PROGETTO DI LEGGE - N. 5686
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
1. La razza canina denominata "lupo italiano" (Canis
lupus italicus familiaris) ha specificità genetiche,
ambientali e storiche da conservare e valorizzare nella loro
integrità. Il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano,
regolamentato dal disciplinare approvato con decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 29
aprile 1994, è lo strumento per la conservazione in purezza e
il miglioramento selettivo della razza canina di cui al
presente comma e per il suo impiego nella protezione civile ed
ecologica.
2. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), così
denominato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1988, riconosciuto con decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, persegue, senza
scopo di lucro, le finalità della conservazione genetica del
lupo italiano, della promozione di studi, ricerche, tecniche
di addestramento, soprattutto ai fini di pubblicità utilità,
del soccorso e della protezione civile, nonché la finalità
della selezione secondo le direttive stabilite dal Ministero
per le politiche agricole. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'ETLI apporta al
proprio statuto le modifiche necessarie per adeguarlo alle
disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Tale adeguamento è condizione necessaria ai fini
dell'erogazione all'ETLI del finanziamento di cui all'articolo
3 a decorrere dall'anno 1999.
Art. 2.
1. E' affidata all'ETLI la tenuta del registro anagrafico
ufficiale del lupo italiano di cui all'articolo 1, comma 1, ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 529, ad esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), e all'articolo 5
del medesimo decreto legislativo.
Art. 3.
1. Al raggiungimento delle finalità della presente legge,
si provvede mediante il conferimento all'ETLI, da parte del
Ministero per le politiche agricole e del Dipartimento della
protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, della somma di lire 500 milioni annue, a decorrere
dall'anno 1999.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.