PROGETTO DI LEGGE - N. 6930
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Corpo di polizia penitenziaria).
1. Il Corpo di polizia penitenziaria è un organismo civile
ed ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai
compiti istituzionali ad esso demandati.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria dipende dal Ministro
della giustizia ed è inserito nel Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria fa parte delle Forze
di polizia con pari doveri, con pari diritti, con pari dignità
e con pari valenza, tenuto conto del proprio ordinamento.
Art. 2.
(Compiti istituzionali).
1. Il Corpo di polizia penitenziaria ha il compito di
assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
libertà personale, garantisce l'ordine all'interno degli
istituti penitenziari e la sicurezza interna ed esterna delle
strutture penitenziarie e di quelle proprie, svolge attività
di controllo del territorio, espleta il servizio di traduzione
dei detenuti e degli internati ed il servizio di piantonamento
dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di
cura, svolge funzioni di polizia giudiziaria ed espleta
servizi tecnici.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
partecipa alla attività di osservazione e di trattamento
rieducativo dei detenuti e degli internati.
3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, commi
secondo e terzo, dell'articolo 17 della legge 1^ aprile 1981,
n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non
possono essere impiegati in compiti diversi da quelli di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo o da quelli ad essi
direttamente connessi.
Art. 3.
(Organi, strutture e servizi del Corpo
di polizia penitenziaria).
1. Il Corpo di polizia penitenziaria è articolato nei
seguenti organi:
a) Ufficio centrale del Corpo di polizia
penitenziaria;
b) Consiglio centrale del Corpo di polizia
penitenziaria;
c) Servizio ispettivo del Corpo di polizia
penitenziaria;
d) Nucleo centrale di polizia giudiziaria;
e) uffici regionali del Corpo di polizia
penitenziaria;
f) reparti di polizia penitenziaria;
g) consiglio locale del Corpo di polizia
penitenziaria.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone delle
seguenti strutture:
a) centri di reclutamento;
b) scuole ed istituti di istruzione;
c) magazzini per il vestiario, per
l'equipaggiamento e per il casermaggio;
d) poligoni fissi e mobili per l'addestramento al
tiro, armerie e depositi di munizioni.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2 il
Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale,
di un servizio di trasporto terrestre, di un servizio delle
trasmissioni, di un servizio informatico e di un servizio
merceologico.
4. Il Corpo di polizia penitenziaria può svolgere attività
sportiva a livello nazionale ed internazionale.
5. Il Corpo di polizia penitenziaria ha una propria banda
musicale.
6. Le strutture, l'attività sportiva e la banda musicale
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono organizzate secondo le
modalità di cui al regolamento di servizio e sono dirette
secondo le disposizioni del Ministro della giustizia.
Art. 4.
(Rappresentanza presso i comitati).
1. Il direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria fa parte del Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della legge 1^
aprile 1981, n. 121. Alle riunioni di detto Comitato è
chiamato ad intervenire anche il Capo del Corpo di polizia
penitenziaria.
2. Il capo dell'ufficio regionale del Corpo di polizia
penitenziaria e il provveditore regionale dell'Amministrazione
penitenziaria fanno parte del comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della
legge 1^ aprile 1981, n. 121.
Art. 5.
(Comitato nazionale per gli affari
penitenziari).
1. Presso il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria è istituito il Comitato nazionale per gli affari
penitenziari quale organo di consulenza del Ministro della
giustizia per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta
direzione e di coordinamento della attività del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo di polizia
penitenziaria.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro
della giustizia o da un sottosegretario di Stato delegato ed è
composto dal Direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria, dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria,
dal direttore dell'Ufficio del personale dell'Amministrazione
penitenziaria, dal direttore dell'Ufficio dei detenuti, dal
direttore dell'Ufficio della giustizia minorile, da un
provveditore regionale dell'Amministrazionepenitenziaria, da
un rappresentante del servizio sociale, da un rappresentante
degli educatori e da un rappresentante dei medici
penitenziari.
3. Il Ministro della giustizia, in relazione alle materie
all'esame, può convocare alle sedute del Comitato di cui al
comma 1 altri appartenenti alla Amministrazione penitenziaria
o ad altre amministrazioni la cui presenza ritenga opportuna.
