Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere - premesso che:
recenti episodi che hanno coinvolto alcuni collaboratori di giustizia dimostrano come la legislazione sui «pentiti» risulti meritevole di un organico ed incisivo ripensamento affinché la utilizzazione di tale importante supporto investigativo, che da strumento di polizia si eleva a dignità giurisdizionalizzata, avvenga con criteri irrinunciabili di rigore e di verifica -:
quali iniziative intendano intraprendere per adeguare l'attuale sistema premiale alle acuite necessità di sovrapposizione tra sicurezza sociale e certezza del diritto.
(2-00169)«Carotti».
(9 settembre 1996).
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:
FRAGALÀ, MAIOLO, PARENTI, COLA e SIMEONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
B) Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:
C) Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere - premesso che:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:
E) Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere - premesso che:
F) Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:
G) Interrogazioni:
MANCUSO e CARMELO CARRARA. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
SARACENI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
H) Interrogazione:
MANTOVANO, POLI BORTONE, SELVA, NUCCIO CARRARA, BOCCHINO, PAMPO, BERSELLI, FEI, ARMANI, MENIA, FRAGALÀ, GRAMAZIO, ALBERTO GIORGETTI, MIGLIORI, GIOVANARDI, CARMELO CARRARA, MANCUSO, LO RUSSO e MISURACA. - Al Presidente del
I) Interrogazioni:
LA RUSSA, ARMANI, LANDI e PAGLIUZZI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
L) Interpellanze e interrogazione:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, anche alla luce delle comunicazioni sullo stato della giustizia rese dallo stesso Ministro al Senato, nella seduta di mercoledì 26 settembre 1996, per sapere - premesso che:
CENTO e BOATO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'inquietante «vicenda Brusca» non può essere liquidata con l'ormai stantio ricorso alla soluzione ufficiale data al caso. È necessario conoscere meglio le ragioni ed i contenuti della strana premonizione del dottor Di Gennaro, che anticipa di alcuni giorni ciò che alla fine Brusca dirà, e cosa sapesse il dottor Di Gennaro per indursi ad esternare la premonizione; è necessario sapere perché sia stata accantonata tutta la problematica dei beni del Brusca, che ora non corrono pericolo, quanto meno immediato, stando alle notizie di stampa; è necessario conoscere chi abbia avuto contatto con costui nei giorni che hanno visto consumarsi l'intera vicenda; quali siano stati i discorsi tra costoro ed il medesimo; cosa egli abbia saputo circa la partita istituzionale che sulle sue parole si giocava; ed è altresì necessario conoscere se e quanto il timore di essere restituito a detenzione ordinaria, di perdere eventuali benefici, di essere esposto a rappresaglie, possa avere influito sulle sue determinazioni;
ferma restando la palese inverosimiglianza del colloquio in aereo, ed il dubbio che l'eccesso di inverosimiglianza sia dovuto o alla impossibilità di trovare altre soluzioni alle iniziali dichiarazioni del Brusca, ovvero alla volontà di introdurre elementi di destabilizzazione (sul punto è impossibile operare una scelta in mancanza di elementi certi) attraverso un falso pentimento, si dovrà convenire che l'episodio ha un tasso di inverosimiglianza quanto meno pari (in via teorica) a quello che investe l'episodio del «bacio sulla bocca» riferito ad altra circostanza. La differenza è stata determinata dal diverso atteggiamento della giurisdizione, che, stando ai mezzi di informazione, nel caso recente cercava la smentita, ed in quello pregresso sperava nella conferma, per le
diverse convinzioni che si era formata sui due episodi. Orbene, è proprio l'affidamento alla soggettiva scelta di chi imprime la svolta alle indagini a preoccupare; ed a far chiedere che intervengano meccanismi di controllo, affidati non solo ad una - inesistente ed eventuale - iniziativa disciplinare a carico di chi dovesse usare del proprio ufficio per fini incongrui, ma anche a sistemi che oggettivizzino i metodi di approccio e di conduzione delle indagini;
il caso ha, ancora una volta, evidenziato la funzione strumentale di certa stampa, usata come veicolo condizionante giudizi esterni e mosse successive. Il sapiente dosaggio di informazioni riservate e pubbliche, la oculata scelta di canali preferenziali e la totale assenza di controlli sulle fughe di notizie rendono ormai indilazionabile la regolamentazione dell'intera materia, con riferimento a tutte le possibili fonti di informazione;
preoccupa altresì il fatto che la scelta dei difensori dei pentiti cada sempre ed esclusivamente sugli stessi soggetti, presumibilmente indicati a costoro nel disprezzo dello spirito e della lettera della norma di cui all'articolo 25 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e del principio di liberalità che sta a fondamento della professione forense. Peraltro, la presenza di determinati difensori al compimento di atti giurisdizionali rilevanti sul piano politico-istituzionale lascia intravedere una sorta di specializzazione, in relazione alla quale vengono operate le scelte dei difensori da assegnare ai singoli pentiti;
ciò premesso, si sottopone al Governo la avvertita ed indilazionabile necessità di uscire fuori da questo viluppo inestricabile di poteri occulti e non; poteri a loro volta esercitati con esorbitanza dai limiti propri di ciascuno di essi;
