PROGETTO DI LEGGE - N. 7658




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. Il Ministro dell'interno aggiorna ogni tre mesi le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività di istituto, del Corpo della guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o dei servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con le autorità competenti, prevedendo anche l'istituzione di presìdi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e di pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.
        2. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio di cui al comma 1 del presente articolo, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano anche, con le modalità di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i controlli per la prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di beni di provenienza illecita e dei delitti concernenti armi o esplosivi, relativamente alle attività, disciplinate dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge, individuate dal Ministro dell'interno, con regolamento da adottare di concerto con i Ministri della giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Modifica alla legge 1^ aprile 1981, n. 121).

        1. L'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 20. - (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica).- 1. Presso l'ufficio territoriale del Governo è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di seguito denominato "comitato".
            2. Il comitato è presieduto dal prefetto, nella sua qualità di autorità provinciale per la pubblica sicurezza, ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché dal presidente della provincia e dal sindaco del comune capoluogo.
            3. Il prefetto, in relazione agli argomenti da trattare, chiama a partecipare alle riunioni del comitato il responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato e, nelle province in cui siano presenti, il responsabile provinciale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché il comandante della polizia municipale del comune capoluogo, i sindaci e i comandanti della polizia municipale degli altri comuni della provincia, i responsabili della polizia penitenziaria e i comandanti provinciali dei vigili del fuoco. Il prefetto può chiamare, altresì, a partecipare alle riunioni i comandanti dei reparti delle Forze armate interessati ai programmi di utilizzazione del personale militare in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di ordine pubblico.
            4. Il prefetto può invitare a partecipare alle riunioni del comitato componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica competenti.
            5. Il comitato, fissate le aliquote di personale e delle risorse che ciascuna Forza dell'ordine e di polizia locale di cui al presente articolo deve mettere a disposizione per l'ordine e la sicurezza pubblica, redige programmi trimestrali riferiti alle diverse parti del territorio provinciale, in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini e per l'attuazione dei servizi relativi, promuovendo il coordinamento delle Forze dell'ordine e delle Forze della polizia locale".


Art. 3.

(Contratti territoriali di sicurezza).

        1. I comuni, sulla base delle intese stipulate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, possono, anche in forma consorziata, stipulare appositi protocolli di collaborazione con la prefettura competente, denominati "contratti territoriali di sicurezza", recanti una precisa delineazione delle competenze e degli impegni finalizzati a promuovere maggiori condizioni di coordinamento delle azioni di prevenzione, di riduzione del danno e di consolidamento della legalità.
        2. Alla copertura degli oneri relativi all'attuazione dei "contratti territoriali di sicurezza" tra enti locali e uffici territoriali del Governo si provvede annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria.


Art. 4.

(Funzioni della polizia locale).

        1. I comuni, singoli o associati, e le province, mediante l'impiego di proprio personale, organizzato con le modalità previste dal regolamento emanato ai sensi del comma 3 ed in conformità alle norme dell'ordinamento regionale, svolgono:

                a) le funzioni di polizia amministrativa in via esclusiva, relativamente a tutte le materie di competenza degli enti locali attribuite o delegate;

                b) le attività di prevenzione e di repressione delle situazioni e dei comportamenti che possono pregiudicare la convivenza civile, il decoro dell'ambiente e la qualità della vita locale, e che non sono riservate alla competenza esclusiva delle Forze della Polizia di Stato.
        2. Le strutture di polizia locale possono altresì concorrere alla sicurezza pubblica collaborando con le Forze della Polizia di Stato alla prevenzione e alla repressione dei reati, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, svolgendo le seguenti attività:

                a) in caso di reati in materie diverse da quelle attribuite o delegate all'ente di appartenenza, svolgono gli atti di polizia giudiziaria previsti dalla legge e riferiscono, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria;

                b) svolgono le funzioni di pubblica sicurezza proprie delle Forze della Polizia di Stato, previa intesa tra il prefetto e con il sindaco;

                c) prestano soccorso in caso di calamità, di catastrofi e di altri eventi che richiedano interventi di protezione.

        3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, i comuni, singoli o associati, e le province, emanano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi regolamenti recanti le competenze, le funzioni e i compiti di polizia locale, in conformità alle disposizioni della presente legge.
        4. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione operativa, i comandanti delle strutture di polizia locale dipendono unicamente dal sindaco, dal presidente della provincia o dall'assessore da questi delegato per le attività di cui al comma 2 del presente articolo, con l'eccezione delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 6.


Art. 5.

(Funzioni di polizia giudiziaria stradale
e di pubblica sicurezza).

        1. Il personale che svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo 4, comma 1, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui è comandato, e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita altresì:

                a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tale fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, limitatamente ai reati connessi con materie di competenza esclusiva;

                b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni;

                c) funzioni di pubblica sicurezza al fine di collaborare nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, con le Forze della Polizia di Stato. A tale fine è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7.


Art. 6.

(Ulteriori attribuzioni in materia di funzioni di polizia
giudiziaria).

        1. All'attività di polizia locale di cui all'articolo 4, comma 2, è addetto il personale della struttura al quale è stata attribuita una specifica qualifica. Tale personale, nell'ambito territoriale di appartenenza o dell'ente presso cui è comandato, oltre ad esercitare il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera a), procedendo all'accertamento delle relative violazioni, svolge i compiti previsti dal medesimo articolo 4, comma 2; a questo fine è attribuita a tale personale la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli addetti al coordinamento ed al controllo e al comandante del corpo ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

Art. 7.