Un funzionario di qualifica direttiva espleta le funzioni di
segretario.
4. Il Comitato di cui al comma 1 si esprime:
a) sulle questioni di carattere generale
riguardanti l'Amministrazione penitenziaria e il Corpo di
polizia penitenziaria;
b) sulle proposte di nomina a livello centrale,
intermedio e periferico;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alla
Amministrazione penitenziaria ed al Corpo di polizia
penitenziaria;
d) su interventi di carattere straordinario;
e) sulle linee generali concernenti l'istruzione,
l'addestramento, la formazione e la specializzazione del
personale dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo di
polizia penitenziaria.
Art. 6.
(Funzioni di polizia giudiziaria).
1. Le funzioni di polizia giudiziaria espletate dal
personale del Corpo di polizia penitenziaria sono svolte alla
dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in
conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale
su questioni attinenti al sistema penitenziario ovvero in
concorso con altre Forze di polizia.
2. Al fine di cui al comma 1 il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio centrale del
Corpo di polizia penitenziaria, in base alle direttive
impartite dal Ministro della giustizia, istituiscono e
organizzano nuclei di polizia giudiziaria costituiti da
personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui uno
presso il suddetto Ufficio.
Art. 7.
(Controllo del territorio)
1. Il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'interno, della difesa, delle finanze e dei trasporti e
della navigazione, definisce le modalità delle attività di
controllo del territorio da parte del Corpo di polizia
penitenziaria.
2. Il controllo di cui al comma 1 è, comunque, esercitato
dal Corpo di polizia penitenziaria nell'espletamento dei
propri servizi istituzionali esterni.
Art. 8.
(Ufficio centrale - Capo del Corpo).
1. Presso il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria è istituito l'Ufficio centrale del Corpo di
polizia penitenziaria, di seguito denominato "Ufficio",
2. L'Ufficio ha competenza su tutte le materie attinenti
al Corpo di polizia penitenziaria e ne cura la gestione.
3. All'Ufficio è preposto un dirigente generale nominato
dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
giustizia, il quale riveste la carica di Direttore
dell'Ufficio e di Capo del Corpo di polizia penitenziaria.
4. Il Capo del Corpo di polizia penitenziaria attua gli
indirizzi generali indicati dal Ministro della giustizia e
dirige, coordina e controlla tutte le attività di pertinenza
dell'Ufficio.
5. All'Ufficio è assegnato un dirigente nominato dal
Ministro della giustizia su proposta del Capo del Corpo di
polizia penitenziaria, il quale riveste la carica di vicario
del Capo del Corpo.
6. L'Ufficio è organizzato secondo le direttive impartite
dal Ministro della giustizia anche in relazione alla
consistenza numerica del personale da adibirvi in ragione
delle qualifiche e della professionalità possedute ed
accertate.
7. L'Ufficio svolge la sua attività in coordinamento con
gli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto
dell'indirizzo e delle richieste definiti dal Direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria.
8. I Ministri competenti sono autorizzati a distaccare
all'Ufficio personale idoneo ad essere preposto al servizio
navale, al servizio di trasporto terrestre, al servizio delle
trasmissioni, al servizio informatico e al servizio
merceologico fino a quando il Corpo di polizia penitenziaria
non abbia provveduto alla formazione di proprio personale.
Art. 9.
(Consiglio centrale)
1. Presso l'Ufficio è istituito il Consiglio centrale del
Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato
"Consiglio".
2. Il Consiglio è composto dal Capo del Corpo di polizia
penitenziaria, che lo presiede, dai capi delle divisioni
dell'Ufficio e dai capi dei servizi centrali del Corpo di
polizia penitenziaria.
3. Il Capo del Corpo di polizia penitenziaria affida ad un
funzionario dell'Ufficio le funzioni di segretario. Il Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in relazione alle materie
all'esame può invitare alle sedute del Consiglio altri
appartenenti al Corpo o all'Amministrazione penitenziaria la
cui presenza ritenga opportuna.