la nostra democrazia ha bisogno di una legalità autentica, di un nuovo e più limpido rapporto tra poteri e cittadini di interventi su settori misteriosi (perché sottratti al pubblico controllo) della legislazione e delle funzioni fondamentali dello Stato, ed ha bisogno di regole che non siano aperte a manomissioni o ad usi personali, ma che consentano certezze ed equità per ciascuno. Infine, ha bisogno di controlli efficaci, consentiti ed accettati, senza che il timore di essere additato da qualche falso pentito impedisca ogni serio intervento sulla intera materia. Timore questo non infondato, se si considera che certe credibilità e certe carriere impongono difese ad oltranza che non escludono l'uso del pentitismo all'italiana contro chi vi attenti. L'interpellante è perfettamente convinto dell'importanza che i collaboranti giudiziari hanno avuto ed avranno per debellare forme di criminalità altrimenti intangibili; auspica anzi che una più puntuale legislazione dia ulteriori garanzie e più cospicue prebende ai pentiti; ma auspica, insieme, che la loro funzione non venga manomessa da un uso disinvolto ed illegale del pentitismo da parte di soggetti che traggono benefici di vario genere da tutto ciò. Se ciò avvenisse, si darebbe infatti spazio a coloro che intendono svuotare di significato l'apporto dei collaboranti, il che costituirebbe danno irreparabile nella lotta alla criminalità;
l'interpellante auspica perciò che il Governo proponga una nuova normativa che, attenendo agli aspetti evidenziati, interrompa il circuito perverso dei dubbi, delle interpretazioni malevole e, infine, dei timori per la stessa stabilità delle istituzioni, che ormai pare essere una costante delle vicende giudiziarie sempre più debordanti dalla funzione propria di accertamento della verità -:
quali linee politiche intenda perseguire allo scopo di rendere visibili e controllabili dal corpo sociale i comportamenti istituzionali connessi con la gestione e l'uso dei pentiti e dei collaboranti di qualsiasi genere nei processi penali;
come intenda regolamentare i rapporti tra informazione e funzione giurisdizionale;
come intenda intervenire per eliminare e/o ridurre il rischio di affidare a
parametri di carattere prevalentemente soggettivo la valutazione della attendibilità di tali soggetti processuali;
infine, attraverso quali forme, ivi compresa la possibilità di controllo di atti non coperti da segreto istruttorio (ad esempio quelli in possesso di alcuni mezzi di informazione), intenda informare compiutamente il Parlamento del reale svolgersi di avvenimenti che hanno turbato e turbano la coscienza popolare, gettando discredito sulle istituzioni.
(2-00172)«Armando Veneto».
(9 settembre 1996).
a partire dallo scorso 22 agosto 1996, tutta la stampa e le principali reti televisive hanno iniziato a riportare, testualmente e con grande risalto, parte del contenuto degli interrogatori resi ai Procuratori della Repubblica di Palermo, Firenze e Caltanissetta da Giovanni Brusca, aspirante «pentito», assurto, a quanto sembra, a seguito di sue affermazioni politicamente «tranquillanti» e dopo un periodo di «dichiarante in osservazione», a pentito «ufficiale»;
la divulgazione del contenuto di tali atti, avvenuta secondo una sapiente distillazione che sembra rispondere ad un disegno di cui ben si possono intravedere i contorni e le finalità politiche, ha aperto nel Paese, con il contributo autorevole di qualche dirigente dello Stato «ansioso» di giustificare possibili, future «imbarazzanti» affermazioni dell'ex latitante, una sorta di «toto-Brusca», assai anomalo e preoccupante concorso pronostici sulla valenza delle dichiarazioni del «pentito», sui suoi veri obiettivi, sul nome di questo o quel personaggio politico od istituzionale chiamato in causa od in lista di attesa per esserlo, sui riflessi di tale «pentimento» sulla imminente scelta del magistrato che dovrà ricoprire la carica di Procuratore nazionale antimafia;
stando sempre alle notizie di stampa ed ai servizi televisivi, subito dopo l'acquisizione della ritrattazione del Brusca delle dichiarazioni rese all'atto dell'annunciato «pentimento», e secondo le quali «un'alta personalità dello Stato» (l'onorevole Luciano Violante, Presidente della Camera dei deputati) si sarebbe resa promotrice di un «complotto» in danno di un noto personaggio politico (il senatore a vita Giulio Andreotti), il Procuratore della Repubblica di Palermo e quello di Firenze, dottor Caselli e dottor Vigna, si sarebbero, insieme, nella serata di mercoledì 28 agosto, recati dai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia per informarli e rassicurarli circa tale avvenuta ritrattazione;
i dettagliati servizi della stampa e delle principali reti televisive hanno altresì reso noto che un funzionario di polizia sarebbe venuto a conoscenza dell'asserito complotto ordito contro l'alta personalità dello Stato molti giorni prima della rivelazione di Brusca agli inquirenti di siffatta trama e che lo stesso funzionario avrebbe svolto di sua iniziativa indagini varie senza nulla riferire all'autorità giudiziaria;
in tutta questa vicenda le copiose, sistematiche «fughe di notizie», nonché le numerose interviste che ne sono seguite, «a conferma» o addirittura «a chiarimento» delle dichiarazioni del Brusca, devono avere scosso lo stesso Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dottor Tinebra, il quale, meritoriamente, anche se con ritardo, ha innanzitutto invitato gli altri due suoi colleghi inquirenti ad un salutare ed operoso silenzio;
analogo, implicito invito hanno rivolto noti opinionisti e studiosi nonché magistrati già impegnati nella lotta alla criminalità organizzata allorché sono stati costretti a ricordare la composta, assoluta riservatezza mantenuta dal compianto Giovanni Falcone in indagini di pari, se non maggiore, importanza e delicatezza;
non può disconoscersi che tale situazione genera ulteriori, gravi danni ad una giustizia già in profonda crisi di credibilità e rischia di fare apparire la drammatica lotta alla criminalità organizzata anche come occasione di quotidiana, colorita ribalta giornalistica, radiofonica e televisiva, attenuando pericolosamente quella tensione morale e civile senza la quale ogni aspettativa di vittoria sulla criminalità mafiosa e camorristica rimane vana speranza -:
