere atto delle dichiarazioni rese dal ministro; mi rendo conto che i lavori dell'Assemblea si sono notevolmente appesantiti e credo sia giusto dare spazio agli interventi degli altri presentatori di interpellanze ed interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanardi ha facoltà di replicare per le sue interpellanze n. 2-00048 e n. 2-00033.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, io invece intendo intervenire. Dovrei dire: «Non ho parole». Non sono infatti soddisfatto.
La voce del ministro vibrava di indignazione parlando del dottor Galli Fonseca - faceva riferimento ad una interrogazione presentata dall'onorevole Mancuso - per una questione di numeri telefonici trovati o non trovati nell'agenda di un pregiudicato. Mi veniva in mente la surreale scena del processo Andreotti, quando è stata portato come prova d'accusa un numero telefonico riportato in un'agendina che non c'era più, che l'accusa non è stata in grado di produrre; è venuta poi fuori la fotocopia di questa agendina e di fianco al nome Giulio non c'era nulla. Secondo quanto precisava il giudice, risultava che nell'agendina era scritto un numero che a suo tempo qualcuno aveva detto fosse di Andreotti.
Cito questo episodio perché Andreotti ha settantotto anni, passerà il resto della sua vita nelle aule dei tribunali e il sabato


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o la domenica a presentare i suoi libri per sostenere le spese legali sulla base di elementi non molto lontani da quelli che fanno indignare il ministro per il caso di Galli Fonseca. So anch'io che Darida è stato arrestato; so in quale giorno è avvenuto l'arresto, so che è stato a Milano un mese e mezzo e che è stato prosciolto. Il ministro sostiene che tutto questo è avvenuto nel puntuale rispetto delle norme esistenti, con tutti i timbri e controtimbri, ritiene che viviamo nel migliore dei mondi, per cui considera regolare il fatto che le decine di persone da me citate, arrestate per ragioni politiche (politiche!), siano state mantenute per mesi in carcere e prosciolte. Nella sua esposizione non c'è nemmeno una parola per sottolineare come forse non viviamo nel migliore dei mondi possibili. Mi scusi, ma questi arresti come sono stati giustificati? Con il pericolo di fuga? Inesistente. Con la possibilità di reiterazione del reato? Ma non erano tutte persone che da anni non rivestivano più cariche politiche? Con l'inquinamento delle prove? Ricordo che per il caso Darida la motivazione è stata quella di un colloquio avvenuto nel 1987 nel corso di un incontro a Roma in cui una persona avrebbe detto ad un'altra una frase generica. Sono questi i presupposti in base ai quali si arrestano gli ex ministri? Io pensavo a lei, signor ministro. Domani arresteranno il ministro Flick. Lo tengono in galera? Darida era lì, ministro della giustizia! Può capitare. Ma io posso accettare che in un paese civile chi ha ricoperto la carica di ministro venga arrestato sulla base di una confidenza di terza mano, che poi alla prima verifica appare come estorta? Posso accettare che invece di compiere indagini e verifiche si arresti il malcapitato, lo si tenga in carcere per un mese e mezzo in attesa - come lei ha detto - che la procura si attivi per vedere se c'erano i presupposti?
Ciò è esattamente quanto è avvenuto in tutti i casi che ho citato. Se per lei è regolare e normale che, per esempio, politici in carcere come gli assessori della Lombardia non solo vengano arrestati ma siano anche costretti a dimettersi dal loro incarico in cambio della libertà personale per essere poi - come ho detto - prosciolti perché non c'era alcun elemento a loro carico, se in queste situazioni (ho preso come parametro il caso Darida) lei ritiene che ci si trovi nella normalità della dialettica tra potere politico e potere giudiziario, allora io le dico che sono assolutamente insoddisfatto.
Se il ministro viene qui e non mi concede nemmeno un accenno all'esistenza di questo problema, ma mi spiega in modo burocratico che le ispezioni hanno evidenziato che tutti i timbri erano al loro posto e che, come dice Grevi, tutto è regolare (ma lo sappiamo anche noi che il codice prevede la custodia cautelare!) ed è avvenuto nel migliore dei modi possibili, allora dirò all'onorevole Darida che forse si è dimenticato di chiedere scusa a lor signori, in quanto ha fatto perdere del tempo ai giudici di Milano, impegnandoli per un mese e mezzo in questo errore giudiziario.
Io non credo che le cose stiano così e che possano continuare ad andare avanti con i due pesi e le due misure. Non ho colto ironia nella sua voce quando mi diceva che nelle procure dell'Emilia-Romagna o a carico di Dini, che ho preso come esempio, non c'è alcun procedimento penale in corso per l'utilizzo dell'auto blu, degli elicotteri o per quanto fanno gli assessori regionali. Ad un procuratore della Repubblica di quella regione non passa nemmeno per l'anticamera del cervello, anche se il presidente della giunta e gli assessori regionali usano sei macchine blu e fanno quarantasette riunioni politiche nel loro ufficio, di andare ad aprire un procedimento penale accusando quegli assessori di confondere il momento politico con quello istituzionale! Infatti, il momento politico e quello istituzionale sono - come è noto - la stessa cosa.
Ciò che è sconvolgente è che mentre c'è questa assoluta impunità, da altre parti, invece, amministratori vengono perseguiti, arrestati o comunque finiscono sulle prime pagine dei giornali, come nel caso

