PROGETTO DI LEGGE - N. 5686




        Onorevoli Deputati! - A Cumiana, in provincia di Torino, ha sede ed opera l'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987 e così denominato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988.
        L'Ente, escludendo ogni finalità di lucro, si propone con studi, ricerche, allevamento pratico, di conservare, perpetuare e proteggere la razza del lupo italiano (Canis lupus italicus familiaris) (articolo 2 dello statuto dell'Ente).
        L'ETLI, oltre che sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, opera secondo le norme previste dal disciplinare emanato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 29 aprile 1994, che ne stabilisce le competenze e sancisce il valore ufficiale dei suoi atti. E' inoltre iscritto al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tra gli organismi di volontariato a livello nazionale.
        In particolare, l'ETLI:

            gestisce il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, con i relativi controlli funzionali;

            nel proprio centro di selezione amministra il pool genetico della razza, realizzando linee di sangue idonee a tutti i compiti di soccorso - in superficie, sotto macerie, sotto valanga - alla ricerca di animali feriti, ad azioni antibracconaggio;

            con propria divisione SCAUP (Studio comparato addestramenti di utilità pubblica) per gli addestramenti di utilità pubblica e con le proprie delegazioni volontarie locali svolge attività di protezione civile a livello nazionale e locale, in particolare in organica collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, ed intrattiene anche uno stretto rapporto operativo con l'Action d'urgence internationale (AUI) di Parigi;

            istituisce e gestisce corsi di addestramento alle varie specialità operative, anche in sedi staccate ed itineranti, rilascia brevetti e convalida brevetti rilasciati da scuole da esso riconosciute;

            è assistito da una commissione scientifico-tecnica ufficiale, con funzioni di indirizzo e di controllo, istituita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, della quale fanno parte, oltre a scienziati, cattedratici ed esperti, anche rappresentanti dei Ministeri e delle amministrazioni regionali.