se, per la divulgazione degli interrogatori resi da Giovanni Brusca, fatto che appare di rilevanza penale, sia stato iscritto, ed a carico di chi, procedimento penale;
se sia stato individuato, e quali provvedimenti siano stati adottati nei suoi confronti e da parte di chi, il funzionario di polizia che, venuto con molto anticipo a conoscenza dell'anzidetto complotto, avrebbe condotto personali indagini senza nulla riferire all'autorità giudiziaria;
se effettivamente i suddetti Procuratori della Repubblica, di propria iniziativa o perché richiesti, abbiano rivelato ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, nel corso di un «colloquio», svoltosi presso i rispettivi ministeri, il contenuto delle dichiarazioni rese da Brusca, ed in particolare la ritrattazione fatta dallo stesso delle affermazioni relative al «complotto» cui più sopra si è fatto cenno;
se, a parte l'eventuale rilevanza penale e disciplinare di siffatta condotta dei magistrati, la richiesta, ove avvenuta, di tale «colloquio» debba essere interpretata come espressione di una volontà politica destinata ad inaugurare una preoccupante prassi volta ad istituzionalizzare di fatto, in contrasto con il principio costituzionale dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, la sottoposizione dell'attività giudiziaria al potere ed al controllo politico;
se e quali iniziative abbiano assunto, od intendano assumere, interessando se del caso anche il Consiglio superiore della magistratura, per evitare che la violazione del segreto investigativo diventi la regola e per scongiurare il pericolo che le vicende giudiziarie, specie quelle di particolare rilevanza e delicatezza, si trasformino sistematicamente in una passerella giornalistica, radiofonica e televisiva di tutti coloro sui quali incombe il dovere di uniformare il proprio comportamento a riserbo, correttezza ed equilibrio.
(2-00173)«Giuliano».
(9 settembre 1996).
il 17 luglio 1996, il quotidiano La Gazzetta del Sud ha dato notizia delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giacomo Lauro, secondo il quale «(...)quando il procuratore Cordova era giudice istruttore a Reggio Calabria, un "picciotto" di Archi ebbe mandato di schiaffeggiare pubblicamente sua moglie, rivolgendo minacce ingiuriose nei confronti del marito»;
il procuratore Cordova ha bollato come false, diffamatorie e destituite di ogni fondamento, le dichiarazioni del collaboratore Giacomo Lauro, affermando che queste ultime erano «una invenzione non ultima a Reggio Calabria»;
il procuratore di Reggio Calabria, dottor Boemi, ha affermato che sulla vicenda è necessario aprire una indagine, perché, a lui «...personalmente, pare di ricordare che, all'epoca indicata da Lauro, qualcosa si è verificato, anche se si parlò di incidente occasionale e di uno spintone, invece che di schiaffi» -:
se non ritengano opportuno avviare una indagine ispettiva per accertare chi e come abbia propagato notizie coperte dal segreto di indagine ed acclarare se tali notizie siano corrispondenti al vero;
se non intendano verificare il motivo per il quale il professor Boemi abbia affidato alla stampa i suoi ricordi e le sue prossime iniziative di indagine;
se non intendano tutelare l'immagine, la credibilità ed il lavoro del procuratore capo della Repubblica di Napoli, che simili notizie tendono chiaramente a delegittimare.(3-00159)
(25 luglio 1996).
il riemergere degli scandali giudiziari che hanno coinvolto, tra l'altro, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato ripropongono all'attenzione del mondo politico vicende che sembrerebbero riportarci all'esplodere di una nuova tangentopoli;
si ripropone il problema tipico di questi anni, quello cioè del difficile equilibrio e delle reciproche interferenze tra potere politico ed ordine giudiziario;
l'azione dei magistrati è così delicata che si deve evitare qualsiasi divulgazione di notizie riservate, e che, in ogni caso, come è avvenuto nella vicenda sopra riportata, si deve evitare qualsiasi eccesso di protagonismo da parte dei magistrati, che appare sempre più deleterio ai fini del buon andamento della giustizia;
al contrario, è necessario che le indagini giudiziarie si svolgano in un clima di serenità e di discreta operosità;
diventa quindi essenziale che la politica riacquisti legittimazione e capacità operativa, ma che anche la magistratura recuperi il proprio ruolo -:
quali iniziative intenda adottare per riportare nel Paese un clima di serenità.
(2-00200)«Rebuffa».
(24 settembre 1996).
le indagini svolte da alcuni uffici giudiziari hanno svelato un intreccio impressionante tra corruzione, affarismo politico e collusioni con associazioni mafiose, mettendo in luce il ruolo di personaggi gravitanti nell'orbita delle istituzioni;
i magistrati che si occupano delle vicende hanno attuato un coordinamento per verificare le connessioni in Italia e all'estero su traffici di armi, aiuti internazionali, costituzione di capitali ed altro;
mentre è in atto questa operazione dagli sviluppi imprevedibili, si moltiplicano in ambienti politici critiche alla magistratura, ed il Ministro di grazia e giustizia preannuncia proposte che potrebbero anche essere interpretate, al di là della volontà del medesimo Ministro, come tese in qualche misura a circoscrivere le attività dei pubblici ministeri -:
se non ritengano che tali iniziative possano oggettivamente contribuire alla delegittimazione della magistratura, proprio nel momento in cui essa va producendo il massimo sforzo per far luce su trame oscure che si dispiegano in vari settori della vita del Paese;
se non intendano, invece, dare tutto l'appoggio possibile agli uffici impegnati in questo lavoro, con un piano di potenziamento delle strutture e del personale, affinché sia ribadito, insieme al massimo rispetto delle garanzie delle persone, anche l'appoggio pieno del Governo per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione e di perverso intreccio tra politica e malaffare.
