PROGETTO DI LEGGE - N. 6930




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Corpo di polizia penitenziaria).

        1. Il Corpo di polizia penitenziaria è un organismo civile ed ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali ad esso demandati.
        2. Il Corpo di polizia penitenziaria dipende dal Ministro della giustizia ed è inserito nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
        3. Il Corpo di polizia penitenziaria fa parte delle Forze di polizia con pari doveri, con pari diritti, con pari dignità e con pari valenza, tenuto conto del proprio ordinamento.


Art. 2.

(Compiti istituzionali).

        1. Il Corpo di polizia penitenziaria ha il compito di assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine all'interno degli istituti penitenziari e la sicurezza interna ed esterna delle strutture penitenziarie e di quelle proprie, svolge attività di controllo del territorio, espleta il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura, svolge funzioni di polizia giudiziaria ed espleta servizi tecnici.
        2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria partecipa alla attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati.
        3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, commi secondo e terzo, dell'articolo 17 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere impiegati in compiti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo o da quelli ad essi direttamente connessi.


Art. 3.

(Organi, strutture e servizi del Corpo
di polizia penitenziaria).

        1. Il Corpo di polizia penitenziaria è articolato nei seguenti organi:

                a) Ufficio centrale del Corpo di polizia penitenziaria;

                b) Consiglio centrale del Corpo di polizia penitenziaria;

                c) Servizio ispettivo del Corpo di polizia penitenziaria;

                d) Nucleo centrale di polizia giudiziaria;

                e) uffici regionali del Corpo di polizia penitenziaria;

                f) reparti di polizia penitenziaria;

                g) consiglio locale del Corpo di polizia penitenziaria.

        2. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone delle seguenti strutture:

                a) centri di reclutamento;

                b) scuole ed istituti di istruzione;

                c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio;

                d) poligoni fissi e mobili per l'addestramento al tiro, armerie e depositi di munizioni.

        3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2 il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale, di un servizio di trasporto terrestre, di un servizio delle trasmissioni, di un servizio informatico e di un servizio merceologico.
        4. Il Corpo di polizia penitenziaria può svolgere attività sportiva a livello nazionale ed internazionale.
        5. Il Corpo di polizia penitenziaria ha una propria banda musicale.
        6. Le strutture, l'attività sportiva e la banda musicale di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono organizzate secondo le modalità di cui al regolamento di servizio e sono dirette secondo le disposizioni del Ministro della giustizia.


Art. 4.

(Rappresentanza presso i comitati).

        1. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria fa parte del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della legge 1^ aprile 1981, n. 121. Alle riunioni di detto Comitato è chiamato ad intervenire anche il Capo del Corpo di polizia penitenziaria.
        2. Il capo dell'ufficio regionale del Corpo di polizia penitenziaria e il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria fanno parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121.


Art. 5.

(Comitato nazionale per gli affari
penitenziari).

        1. Presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è istituito il Comitato nazionale per gli affari penitenziari quale organo di consulenza del Ministro della giustizia per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento della attività del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria.
        2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un sottosegretario di Stato delegato ed è composto dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria, dal direttore dell'Ufficio del personale dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'Ufficio dei detenuti, dal direttore dell'Ufficio della giustizia minorile, da un provveditore regionale dell'Amministrazionepenitenziaria, da un rappresentante del servizio sociale, da un rappresentante degli educatori e da un rappresentante dei medici penitenziari.
        3. Il Ministro della giustizia, in relazione alle materie all'esame, può convocare alle sedute del Comitato di cui al comma 1 altri appartenenti alla Amministrazione penitenziaria o ad altre amministrazioni la cui presenza ritenga opportuna. Un funzionario di qualifica direttiva espleta le funzioni di segretario.
        4. Il Comitato di cui al comma 1 si esprime:

                a) sulle questioni di carattere generale riguardanti l'Amministrazione penitenziaria e il Corpo di polizia penitenziaria;

                b) sulle proposte di nomina a livello centrale, intermedio e periferico;

                c) sulla pianificazione finanziaria relativa alla Amministrazione penitenziaria ed al Corpo di polizia penitenziaria;

                d) su interventi di carattere straordinario;

                e) sulle linee generali concernenti l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria.


Art. 6.

(Funzioni di polizia giudiziaria).