4. Il Consiglio esprime pareri, anche con forza
vincolante, su tutte le questioni attinenti al Corpo di
polizia penitenziaria che richiedano, per complessità o per
pluralità di riferimenti, una valutazione collegiale. Il
Consiglio, in particolare, propone le nomine dei capi degli
uffici regionali e dei capi dei reparti degli istituti
penitenziari.
5. Le determinazioni del Consiglio costituiscono
presupposto formale delle determinazioni dell'Ufficio sulle
questioni di carattere generale.
Art. 10.
(Servizio ispettivo)
1. Presso l'Ufficio è istituito il Servizio ispettivo del
Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato
"Servizio ispettivo".
2. Il Servizio ispettivo svolge funzioni di controllo, di
ispezione e di inchiesta sui servizi e sul personale del Corpo
di polizia penitenziaria.
3. Il Servizio ispettivo è diretto da un dirigente
nominato dal Ministro della giustizia, il quale, per
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, si avvale
dell'intervento del personale indicato dal Consiglio, ovvero,
in caso di necessità ed urgenza, direttamente dal Capo del
Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 11.
(Uffici regionali).
1. Presso ciascuna regione è istituito l'ufficio regionale
del Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato
"ufficio regionale".
2. L'ufficio regionale dipende dall'Ufficio e ha
competenza su tutte le materie attinenti al Corpo di polizia
penitenziaria nella regione.
4. All'ufficio regionale è preposto un dirigente nominato
dal Ministro della giustizia, il quale assume la carica di
capo dell'ufficio regionale.
5. All'ufficio regionale è assegnato un appartenente al
ruolo direttivo nominato dal Capo del Corpo di polizia
penitenziaria, il quale assume la carica di vicario del capo
dell'ufficio regionale.
6. L'ufficio regionale è organizzato secondo le direttive
impartite dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria anche
riguardo alla consistenza numerica del personale da adibirvi
in ragione della qualifica e della professionalità possedute
ed accertate.
7. L'ufficio regionale mantiene rapporti funzionali con
l'ufficio del provveditore regionale corrispondente.
Art. 12.
(Reparti).
1. Presso ogni istituto penitenziario e presso ogni sede
del Corpo di polizia penitenziaria che ne abbiano necessità
per ragioni operative sono costituiti i reparti.
2. I reparti sono costituiti da personale del Corpo di
polizia penitenziaria.
3. I reparti svolgono i compiti istituzionali di cui
all'articolo 2 secondo le modalità stabilite dal regolamento
di servizio.
4. Ad ogni reparto è preposto un appartenente al Corpo di
polizia penitenziaria della carriera dirigenziale o della
carriera direttiva nominato dal Ministro della giustizia.
5. Le sedi dirigenziali e quelle direttive dei reparti
sono identificate dal Ministro della giustizia. In via
eccezionale e per comprovate esigenze, al reparto può essere
preposto in via provvisoria personale appartenente al ruolo
degli ispettori.
6. Per particolari esigenze operative possono essere
costituiti reparti mobili di pronto intervento nelle sedi e
secondo le necessità stabilite di volta in volta dal Ministro
della giustizia, sentito il Capo del Corpo di polizia
penitenziaria.
7. Il Capo del Corpo di polizia penitenziaria nomina il
vicario del capo del reparto.
8. Ciascun reparto è organizzato secondo le direttive del
capo del reparto, sentito il consiglio locale anche riguardo
alla nomina del personale da preporre ai vari settori.
9. Il reparto dipende dal capo del reparto, il quale ne
cura la gestione tecnica, operativa e disciplinare, secondo le
modalità stabilite dal regolamento di servizio.
10. Il reparto si attiene alle formali richieste di
servizio avanzate al direttore dell'istituto penitenziario. A
tale riguardo il direttore dell'istituto impartisce direttive
generali o particolari, dichiara l'emergenza e mantiene
prerogative di controllo
11. Il capo del reparto concerta con il direttore
dell'istituto le modalità atte aconsentire il migliore impiego
del personale in relazione alle finalità di servizio
perseguite.
Art. 13.
(Consiglio locale).
1. Presso ciascun istituto penitenziario e presso ciascuna
sede del Corpo di polizia penitenziaria ove sono costituiti
reparti è istituito il consiglio locale.