(2-00224)
«Grimaldi, Meloni, Carazzi, De Murtas».
(9 ottobre 1996).
D) Interpellanza:
la commissione riforme, in seno al Consiglio superiore della magistratura, ha presentato, in data 15 luglio 1996, a Palazzo dei Marescialli, una proposta di revisione della geografia giudiziaria che, tra l'altro, prevede la soppressione di oltre quaranta tribunali, proposta approvata a larga maggioranza, con il voto contrario di Viviani, Gabri e Fumagalli e l'astensione di Fois;
la proposta soppressiva rispecchia la impostazione «efficientista a parole», ma nei fatti «corporativista», della magistratura italiana, dal momento che i tribunali da sopprimere (tra i quali, in Sicilia, quello di Caltagirone) ricadono sovente in località montane, oppure in centri minori, nei quali persino gli uditori giudiziari in applicazione hanno messo piede per qualche fugace apparizione, in attesa di potere ottenere il trasferimento in sede giudiziaria di grandi città;
il fenomeno dell'imboscamento, ben più agevole nelle grandi sedi giudiziarie, di magistrati con pluralità di incarichi e talvolta persino infingardi deve preoccupare seriamente il Governo;
con la scomparsa dei tribunali minori (alcuni dei quali - come quello di Caltagirone - hanno assolto efficacemente il loro ruolo al servizio di un bacino d'utenza di oltre centocinquantamila abitanti) è lo Stato che si ritira da avamposti di periferia, con effetti devastanti per i cittadini, che si sentono sempre più abbandonati da uno «Stato mammut» -:
se condivida o intenda fare propria la proposta in argomento;
se non sia il caso di verificare, prima di ogni ulteriore fase decisionale, la produttività di ciascuno dei tribunali da sopprimere.
(2-00123)«Garra».
(17 luglio 1996).
quarantotto ore prima delle elezioni amministrative del 9 giugno 1996, i giornali veneti hanno dato ampio risalto alla perquisizione degli uffici distaccati degli assessori regionali Braghetto (sanità) e Zanon (interventi sociali) presso la sede della Asl 16 di Padova;
i due assessori risulterebbero indagati per concorso a vario titolo in peculato e abuso d'ufficio perché gli uffici distaccati sarebbero stati usati per riunioni di stampo preelettorale utilizzando luce, telefono e fax della struttura sanitaria (Il Mattino di Padova, 7 giugno 1996, pag. 22) -:
se risulti che analoghe iniziative siano state a suo tempo assunte dalla magistratura nei confronti del Presidente del Consiglio pro tempore Dini o altri Ministri durante la campagna elettorale in base agli incerti confini tra attività istituzionale e di partito;
se analoghe iniziative siano state assunte dalla magistratura in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria sulle attività svolte dagli assessori regionali alla sanità e all'assistenza durante le ultime elezioni politiche.
(2-00048) «Giovanardi, Peretti, Fabris».
(18 giugno 1996).
l'ex «sindaco di Roma ed ex Ministro della giustizia Clelio Darida è stato arrestato e tenuto in carcere dal 7 giugno al
23 luglio 1993, senza essere interrogato e senza che nel frattempo sia stato compiuto alcun atto istruttorio che lo riguardasse, né esperita alcuna indagine nei suoi confronti;
l'onorevole Clelio Darida è stato prosciolto al termine dell'inchiesta «Intermetro», che aveva provocato la sua carcerazione -:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere per chiarire le responsabilità di chi ha fatto uso così barbaro e immotivato della carcerazione preventiva.
(2-00033) «Giovanardi».
(18 giugno 1996).