      1. Le funzioni di polizia giudiziaria espletate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale su questioni attinenti al sistema penitenziario ovvero in concorso con altre Forze di polizia.
        2. Al fine di cui al comma 1 il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio centrale del Corpo di polizia penitenziaria, in base alle direttive impartite dal Ministro della giustizia, istituiscono e organizzano nuclei di polizia giudiziaria costituiti da personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui uno presso il suddetto Ufficio.


Art. 7.

(Controllo del territorio)

        1. Il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e dei trasporti e della navigazione, definisce le modalità delle attività di controllo del territorio da parte del Corpo di polizia penitenziaria.
        2. Il controllo di cui al comma 1 è, comunque, esercitato dal Corpo di polizia penitenziaria nell'espletamento dei propri servizi istituzionali esterni.


Art. 8.

(Ufficio centrale - Capo del Corpo).

        1. Presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è istituito l'Ufficio centrale del Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato "Ufficio",
        2. L'Ufficio ha competenza su tutte le materie attinenti al Corpo di polizia penitenziaria e ne cura la gestione.
        3. All'Ufficio è preposto un dirigente generale nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, il quale riveste la carica di Direttore dell'Ufficio e di Capo del Corpo di polizia penitenziaria.
        4. Il Capo del Corpo di polizia penitenziaria attua gli indirizzi generali indicati dal Ministro della giustizia e dirige, coordina e controlla tutte le attività di pertinenza dell'Ufficio.
        5. All'Ufficio è assegnato un dirigente nominato dal Ministro della giustizia su proposta del Capo del Corpo di polizia penitenziaria, il quale riveste la carica di vicario del Capo del Corpo.
        6. L'Ufficio è organizzato secondo le direttive impartite dal Ministro della giustizia anche in relazione alla consistenza numerica del personale da adibirvi in ragione delle qualifiche e della professionalità possedute ed accertate.
        7. L'Ufficio svolge la sua attività in coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto dell'indirizzo e delle richieste definiti dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
        8. I Ministri competenti sono autorizzati a distaccare all'Ufficio personale idoneo ad essere preposto al servizio navale, al servizio di trasporto terrestre, al servizio delle trasmissioni, al servizio informatico e al servizio merceologico fino a quando il Corpo di polizia penitenziaria non abbia provveduto alla formazione di proprio personale.


Art. 9.

(Consiglio centrale)

        1. Presso l'Ufficio è istituito il Consiglio centrale del Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato "Consiglio".
        2. Il Consiglio è composto dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria, che lo presiede, dai capi delle divisioni dell'Ufficio e dai capi dei servizi centrali del Corpo di polizia penitenziaria.
        3. Il Capo del Corpo di polizia penitenziaria affida ad un funzionario dell'Ufficio le funzioni di segretario. Il Capo del Corpo di polizia penitenziaria in relazione alle materie all'esame può invitare alle sedute del Consiglio altri appartenenti al Corpo o all'Amministrazione penitenziaria la cui presenza ritenga opportuna.
        4. Il Consiglio esprime pareri, anche con forza vincolante, su tutte le questioni attinenti al Corpo di polizia penitenziaria che richiedano, per complessità o per pluralità di riferimenti, una valutazione collegiale. Il Consiglio, in particolare, propone le nomine dei capi degli uffici regionali e dei capi dei reparti degli istituti penitenziari.
        5. Le determinazioni del Consiglio costituiscono presupposto formale delle determinazioni dell'Ufficio sulle questioni di carattere generale.

Art. 10.

(Servizio ispettivo)

        1. Presso l'Ufficio è istituito il Servizio ispettivo del Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato "Servizio ispettivo".
        2. Il Servizio ispettivo svolge funzioni di controllo, di ispezione e di inchiesta sui servizi e sul personale del Corpo di polizia penitenziaria.
        3. Il Servizio ispettivo è diretto da un dirigente nominato dal Ministro della giustizia, il quale, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, si avvale dell'intervento del personale indicato dal Consiglio, ovvero, in caso di necessità ed urgenza, direttamente dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria.


Art. 11.

(Uffici regionali).