2. Il consiglio locale è un organo collegiale che esprime
pareri, anche con forza vincolante, su tutte le questioni
attinenti alla gestione, all'organizzazione, all'operatività,
alla sicurezza ed alla disciplina dei reparti della sede
locale del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Il consiglio locale è composto dal direttore
dell'istituto penitenziario, dal capo del reparto e da un
numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, con
funzioni di capi di settore del reparto, proporzionale alla
consistenza dei reparti stessi e comunque non superiore a
sette unità.
Art. 14.
(Sale operative e servizio delle traduzioni).
1. Presso l'Ufficio è istituita una sala operativa che è
organizzata secondo le direttive impartite dal Ministro della
giustizia, sentiti il Direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria ed il Capo del Corpo di polizia penitenziaria.
La sala operativa mantiene il collegamento con le sale
operative delle altre Forze di polizia.
2. Per l'espletamento dei servizi di istituto esterni è
istituito un servizio di collegamento ricetrasmittente su
tutto il territorio nazionale e su tutti i mezzi di trasporto
del Corpo di polizia penitenziaria. Il servizio è organizzato
secondo le modalità stabilite dal Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'interno, della difesa, delle
finanze e dei trasporti e della navigazione.
3. Fino alla completa autonomia funzionale del servizio di
cui al comma 2 sono autorizzate convenzioni per
l'utilizzazione di reti ricetrasmittenti di altre Forze di
polizia.
Art. 15.
(Servizio informatico).
1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un
servizio informatico e di una banca dati.
2. Il servizio informatico è organizzato secondo le
direttive del Ministro della giustizia.
3. Al servizio informatico è preposto un dirigente del
Corpo di polizia penitenziaria.
4. La banca dati del Corpo di polizia penitenziaria è
collegata costantemente con la sala operativa di cui
all'articolo 14 e con le banche dati delle altre Forze di
polizia, secondo criteri stabiliti di concerto tra i Ministri
della giustizia, dell'interno, della difesa e delle
finanze.
Art. 16.
(Trasporto aereo).
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stipulare
convenzioni per la utilizzazione da parte del Corpo di polizia
penitenziaria di mezzi aerei di pronto intervento sul
territorio nazionale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate, quando
possibile, con le altre Forze di polizia.
Art. 17.
(Attività sportiva).
1. L'attività sportiva del Corpo di polizia penitenziaria
ha carattere individuale o collettivo e può essere svolta in
competizioni nazionali o internazionali di qualsiasi
livello.
2. L'espletamento dell'attività sportiva in rappresentanza
del Corpo di polizia penitenziaria deve essere autorizzato.
3. Il Ministro della giustizia, sentito il Capo del Corpo
di polizia penitenziaria, determina le discipline sportive
praticabili dal personale in rappresentanza del Corpo di
polizia penitenziaria e ne indica i criteri organizzativi.
4. Per la preparazione fisica e tecnica delle
rappresentative di cui al comma 2 il Corpo di polizia
penitenziaria si può avvalere di professionisti esterni.
5. Il Ministro della giustizia stipula apposite
convenzioni con gli organi sportivi nazionali per la
formazione di tecnici istruttori appartenenti al personale del
Corpo di polizia penitenziaria.
6. Le spese relative all'attività complessiva di cui al
presente articolo sono a carico del bilancio dello Stato. Gli
introiti derivanti dall'espletamento in pubblico delle
attività sportive afferiscono all'apposito capitolo di
bilancio dello stato di previsione dell'entrata.
7. Nel bilancio dello Stato è istituito un apposito
capitolo di spesa per l'imputazione delle spese relative
all'espletamento dell'attività sportiva del Corpo di polizia
penitenziaria, nonché di quelle necessarie per la manutenzione
degli impianti sportivi.
8. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che
espleta attività sportiva ai sensi dei commi 2 e 3 può essere
impiegato, compatibilmente con gli orari di addestramento, in
attività connesse a quelle strettamente istituzionali.
Art. 18.
(Banda musicale).
1. La banda musicale è un organismo rappresentativo del
Corpo di polizia penitenziaria.