nel procedimento penale n. 1 del 1995, avanti alla prima sezione della corte d'assise di Roma per il processo alla «banda della Magliana», all'udienza del 26 gennaio 1996 è stata evocata la circostanza, peraltro risultante da atti della fase istruttoria (missiva della squadra mobile della questura di Roma alla questura di Milano, n. 9462/3 S.M. del 18 maggio 1982, mandato di cattura n. 1164/87 del giudice istruttore dottor Lupacchini), che il pregiudicato pluriomicida Daniele Abbruciati era in possesso del numero dell'utenza telefonica (06/317888) del dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, utenza chiamata il 22 aprile 1982 dal Motel Agip di Asiago, ove aveva soggiornato dopo la sua liberazione dal carcere e poco prima della sua morte;
non risultano essere state effettuate indagini in proposito dall'autorità giudiziaria, né dal Consiglio superiore della magistratura, per identificare il destinatario della chiamata ed accertare il contenuto della eventuale conversazione, né risulta attivato il potere-dovere ispettivo del Guardasigilli per verificare se i fatti sopraesposti siano suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare;
il dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, anche precedentemente alla designazione a procuratore generale presso la Corte di cassazione, ha ricoperto funzioni delicate e di alta responsabilità presso la stessa Corte di cassazione, consistenti, tra l'altro, nell'assegnazione dei processi penali alle relative sezioni e nella revoca di tali provvedimenti, in vista dell'assegnazione alle sezioni unite;
l'alta carica ricoperta attualmente dal dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca comporta l'esercizio e la conduzione dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, nonché la titolarità della pubblica accusa in seno ai processi penali celebrati avanti alla Corte di cassazione;
da tale posizione deriva il rilevante potere nei confronti delle attività dei magistrati di qualsiasi livello ed ufficio, nonché un notevole potere di indirizzo nei singoli procedimenti in grado di cassazione;
così alte e delicate funzioni non possono soffrire ombre o dubbi di alcun genere, per evitare l'evidente appannamento della trasparenza nonché dell'imparzialità conseguente;
l'assenza di una qualsiasi iniziativa dell'autorità giudiziaria, nonché del Guardasigilli e del Consiglio superiore della magistratura, suscita sicuramente seri dubbi e perplessità nei confronti della istituzione;
appare in ogni caso indifferibile la attribuzione di una maggiore credibilità e trasparenza all'operato del dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca -:
quali iniziative ritenga opportuno adottare sui fatti sopra rappresentati, e, in particolare, se voglia verificare se siano state esperite, da parte delle forze dell'ordine e delle altre autorità competenti, le necessarie indagini;
se e in quale modo sia stato attivato il potere-dovere ispettivo del Ministro interrogato, e se ne risulti informato il Consiglio superiore della magistratura, e ciò al fine di accertare: se il dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca abbia avuto effettivamente rapporti con il pregiudicato pluriomicida Daniele Abbruciati o con altri esponenti della «banda della Magliana»; la natura di tali eventuali rapporti; la ragione per la quale i doverosi accertamenti eventualmente non siano stati effettuati, diversamente da come è invece accaduto in casi analoghi nei confronti di altri magistrati che non ricoprivano il ruolo del dottor Galli Fonseca, ponendo così in essere una disparità di trattamento che offende il principio del l'imparzialità cui deve essere improntato il comportamento degli organi giudiziari; in ogni caso, al fine di accertare se siano riscontrabili, nell'operato del dottor Galli Fonseca, sia nel periodo in cui egli ricopriva incarichi presso la Corte di cassazione, sia durante la titolarità della Procura generale presso tale Corte, comportamenti (ad esempio nell'assegnazione o nella revoca di assegnazioni alle sezioni della Suprema Corte) in qualche modo favoritivi, compiacenti o tollerati nei confronti delle organizzazioni delinquenziali (in particolare, di quello della quale faceva parte il pregiudicato Daniele Abbruciati) ovvero di singoli delinquenti;
inoltre, in modo specifico, se il Guardasigilli, sempre nell'ambito dei poteri sopra richiamati, intenda controllare se la conoscenza, a suo tempo fornita dalla stampa, del possesso da parte dell'Abbruciati del numero telefonico del dottor Zucconi Galli Fonseca, non abbia potuto condizionare o non abbia condizionato di fatto l'autonomia della condotta funzionale di lui, sia nei confronti del Consiglio superiore della magistratura sia delle forze politiche in genere.(3-00142)
(22 luglio 1996).
con interrogazione pubblicata nella seduta del 22 luglio 1996, i deputati Mancuso e Carmelo Carrara interrogavano il Ministro di grazia e giustizia in ordine ad una pretesa telefonata che Danilo Abbruciati, esponente della «banda della Magliana», avrebbe effettuato il 22 aprile 1982, poco prima di essere ucciso, al dottor Zucconi Galli Fonseca, attuale procuratore generale presso la Corte di Cassazione;
la predetta interrogazione trae spunto da un servizio giornalistico pubblicato il 27 gennaio 1996 da un quotidiano romano, contro il quale il dottor Zucconi Galli Fonseca ha sporto querela;
alla predetta interrogazione non è stata ancora fornita risposta;
peraltro, rispondendo ad un'interpellanza di identico tenore, presentata al Senato dal senatore Centaro ed altri, il Governo, nella seduta del 21 ottobre 1996, ha fornito una risposta interlocutoria affermando che «la ricostruzione della vicenda fin qui operata non consente di pervenire ad una conclusione definitiva sul punto» -:
se non ritenga necessario fornire con la massima urgenza una risposta esauriente e completa che, ricostruita la vicenda in ogni suo dettaglio, valga a fugare ogni dubbio e a ristabilire la verità a tutela della identità del dottor Zucconi Galli Fonseca e dell'alta carica istituzionale che egli attualmente ricopre.
(3-00473)
(21 novembre 1996).
Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:
in data 11 novembre 1995 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce, dottor Enzo Taurino, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 7777/95 r.g. Gip a carico dell'onorevole Antonio Bargone in relazione alle dichiarazioni e agli esposti di Cosimo Antonio Screti, relativi all'appoggio che l'ex deputato, oggi sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, a detta dello Screti, avrebbe ricevuto nella provincia di Brindisi, e in particolare nel comune di San Pietro Vernotico, da esponenti dell'associazione di tipo mafioso denominata «sacra corona unita». La motivazione del decreto di archiviazione, a fronte di un fascicolo procedimentale corposo, si è limitata al mero rinvio alla richiesta di archiviazione, che era stata formulata dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, dottoressa Laura Liguori, depositata in data 3 novembre 1995, le cui «argomentazioni», ha scritto il giudice per le indagini preliminari, «(...) si condividono, essendo fondate ed attendibili», senza aggiungere alcunché;
nella richiesta di archiviazione la dottoressa Liguori ha sostenuto la non credibilità dello Screti, spiegando che le dichiarazioni di questi sono «prive di riferimenti ad episodi specifici accertabili e generiche al punto da far ipotizzare che esse in realtà scaturiscano da situazioni di contrapposizione createsi tra l'onorevole e gli esponenti dell'organizzazione malavitosa della quale Screti ha fatto parte»; ha aggiunto che altri collaboratori di giustizia, e in particolare Di Bari Francesco, avevano già riferito dei contrasti fra Screti e Bargone e dell'intenzione del primo di gettare discredito sul secondo; ha concluso che sia il tribunale di Brindisi che la Corte di appello di Lecce, in distinti provvedimenti giudiziari, avevano dubitato della serietà della collaborazione di Screti. Il Gip, come si è detto, ha avallato queste tesi, senza disporre ulteriori accertamenti;
in realtà, senza volere in alcun modo entrare nel merito della valutazione dell'attendibilità dello Screti, che compete in via esclusiva alla magistratura, la conclusione di assoluta intrinseca inaffidabilità dello stesso Screti, sulla scorta di quanto si può leggere negli atti resi pubblici dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, non appare così certa, dal momento che lo Screti medesimo è sottoposto allo speciale programma di protezione dal Ministero dell'interno a partire dal 6 luglio 1994; tale programma, fissato in un anno, è stato prorogato di un altro anno, fino al 6 luglio 1996: una decisione di questo tipo, con gli oneri che comporta, non può non avere a monte una considerazione di almeno parziale attenzione al contributo informativo del collaboratore di giustizia. A ciò si aggiunge il fatto che, proprio nel decreto della corte di appello di Lecce del 23 maggio 1994, cui ha fatto riferimento il pubblico ministero dottoressa Liguori, relativo all'applicazione della sorveglianza speciale allo Screti, si è dato atto che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi aveva chiesto la non applicazione della misura di prevenzione originariamente proposta, perché lo Screti rappresentava «una fonte informativa di grande importanza»;
la constatazione della differente valutazione dell'affidabilità dello Screti fra Ministero dell'interno e pubblico ministero di Lecce e fra pubblico ministero di Lecce e pubblico ministero di Brindisi si accompagna - lo si ripete, prescindendo da qualsiasi giudizio di merito in ordine alla rispondenza al vero di quanto dichia rato dal collaboratore di giustizia - al carattere non così generico di quanto detto e scritto dallo Screti nelle deposizioni all'autorità giudiziaria e negli esposti presentati, incluso quello depositato in data 21 settembre 1994 al procuratore nazionale aggiunto antimafia dottor Alberto Maritati. In ordine agli elementi di fatto e agli episodi ivi descritti, l'autorità giudiziaria di Lecce non ha svolto alcun accertamento, volto a rintracciare eventuali riscontri estrinseci alla parola di
Screti, fermandosi al giudizio di inattendibilità intrinseca; peraltro, posto che i dati di fatto in base ai quali lo Screti viene ritenuto «non veritiero» sono antecedenti rispetto alla consegna dello scritto al dottor Maritati, da questi immediatamente inoltrato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, non si comprende perché, se non dovevano essere svolte indagini, si sia atteso oltre un anno per chiedere l'archiviazione e non si sia proceduto subito in tal senso;
nel corso di una pubblica udienza dibattimentale innanzi alla terza sezione penale del tribunale di Brindisi, presidente il dottor Rodolfo Boselli, svolta nel mese di maggio 1996, Cosimo Screti ha fatto esplicito riferimento, rispondendo alle domande del pubblico ministero dottor Nicola Piacente, a una serie di episodi di apparente rilievo penale che interessano la persona dell'onorevole Antonio Bargone, dei quali egli avrebbe, a suo dire, scritto dettagliatamente in più esposti o memorie presentati all'autorità giudiziaria e al Ministro di grazia e giustizia, aggiungendo che di tali fatti aveva parlato allo stesso dottor Piacente nel corso di indagini che tale magistrato stava conducendo. Si ipotizza pertanto il coinvolgimento del sottosegretario di Stato ai lavori pubblici in episodi in ordine ai quali la magistratura ha in corso accertamenti istruttori;
l'onorevole Antonio Bargone risulta iscritto nel registro degli indagati della procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi (fascicolo processuale n. 1480/95-RGI) per il delitto di calunnia commesso nel 1992 in danno di funzionari della pubblica sicurezza operanti nel territorio della provincia di Brindisi, come si evince dalle notizie riportate in proposito dai mass media locali;
al momento della nomina dei sottosegretari di Stato, non si è proceduto al conferimento dell'incarico al dottor Favilla, del Partito popolare italiano, perché indagato in relazione a una vicenda di presunta raccomandazione, mentre finora nessun provvedimento di revoca è stato adottato nei confronti dell'onorevole Bargone, benché questi, al di là dell'esito del contenzioso sul Giubileo, sia comunque insediato in uno dei ministeri più importanti, in ordine al quale maggiore è stata finora l'assicurazione del Governo di assoluta trasparenza di gestione -:
se non intenda revocare l'incarico di sottosegretario di Stato ai lavori pubblici nei confronti dell'onorevole Antonio Bargone, attualmente e con certezza indagato per il delitto di calunnia in danno di funzionari della pubblica sicurezza, e che potrebbe essere stato, secondo quanto esposto in premessa, indagato per fatti connessi al controllo del territorio da parte della criminalità organizzata operante nel brindisino, e prosciolto da illeciti analoghi con motivazioni che non hanno risolto alcun dubbio, per l'assenza dei dovuti accertamenti obiettivi, in tal modo uniformando la propria condotta a quella seguita nel caso del dottor Favilla.