        1. Presso ciascuna regione è istituito l'ufficio regionale del Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato "ufficio regionale".
        2. L'ufficio regionale dipende dall'Ufficio e ha competenza su tutte le materie attinenti al Corpo di polizia penitenziaria nella regione.
        4. All'ufficio regionale è preposto un dirigente nominato dal Ministro della giustizia, il quale assume la carica di capo dell'ufficio regionale.
        5. All'ufficio regionale è assegnato un appartenente al ruolo direttivo nominato dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria, il quale assume la carica di vicario del capo dell'ufficio regionale.
        6. L'ufficio regionale è organizzato secondo le direttive impartite dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria anche riguardo alla consistenza numerica del personale da adibirvi in ragione della qualifica e della professionalità possedute ed accertate.
        7. L'ufficio regionale mantiene rapporti funzionali con l'ufficio del provveditore regionale corrispondente.

Art. 12.

(Reparti).

        1. Presso ogni istituto penitenziario e presso ogni sede del Corpo di polizia penitenziaria che ne abbiano necessità per ragioni operative sono costituiti i reparti.
        2. I reparti sono costituiti da personale del Corpo di polizia penitenziaria.
        3. I reparti svolgono i compiti istituzionali di cui all'articolo 2 secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.
        4. Ad ogni reparto è preposto un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria della carriera dirigenziale o della carriera direttiva nominato dal Ministro della giustizia.
        5. Le sedi dirigenziali e quelle direttive dei reparti sono identificate dal Ministro della giustizia. In via eccezionale e per comprovate esigenze, al reparto può essere preposto in via provvisoria personale appartenente al ruolo degli ispettori.
        6. Per particolari esigenze operative possono essere costituiti reparti mobili di pronto intervento nelle sedi e secondo le necessità stabilite di volta in volta dal Ministro della giustizia, sentito il Capo del Corpo di polizia penitenziaria.
        7. Il Capo del Corpo di polizia penitenziaria nomina il vicario del capo del reparto.
        8. Ciascun reparto è organizzato secondo le direttive del capo del reparto, sentito il consiglio locale anche riguardo alla nomina del personale da preporre ai vari settori.
        9. Il reparto dipende dal capo del reparto, il quale ne cura la gestione tecnica, operativa e disciplinare, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.
        10. Il reparto si attiene alle formali richieste di servizio avanzate al direttore dell'istituto penitenziario. A tale riguardo il direttore dell'istituto impartisce direttive generali o particolari, dichiara l'emergenza e mantiene prerogative di controllo
        11. Il capo del reparto concerta con il direttore dell'istituto le modalità atte aconsentire il migliore impiego del personale in relazione alle finalità di servizio perseguite.


Art. 13.

(Consiglio locale).

        1. Presso ciascun istituto penitenziario e presso ciascuna sede del Corpo di polizia penitenziaria ove sono costituiti reparti è istituito il consiglio locale.
        2. Il consiglio locale è un organo collegiale che esprime pareri, anche con forza vincolante, su tutte le questioni attinenti alla gestione, all'organizzazione, all'operatività, alla sicurezza ed alla disciplina dei reparti della sede locale del Corpo di polizia penitenziaria.
        3. Il consiglio locale è composto dal direttore dell'istituto penitenziario, dal capo del reparto e da un numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, con funzioni di capi di settore del reparto, proporzionale alla consistenza dei reparti stessi e comunque non superiore a sette unità.


Art. 14.

(Sale operative e servizio delle traduzioni).

        1. Presso l'Ufficio è istituita una sala operativa che è organizzata secondo le direttive impartite dal Ministro della giustizia, sentiti il Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria ed il Capo del Corpo di polizia penitenziaria. La sala operativa mantiene il collegamento con le sale operative delle altre Forze di polizia.
        2. Per l'espletamento dei servizi di istituto esterni è istituito un servizio di collegamento ricetrasmittente su tutto il territorio nazionale e su tutti i mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria. Il servizio è organizzato secondo le modalità stabilite dal Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, delle finanze e dei trasporti e della navigazione.
        3. Fino alla completa autonomia funzionale del servizio di cui al comma 2 sono autorizzate convenzioni per l'utilizzazione di reti ricetrasmittenti di altre Forze di polizia.


Art. 15.

(Servizio informatico).

        1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio informatico e di una banca dati.
        2. Il servizio informatico è organizzato secondo le direttive del Ministro della giustizia.
        3. Al servizio informatico è preposto un dirigente del Corpo di polizia penitenziaria.
        4. La banca dati del Corpo di polizia penitenziaria è collegata costantemente con la sala operativa di cui all'articolo 14 e con le banche dati delle altre Forze di polizia, secondo criteri stabiliti di concerto tra i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e delle finanze.