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di due assessori del Veneto, sulla base di accuse surreali e che naturalmente trovano per una serie di ragioni il Consiglio superiore della magistratura e il ministro in carica assolutamente impotenti o conniventi con questo tipo di comportamento.
Io non ho ancora trovato un magistrato (dal caso Gamberale al caso Darida, a tutto quello che abbiamo letto sui giornali) che abbia sbagliato una volta. I magistrati non sbagliano!
In queste vicende che riguardano persecuzioni e il rapporto politica-giustizia, nessuno è mai stato censurato. Addirittura un suo collaboratore è venuto qui a dire che Rojch, arrestato sul presupposto di una dichiarazione resa in aula (ricordo che Rojch è stato incriminato sulla base di interrogazioni e interpellanze e interventi svolti in aula a proposito della situazione della Sardegna). Il suo disegno criminoso consisteva nell'aver chiesto qui finanziamenti per la regione sarda.
Poiché a valle vi erano state malversazioni, è stato definito capo della cupola quello che, intervenendo in Parlamento, forniva i fondi comunitari alla Sardegna.
Persino in questo caso mi è stato risposto che è tutto regolare. Certo, è di cattivo gusto che il pubblico ministero abbia scritto queste cose, ma - cosa volete? - si può sbagliare, come peraltro si può sbagliare nel caso Gamberale.
C'è un po' di sproporzione! È sfuggito a lei, signor ministro, ma non ai colleghi che forse cominciano a capire, che tra lo stare un mese, due o tre in carcere (oppure sei mesi, due o tre anni come Mannino o passare la vita tra un processo e l'altro come Andreotti, cose che capitano ai politici) ed il fatto che i magistrati non pagano mai, anche quando sbagliano, vi è sproporzione, eppure si tratta comunque di persone che rappresentano lo Stato e sono impegnate in attività tutte volte al perseguimento del cosiddetto bene comune.
Questo vale per il passato, ma anche per il futuro. Ho citato quanto è accaduto a Gaspari, che è stato stroncato sulla base di iniziative politiche di alcuni magistrati faziosi.
Faccio un ultimo esempio. Tra breve verrà sottoposta all'esame dell'Assemblea la posizione dei segretari comunali, che non daranno più il visto di legittimità agli atti degli ottomila sindaci italiani e non svolgeranno la funzione di consulenti. Qualche sindaco, preoccupato, si rende conto che diventerà responsabile, anche penalmente, degli atti che compirà, senza potersi avvalere, peraltro, del filtro di un professionista che esamini la legittimità delle delibere che si adottano. Ciò significa che, alla fine, vi sarà soltanto un controllo di tipo penale: sarà il giudice ad interessarsi, magari sulla base di denunce o esposti, di quanto fanno i sindaci.
Mi sembra un pericolo forte, ma mi rendo conto che parte di questa Assemblea solo adesso comincia a preoccuparsi del problema. In realtà vi saranno sindaci che verranno perseguiti e saranno sotto il tiro della magistratura per qualunque cosa faranno e sindaci che continueranno a fare esattamente quello che vogliono, senza subire mai alcun sindacato sui loro atti da parte della magistratura che, essendo orientata politicamente in maniera analoga, continuerà ad adottare, come ha fatto sistematicamente negli ultimi tre anni, davanti a fattispecie uguali comportamenti diversi.
Chiedo allora al ministro di fare un monitoraggio.

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi, io devo far rispettare il regolamento e dunque le faccio presente che dispone ancora di 22 secondi.

CARLO GIOVANARDI. Presidente, non credo di aver integralmente usato il quarto d'ora di cui dispongo per la replica.

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi, per la replica ciascun deputato ha a disposizione dieci minuti.

CARLO GIOVANARDI. Ma io non credo di averli usati!

PRESIDENTE. Lei ha usato 9 minuti e 50 secondi!