(3-00060)
(25 giugno 1996).
nel processo a carico di Antonio Federici più altri cinque, la Corte di cassazione, sezione terza penale, ha annullato senza rinvio la sentenza del 6 marzo 1995 della Corte d'appello di Brescia, dichiarando il reato di lottizzazione abusiva, oggetto del processo, estinto per intervenuta prescrizione;
nella breve sentenza, infatti, è stato ritenuto che il reato contestato agli imputati, commesso in data 28 dicembre 1990, si era estinto in data 28 giugno 1995;
per converso, sembra che i giudici della Suprema corte siano incorsi, nel caso di specie, in un grossolano errore di diritto,
posto che non hanno tenuto conto che il processo in questione era rimasto sospeso per trecentoventi giorni, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a seguito di una eccezione di incostituzionalità sollevata dal pretore di Mantova;
l'eventuale errore appare ancor più ingiustificabile posto che tanto nella sentenza del pretore di Mantova (n. 435 del 1994) quanto nella sentenza della procura di Brescia (n. 518 del 1995) era chiaramente esposto che, nell'ambito del processo, vi era stata una eccezione di costituzionalità;
deve rilevarsi altresì che, secondo quanto consta agli interroganti, per gli stessi fatti di cui al precedente processo, un gruppo di tredici imputati aveva scelto e ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato e che la medesima terza sezione della Corte penale di cassazione (la stessa sezione cioè di cui al fatto che precede), con sentenza n. 2254 del 16 novembre 1995, aveva argomentato, al fine di respingere la tesi della prescrizione del reato, sulla base della estensione anche al processo celebrato con rito abbreviato della sospensione per l'incidente di costituzionalità (verificatosi nell'ambito del processo celebrato con rito ordinario);
l'eventuale errore della sentenza 27 marzo 1996 appare ancor più incomprensibile ove si consideri che del collegio giudicante facevano parte magistrati che avevano deciso in modo difforme sulla prescrizione con la citata sentenza del 16 novembre 1995;
con quello sopra riferito, che appare essere un clamoroso errore, è finito nel nulla un processo che ha avuto grande eco presso l'opinione pubblica mantovana, posto che la società protagonista della lottizzazione abusiva era a capitale prevalentemente pubblico e faceva capo al comune di Viadana;
gli interroganti ritengono senz'altro meritevole di censura il fatto che, di fronte a un provvedimento di tale natura, lo Stato abbia abdicato alla propria potestà punitiva in assenza di motivi particolari che possano giustificare la maturazione dei termini di prescrizione (ancorché erroneamente calcolati), senza che si sia potuto giungere ad una sentenza definitiva, attesa da molti cittadini della zona interessata -:
quali siano le valutazioni del ministro interrogato in ordine a quello che gli interroganti ritengono essere un clamoroso errore in cui sono incorsi i giudici della terza sezione della Cassazione e se lo stesso Ministro non ritenga di promuovere opportune azioni disciplinari nei confronti di chi, collegio e procura generale, che ha concluso in conformità, sembra essere incorso in un errore ingiustificato e ingiustificabile, errore che la semplice lettura della sentenza di merito avrebbe potuto evitare. (3-00138)
(18 luglio 1996).
nell'ambito dell'inchiesta, che dura da quasi otto anni, sull'omicidio di Mauro Rostagno (avvenuto in provincia di Trapani il 26 settembre 1988), lunedì 22 luglio 1996 sono stati eseguiti alcuni provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di ex-appartenenti alla comunità «Saman», di cui il Rostagno era stato co-fondatore;
il procuratore capo della Repubblica di Trapani, dottor Gianfranco Garofalo, insieme a due sostituti procuratori e ad ufficiali di polizia giudiziaria, il giorno successivo, martedì 23 luglio 1996, ha convocato una conferenza stampa a Trapani, nel corso della quale non solo ha illustrato pubblicamente le caratteristiche della nuova fase dell'inchiesta giudiziaria sull'omicidio Rostagno, ma ha espresso anche varie considerazioni di carattere politico ed ha apertamente polemizzato
anche con l'interpellante, come risulta dalle registrazioni e dai quotidiani del giorno successivo;
la conferenza stampa del dottor Garofalo è stata integralmente registrata e ritrasmessa da Radio radicale, compresa la parte di commenti, battute, risate ed allusioni con alcuni giornalisti presenti;
tra l'altro, nel corso della conferenza stampa, il dottor Garofalo ha accusato l'ex-parlamentare Claudio Martelli di avere provocato un depistaggio delle indagini, per aver sostenuto, il giorno dei funerali di Rostagno a Trapani, la matrice mafiosa dell'omicidio;
avendo tutti gli organi di informazione di mercoledì 24 luglio 1996 dato grande rilievo a tale accusa del dottor Garofalo nei confronti dell'onorevole Martelli, da parte della procura di Trapani si è verificato un maldestro tentativo di smentita, a cui i giornalisti hanno replicato ricordando l'esistenza di inequivocabili registrazioni magnetiche di quanto dichiarato dal procuratore capo della Repubblica di Trapani contro l'onorevole Martelli -:
se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, a prescindere dal merito della specifica indagine giudiziaria, quale sia la sua valutazione riguardo le dichiarazioni e le interpretazioni politiche del procuratore capo della Repubblica di Trapani;
se, in termini più generali, ritenga accettabile la convocazione di una conferenza stampa da parte di magistrati inquirenti sul merito di una inchiesta giudiziaria in corso, con l'aggiunta di accuse di carattere politico e di esplicite polemiche con parlamentari;
se sia a conoscenza che la matrice mafiosa dell'omicidio Rostagno, nei giorni successivi alla sua morte, fu affermata come ipotesi più probabile dalla magistratura di Trapani, dagli organi di polizia, dagli organi di informazione, dalle autorità ecclesiastiche di Trapani, dalle forze politiche, dalle organizzazioni sindacali, dagli organismi del volontariato e dalla stragrande maggioranza di chiunque si sia pronunciato al riguardo in quei giorni, al punto che l'accusa all'onorevole Martelli, all'interpellante ed a chiunque altro appare semplicemente grottesca e paradossale;
se, per quanto di propria competenza e nel pieno rispetto dell'autonomia di una magistratura che adempia alle proprie funzioni giurisdizionali ed ai propri obblighi costituzionali ed istituzionali, intenda assumere iniziative, e eventualmente quali, in relazione a quanto sopra ricordato.