Art. 16.

(Trasporto aereo).

        1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stipulare convenzioni per la utilizzazione da parte del Corpo di polizia penitenziaria di mezzi aerei di pronto intervento sul territorio nazionale.
        2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate, quando possibile, con le altre Forze di polizia.


Art. 17.

(Attività sportiva).

        1. L'attività sportiva del Corpo di polizia penitenziaria ha carattere individuale o collettivo e può essere svolta in competizioni nazionali o internazionali di qualsiasi livello.
        2. L'espletamento dell'attività sportiva in rappresentanza del Corpo di polizia penitenziaria deve essere autorizzato.
        3. Il Ministro della giustizia, sentito il Capo del Corpo di polizia penitenziaria, determina le discipline sportive praticabili dal personale in rappresentanza del Corpo di polizia penitenziaria e ne indica i criteri organizzativi.
        4. Per la preparazione fisica e tecnica delle rappresentative di cui al comma 2 il Corpo di polizia penitenziaria si può avvalere di professionisti esterni.
        5. Il Ministro della giustizia stipula apposite convenzioni con gli organi sportivi nazionali per la formazione di tecnici istruttori appartenenti al personale del Corpo di polizia penitenziaria.
        6. Le spese relative all'attività complessiva di cui al presente articolo sono a carico del bilancio dello Stato. Gli introiti derivanti dall'espletamento in pubblico delle attività sportive afferiscono all'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.
        7. Nel bilancio dello Stato è istituito un apposito capitolo di spesa per l'imputazione delle spese relative all'espletamento dell'attività sportiva del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di quelle necessarie per la manutenzione degli impianti sportivi.
        8. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta attività sportiva ai sensi dei commi 2 e 3 può essere impiegato, compatibilmente con gli orari di addestramento, in attività connesse a quelle strettamente istituzionali.


Art. 18.

(Banda musicale).

        1. La banda musicale è un organismo rappresentativo del Corpo di polizia penitenziaria.
        2. La banda musicale è composta ed è diretta da appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dipende dall'Ufficio che ne stabilisce i criteri di organizzazione e di operatività.
        3. Il personale facente parte della banda musicale deve essere idoneo alla funzione. A tale fine per la preparazione musicale può essere fatto ricorso a professionisti esterni.
        4. Le spese relative alla attività della banda musicale sono a carico del bilancio dello Stato, previa istituzione di un apposito capitolo di spesa.
        5. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria facente parte della banda musicale può essere impiegato, compatibilmente con gli orari di prova e di esercitazione, in attività connesse a quelle strettamente istituzionali.


Art. 19.

(Ruoli del personale)

        1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

                a) ruolo dei dirigenti;

                b) ruolo direttivo;

                c) ruolo degli ispettori;

                d) ruolo dei sovrintendenti;

                e) ruolo degli agenti e degli assistenti;

                f) ruolo ausiliario.


Art. 20.

(Doveri di subordinazione).

        1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

                a) del Ministro della giustizia;

                b) dei sottosegretari di Stato alla giustizia quando esercitano, per delega, le attribuzioni relative al Corpo di polizia penitenziaria;

                c) del direttore dell'Ufficio;

                d) del direttore dell'ufficio regionale del Corpo di polizia penitenziaria;

                e) dei superiori gerarchici.

        2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di dipendenza funzionale nei confronti delle autorità presso cui sono impiegati.

Art. 21.

(Ordinamento del personale).

        1. Il ruolo dei dirigenti espleta le funzioni di:

                a) vicario del direttore dell'Ufficio:

                b) capo del Servizio ispettivo;

                c) capo di divisione dell'Ufficio;

                d) capo del servizio informatico e della banca dati del Corpo di polizia penitenziaria;

                e) capo del servizio delle trasmissioni;

                f) capo del servizio di trasporto terrestre;

                g) capo del servizio navale;

                h) capo dell'ufficio regionale del Corpo di polizia penitenziaria;

                i) direttore di scuola e di istituto di istruzione del Corpo di polizia penitenziaria;

                l) capo di centro di reclutamento;

                m) capo di reparto di istituto rilevante.