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CARLO GIOVANARDI. Chiedo allora al ministro di fare un monitoraggio per valutare, in giro per l'Italia, quante volte davanti a fattispecie identiche, come quelle che io ho indicato per Modena e Vercelli, gli amministratori siano stati condannati con sentenza passata in giudicato. In molti casi non è stata neppure attivata l'azione penale, in altri essa è stata archiviata senza neanche il rinvio a giudizio.
Allora lei vedrà, signor ministro, uno spaccato dell'Italia: alcuni amministratori vengono perseguiti per determinate fattispecie, mentre altri per le stesse vengono addirittura lodati.
Se le cose continueranno ad andare in questa direzione, vorrà dire che non siamo in uno Stato democratico, ma in una situazione nella quale la politica, i governi e le maggioranze non li governa il popolo con le elezioni, ma la magistratura con le sue scelte.

PRESIDENTE. Passiamo alla replica per l'interrogazione Mancuso e Carmelo Carrara n. 3-00142.
Nel presupposto erroneo che si trattasse di una interpellanza, avevo anticipato ai presentatori che avrebbero potuto intervenire ambedue per il tempo complessivo previsto per l'illustrazione e la replica. L'ho detto e confermo che potranno intervenire ambedue; devo tuttavia far presente che dispongono complessivamente di cinque minuti, tempo che potranno redistribuire come ritengono più opportuno.
Ha facoltà di replicare l'onorevole Mancuso.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, questo semplifica il mio compito e rende più severo il mio linguaggio.
Avevo intenzione di dichiararmi insoddisfatto della risposta del ministro sul caso Zucconi Galli Fonseca. Devo sintetizzare il mio pensiero, dichiarandomi invece scandalizzato.
La sua memoria difensiva, quella del ministro, in favore del dottore Zucconi Galli Fonseca rappresenta esattamente la smentita di se stessa. Il ministro ha svolto in modo autonomo, senza contraddittorio e senza neppure una compulsazione adeguata delle carte, un procedimento disciplinare tutto rivolto all'interno del suo Ministero o alla sua persona per concludere che gli indizi gravi, che non è stato neppure in grado di smentire, erano e sono tali da lasciar intendere che vi è materia per un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale della Cassazione.
Sono tre i punti: in primo luogo, il procedimento penale dal quale è sorto originariamente questo caso è passato dalla procura della Repubblica di Milano; in secondo luogo, i numeri del telefono del dottor Zucconi Galli Fonseca sono stati, secondo la versione del giudice istruttore, trovati sul cadavere di Abbruciati; in terzo luogo, l'utenza telefonica, il cui numero è stato trovato sul cadavere dell'Abbruciati, risulta essere stata contattata telefonicamente da Abbruciati stesso prima della morte. Per occultare la rilevanza di questa grave emergenza il ministro ha detto prima che i due numeri finali sarebbero inintelligibili, poi che lo sarebbero i primi, quelli iniziali.
Il fatto che si connette alla natura scandalosa della risposta del ministro proviene dalla Presidenza di questa Camera, la quale ieri mi ha fatto pervenire un ammonimento di possibile inammissibilità di una mia altra interpellanza, presentata ma non ancora «santificata», nella quale si sviluppavano le conseguenze di questo condizionamento del dottor Zucconi Galli Fonseca nei confronti della procura di Milano, dimostrandosi puntualmente che quel fatto, vero o non vero - ma il ministro non è stato in grado di tranquillizzarci al riguardo -, ha subordinato psicologicamente il dottor Zucconi Galli Fonseca nei confronti della procura di Milano, e ripetutamente, di guisa che non procuratore generale ma archiviatore generale di Milano dovremmo da ora in poi chiamarlo.
Signor ministro, io ho rispetto per le sue responsabilità, ma lei abbia rispetto per le nostre, rispondendo lealmente e


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civilmente e non chiamandoci insinuatori o mentitori e arrivando al punto in cui emerge la sua caratteristica professionale di avvocato. Mi riferisco all'affermazione che la nostra attività ispettiva, legittima e oggi più che mai documentata, avrebbe provocato irreparabili danni morali al dottor Zucconi Galli Fonseca. Queste frasi avvocatesche se le conservi per quando avrà completato la sua difesa del dottor Zucconi Galli Fonseca in altra sede!
Mi dichiaro insoddisfatto, anzi ho detto scandalizzato (Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Residuano cinquanta secondi. Li vuole utilizzare, onorevole Carrara?

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. Ci sono dieci minuti!

