PROGETTO DI LEGGE - N. 7116
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di combattimenti
fra animali).
1. Chiunque organizza, promuove o dirige gare, lotte,
combattimenti o competizioni cruenti tra animali e le
scommesse legate a tali manifestazioni, in luoghi privati,
pubblici o aperti al pubblico, è punito con la pena della
reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 100 milioni a
lire 300 milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque conduce o
accompagna a tali manifestazioni minori degli anni diciotto.
La pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività
partecipano od assistono minorenni o persone armate, o se le
gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti tra animali
siano documentati con foto e filmati.
2. Chiunque partecipa a qualsiasi titolo, anche in veste
di spettatore, a gare, lotte, combattimenti o competizioni
cruenti tra animali in luoghi privati, pubblici o aperti al
pubblico, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100
milioni. Alla stessa pena soggiacciono i proprietari o i
detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e
chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo
del reato. La stessa misura è adottata nel caso in cui i
responsabili siano recidivi specifici.
3. E' vietato produrre, importare, acquistare, detenere,
esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne
commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in
attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di
qualsiasi tipo contenenti scene o immagini di gare, lotte,
combattimenti o competizioni cruenti tra animali. Tali divieti
non si applicano alle associazioni per la tutela degli
animali, alle università degli studi, alle istituzioni
scientifiche e culturali ed a chiunque utilizzi il materiale
di cui al presente comma per finalità educative.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 è
punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2
milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con
il decreto penale è inoltre disposta la sospensione per un
periodo variante da un minimo di sei mesi ad un massimo di due
anni dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o
di servizio.
Art. 2.
(Divieto di sviluppare
l'aggressività dei cani).
1. E' fatto divieto a chiunque di adottare tecniche di
addestramento e di allenamento tendenti a sviluppare le
potenzialità aggressive degli animali, ed in particolare
l'attitudine all'attacco.
2. E' altresì vietata la somministrazione di farmaci o
sostanze stupefacenti volte alle finalità di cui al comma
1.
3. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è
punita con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 15 milioni.
4. E' vietato il taglio delle orecchie e della coda ai
cani inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3.
Art. 3.
(Elenco delle razze canine
potenzialmente pericolose).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
da adottare di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, provvede
a definire un elenco delle razze canine ritenute
potenzialmente pericolose ed a prescrivere norme per la loro
detenzione, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed
etologiche del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e
della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. Lo
stesso decreto individua gli enti ai quali sono affidati il
prelievo e la custodia degli animali oggetto di sequestro o di
confisca.
2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato in relazione
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche di
settore.
Art. 4.
(Detenzione di cani
potenzialmente pericolosi).
1. Chiunque sia proprietario, possessore o detentore dei
cani inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 è tenuto a
farne denuncia alla prefettura competente per territorio entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo articolo 3, comma 1, nel quale sono anche individuate
le relative modalità di presentazione della denuncia.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere i cani di
cui al comma 1:
a) ai minori di diciotto anni e agli interdetti ed
inabilitati;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza;
c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione
personale o a misura di sicurezza personale;
d) a chiunque ha riportato condanna per delitto
non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile
con la reclusione superiore a due anni;
e) a chiunque ha riportato condanna, per il reato
di cui all'articolo 727 del codice penale, per reati connessi
al gioco d'azzardo o per altri fatti sanzionati come reati
dalla presente legge.
3. Ai contravventori all'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 2 è punita
con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
5. I divieti di cui al comma 2 non si applicano nel caso
di cani utilizzati da non vedenti, addestrati presso le scuole
nazionali di cani guida per ciechi.
Art. 5.
(Responsabilità civile).
1. Chiunque possiede o detiene animali inseriti
nell'elenco di cui all'articolo 3 è tenuto a stipulare una
polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni
contro terzi con il massimale ed il periodo minimo di durata
definiti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contravventori all'obbligo di cui al comma 1 sono
assoggettati alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 12 milioni.
3. All'accertamento della violazione dell'obbligo di cui
al comma 1 del presente articolo conseguono il sequestro e la
confisca dell'animale con le modalità di cui all'articolo 7,
salvo che il contravventore dimostri entro trenta giorni
dall'accertamento di aver ottemperato all'obbligo di cui al
citato comma 1.
Art. 6.
(Obblighi dei medici veterinari).
1. I medici veterinari che nell'esercizio della
professione abbiano curato o visitato animali per lesioni che
possono essere riferibili ai combattimenti tra animali di cui
all'articolo 1, inoltrano senza ritardo segnalazione
all'autorità di polizia.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la
segnalazione di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da lire
2 milioni a lire 12 milioni.
3. Alla stessa pena di cui al comma 2 soggiace chiunque
occulta, rimuove o distrugge il cadavere dell'animale oggetto
delle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Con la condanna si applica la pena accessoria della
sospensione dalla attività professionale per un periodo non
inferiore a sei mesi. La medesima pena si applica
all'esercente la professione veterinario-medica o paramedica
che sia riconosciuto responsabile dei reati di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2.
Art. 7.
(Confisca e pene accessorie).
1. Con la condanna per uno dei reati previsti dalla
presente legge, sono disposte la confisca e la sterilizzazione
degli animali sequestrati, i quali sono successivamente
devoluti alle associazioni animaliste che ne facciano
richiesta; ad esse spetta il compito di rieducare gli animali
per consentirne l'affidamento a terzi. Le stesse associazioni,
segnalano alla prefettura territorialmente competente i
nominativi e le generalità degli assegnatari degli animali.
2. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente
legge comporta la sospensione della licenza o dell'analogo
provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle
attività concernenti l'allevamento, il commercio e il
trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni.
Ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale,
è disposta la revoca della licenza o dell'analogo
provvedimento amministrativo.
Art. 8.
(Deroghe)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano
agli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia.
Art. 9.
(Modifica all'articolo 719
del codice penale).
1. All'articolo 719 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente numero:
"4-bis) se nel gioco sono impiegati animali di
qualunque specie".
Art. 10.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, in particolare per il mantenimento degli animali dei
quali non è noto il proprietario o il detentore, pari a lire 3
mila milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da iscrivere in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero della sanità, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione
delle sanzioni previste dalla presente legge sono riassegnate
all'unità previsionale di base di cui al comma 1 per
concorrere alla realizzazione delle finalità della presente
legge.