        2. Il dirigente generale direttore dell'Ufficio - Capo del Corpo di polizia penitenziaria non è compreso nell'organico dei dirigenti.
        3. Il ruolo direttivo espleta le funzioni di:

                a) capo di settore dell'Ufficio;

                b) capo del servizio merceologico;

                c) capo di magazzino;

                d) vicario del capo dell'ufficio regionale del Corpo di polizia penitenziaria;

                e) capo di reparto di istituto, salvo quanto previsto dalla lettera m) del comma 1 e dalla lettera a) del comma 4;

                f) direttore di poligono;

                g) capo di settore di scuola e di istituto di istruzione;

                h) capo di stazione navale;
                i) direttore della banda musicale;

                l) capo dei gruppi sportivi;

                m) altre funzioni vicarie.

        4. Il ruolo degli ispettori espleta le funzioni di:

                a) capo di reparto di istituto meno rilevante;

                b) capo di settore di istituto;

                c) capo di servizio e di nucleo di istituto;

                d) capo di nucleo di polizia giudiziaria;

                e) comandante di unità navale;

                f) funzioni vicarie.

        5. Il ruolo dei sovrintendenti espleta le funzioni vicarie di quelle previste per il ruolo degli ispettori, funzioni di coordinamento e di guida di unità di personale e funzioni di capo di armeria.
        6. Rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in quanto compatibili con quelle di cui al presente articolo.
        7. Non possono essere conferite funzioni amministrative di vertice presso l'Ufficio a personale del ruolo dirigenziale e del ruolo direttivo che non sia in possesso delle specifiche cognizioni giuridiche e tecniche sulla materia oggetto del conferimento stesso.
        8. L'attestato sulle cognizioni di cui al comma 7 è rilasciato dall'Istituto superiore di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 25, nella osservanza dei criteri stabiliti dal Ministro della giustizia.


Art. 22.

(Ruolo ausiliario).

        1. Il ruolo ausiliario del Corpo di polizia penitenziaria, istituito ai sensi della presente legge, espleta funzioni esecutive, tecniche e logistiche presso ogni sede del Corpo.
        2. L'organico del ruolo è stabilito in 3 mila unità.
        3. Per la organizzazione del ruolo ausiliario del Corpo di polizia penitenziaria il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) individuazione delle specialità tecniche e logistiche del ruolo, segnatamente nei settori dell'armamento, della meccanica, anche navale, dell'informatica, delle caserme, dei magazzini, del vestiario, delle sale di convegno, dell'attività sportiva e di quant'altro necessario al sostegno operativo del Corpo di polizia penitenziaria:

                b) fissazione della permanenza minima di dodici mesi nel ruolo, previsione della possibilità di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio e previsione di una definitiva stabilizzazione;

                c) conferma dell'utilità del periodo minimo di servizio prestato nel ruolo al soddisfacimento degli obblighi di leva;

                d) attribuzione della competenza sulle domande di trattenimento e di stabilizzazione al Consiglio centrale del Corpo di polizia penitenziaria integrato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria, assicurando la parità con i componenti di ciascuna organizzazione, anche incrementando opportunamente il Consiglio stesso;

                e) attribuzione al personale del ruolo ausiliario della qualifica di agente di polizia penitenziaria, di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria:

            f) previsione del trattamento economico pari a quello in vigore per gli appartenenti alla eguale qualifica della Polizia di Stato e previsione di classi di stipendio periodiche fino al conseguimento del trattamento economico massimo previsto per il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

            g) esclusione di qualifiche nel ruolo fatta eccezione di quella iniziale;
            h) previsione delle modalità di reclutamento a domanda, non consentendo la permanenza minima per l'espletamento del servizio nelle specialità tecniche;

            i) previsione delle modalità di accesso al ruolo ordinario degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante concorso riservato, con mantenimento della anzianità e delle posizioni economiche e giuridiche conseguite nel ruolo ausiliario;

            l) previsione delle modalità di formazione e di istruzione tecnica del personale aspirante alla immissione nel ruolo ausiliario mediante la istituzione di appositi corsi differenziati a seconda delle specializzazioni;

            m) previsione di un concorso riservato per la stabilizzazione nel ruolo.

        4. L'arruolamento di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 198, è soppresso.


Art. 23.

(Ruolo direttivo).

