PROGETTO DI LEGGE - N. 7116




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Divieto di combattimenti
fra animali).

        1. Chiunque organizza, promuove o dirige gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti tra animali e le scommesse legate a tali manifestazioni, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque conduce o accompagna a tali manifestazioni minori degli anni diciotto. La pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività partecipano od assistono minorenni o persone armate, o se le gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti tra animali siano documentati con foto e filmati.
        2. Chiunque partecipa a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, a gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti tra animali in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni. Alla stessa pena soggiacciono i proprietari o i detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo del reato. La stessa misura è adottata nel caso in cui i responsabili siano recidivi specifici.
        3. E' vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini di gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti tra animali. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.
        4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è inoltre disposta la sospensione per un periodo variante da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.


Art. 2.

(Divieto di sviluppare
l'aggressività dei cani).

        1. E' fatto divieto a chiunque di adottare tecniche di addestramento e di allenamento tendenti a sviluppare le potenzialità aggressive degli animali, ed in particolare l'attitudine all'attacco.
        2. E' altresì vietata la somministrazione di farmaci o sostanze stupefacenti volte alle finalità di cui al comma 1.
        3. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 15 milioni.
        4. E' vietato il taglio delle orecchie e della coda ai cani inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3.


Art. 3.

(Elenco delle razze canine
potenzialmente pericolose).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, provvede a definire un elenco delle razze canine ritenute potenzialmente pericolose ed a prescrivere norme per la loro detenzione, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. Lo stesso decreto individua gli enti ai quali sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto di sequestro o di confisca.
        2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche di settore.


Art. 4.

(Detenzione di cani
potenzialmente pericolosi).

        1. Chiunque sia proprietario, possessore o detentore dei cani inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 è tenuto a farne denuncia alla prefettura competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 3, comma 1, nel quale sono anche individuate le relative modalità di presentazione della denuncia.
        2. E' vietato acquistare, possedere o detenere i cani di cui al comma 1:

            a) ai minori di diciotto anni e agli interdetti ed inabilitati;

            b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

            c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

            d) a chiunque ha riportato condanna per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;

            e) a chiunque ha riportato condanna, per il reato di cui all'articolo 727 del codice penale, per reati connessi al gioco d'azzardo o per altri fatti sanzionati come reati dalla presente legge.

        3. Ai contravventori all'obbligo di denuncia di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
        4. La violazione dei divieti di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
        5. I divieti di cui al comma 2 non si applicano nel caso di cani utilizzati da non vedenti, addestrati presso le scuole nazionali di cani guida per ciechi.


Art. 5.

(Responsabilità civile).

        1. Chiunque possiede o detiene animali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale ed il periodo minimo di durata definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. I contravventori all'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 12 milioni.
        3. All'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo conseguono il sequestro e la confisca dell'animale con le modalità di cui all'articolo 7, salvo che il contravventore dimostri entro trenta giorni dall'accertamento di aver ottemperato all'obbligo di cui al citato comma 1.


Art. 6.

(Obblighi dei medici veterinari).

        1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione abbiano curato o visitato animali per lesioni che possono essere riferibili ai combattimenti tra animali di cui all'articolo 1, inoltrano senza ritardo segnalazione all'autorità di polizia.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
        3. Alla stessa pena di cui al comma 2 soggiace chiunque occulta, rimuove o distrugge il cadavere dell'animale oggetto delle disposizioni di cui al medesimo comma.
        4. Con la condanna si applica la pena accessoria della sospensione dalla attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La medesima pena si applica all'esercente la professione veterinario-medica o paramedica che sia riconosciuto responsabile dei reati di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.


Art. 7.

(Confisca e pene accessorie).

        1. Con la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge, sono disposte la confisca e la sterilizzazione degli animali sequestrati, i quali sono successivamente devoluti alle associazioni animaliste che ne facciano richiesta; ad esse spetta il compito di rieducare gli animali per consentirne l'affidamento a terzi. Le stesse associazioni, segnalano alla prefettura territorialmente competente i nominativi e le generalità degli assegnatari degli animali.
        2. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni. Ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, è disposta la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.


Art. 8.

(Deroghe)

        1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia.


Art. 9.

(Modifica all'articolo 719
del codice penale).

        1. All'articolo 719 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

            "4-bis) se nel gioco sono impiegati animali di qualunque specie".

Art. 10.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in particolare per il mantenimento degli animali dei quali non è noto il proprietario o il detentore, pari a lire 3 mila milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono riassegnate all'unità previsionale di base di cui al comma 1 per concorrere alla realizzazione delle finalità della presente legge.



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