2. La banda musicale è composta ed è diretta da
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dipende
dall'Ufficio che ne stabilisce i criteri di organizzazione e
di operatività.
3. Il personale facente parte della banda musicale deve
essere idoneo alla funzione. A tale fine per la preparazione
musicale può essere fatto ricorso a professionisti esterni.
4. Le spese relative alla attività della banda musicale
sono a carico del bilancio dello Stato, previa istituzione di
un apposito capitolo di spesa.
5. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria facente
parte della banda musicale può essere impiegato,
compatibilmente con gli orari di prova e di esercitazione, in
attività connesse a quelle strettamente istituzionali.
Art. 19.
(Ruoli del personale)
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è
suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo dei dirigenti;
b) ruolo direttivo;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo dei sovrintendenti;
e) ruolo degli agenti e degli assistenti;
f) ruolo ausiliario.
Art. 20.
(Doveri di subordinazione).
1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro della giustizia;
b) dei sottosegretari di Stato alla giustizia
quando esercitano, per delega, le attribuzioni relative al
Corpo di polizia penitenziaria;
c) del direttore dell'Ufficio;
d) del direttore dell'ufficio regionale del Corpo
di polizia penitenziaria;
e) dei superiori gerarchici.
2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
hanno doveri di dipendenza funzionale nei confronti delle
autorità presso cui sono impiegati.
Art. 21.
(Ordinamento del personale).
1. Il ruolo dei dirigenti espleta le funzioni di:
a) vicario del direttore dell'Ufficio:
b) capo del Servizio ispettivo;
c) capo di divisione dell'Ufficio;
d) capo del servizio informatico e della banca
dati del Corpo di polizia penitenziaria;
e) capo del servizio delle trasmissioni;
f) capo del servizio di trasporto terrestre;
g) capo del servizio navale;
h) capo dell'ufficio regionale del Corpo di
polizia penitenziaria;
i) direttore di scuola e di istituto di istruzione
del Corpo di polizia penitenziaria;
l) capo di centro di reclutamento;
m) capo di reparto di istituto rilevante.
2. Il dirigente generale direttore dell'Ufficio - Capo del
Corpo di polizia penitenziaria non è compreso nell'organico
dei dirigenti.
3. Il ruolo direttivo espleta le funzioni di:
a) capo di settore dell'Ufficio;
b) capo del servizio merceologico;
c) capo di magazzino;
d) vicario del capo dell'ufficio regionale del
Corpo di polizia penitenziaria;
e) capo di reparto di istituto, salvo quanto
previsto dalla lettera m) del comma 1 e dalla lettera
a) del comma 4;
f) direttore di poligono;
g) capo di settore di scuola e di istituto di
istruzione;
h) capo di stazione navale;
i) direttore della banda musicale;
l) capo dei gruppi sportivi;
m) altre funzioni vicarie.
4. Il ruolo degli ispettori espleta le funzioni di:
a) capo di reparto di istituto meno rilevante;
b) capo di settore di istituto;
c) capo di servizio e di nucleo di istituto;
d) capo di nucleo di polizia giudiziaria;
e) comandante di unità navale;
f) funzioni vicarie.
5. Il ruolo dei sovrintendenti espleta le funzioni vicarie
di quelle previste per il ruolo degli ispettori, funzioni di
coordinamento e di guida di unità di personale e funzioni di
capo di armeria.
6. Rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo
14, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 15
dicembre 1990, n. 395, in quanto compatibili con quelle di cui
al presente articolo.
7. Non possono essere conferite funzioni amministrative di
vertice presso l'Ufficio a personale del ruolo dirigenziale e
del ruolo direttivo che non sia in possesso delle specifiche
cognizioni giuridiche e tecniche sulla materia oggetto del
conferimento stesso.
8. L'attestato sulle cognizioni di cui al comma 7 è
rilasciato dall'Istituto superiore di polizia penitenziaria,
di cui all'articolo 25, nella osservanza dei criteri stabiliti
dal Ministro della giustizia.
Art. 22.
(Ruolo ausiliario).
1. Il ruolo ausiliario del Corpo di polizia penitenziaria,
istituito ai sensi della presente legge, espleta funzioni
esecutive, tecniche e logistiche presso ogni sede del
Corpo.