PRESIDENTE. No, sono cinque i minuti per la replica alle interrogazioni.
Ha facoltà di replicare l'onorevole Carmelo Carrara, cofirmatario della interrogazione Mancuso n. 3-00142.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, a questo punto dovrò essere necessariamente telegrafico. Non posso che aggiungere la mia insoddisfazione a quella appena esternata dall'onorevole Mancuso per la risposta del ministro che si è abbandonato ad una difesa non consentita del procuratore generale della Cassazione sulla base di un'indagine ricognitiva acritica, ma soprattutto incompleta. Infatti, noi non censuravamo il procuratore generale della Cassazione, ma anche il dottor Zucconi Galli Fonseca.
Il ministro non ha in alcun modo risposto alle richieste in merito a quelle indagini, che avrebbero dovuto servire da riscontro per fugare ogni dubbio e ogni perplessità, ogni forma di appannamento sulla trasparenza che avrebbe dovuto connotare tutta l'azione non solo del procuratore generale, ma anche di quel giudice, Zucconi Galli Fonseca, che aveva svolto incarichi presso la Corte di Cassazione e che era stato oggetto di assegnazione o di revoca di delicati procedimenti.
Questo chiedevamo, se cioè egli avesse avuto modo di strumentalizzare la propria azione nell'attività svolta precedentemente presso la Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Avverte che l'onorevole Saraceni ha comunicato alla Presidenza di rinunciare alla replica per la sua interrogazione n. 3-00473.
L'onorevole Mantovano ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00060.

ALFREDO MANTOVANO. Signor ministro, dopo oltre cinque mesi e dopo tre solleciti scritti, questa mattina è arrivata la sua risposta che si dovrebbe inserire in quel dialogo istituzionale che si apre quando si presenta un'interrogazione e vi è una risposta da parte dei rappresentanti del Governo. Perché però dialogo vi sia è necessario che i termini del discorso siano omogenei e a me pare che questa mattina lei abbia risposto ad un'altra interrogazione diversa da quella che ho presentato io. Dico questo non in senso analogico o metaforico ma in senso reale perché i fatti dai quali hanno avuto origine due diversi tipi di atti di sindacato ispettivo sono sostanzialmente identici mentre le interrogazioni presentate in merito erano diverse; ad una ha risposto la scorsa settimana presso la Commissione giustizia della Camera il sottosegretario Corleone. Oggi ella, signor ministro, ha letto la stessa risposta in termini coincidenti sia pure con qualche lieve differenza.
L'interrogazione non si inseriva, quella a risposta in aula, nella voce generale «atti riguardanti i magistrati» ma rivolgeva un quesito al Governo, in particolare al Presidente del Consiglio, riguardo ad un determinato oggetto. Al momento della formazione del Governo Prodi è stato nominato sottosegretario, fra gli altri, l'ex senatore del partito popolare Mauro Favilla ma fra il momento della nomina e quello del giuramento al senatore Favilla non è stato consentito di prendere possesso


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delle sue funzioni perché è emersa una pendenza giudiziaria.
In una intervista rilasciata qualche giorno fa ad un quotidiano il senatore Favilla afferma testualmente: «Tutto per una segnalazione della mia segretaria su un tale che sarebbe poi risultato un falso invalido al 33 per cento, che non basta neppure ad avere la pensione». In questa stessa intervista si afferma che il senatore Favilla venne chiamato a Palazzo Chigi, subito dopo la nomina, dal Presidente del Consiglio, dal Vicepresidente del Consiglio e dal sottosegretario Micheli per un colloquio. «Mi domandarono» - continua il senatore Favilla - «se davvero avevo avuto un rinvio a giudizio. Risposi che era una sciocchezza, una questione che non aveva a che fare con il compito che avrei svolto e mi dissero che no, che la cosa era grave e preoccupante. Mi fecero capire che se mi fossi dimesso, per loro sarebbe stata una liberazione». Più avanti aggiunge: «Dal Governo mi hanno fatto sapere che tengono il posto vacante in attesa che tutto si chiarisca».
L'interrogazione dunque puntava a conoscere come mai, in presenza di un fatto formale - la pendenza giudiziaria nei confronti del senatore Favilla - vi sia stato il comportamento che egli stesso ha descritto in un'intervista non smentita e invece nei confronti dell'onorevole Bargone (sul merito dei cui procedimenti penali io non entro in questa sede) non vi sia stato lo stesso comportamento, soprattutto quando, come ella stessa ha confermato, questo procedimento riguarda non la semplice manifestazione di un'opinione con toni un po' più sottolineati ma il grave delitto di calunnia nel quale parti lese risultano essere funzionari della polizia di Stato di Brindisi e quando in relazione a questo grave delitto il GIP ha ritenuto di non applicare immediatamente l'articolo 68 della Costituzione e, su richiesta dello stesso onorevole Bargone, gli atti sono attualmente davanti alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.
Una settimana fa il sottosegretario Corleone, leggendo una risposta sostanzialmente e formalmente quasi del tutto identica a quella da lei fornita oggi, signor ministro, ha nella sostanza affermato che, all'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giudiziari, si può rispondere anche con un rigo - anche questo non è un linguaggio metaforico, ma aderisce alla realtà della motivazione - in presenza di accuse molto circostanziate ed analitiche - sul cui merito non entro - e a fronte di una richiesta del pubblico ministero che sosteneva l'intrinseca inattendibilità di un collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione, senza effettuare alcun riscontro esterno.
Ha aggiunto anche che trattenere una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di altro esponente del partito democratico della sinistra per tre anni e due mesi da parte di un giudice - appartenente a quello stesso ufficio GIP di Lecce da ella lodato per la sua celerità - non costituisce neppure negligenza; oggi constatiamo l'esistenza di questa linea a dir poco equivoca.

