PROGETTO DI LEGGE - N. 7658
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Il Ministro dell'interno aggiorna ogni tre mesi le
direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei
maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del
territorio da attuare a cura dei competenti uffici della
Polizia di Stato e dei comandi dell'Arma dei carabinieri e,
per i servizi pertinenti alle attività di istituto, del Corpo
della guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti
dei corpi o dei servizi di polizia municipale, previa
richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con
le autorità competenti, prevedendo anche l'istituzione di
presìdi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché
il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee
tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e di pronto
intervento per la sicurezza dei cittadini.
2. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio di
cui al comma 1 del presente articolo, gli ufficiali e gli
agenti di pubblica sicurezza esercitano anche, con le modalità
di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
i controlli per la prevenzione dei delitti di ricettazione,
riciclaggio e reimpiego di beni di provenienza illecita e dei
delitti concernenti armi o esplosivi, relativamente alle
attività, disciplinate dallo stesso testo unico o da altre
disposizioni di legge, individuate dal Ministro dell'interno,
con regolamento da adottare di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2.
(Modifica alla legge 1^ aprile 1981, n. 121).
1. L'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20. - (Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica).- 1. Presso l'ufficio
territoriale del Governo è istituito il comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica, di seguito denominato
"comitato".
2. Il comitato è presieduto dal prefetto, nella sua
qualità di autorità provinciale per la pubblica sicurezza, ed
è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché
dal presidente della provincia e dal sindaco del comune
capoluogo.
3. Il prefetto, in relazione agli argomenti da
trattare, chiama a partecipare alle riunioni del comitato il
responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato e,
nelle province in cui siano presenti, il responsabile
provinciale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché il
comandante della polizia municipale del comune capoluogo, i
sindaci e i comandanti della polizia municipale degli altri
comuni della provincia, i responsabili della polizia
penitenziaria e i comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
Il prefetto può chiamare, altresì, a partecipare alle riunioni
i comandanti dei reparti delle Forze armate interessati ai
programmi di utilizzazione del personale militare in relazione
a specifiche ed eccezionali esigenze di ordine pubblico.
4. Il prefetto può invitare a partecipare alle
riunioni del comitato componenti dell'ordine giudiziario,
d'intesa con il presidente del tribunale e con il procuratore
della Repubblica competenti.
5. Il comitato, fissate le aliquote di personale e
delle risorse che ciascuna Forza dell'ordine e di polizia
locale di cui al presente articolo deve mettere a disposizione
per l'ordine e la sicurezza pubblica, redige programmi
trimestrali riferiti alle diverse parti del territorio
provinciale, in ordine alla tutela della sicurezza dei
cittadini e per l'attuazione dei servizi relativi, promuovendo
il coordinamento delle Forze dell'ordine e delle Forze della
polizia locale".
Art. 3.
(Contratti territoriali di sicurezza).
1. I comuni, sulla base delle intese stipulate in sede di
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di
cui all'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge, possono,
anche in forma consorziata, stipulare appositi protocolli di
collaborazione con la prefettura competente, denominati
"contratti territoriali di sicurezza", recanti una precisa
delineazione delle competenze e degli impegni finalizzati a
promuovere maggiori condizioni di coordinamento delle azioni
di prevenzione, di riduzione del danno e di consolidamento
della legalità.
2. Alla copertura degli oneri relativi all'attuazione dei
"contratti territoriali di sicurezza" tra enti locali e uffici
territoriali del Governo si provvede annualmente in sede di
approvazione della legge finanziaria.
Art. 4.
(Funzioni della polizia locale).
1. I comuni, singoli o associati, e le province, mediante
l'impiego di proprio personale, organizzato con le modalità
previste dal regolamento emanato ai sensi del comma 3 ed in
conformità alle norme dell'ordinamento regionale, svolgono:
a) le funzioni di polizia amministrativa in via
esclusiva, relativamente a tutte le materie di competenza
degli enti locali attribuite o delegate;
b) le attività di prevenzione e di repressione
delle situazioni e dei comportamenti che possono pregiudicare
la convivenza civile, il decoro dell'ambiente e la qualità
della vita locale, e che non sono riservate alla competenza
esclusiva delle Forze della Polizia di Stato.