2. L'organico del ruolo è stabilito in 3 mila unità.
3. Per la organizzazione del ruolo ausiliario del Corpo di
polizia penitenziaria il Governo è delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo, sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) individuazione delle specialità tecniche e
logistiche del ruolo, segnatamente nei settori dell'armamento,
della meccanica, anche navale, dell'informatica, delle
caserme, dei magazzini, del vestiario, delle sale di convegno,
dell'attività sportiva e di quant'altro necessario al sostegno
operativo del Corpo di polizia penitenziaria:
b) fissazione della permanenza minima di dodici
mesi nel ruolo, previsione della possibilità di trattenimento
in servizio per un ulteriore biennio e previsione di una
definitiva stabilizzazione;
c) conferma dell'utilità del periodo minimo di
servizio prestato nel ruolo al soddisfacimento degli obblighi
di leva;
d) attribuzione della competenza sulle domande di
trattenimento e di stabilizzazione al Consiglio centrale del
Corpo di polizia penitenziaria integrato dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, assicurando
la parità con i componenti di ciascuna organizzazione, anche
incrementando opportunamente il Consiglio stesso;
e) attribuzione al personale del ruolo ausiliario
della qualifica di agente di polizia penitenziaria, di agente
di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria:
f) previsione del trattamento economico pari a
quello in vigore per gli appartenenti alla eguale qualifica
della Polizia di Stato e previsione di classi di stipendio
periodiche fino al conseguimento del trattamento economico
massimo previsto per il ruolo degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria;
g) esclusione di qualifiche nel ruolo fatta
eccezione di quella iniziale;
h) previsione delle modalità di reclutamento a
domanda, non consentendo la permanenza minima per
l'espletamento del servizio nelle specialità tecniche;
i) previsione delle modalità di accesso al ruolo
ordinario degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia
penitenziaria mediante concorso riservato, con mantenimento
della anzianità e delle posizioni economiche e giuridiche
conseguite nel ruolo ausiliario;
l) previsione delle modalità di formazione e di
istruzione tecnica del personale aspirante alla immissione nel
ruolo ausiliario mediante la istituzione di appositi corsi
differenziati a seconda delle specializzazioni;
m) previsione di un concorso riservato per la
stabilizzazione nel ruolo.
4. L'arruolamento di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 198,
è soppresso.
Art. 23.
(Ruolo direttivo).
1. Al personale del ruolo direttivo ordinario di cui
all'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266,
è consentito l'accesso al ruolo dirigenziale del Corpo di
polizia penitenziaria.
2. Il 15 per cento dei posti di cui all'articolo 12, comma
2, lettera b), della legge 28 luglio 1999, n. 266, è
riservato al personale inquadrato nel Corpo di polizia
penitenziaria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera
c), numero 6), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Art. 24.
(Organico e modalità di accesso al ruolo
dirigenziale).
1. L'organico del ruolo dirigenziale del Corpo di polizia
penitenziaria è stabilito in sessanta unità, con pari
distribuzione nelle qualifiche.
2. L'accesso al ruolo dirigenziale avviene secondo le
previsioni, i criteri e le modalità adottati per il personale
dell'analogo ruolo della Polizia di Stato, in quanto
applicabili.
Art. 25.
(Istituto superiore di polizia penitenziaria).
1. E' istituito l'Istituto superiore di polizia
penitenziaria, di seguito denominato "Istituto".
2. L'Istituto ha sede in Roma ed opera per la formazione e
l'aggiornamento dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo
di polizia penitenziaria.
3. L'Istituto è organizzato e ordinato secondo le
direttive impartite dal Ministro della giustizia.
4. L'Istituto è diretto da un dirigente nominato dal
Ministro della giustizia. Il direttore dell'Istituto dura in
carica tre anni e può essere confermato per un biennio.
5. Il regolamento dell'Istituto è predisposto dall'Ufficio
ed è approvato dal Ministro della giustizia, sentito il
Ministro della pubblica istruzione.
Art. 26.
(Istruzione e formazione professionale).