PRESIDENTE. Onorevole Mantovano, la prego cortesemente di concludere il suo intervento.

ALFREDO MANTOVANO. Concludo, Presidente.
Dicevo che oggi constatiamo l'esistenza di questa linea a dir poco equivoca che non tiene conto delle ragioni di prudenza e di opportunità che sono valse a metà maggio nei confronti del sottosegretario Favilla.
Alla luce di tali considerazioni, la mia insoddisfazione per la risposta del ministro è totale!

PRESIDENTE. L'onorevole Armani ha facoltà di replicare per la interrogazione La Russa n. 3-00138, di cui è cofirmatario.

PIETRO ARMANI. Presidente, prendo atto della dichiarazione del ministro che ha preannunciato l'invio di tutti gli atti che riguardano il sindacato ispettivo - di cui alla interrogazione La Russa, Armani,


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Landi e Pagliuzzi n. 3-00138 - per vedere se vi siano gli estremi per interventi di carattere disciplinare.
Come è stato illustrato dallo stesso ministro, la vicenda in esame riguarda un errore di carattere giudiziario molto grossolano relativo alla sentenza pronunciata dalla terza sezione della Corte penale di Cassazione riguardo a due fattispecie sostanzialmente uguali: nell'un caso, si è proceduto con il rito abbreviato; nell'altro caso, si sono attesi 320 giorni per poi dichiarare la prescrizione del reato. Si dà il caso che si tratta di un reato di lottizzazione abusiva commesso da una società, che è protagonista appunto dell'abuso, che è a capitale prevalentemente pubblico e che fa capo al comune di Viadana nella provincia di Mantova. Ebbene, l'amministrazione pubblica che a livello locale dovrebbe tutelare i cittadini contro gli abusi edilizi esprime una società che compie un reato di abuso edilizio. Mi sembra un fatto emblematico della confusione esistente in questo paese e del cattivo esempio che la magistratura talvolta dà a coloro che chiedono di ricorrere ad essa per avere giustizia.
Sospendo quindi il mio giudizio e mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, in attesa di avere ulteriori riferimenti sulla questione dal signor ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha facoltà di replicare per le sue interpellanze nn. 2-00140 e 2-00213.

MARCO BOATO. Presidente, per procedere più rapidamente non utilizzerò tutto il tempo a mia disposizione e preannuncio che replicherò anche per l'interrogazione Cento 3-00184, che sottoscrivo, e che riguarda un tema in qualche modo complementare a quello affrontato nelle mie interpellanze.
Signor ministro, dopo aver ascoltato il dibattito di questa mattina, devo dirle che non invidio la sua funzione istituzionale. Lo dico sinceramente, soprattutto perché la prima volta che entrai in Parlamento nell'VIII legislatura, nel 1979, dedicai quattro anni totalmente all'impegno sui temi della giustizia presso la relativa Commissione della Camera, assieme all'allora neo deputato e collega Violante e a tanti altri colleghi che poi hanno seguito anche altri percorsi.
In quegli anni, e mi rivolgo non solo ai colleghi della maggioranza ma anche dell'opposizione, in quest'aula io e pochissimi altri preavvisammo che la logica e la legislazione dell'emergenza - obiettiva perché c'era il terrorismo di destra e di sinistra ed anche la complicità del terrorismo istituzionale - avrebbero portato una profonda degenerazione non solo dei rapporti fra giustizia e politica, ma anche all'interno della stessa giustizia, nel rapporto tra pubblici ministeri, allora giudici istruttori, tra magistrati e polizia giudiziaria e i servizi di sicurezza. Durante la seduta fiume sul fermo di polizia dissi che certe norme che erano state «lanciate», ovviamente con totale buona fede, nella lotta contro il terrorismo sarebbero tornate indietro anni dopo come un boomerang contro la stessa classe politica.
Allora lo dissi soltanto in termini di analisi. A distanza di 10-15 anni tutto questo si è verificato: l'emergenza terroristica si è sovrapposta all'emergenza della lotta contro la criminalità organizzata, poi c'è stata l'emergenza della lotta contro la criminalità politica e la criminalità dei colletti bianchi più in generale. Tutte lotte sacrosante per stabilire la giustizia, per combattere il crimine, ma gli strumenti che sono stati utilizzati - non tutti, non do giudizi all'ingrosso - molte volte sono stati talmente al limite della Costituzione, di una corretta concezione della procedura penale, dei diritti di garanzia, da portare poi ad una situazione - e credo che se qualcuno domani leggerà gli atti di questo dibattito rimarrà impressionato, come credo lo sia stato chi ci avesse ascoltato - di grave malessere, di grave disagio, di grave difficoltà.
Per questo, signor ministro, ho premesso che non vorrei essere al suo posto. Lo dico perché in termini generali condivido le linee di riforma della giustizia che lei ha più volte annunciato in questi