2. Le strutture di polizia locale possono altresì
concorrere alla sicurezza pubblica collaborando con le Forze
della Polizia di Stato alla prevenzione e alla repressione dei
reati, secondo le modalità stabilite dalla presente legge,
svolgendo le seguenti attività:
a) in caso di reati in materie diverse da quelle
attribuite o delegate all'ente di appartenenza, svolgono gli
atti di polizia giudiziaria previsti dalla legge e
riferiscono, ai sensi dell'articolo 347 del codice di
procedura penale, all'autorità giudiziaria;
b) svolgono le funzioni di pubblica sicurezza
proprie delle Forze della Polizia di Stato, previa intesa tra
il prefetto e con il sindaco;
c) prestano soccorso in caso di calamità, di
catastrofi e di altri eventi che richiedano interventi di
protezione.
3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, i comuni,
singoli o associati, e le province, emanano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
relativi regolamenti recanti le competenze, le funzioni e i
compiti di polizia locale, in conformità alle disposizioni
della presente legge.
4. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni
di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla
gestione operativa, i comandanti delle strutture di polizia
locale dipendono unicamente dal sindaco, dal presidente della
provincia o dall'assessore da questi delegato per le attività
di cui al comma 2 del presente articolo, con l'eccezione delle
funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 6.
Art. 5.
(Funzioni di polizia giudiziaria stradale
e di pubblica sicurezza).
1. Il personale che svolge le funzioni e le attività di
cui all'articolo 4, comma 1, nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui è comandato,
e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita altresì:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a
tale fine la qualità di agente di polizia giudiziaria,
riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia
giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del corpo
e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi
dell'articolo 57 del codice di procedura penale, limitatamente
ai reati connessi con materie di competenza esclusiva;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), e successive
modificazioni;
c) funzioni di pubblica sicurezza al fine di
collaborare nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1,
comma 2, con le Forze della Polizia di Stato. A tale fine è
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai
sensi dell'articolo 7.
Art. 6.
(Ulteriori attribuzioni in materia di funzioni di polizia
giudiziaria).
1. All'attività di polizia locale di cui all'articolo 4,
comma 2, è addetto il personale della struttura al quale è
stata attribuita una specifica qualifica. Tale personale,
nell'ambito territoriale di appartenenza o dell'ente presso
cui è comandato, oltre ad esercitare il controllo
sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di
cui al citato articolo 4, comma 1, lettera a),
procedendo all'accertamento delle relative violazioni,
svolge i compiti previsti dal medesimo articolo 4, comma 2; a
questo fine è attribuita a tale personale la qualifica di
agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, o di
ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli addetti al
coordinamento ed al controllo e al comandante del corpo ai
sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
Art. 7.
(Qualificazione dei componenti
delle strutture di polizia locale).
1. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica
sicurezza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c),
è conferita dal prefetto. Essa è subordinata al superamento
di un esame di idoneità al termine di un corso di formazione
teorica e pratica, istituito e organizzato a livello locale,
regionale o interregionale secondo la modalità prevista dalla
normativa regionale, valido per l'intero territorio nazionale,
e al superamento di una prova psico-attitudinale.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuate le materie che obbligatoriamente devono
essere inserite nei piani di studio del corso di cui al comma
1 del presente articolo, nonché i requisiti per la prova
psico-attitudinale ivi prevista. Con lo stesso regolamento
sono determinati altresì i requisiti fisici per l'accesso al
medesimo corso.
3. Il personale addetto alle funzioni di polizia
provinciale o municipale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge si intende abilitato alle funzioni
di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, con
l'attribuzione della relativa qualifica. I presidenti delle
province e i sindaci, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
prefetto l'elenco degli operatori interessati.
4. Le qualifiche connesse alle funzioni di polizia locale
non possono essere attribuite a coloro che:
a) non godono dei diritti civili e politici;
b) hanno subìto condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o sono sottoposti a misure di
prevenzione;
c) sono stati destituiti dai pubblici uffici o
sono stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militarmente
organizzati.
5. I componenti delle strutture di polizia locale si
articolano nelle seguenti figure professionali:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e al controllo;
c) comandante del corpo.
6. Lo svolgimento dell'attività di coordinamento e di
controllo è subordinato al conseguimento dell'idoneità al
termine di un apposito corso di formazione organizzato,
secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, a livello
locale, regionale o interregionale, e comprendente le materie
previste dal regolamento di cui al comma 2. Il riconoscimento
dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di coordinamento
e di controllo ha validità ai fini dello svolgimento della
medesima attività in tutto il territorio nazionale. Il
conferimento delle relative funzioni avviene ai sensi delle
norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4, comma
3, e i relativi inquadramenti nonché le eventuali indennità
sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Le unità di personale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, che svolgano funzioni di
coordinamento e di controllo formalmente attribuite, sono
considerate a tutti gli effetti idonee.