        1. Al personale del ruolo direttivo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è consentito l'accesso al ruolo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria.
        2. Il 15 per cento dei posti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della legge 28 luglio 1999, n. 266, è riservato al personale inquadrato nel Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), numero 6), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


Art. 24.

(Organico e modalità di accesso al ruolo
dirigenziale).

        1. L'organico del ruolo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria è stabilito in sessanta unità, con pari distribuzione nelle qualifiche.
        2. L'accesso al ruolo dirigenziale avviene secondo le previsioni, i criteri e le modalità adottati per il personale dell'analogo ruolo della Polizia di Stato, in quanto applicabili.


Art. 25.

(Istituto superiore di polizia penitenziaria).

        1. E' istituito l'Istituto superiore di polizia penitenziaria, di seguito denominato "Istituto".
        2. L'Istituto ha sede in Roma ed opera per la formazione e l'aggiornamento dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria.
        3. L'Istituto è organizzato e ordinato secondo le direttive impartite dal Ministro della giustizia.
        4. L'Istituto è diretto da un dirigente nominato dal Ministro della giustizia. Il direttore dell'Istituto dura in carica tre anni e può essere confermato per un biennio.
        5. Il regolamento dell'Istituto è predisposto dall'Ufficio ed è approvato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro della pubblica istruzione.


Art. 26.

(Istruzione e formazione professionale).

        1. L'istruzione e la formazione professionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono realizzate mediante i corsi ordinari ed i corsi di aggiornamento tenuti presso le scuole e l'Istituto. I corsi di aggiornamento sono istituiti soltanto in ragione di specifiche esigenze.
        2. Per l'istruzione e per la formazione professionale del personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria è costituito il corpo docente per il Corpo di polizia penitenziaria.
        3. Il corpo docente di cui al comma 2 è composto da professori universitari, da professori di scuola media superiore, da magistrati, da giuristi, da esperti del Corpo di polizia penitenziaria, da medici, da psicologi, da appartenenti alle Forze di polizia e da personale tecnico, in relazione alle necessità.
        4. Il corpo docente è costituito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
        5. Il corpo docente rimane in carica per un biennio decorrente dalla data di costituzione.
        6. Il Ministro della giustizia suddivide il corpo docente in specifiche sezioni in relazione alle particolari finalità didattiche.
        7. Il corpo docente si riunisce presso l'Istituto prima dell'inizio dell'attività didattica, e ogni volta che sia ritenuto necessario per concordare e per stabilire un metodo di insegnamento conforme alle esigenze ed omogeneo, segnatamente sulle materie di carattere tecnico e professionale. Le riunioni sono presiedute dal Ministro della giustizia o da un sottosegretario di Stato delegato.
        8. Il corpo docente organizza ed attiva il programma stabilito dalla commissione paritetica di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, secondo l'indirizzo generale indicato dal Comitato nazionale per gli affari penitenziari. La commissione paritetica è presieduta da un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro della giustizia e di essa fa parte il direttore dell'Ufficio.
        9. Fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, i corsi presso l'Istituto devono essere svolti seguendo programmi di livello universitario.
        10. Le commissioni di esame sono nominate dal Ministro della giustizia.
        11. Il Ministro della giustizia dispone affinché l'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio curino la redazione di testi scolastici sulle materie tecniche e professionali riguardanti l'attività istituzionale del Corpo di polizia penitenziaria da utilizzare nell'insegnamento. I testi sono preliminarmente esaminati dalla commissione paritetica di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e sono successivamente approvati dal Ministro della giustizia, sentito il Comitato nazionale per gli affari penitenziari, integrato da un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione.
        12. I testi scolastici su materie di cultura generale, giuridica e di carattere scientifico sono indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della giustizia.
        13. I testi di cui ai commi 11 e 12 sono adottati dal Ministro della giustizia quali testi ufficiali per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
        14. I testi di cui ai commi 11 e 12 sono concessi in dotazione gratuita al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione del personale che partecipa ai corsi per l'accesso ai ruoli direttivo e dirigenziale.


Art. 27.

(Norme di comportamento sindacale).

        1. Il preavviso di cui al comma 7 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, deve essere dato anche al capo del reparto del Corpo di polizia penitenziaria.


Art. 28.

(Ruolo di amministrazione).