1. L'istruzione e la formazione professionale del
personale del Corpo di polizia penitenziaria sono realizzate
mediante i corsi ordinari ed i corsi di aggiornamento tenuti
presso le scuole e l'Istituto. I corsi di aggiornamento sono
istituiti soltanto in ragione di specifiche esigenze.
2. Per l'istruzione e per la formazione professionale del
personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria è
costituito il corpo docente per il Corpo di polizia
penitenziaria.
3. Il corpo docente di cui al comma 2 è composto da
professori universitari, da professori di scuola media
superiore, da magistrati, da giuristi, da esperti del Corpo di
polizia penitenziaria, da medici, da psicologi, da
appartenenti alle Forze di polizia e da personale tecnico, in
relazione alle necessità.
4. Il corpo docente è costituito con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione.
5. Il corpo docente rimane in carica per un biennio
decorrente dalla data di costituzione.
6. Il Ministro della giustizia suddivide il corpo docente
in specifiche sezioni in relazione alle particolari finalità
didattiche.
7. Il corpo docente si riunisce presso l'Istituto prima
dell'inizio dell'attività didattica, e ogni volta che sia
ritenuto necessario per concordare e per stabilire un metodo
di insegnamento conforme alle esigenze ed omogeneo,
segnatamente sulle materie di carattere tecnico e
professionale. Le riunioni sono presiedute dal Ministro della
giustizia o da un sottosegretario di Stato delegato.
8. Il corpo docente organizza ed attiva il programma
stabilito dalla commissione paritetica di cui all'articolo 16,
comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, secondo
l'indirizzo generale indicato dal Comitato nazionale per gli
affari penitenziari. La commissione paritetica è presieduta da
un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro della
giustizia e di essa fa parte il direttore dell'Ufficio.
9. Fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 6, della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, i corsi presso l'Istituto
devono essere svolti seguendo programmi di livello
universitario.
10. Le commissioni di esame sono nominate dal Ministro
della giustizia.
11. Il Ministro della giustizia dispone affinché
l'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio curino la
redazione di testi scolastici sulle materie tecniche e
professionali riguardanti l'attività istituzionale del Corpo
di polizia penitenziaria da utilizzare nell'insegnamento. I
testi sono preliminarmente esaminati dalla commissione
paritetica di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 15
dicembre 1990, n. 395, e sono successivamente approvati dal
Ministro della giustizia, sentito il Comitato nazionale per
gli affari penitenziari, integrato da un rappresentante del
Ministro della pubblica istruzione.
12. I testi scolastici su materie di cultura generale,
giuridica e di carattere scientifico sono indicati dal
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro della giustizia.
13. I testi di cui ai commi 11 e 12 sono adottati dal
Ministro della giustizia quali testi ufficiali per
l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria.
14. I testi di cui ai commi 11 e 12 sono concessi in
dotazione gratuita al personale del Corpo di polizia
penitenziaria, ad eccezione del personale che partecipa ai
corsi per l'accesso ai ruoli direttivo e dirigenziale.
Art. 27.
(Norme di comportamento sindacale).
1. Il preavviso di cui al comma 7 dell'articolo 19 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, deve essere dato anche al capo
del reparto del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 28.
(Ruolo di amministrazione).
1. E' istituito il ruolo di amministrazione del Corpo di
polizia penitenziaria.
2. Il ruolo di amministrazione è impiegato in tutti gli
affari di ufficio, amministrativi e contabili relativi alle
competenze fondamentali ed accessorie del personale del Corpo
di polizia penitenziaria e concorre, se formalmente
richiestone, all'espletamento dell'attività relativa agli
analoghi affari penitenziari.
3. Il ruolo di amministrazione dipende dall'Ufficio.
Nell'esercizio dell'attività di competenza, il personale del
ruolo è assoggettato alla dipendenza funzionale dalla autorità
presso cui opera.
4. Il personale del ruolo di amministrazione può essere
impiegato in servizi istituzionali soltanto in caso di
comprovata e dichiarata emergenza.
5. L'organico del ruolo di amministrazione è stabilito in
3500 unità nelle seguenti dotazioni di qualifica:
a) personale del ruolo degli ispettori: 358;
b) personale del ruolo dei sovrintendenti: 352;
c) personale del ruolo degli agenti e assistenti:
2790.
