PROGETTO DI LEGGE - N. 5686




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE


Art. 1.

        1. La razza canina denominata "lupo italiano" (Canis lupus italicus familiaris) ha specificità genetiche, ambientali e storiche da conservare e valorizzare nella loro integrità. Il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, regolamentato dal disciplinare approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 29 aprile 1994, è lo strumento per la conservazione in purezza e il miglioramento selettivo della razza canina di cui al presente comma e per il suo impiego nella protezione civile ed ecologica.
        2. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), così denominato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, persegue, senza scopo di lucro, le finalità della conservazione genetica del lupo italiano, della promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento, soprattutto ai fini di pubblicità utilità, del soccorso e della protezione civile, nonché la finalità della selezione secondo le direttive stabilite dal Ministero per le politiche agricole. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ETLI apporta al proprio statuto le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Tale adeguamento è condizione necessaria ai fini dell'erogazione all'ETLI del finanziamento di cui all'articolo 3 a decorrere dall'anno 1999.


Art. 2.

        1. E' affidata all'ETLI la tenuta del registro anagrafico ufficiale del lupo italiano di cui all'articolo 1, comma 1, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.


Art. 3.

        1. Al raggiungimento delle finalità della presente legge, si provvede mediante il conferimento all'ETLI, da parte del Ministero per le politiche agricole e del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della somma di lire 500 milioni annue, a decorrere dall'anno 1999.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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