        1. E' istituito il ruolo di amministrazione del Corpo di polizia penitenziaria.
        2. Il ruolo di amministrazione è impiegato in tutti gli affari di ufficio, amministrativi e contabili relativi alle competenze fondamentali ed accessorie del personale del Corpo di polizia penitenziaria e concorre, se formalmente richiestone, all'espletamento dell'attività relativa agli analoghi affari penitenziari.
        3. Il ruolo di amministrazione dipende dall'Ufficio. Nell'esercizio dell'attività di competenza, il personale del ruolo è assoggettato alla dipendenza funzionale dalla autorità presso cui opera.
        4. Il personale del ruolo di amministrazione può essere impiegato in servizi istituzionali soltanto in caso di comprovata e dichiarata emergenza.
        5. L'organico del ruolo di amministrazione è stabilito in 3500 unità nelle seguenti dotazioni di qualifica:

            a) personale del ruolo degli ispettori: 358;
            b) personale del ruolo dei sovrintendenti: 352;

            c) personale del ruolo degli agenti e assistenti: 2790.

        6. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e il direttore dell'Ufficio stabiliscono, di concerto, l'organico centrale e periferico del ruolo di amministrazione.
        7. Il ruolo di amministrazione è costituito da personale del ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
        8. L'accesso al ruolo di amministrazione avviene a domanda, previo superamento di un apposito corso di formazione organizzato dal Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, e per la funzione pubblica. Il Ministro della giustizia stabilisce le categorie di titoli preferenziali per l'ammissione al corso.
        9. Il personale idoneo è iscritto e inquadrato nel ruolo di amministrazione secondo l'ordine di anzianità del ruolo di provenienza ed il servizio prestato in tale ruolo è utile a tutti gli effetti.
        10. Compatibilmente con le comprovate esigenze di servizio e con la disponibilità dei posti nei singoli organici, per il personale del ruolo di amministrazione è agevolata la scelta della sede di servizio.
        11. Il ruolo di amministrazione è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 29.

(Ruolo ad esaurimento).

        1. Il personale del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fa parte del Corpo di polizia penitenziaria.
        2. La collocazione nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è mantenuta in vigore ed è distinta nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti e nel ruolo ad esaurimento del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria. Il personale iscrittovi non è compreso nell'organico dei dirigenti e del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge.
        3. Il personale dei ruoli ad esaurimento assume le funzioni e gli obblighi dei dirigenti e del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
        4. La corrispondenza fra grado militare rivestito dal personale del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e le qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria da assumere è stabilita dalla tabella allegata alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
        5. La progressione di carriera nei ruoli ad esaurimento di cui al presente articolo ha luogo separatamente da quella analoga dei ruoli ordinari e speciali, secondo la stessa procedura.


Art. 30.

(Copertura dei posti dirigenziali e direttivi).

        1. Fino alla completa copertura dei posti previsti nel ruolo dirigenziale e nel ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, le funzioni dirigenziali e direttive di cui all'articolo 21 possono essere affidate a personale idoneo dei corrispondenti ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, fermo l'impiego del personale di cui all'articolo 29; i reparti rimangono provvisoriamente affidati al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
        2. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su richiesta del direttore dell'Ufficio, provvede agli adempimenti formali previsti dal comma 1.
        3. Alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 è data attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 31.

(Disciplina).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di disciplina del Corpo di polizia penitenziaria conforme alle disposizioni della presente legge, sostitutivo del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.
        2. Per il periodo intercorrente dalla data di costituzione formale degli uffici di cui agli articoli 8 e 11 della presente legge alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro della giustizia identifica le autorità del Corpo di polizia penitenziaria sostitutive di quelle indicate nel decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, ovvero avoca temporaneamente a sé il potere di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 449 del 1992.


Art. 32.

(Beni - Commissioni).

        1. I capitolati tecnici di beni e servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono redatti a cura di commissioni composte da esperti del Corpo di polizia penitenziaria, della Amministrazione penitenziaria e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e sono approvati dal Ministro della giustizia.
        2. Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate dal Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati.
        3. Il Ministro della giustizia stabilisce la composizione delle commissioni di collaudo dei beni del Corpo di polizia penitenziaria anche inserendo personale tecnico di altre Forze di polizia reso disponibile dai Ministri interessati.


Art. 33.

(Abrogazione).

        1. Sono abrogate le disposizioni della legge 15 dicembre 1990, n. 395, incompatibili con quelle della presente legge.



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