(2-00140) «Boato».
(25 luglio 1996).
secondo quanto risulta all'interpellante, per l'omicidio del sociologo Mauro Rostagno, avvenuto il 26 settembre 1988, la procura della Repubblica di Trapani, nella persona del procuratore capo Gianfranco Garofalo, ha chiesto l'emissione, nel luglio 1996, di diversi ordini di custodia cautelare; a distanza di poche settimane, il tribunale della libertà di Palermo ha annullato quattro dei cinque ordini di arresto contro i presunti esecutori materiali dell'omicidio;
le motivazioni addotte dal tribunale della libertà sono inequivocabili: in sostanza gli indizi raccolti dal pubblico ministero non risultano né «gravi» né «univoci», ed i riconoscimenti da parte dei testi sarebbero avvenuti «in termini di mera rassomiglianza»; Giuseppe Cammisa, accusato di essere uno degli esecutori materiali dell'omicidio, ha dimostrato inconfutabilmente che in quei giorni si trovava a Milano; Giacomo Bonanno, indicato come proprietario di una Golf presente sul luogo del delitto, ha dimostrato di averla comprata tre anni dopo; il
2 settembre 1996, sul Corriere della sera, Valente Serra, padre di Monica Serra, arrestata per favoreggiamento, ha dichiarato al giornalista Paolo Biondani di essere sicuro che almeno una delle due nuove testimoni segrete, indicate come Alfa e Beta, è la stessa che già compare da anni, con diverse deposizioni, agli atti dell'inchiesta, e dalla lettura delle carte disponibili si evince che la stessa testimone viene da tempo definita «inutilizzabile per eventuali riconoscimenti futuri»;
il procuratore della Repubblica di Trapani, in una conferenza stampa tenuta il 23 luglio 1996, ha disegnato uno scenario, in cui sarebbe maturato il delitto, che presentava i seguenti elementi: grandi traffici di denaro gestiti da Francesco Cardella per lo sfruttamento del «business dei drogati»; un'attività di depistaggio ad opera dell'ex Ministro di grazia e giustizia Claudio Martelli; una connessione con il cosiddetto delitto Calabresi; una comunità terapeutica, quella di «Saman», centro di luciferine congiure, passioni torbide e spaccio di eroina; il fattore, rappresentato dall'avversione della mafia trapanese nei confronti di Mauro Rostagno, che era sempre apparsa come la logica causale del delitto, veniva del tutto trascurato dal procuratore capo;
è risultato chiaramente che in questa «ricostruzione storica» erano sbagliate le date e forzate le interpretazioni e si sarebbe appurato che un rapporto di un capitano dei carabinieri, risalente al 1992, costituiva un falso; ciò nonostante di quel rapporto si è tenuto conto;
ad avviso dell'interpellante, il procuratore di Trapani avrebbe abbandonato, o comunque trascurato, il lavoro svolto in precedenza da inquirenti e investigatori intorno alla cosiddetta «pista mafiosa», scegliendo di indagare solo ed esclusivamente, e nei termini sopra ricordati, sulla cosiddetta «pista interna» -:
pur nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura inquirente, quali valutazioni dia di quanto avvenuto nella fase più recente dell'inchiesta sull'omicidio Rostagno;
se ritenga rientranti nei doveri d'ufficio i contenuti e le modalità della conferenza stampa tenuta dal dottor Garofolo il 23 luglio 1996, anche alla luce degli indirizzi indicati dal Ministro stesso al Senato relativamente ai rapporti tra magistrati inquirenti e organi di informazione;
quali eventuali iniziative intenda assumere, per quanto di propria specifica competenza, sia sotto il profilo dell'iniziativa disciplinare sia sotto il profilo del potere ispettivo.
(2-00213)«Boato».
(1 ottobre 1996).
la signora Elisabetta Roveri, detenuta presso il reparto femminile del carcere di San Vittore in seguito ad un'inchiesta giudiziaria promossa dalla Procura della Repubblica di Trapani in relazione all'assassinio di Mauro Rostagno, ha inviato un telegramma al Ministro di grazia e giustizia per comunicare che, da lunedì 5 agosto 1996, inizierà lo sciopero della fame per richiamare l'attenzione sulla sua vicenda;
nel testo pubblicato da numerosi quotidiani il 31 luglio 1996, la signora Elisabetta Roveri afferma tra l'altro: «quello che mi stanno facendo è pazzesco, credevo di essere una cittadina italiana, invece scopro di essere in Turchia»;
il riferimento alla Turchia non può non richiamare all'attenzione la tragica vicenda che ha visto come protagonisti centinaia di detenuti turchi che hanno protestato con lo sciopero della fame, a seguito del quale, portato alle estreme conseguenze, numerosi tra loro sono già deceduti, e ciò quindi rende assai inquietante e preoccupante il parallelo fatto dalla Roveri -:
quali iniziative intenda intraprendere affinché sia tutelata e garantita, nel rispetto comunque della volontà della Roveri,
la salute della stessa e siano rimosse le cause che hanno determinato una scelta così drammatica. (3-00184)
(1 agosto 1996).