7. Lo svolgimento dell'attività di comando è subordinato
al possesso dell'idoneità ottenuta al termine di un apposito
corso di formazione organizzato a livello regionale o
interregionale, e comprendente le materie previste dal
regolamento di cui al comma 2, valevole per l'intero
territorio nazionale. La legge regionale individua, altresì,
le figure professionali abilitate al comando in sede di prima
applicazione della presente legge.
Art. 8.
(Disciplina dell'armamento).
1. I regolamenti approvati dall'organo consiliare di
ciascun ente locale individuano i servizi di polizia locale
che possono essere espletati con l'impiego di armi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento di cui
al comma 2.
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, sono stabiliti
i criteri generali ai quali devono uniformarsi i regolamenti
di cui al comma 1 del presente articolo concernenti:
a) la determinazione dei requisiti soggettivi
richiesti per l'affidamento delle armi;
b) l'individuazione dei servizi da svolgere con
l'impiego delle armi;
c) le modalità di espletamento dei servizi di cui
alla lettera b);
d) la determinazione dei casi in cui non è
consentito assegnare singoli appartenenti al corpo a servizi
che richiedono l'impiego delle armi;
e) gli obblighi degli enti locali e del personale
in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle
armi e delle relative munizioni;
f) le tipologie delle armi e delle munizioni in
dotazione;
g) l'addestramento al tiro e l'accesso del
personale ai poligoni.
3. Il personale di cui al presente articolo porta senza
licenza le armi in dotazione in via continuativa qualora il
regolamento di cui al comma 1 ne preveda l'impiego.
4. Il porto delle armi in dotazione è ammesso in via
continuativa anche fuori dal territorio dell'ente di
appartenenza qualora previsto dal regolamento di cui al comma
1. Il regolamento di cui al comma 2 elenca, altresì, i casi in
cui l'abitazione al porto delle armi è sospesa di diritto.
Art. 9.
(Abilitazione alla guida dei veicoli
di servizio).
1. La conduzione dei veicoli di servizio in dotazione ai
corpi di polizia locale è riservata al personale munito di
apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della
provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo
superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare
durante la formazione di cui all'articolo 4. In sede di prima
applicazione della presente legge, per il personale in
servizio si prescinde dal superamento del corso di cui al
presente articolo.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di contrattazione, previdenziale
e assicurativa).
1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi e ai
servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Ferma restando l'appartenenza al comparto di
contrattazione collettiva stabilito in conformità alle
procedure previste dall'articolo 45 del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, sono
adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il
settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle
differenze funzionali interne al settore e alla specificità
del personale addetto.
2. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, agli operatori di polizia locale
provvisti della qualifica di cui all'articolo 7 della presente
legge, si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in
quanto compatibili. Nei procedimenti a carico dei medesimi
soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso
delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica
l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica,
altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in
materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le
vittime del dovere e per i loro familiari.
3. Al personale della polizia locale è corrisposta
un'indennità pensionabile nella misura determinata dai
contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al
sistema di classificazione, al grado di responsabilità
attribuita e alla natura delle funzioni svolte. Le indennità
di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della
presente legge confluiscono nell'indennità di cui al primo
periodo.
4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto recante opportune modifiche alla tariffa
approvata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 18 giugno 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, al fine di
istituire una apposita classe di rischio per il personale
della polizia locale adeguata ai compiti da esso assolti, ed
equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle
Forze della Polizia di Stato.
Art. 11.
(Modifiche alla normativa vigente).
1. All'articolo 16, secondo comma, della legge 1^ aprile
1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
limiti e con le modalità previsti dal relativo ordinamento
possono essere, altresì, chiamate a concorrere
nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica le
strutture di polizia locale".
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le
parole: "dei servizi di protezione civile" sono inserite le
seguenti: "e delle strutture di polizia locale".
3. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché
del personale delle strutture di polizia locale dotato della
qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza".
4. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e successive modificazioni, dopo le parole: "del
personale della Polizia di Stato," sono inserite le seguenti:
"delle strutture di polizia locale,".
5. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito
dal seguente:
"1. Gli operatori di polizia locale possono accedere
ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro
automobilistico e del dipartimento dei trasporti terrestri,
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché agli schedari del Centro elaborazione dati
del Ministero dell'interno di cui all'articolo 8 della legge
1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
specificamente individuati in relazione alle funzioni
attribuite ai corpi medesimi dalla legge, nei limiti e con le
modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali".
6. Il decreto del Ministro dell'interno previsto
dall'articolo 16-quater, comma 1, del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68, come sostituito dal comma 5 del presente
articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive
modificazioni, è abrogata.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4,
5, 6 e 7, valutato in lire 5 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001,si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.