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mesi: lo ha fatto in particolare in modo organico al Senato nelle sedute, se non erro, del 26 e del 26 settembre; lo ha ripetuto, sempre al Senato, nel corso del dibattito in occasione di interrogazioni ed interpellanze che si è svolto lunedì 21 ottobre, dibattito che, signor ministro, mi sono letto integralmente prima di partecipare a quello odierno. Lo ha ripetuto puntualmente in relazione alle varie interrogazioni e interpellanze e lo ha detto in modo più esteso nella conclusione della sua risposta a tutte le interrogazioni e interpellanze all'ordine del giorno. Nelle linee generali non solo sono d'accordo, ma credo anche che si tratti di un'opera immane, al tempo stesso necessaria per ristabilire lo Stato di diritto che è stato malmesso e malmenato - uso termini atecnici - nel nostro paese, per ristabilire la certezza del diritto perché oggi non solo dal punto di vista penale ma anche per altri aspetti, civili, amministrativi, eccetera, viviamo in un paese nel quale non c'è la certezza del diritto.
Non posso farne colpa a lei, signor ministro, non posso attribuire a lei questa responsabilità; non a caso sono risalito indietro di una quindicina di anni nel ricordare il percorso di degenerazione che si è verificato nel nostro paese. Per quanto riguarda la sua attività lei avrà la mia e nostra collaborazione leale, solidale, puntuale, anche se personalmente faccio parte della Commissione affari costituzionali e non della Commissione giustizia, egregiamente presieduta dal collega Pisapia.
Nel merito più specifico, le interpellanze presentate si riferiscono all'ultima fase della vicenda giudiziaria collegata all'omicidio di un mio carissimo amico, Mauro Rostagno, con cui ho condiviso tutti gli anni di università ed anche una fase di impegno politico. Per essere sintetico, anche a nome del collega Cento, mi dichiaro soddisfatto per la risposta che lei, signor ministro, ha fornito alla seconda interpellanza da me presentata e all'interrogazione della collega Cento, alla quale ho posto la mia firma, che si riferisce allo sciopero della fame della signora Elisabetta Roveri, compagna di Mauro Rostagno, mentre si trovava nel carcere di San Vittore. Mi dichiaro invece insoddisfatto della sua risposta - lei capirà che lo faccio con assoluta lealtà intellettuale - anzi starei per dire, ma non voglio essere scorretto nei suoi confronti, insoddisfatto di quello che le hanno fatto dire in risposta alla prima interpellanza.
Lei - o gli uffici che eventualmente le hanno predisposto il testo -, con un po' di malizia ha affermato che la mia interpellanza era la stessa alla quale aveva risposto al Senato. È vero, una collega del Senato aveva ripreso il testo da me presentato alla Camera e ciò mi ha fatto piacere. Ho letto le pagine 91 e 92 del resoconto stenografico della seduta del Senato del 21 ottobre e la risposta fornita mi è parsa inadeguata. Per tale motivo ho chiesto agli uffici di sollecitare una risposta da parte sua nella seduta odierna della Camera; ringrazio gli uffici dell'attenzione e lei della disponibilità.
Mi dichiaro però insoddisfatto, perché il procuratore della Repubblica di Trapani, Gianfranco Garofalo, ha detto menzogne il 23 luglio 1996 e, giacché voi lo avete interpellato per sapere come siano andati i fatti, ha fatto dire - e mi dispiace - menzogne, o bugie o balle - come ho detto in una interruzione estemporanea - a lei, facendole fare una brutta figura quando non se lo merita; anche perché, per quanto riguarda la seconda interpellanza, lei ha fornito una risposta puntuale e molto più attenta.
Cosa è successo? Viene arrestata la compagna della vita di Mauro Rostagno, Elisabetta Roveri, ed il 23 luglio sui titoli di prima pagina dei giornali, di tutti i giornali di sinistra, di estrema sinistra, di centro, di destra e di estrema destra, viene scritto: «complice degli assassini del suo uomo». L'uomo idealista, il mio amico Mauro Rostagno e la moglie, corrotta e favoreggiatrice per strani e loschi intrighi, degli assassini di suo marito o del suo compagno. Questo è il risultato di quegli ordini di custodia cautelare. Sui giornali non vi è stata alcuna deformazione; l'infamia