(Qualificazione dei componenti
delle strutture di polizia locale).

        1. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), è conferita dal prefetto. Essa è subordinata al superamento di un esame di idoneità al termine di un corso di formazione teorica e pratica, istituito e organizzato a livello locale, regionale o interregionale secondo la modalità prevista dalla normativa regionale, valido per l'intero territorio nazionale, e al superamento di una prova psico-attitudinale.
        2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le materie che obbligatoriamente devono essere inserite nei piani di studio del corso di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i requisiti per la prova psico-attitudinale ivi prevista. Con lo stesso regolamento sono determinati altresì i requisiti fisici per l'accesso al medesimo corso.
        3. Il personale addetto alle funzioni di polizia provinciale o municipale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si intende abilitato alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, con l'attribuzione della relativa qualifica. I presidenti delle province e i sindaci, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al prefetto l'elenco degli operatori interessati.
        4. Le qualifiche connesse alle funzioni di polizia locale non possono essere attribuite a coloro che:

                a) non godono dei diritti civili e politici;

                b) hanno subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono sottoposti a misure di prevenzione;

                c) sono stati destituiti dai pubblici uffici o sono stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati.
        5. I componenti delle strutture di polizia locale si articolano nelle seguenti figure professionali:

                a) agente;

                b) addetto al coordinamento e al controllo;

                c) comandante del corpo.

        6. Lo svolgimento dell'attività di coordinamento e di controllo è subordinato al conseguimento dell'idoneità al termine di un apposito corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, a livello locale, regionale o interregionale, e comprendente le materie previste dal regolamento di cui al comma 2. Il riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di coordinamento e di controllo ha validità ai fini dello svolgimento della medesima attività in tutto il territorio nazionale. Il conferimento delle relative funzioni avviene ai sensi delle norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, e i relativi inquadramenti nonché le eventuali indennità sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale. Le unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgano funzioni di coordinamento e di controllo formalmente attribuite, sono considerate a tutti gli effetti idonee.
        7. Lo svolgimento dell'attività di comando è subordinato al possesso dell'idoneità ottenuta al termine di un apposito corso di formazione organizzato a livello regionale o interregionale, e comprendente le materie previste dal regolamento di cui al comma 2, valevole per l'intero territorio nazionale. La legge regionale individua, altresì, le figure professionali abilitate al comando in sede di prima applicazione della presente legge.


Art. 8.

(Disciplina dell'armamento).

        1. I regolamenti approvati dall'organo consiliare di ciascun ente locale individuano i servizi di polizia locale che possono essere espletati con l'impiego di armi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.
        2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, sono stabiliti i criteri generali ai quali devono uniformarsi i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo concernenti:

                a) la determinazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;

                b) l'individuazione dei servizi da svolgere con l'impiego delle armi;

                c) le modalità di espletamento dei servizi di cui alla lettera b);

                d) la determinazione dei casi in cui non è consentito assegnare singoli appartenenti al corpo a servizi che richiedono l'impiego delle armi;

                e) gli obblighi degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle relative munizioni;

                f) le tipologie delle armi e delle munizioni in dotazione;

                g) l'addestramento al tiro e l'accesso del personale ai poligoni.

        3. Il personale di cui al presente articolo porta senza licenza le armi in dotazione in via continuativa qualora il regolamento di cui al comma 1 ne preveda l'impiego.
        4. Il porto delle armi in dotazione è ammesso in via continuativa anche fuori dal territorio dell'ente di appartenenza qualora previsto dal regolamento di cui al comma 1. Il regolamento di cui al comma 2 elenca, altresì, i casi in cui l'abitazione al porto delle armi è sospesa di diritto.

Art. 9.

(Abilitazione alla guida dei veicoli
di servizio).

        1. La conduzione dei veicoli di servizio in dotazione ai corpi di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare durante la formazione di cui all'articolo 4. In sede di prima applicazione della presente legge, per il personale in servizio si prescinde dal superamento del corso di cui al presente articolo.


Art. 10.

(Disposizioni in materia di contrattazione, previdenziale
e assicurativa).

        1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Ferma restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito in conformità alle procedure previste dall'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e alla specificità del personale addetto.
        2. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, agli operatori di polizia locale provvisti della qualifica di cui all'articolo 7 della presente legge, si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in quanto compatibili. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
        3. Al personale della polizia locale è corrisposta un'indennità pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilità attribuita e alla natura delle funzioni svolte. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di cui al primo periodo.
        4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto recante opportune modifiche alla tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale della polizia locale adeguata ai compiti da esso assolti, ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze della Polizia di Stato.


Art. 11.

(Modifiche alla normativa vigente).

        1. All'articolo 16, secondo comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei limiti e con le modalità previsti dal relativo ordinamento possono essere, altresì, chiamate a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica le strutture di polizia locale".
        2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: "dei servizi di protezione civile" sono inserite le seguenti: "e delle strutture di polizia locale".
        3. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché del personale delle strutture di polizia locale dotato della qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza".
        4. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, dopo le parole: "del personale della Polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "delle strutture di polizia locale,".
        5. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

        "1. Gli operatori di polizia locale possono accedere ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e del dipartimento dei trasporti terrestri, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché agli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 8 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, specificamente individuati in relazione alle funzioni attribuite ai corpi medesimi dalla legge, nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

        6. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-quater, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        7. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, è abrogata.


Art. 12.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7, valutato in lire 5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001,si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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