6. Il direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria e il direttore dell'Ufficio stabiliscono, di
concerto, l'organico centrale e periferico del ruolo di
amministrazione.
7. Il ruolo di amministrazione è costituito da personale
del ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti
ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
8. L'accesso al ruolo di amministrazione avviene a
domanda, previo superamento di un apposito corso di formazione
organizzato dal Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle finanze, e per la funzione pubblica. Il
Ministro della giustizia stabilisce le categorie di titoli
preferenziali per l'ammissione al corso.
9. Il personale idoneo è iscritto e inquadrato nel ruolo
di amministrazione secondo l'ordine di anzianità del ruolo di
provenienza ed il servizio prestato in tale ruolo è utile a
tutti gli effetti.
10. Compatibilmente con le comprovate esigenze di servizio
e con la disponibilità dei posti nei singoli organici, per il
personale del ruolo di amministrazione è agevolata la scelta
della sede di servizio.
11. Il ruolo di amministrazione è istituito entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29.
(Ruolo ad esaurimento).
1. Il personale del ruolo ad esaurimento di cui
all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fa parte
del Corpo di polizia penitenziaria.
2. La collocazione nel ruolo ad esaurimento di cui
all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è
mantenuta in vigore ed è distinta nel ruolo ad esaurimento dei
dirigenti e nel ruolo ad esaurimento del personale direttivo
del Corpo di polizia penitenziaria. Il personale iscrittovi
non è compreso nell'organico dei dirigenti e del personale
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria di cui agli
articoli 23 e 24 della presente legge.
3. Il personale dei ruoli ad esaurimento assume le
funzioni e gli obblighi dei dirigenti e del personale
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
4. La corrispondenza fra grado militare rivestito dal
personale del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e le qualifiche del
Corpo di polizia penitenziaria da assumere è stabilita dalla
tabella allegata alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.
5. La progressione di carriera nei ruoli ad esaurimento di
cui al presente articolo ha luogo separatamente da quella
analoga dei ruoli ordinari e speciali, secondo la stessa
procedura.
Art. 30.
(Copertura dei posti dirigenziali e direttivi).
1. Fino alla completa copertura dei posti previsti nel
ruolo dirigenziale e nel ruolo direttivo ordinario del Corpo
di polizia penitenziaria, le funzioni dirigenziali e direttive
di cui all'articolo 21 possono essere affidate a personale
idoneo dei corrispondenti ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria, fermo l'impiego del personale di cui
all'articolo 29; i reparti rimangono provvisoriamente affidati
al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria.
2. Il direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria, su richiesta del direttore dell'Ufficio,
provvede agli adempimenti formali previsti dal comma 1.
3. Alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 è data
attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 31.
(Disciplina).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo in materia di disciplina del Corpo di polizia
penitenziaria conforme alle disposizioni della presente legge,
sostitutivo del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
449.
2. Per il periodo intercorrente dalla data di costituzione
formale degli uffici di cui agli articoli 8 e 11 della
presente legge alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, il
Ministro della giustizia identifica le autorità del Corpo di
polizia penitenziaria sostitutive di quelle indicate nel
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, ovvero avoca
temporaneamente a sé il potere di cui all'articolo 13 del
citato decreto legislativo n. 449 del 1992.
Art. 32.
(Beni - Commissioni).
1. I capitolati tecnici di beni e servizi del personale
del Corpo di polizia penitenziaria sono redatti a cura di
commissioni composte da esperti del Corpo di polizia
penitenziaria, della Amministrazione penitenziaria e delle
Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1^ aprile
1981, n. 121, e sono approvati dal Ministro della
giustizia.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate dal
Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati.
3. Il Ministro della giustizia stabilisce la composizione
delle commissioni di collaudo dei beni del Corpo di polizia
penitenziaria anche inserendo personale tecnico di altre Forze
di polizia reso disponibile dai Ministri interessati.
Art. 33.
(Abrogazione).
1. Sono abrogate le disposizioni della legge 15 dicembre
1990, n. 395, incompatibili con quelle della presente
legge.