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- e non chiedo a lei di pronunciarsi nel merito dell'inchiesta giudiziaria, sono consapevole della diversità dei ruoli istituzionali - sta nell'inchiesta, non nei titoli dei giornali che - ahimè - in piena estate hanno, se vogliamo, drogato una notizia che comunque c'era.
Il procuratore della Repubblica, Gianfranco Garofalo, che ha chiesto quegli ordini di custodia cautelare al GIP di Trapani, non doveva rettificare assolutamente nulla. Lei ha affermato che la conferenza stampa è legittima nel caso in cui il titolare dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, debba non esternare ma informare per rettificare, eventualmente. È successo esattamente l'opposto: prima si è aizzata la canea poi la si è rinfocolata annunciando il giorno prima la conferenza stampa che si sarebbe tenuta il giorno dopo; quindi non vi era da rettificare nulla, perché i giornali non erano ancora usciti quando si è dato tale annuncio. Dunque, il giorno stesso degli arresti si annuncia la conferenza stampa per il giorno dopo. E la conferenza stampa, signor ministro, altro che informazioni! È stata un comizietto di bassa lega indegno della magistratura, indegno di uno Stato di diritto, indegno del rispetto delle persone per quanto in quel momento indagate ed incarcerate. È stato anche un comizietto politico, strumentale contro un ex ministro della giustizia e contro qualche parlamentare.
Lei ha affermato di avere più volte richiesto - l'ho letto sul resoconto stenografico del Senato e lo ha ripetuto anche lei oggi alla Camera - la registrazione. Ma se lei avesse letto attentamente la mia interpellanza, avrebbe appreso che Radio radicale ha trasmesso ripetutamente l'intera registrazione di quella conferenza stampa. L'hanno ascoltata complessivamente milioni di cittadini nel nostro paese, ma non l'ha potuta avere il ministro della giustizia. Non è un caso che non le abbiano inviato quella registrazione da Trapani; non gliel'hanno fatta avere perché, se lei avesse dedicato tre quarti d'ora ad ascoltarla, si sarebbe vergognato, non colpevole, di essere ministro della giustizia in un paese in cui un procuratore della Repubblica sbatte in galera sei persone e ci fa sopra un comizio, altro che teorema, un comizio! Chiederò agli amici di Radio radicale di fornirle la cassetta con tale registrazione: dedichi tre quarti d'ora ad ascoltarsela, con tutte le battute, i lazzi, le allusioni persino a Craxi e ad Hammamet, poiché a ciò si è giunti in quella conferenza stampa. Idiozie dopo idiozie! Lo dico consapevole di ciò che sto affermando in quest'aula. Ho detto quel giorno che Mauro Rostagno - il mio amico Mauro Rostagno -, assassinato il 26 settembre 1988, è stato ucciso una seconda volta moralmente e lo ripeto in quest'aula: è stato assassinato una seconda volta moralmente, perché gli hanno sbattuto in galera la moglie e la figlia, che aveva quindici anni quando suo padre è stato ammazzato ed a ventidue si trova il padre ucciso e la madre sbattuta in galera con l'accusa di essere complice degli assassini!
Signor ministro, nella risposta alla mia seconda interpellanza lei ha fatto una ricognizione puntuale. Non so, colleghi, se conosciate i fatti, perché ricordate i titoli a piena pagina di quei giorni, ma non sapete come è andata a finire. Dopo poche settimane in carcere non è rimasto più nessuno, nessuno! Non abbiamo più pagine di giornali che ci informino sull'andamento dell'inchiesta di Trapani. Una donna è stata distrutta, una figlia si è vista ammazzare fisicamente il padre e moralmente la madre; un'inchiesta è stata depistata, altro che depistata da Martelli! Addirittura l'Espresso dell'8 agosto - il collega Pisapia lo sa, perché è stato chiamato in causa anch'egli - ha pubblicato un rapporto dell'ufficiale dei carabinieri del 1992, capitano Elio Dell'Anna, il quale afferma in questo rapporto segreto di essere stato a Milano a parlare con il giudice istruttore Lombardi e di aver scoperto che c'era una connessione (fonte Lombardi, d'accordo in qualche modo Pisapia) fra l'omicidio Calabresi e l'assassinio di Rostagno. Il giudice Lombardi sul Corriere della Sera ha smentito sdegnato ed indignato ed il collega Pisapia ovviamente ha fatto altrettanto ancora prima.