        E' noto che il lupo selvaggio è classificato come Canis lupus e il cane domestico come Canis familiaris: la terminologia Canis lupus italicus familiaris indica dunque un animale domestico, strettamente apparentato con il lupo selvaggio e di appartenenza italiana. La razza è nata infatti da una casuale, e fortunata, combinazione genetica avvenuta nel 1966 con l'accoppiamento di un pastore tedesco e di una delle ultime lupe selvatiche provenienti dall'appennino nell'alto Lazio, ed è stata perpetuata con criteri selettivi naturali e rigorosi che hanno portato a risultati eccezionalmente favorevoli sotto il profilo morfologico, fisico, psichico: il lupo italiano ha una notevole stabilità di carattere, una totale affidabilità nei rapporti con l'ambiente umano, che lo rendono particolarmente idoneo all'addestramento e al lavoro in tutti i compiti di utilità, in particolare in quelli di soccorso.
        Il lupo italiano ha riscosso encomi e riconoscimenti in tutto il mondo proprio per le grandi qualità dimostrate nelle attività di soccorso - in superficie, sotto macerie e sotto valanga -, nella ricerca di persone e di animali feriti, nonché nelle azioni antibracconaggio ed in altri impieghi di interesse pubblico. Un esempio di queste qualità, sottolineata dai mass media di numerosi Paesi, venne dato in occasione del terremoto del Cairo nel 1992: Lougy, un lupo italiano affidato ad una volontaria francese, salvò la vita di una persona sepolta tra le macerie da oltre ottanta ore. Negli ultimi tempi, il lupo italiano è stato utilizzato in operazioni di soccorso nelle zone terremotate dell'Umbria e nei comuni della Campania interessati dall'evento franoso avvenuto la primavera scorsa.
        Nonostante i numerosi riconoscimenti ottenuti, la razza canina denominata "lupo italiano" rischia oggi di scomparire: esso è infatti il solo animale al mondo allevato senza scopi di lucro o di ambizione personale, ma per fini di utilità pubblica.
        Al fine di preservare l'integrità genetica della razza il disciplinare ne vieta in modo assoluto la commercializzazione e la riproduzione al di fuori dell'ETLI. Per questa speciale razza canina è previsto solo l'affidamento sotto il controllo dell'Ente stesso.
        Oltre ai compiti di preservazione delle linee genetiche, l'ETLI, come ricordato, provvede ad addestrare esemplari di lupo italiano per le finalità di pubblica utilità e svolge esso stesso, mediante le proprie delegazioni volontarie locali, attività di protezione civile a livello nazionale e locale. In occasione dell'alluvione che ha colpito la nostra regione nel 1994, la delegazione dell'ETLI di Clavesana ha partecipato alle operazioni di ricerca e di salvataggio nei territori dell'Alta Langa interessati dall'evento.
        L'interesse che la regione Piemonte pone nella preservazione di questa razza canina non è solamente dettato dall'esistenza sul territorio regionale dell'unica sede deputata alla riproduzione del lupo italiano, ma anche da un debito di riconoscenza che tutti i piemontesi hanno verso questo animale, debito solo parzialmente estinto con la delibera della giunta regionale che ha individuato nell'effigie del cane "lupo italiano" la mascotte della protezione civile regionale (delibera n. 186/12785 del 7 ottobre 1996).
        L'ETLI è sopravvissuto fino ad oggi grazie a mezzi economici privati, che si sono, nel corso degli anni, esauriti: la sopravvivenza dell'Ente, e con essa anche quella del lupo italiano, è oggi gravemente minacciata.
        Si ricorda che la regione Piemonte, con legge regionale 3 aprile 1989, n. 18, ha deciso di concorrere alle spese dell'Ente prevedendo l'erogazione di un contributo che, se è da ritenere un rilevante impegno finanziario qualora sia rapportato alle ristrettezze del bilancio regionale, risulta tuttavia del tutto insufficiente a coprire le spese di funzionamento dell'ETLI.
        E' assolutamente indifferibile pertanto l'intervento finanziario da parte dello Stato, al fine di preservare questo patrimonio biologico, scientifico, culturale e di utilità sociale, dal valore inestimabile.
        Vari progetti di legge di finanziamento, presentati rispettivamente dal deputato Zaniboni (A.C. n. 5885 della X legislatura, 1991), dal deputato Torchio (A.C. n. 715 della XI legislatura, 1992), dai senatori Tapparo ed altri e dal deputato Zacchera (rispettivamente A.S. n. 275 e A.C. n. 688 della XII legislatura, 1992) sono decaduti per lo scioglimento anticipato del Parlamento.
        Nel corso dell'attuale legislatura sono stati presentati quattro progetti di legge in materia, rispettivamente dai senatori Monteleone ed altri; Tapparo ed altri; Asciutti e Baldini; Russo Spena e Carcarino (rispettivamente A.S. n. 1631, n. 1083, n. 1450 e n. 811 della XIII legislatura, 1996).
        A seguito di ampio dibattito e di approfondimenti tecnici, la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, nella seduta del 29 luglio 1997, è pervenuta all'approvazione all'unanimità del testo unificato dei provvedimenti suindicati.
        La presentazione di una proposta di legge in materia da parte della regione Piemonte rivestirebbe, in questa delicata fase dell'iter parlamentare, un valore di impulso affinché si pervenga finalmente alla conclusione del processo legislativo. In caso di ulteriore ritardo, infatti, ogni futuro intervento potrebbe rivelarsi inutile.
        In sede di Commissione agricoltura del consiglio regionale il testo originario della proposta di legge n. 358 (presentata dal gruppo consiliare AN) è stato ampiamente modificato, tenendo debito conto di quanto avvenuto al Senato della Repubblica.
        Il presente provvedimento riprende pertanto, all'interno degli articoli 1 e 2, le norme contenute nell'articolo 1 del testo unificato sopra ricordato. In particolare, l'articolo 1, dopo avere ricordato la specificità della razza canina denominata "lupo italiano" e le finalità perseguite dall'ETLI, prevede che l'Ente, già attualmente operante senza scopo di lucro, assuma a tutti gli effetti le caratteristiche giuridiche delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
        Si è inoltre ritenuto opportuno riprendere le norme contenute nel comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato in un articolo a se stante (articolo 2) della proposta di legge, al fine di porre nel dovuto rilievo la non commerciabilità del lupo italiano, per il quale si richiede che venga esclusa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529.
        Come sopra ricordato, il lupo italiano è infatti protetto da una normativa ufficiale dello Stato che, per motivi di conservazione genetica, ne vieta la commercializzazione e la riproduzione al di fuori dell'ETLI. Lo stesso disciplinare del registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 20 aprile 1994, prevede che sia perseguito a norma di legge chiunque venda o ceda o detenga abusivamente soggetti di lupo italiano, nonché chiunque spacci per lupo italiano un soggetto non iscritto nel registro anagrafico ufficiale. Per questo motivo esistono soltanto 650 esemplari e ogni anno nascono poche decine di cuccioli. In sostanza, è possibile soltanto l'affidamento gratuito, tassativamente regolamentato, sotto il controllo dell'ETLI (una cinquantina di esemplari sono stati affidati al Corpo forestale dello Stato).
        Infine, nell'articolo 3 sono individuate le risorse da riconoscere all'ETLI, a decorrere dall'anno 1999, da parte dello Stato per il raggiungimento delle finalità contenute nel provvedimento.
        Occorre sottolineare che si tratta di uno stanziamento minimo e del tutto indicativo, la cui entità si auspica sia incrementata nel corso della discussione in Parlamento, al fine di risolvere almeno in parte la cronica carenza di risorse finanziarie di cui l'ETLI può valersi per il proprio operato.




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