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C'era poi un rapporto dei carabinieri di Trapani che manipolavano le indagini e si capisce perché per anni sono andati in quella direzione.
Quattro anni dopo, nel 1996, un procuratore della Repubblica convoca una conferenza stampa per annunciare, urbi et orbi che ha scoperto gli assassini, i mandanti ed anche la moglie complice! Dopo due settimane la moglie, distrutta moralmente, fisicamente, costretta allo sciopero della fame, licenziata dal suo lavoro, scompare, ovviamente non civilmente, ma dalle cronache giornalistiche. Quel procuratore della Repubblica adesso ha chiesto la proroga delle indagini, signor ministro, questo lei non lo sa, ma glielo dico io. Aveva detto: «Abbiamo tutto» e l'aveva presentato agli italiani, i giornali hanno riempito centinaia di pagine e adesso ha chiesto la proroga delle indagini! Aggiungo un'informazione che lei, ministro, non ha, ossia che ha mandato anche una parte degli atti alla procura di Caltanissetta. Lei sa che cosa significa se si mandano atti dalla procura di Trapani alla procura di Caltanissetta? Ha chiesto di indagare su qualche suo ex collega, mi pare evidente.
Capisce allora - e concludo, perché ho dichiarato di voler parlare pochi minuti - perché anche questa vicenda sia in sé indegna di uno Stato di diritto e di una giustizia meritevole di questo nome e sia anche spia di quel malessere che ha attraversato quest'aula dall'estrema sinistra all'estrema destra.
Se i due colleghi non si offendono, vorrei che la giustizia nel nostro paese potesse coniugare - brutta parola -, potesse intrecciare le esigenze del collega Grimaldi e quelle del collega Giovanardi. Non ci può essere contraddizione tra la lotta contro il crimine, la corruzione e tutto ciò che inquina la vita del nostro paese e, al tempo stesso, il rispetto sacrosanto delle garanzie, dello Stato di diritto, della civiltà del diritto nel nostro paese. Le due esigenze non possono né debbono entrare in contraddizione, eppure, sistematicamente vi entrano.
Questo è il compito che lei come ministro deve risolvere, ma a cui noi come Parlamento abbiamo il dovere di contribuire; non solo la maggioranza, ma maggioranza ed opposizione insieme, perché la risoluzione di questo problema è un tema che riguarda la civiltà del nostro paese, anche prendendo atto del grave malessere in cui in questo momento si trova la giustizia italiana.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dei presentatori dell'interrogazione Mancuso n. 3-00308: s'intende che abbiano rinunciato alla replica.
L'onorevole Marengo ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00220.

LUCIO MARENGO. Signor Presidente, signor ministro, oltre ad esprimere insoddisfazione per quello che lei ha detto, provo una sensazione di disagio per il contenuto della sua risposta. Lei ha cercato di minimizzare su un episodio di enorme gravità, attingendo notizie alla fonte da me denunciata, senza ritenere di attivare il servizio ispettivo del suo ministero per accertare la veridicità delle perplessità da me sollevate.
Forse, avevano pure ragione quei due magistrati che hanno effettuato una ispezione presso la questura di Bari (e badate bene: presso la questura di Bari e non presso un commissariato o presso un qualsiasi ufficio), preannunciando tale ispezione ai giornalisti, visto che questi erano presenti. Ma non corrispondono a verità le risposte fornite dal prefetto di Bari e dal questore, che non sappiamo da che parte stiano e che cosa rappresentino: se le istituzioni o una parte politica! Il prefetto di Bari, infatti, appena giunto a Bari ha sciolto un consiglio comunale per cavilli burocratici; il questore di Bari ha consentito che in un'aula del consiglio regionale della Puglia, mentre era in corso una seduta, entrassero centinaia di manifestanti, minacciando i consiglieri regionali. Se questa è democrazia, se questo è il sistema instaurato, signor ministro, le ricordo che le situazioni politiche cambiano


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e quello che oggi viene perpetrato contro una parte politica potrebbe ribaltarsi!
Non è giusto, quindi! I funzionari dello Stato devono essere al di sopra delle parti, ma non lo hanno dimostrato. Il questore di Bari, in quell'occasione, ha abbandonato la questura per andarsene a cena con i suoi collaboratori, almeno così ha dichiarato il quotidiano che io ho citato nella mia interrogazione.
Pertanto, questi fatti andavano verificati; soprattutto va riportata la serenità, perché un'ispezione in una questura getta sconcerto tra le forze di polizia e riduce soprattutto la già poca fiducia che i cittadini italiani hanno nelle istituzioni.
Per questa ragione ho presentato la mia interrogazione; mi auguro, per il futuro, che i ministeri che intendano rispondere a simili interrogazioni non si avvalgano delle notizie ovviamente di parte ed interessate, ma potenzino i servizi ispettivi, perché i parlamentari hanno diritto ad un'informazione obiettiva e non di parte!
Per questa ragione, dichiaro la mia totale insoddisfazione.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

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