PROGETTO DI LEGGE - N. 5546
PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
(Finalità e definizione).
1. La presente legge ha come obiettivi:
a) tutelare la tradizionale attività di raccolta
del risparmio effettuata da associazioni di fatto, denominate
"casse peote";
b) regolamentare l'attività delle casse peote, di
cui alla lettera a), valorizzando nel contempo il loro
ruolo di libere associazioni di solidarietà ed assicurare gli
associati da eventuali rischi connessi alla gestione non
controllata o impropria dei fondi raccolti.
2. Si definisce "cassa peota" una associazione organizzata
secondo consuetudine e senza fini di lucro, di antica data o
di attuale costituzione, radicata nella cultura del territorio
ove raccoglie il piccolo risparmio spontaneo dei propri
associati concedendo modesti prestiti per fini sociali e/o
solidaristici.
3. Ogni cassa peota deve dotarsi di uno statuto al fine di
escludere tassativamente ogni forma speculativa di impiego
delle somme raccolte e di promuovere il mutuo soccorso
all'interno delle circoscritte comunità locali dove opera,
anche come strumento deterrente per il fenomeno dell'usura.
Art. 2.
(Forma giuridica).
1. Le casse peote possono costituirsi come associazioni
secondo le norme del codice civile e devono recepire nei
propri statuti il codice di autoregolamentazione di cui
all'allegato A annesso alla presente legge.
2. Tra le finalità delle casse peote è esclusa in ogni
caso quella di lucro.
3. Le associazioni oggetto della presente legge devono
essere iscritte nel registro regionale delle casse peote, che
è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso la giunta regionale.
Art. 3.
(Osservatorio regionale)
1. E' istituito un Osservatorio regionale con funzioni di
sorveglianza sull'attività di gestione delle casse peote,
composto da sei membri, di cui tre nominati dalle associazioni
stesse e tre nominati dagli istituti di credito operanti nella
regione.
2. L'Osservatorio presenta periodicamente una relazione
alla giunta regionale in merito ai controlli effettuati
sull'attività delle associazioni di cui al comma 1, proponendo
alla stessa giunta eventuali azioni sanzionatorie per la
mancata osservanza del codice di autoregolamentazione.
3. L'Osservatorio tiene aggiornato il registro regionale
delle casse peote provvedendo alla pubblicità dello stesso nel
Bollettino Ufficiale della regione.
4. L'Osservatorio può proporre alla giunta regionale di
modificare il codice di autoregolamentazione, di cui
all'articolo 2, comma 1, ove ne rilevi l'esigenza.
5. Ai membri dell'Osservatorio regionale viene corrisposto
unicamente il rimborso delle spese sostenute.
Art. 4.
(Fondo di solidarietà)
1. E' istituito un Fondo di solidarietà gestito da un ente
assicurativo o bancario, a carico delle casse peote operanti
nel territorio regionale, ai sensi della presente legge, al
fine di tutelare i soci nei casi di difficoltà accertate
dall'Osservatorio regionale.
Art.5.
(Competenze della giunta regionale)
1. La giunta regionale con propria deliberazione, sentito
l'Osservatorio regionale, definisce le modalità di iscrizione
al registro regionale delle casse peote, nonchè lo schema
contrattuale e i termini minimi di convenzione per la adesione
al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 4.
Art.6.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo
la data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato A
(articolo 2, comma 1)
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Articolo 1.
1. L'attività delle casse peote si esplica principalmente
con la raccolta dei risparmi dei propri soci, il numero dei
quali non può essere superiore a trecento unità per singola
associazione.
2. Alla fine di ogni anno solare ai soci, tenuto conto
dell'ammontare del risparmio versato in cassa, è corrisposto
un eventuale interesse pari alle risultanze nette della
gestione regolarmente approvata dall'assemblea degli
associati.
Articolo 2.
1. I risparmi di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente codice, possono essere reimpiegati attraverso la
concessione di prestiti in favore di sole persone fisiche
residenti nella stessa comunità in cui opera la cassa peota,
che dimostrino un effettivo bisogno per sè, per la propria
famiglia o per l'attività svolta.
2. I prestiti di cui al comma 1 sono concessi per le
seguenti necessità:
a) cure mediche e sanitarie del richiedente e dei
suoi familiari;
b) acquisto, ristrutturazione ed adeguamento
dell'abitazione di residenza;
c) spese educativo-scolastiche del richiedente e
dei suoi familiari;
d) inizio o sostegno di attività lavorativa
autonoma artigianale e/o commerciale.
3. Altre specifiche necessità, diverse da quelle indicate
al comma 2, sono valutate all'occorrenza e con rigore dal
consiglio direttivo della cassa peota.
Articolo 3.
1. L'attività sociale ha inizio il 1^ gennaio di ogni
anno e si conclude il 31 dicembre successivo con la chiusura
delle partite contabili.
2. Entro il 31 gennaio successivo alla chiusura contabile
devono essere redatti i bilanci sociali di consuntivo con
l'indicazione del volume dei risparmi raccolti, dei presenti
concessi e degli interessi maturati.
3. I bilanci sono approvati entro il 28 febbraio di ogni
anno dall'assemblea ordinaria dei soci su conforme parere del
collegio sindacale della cassa peota, pena la messa in
liquidazione della stessa.
Articolo 4.
1. La cassa peota per la tenuta dei conti relativi alla
raccolta dei risparmi e alla concessione dei prestiti si
avvale necessariamente dell'appoggio di un istituto di credito
operante nella comunità locale ed individuato dal consiglio
direttivo, al quale sono comunicate oltre alle generalità di
tutti i membri del consiglio direttivo stesso quelle relative
ai beneficiari dei prestiti.
2. L'istituto di cui al comma 1 invia il bilancio annuale
della cassa peota, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, all'Osservatorio regionale, nonchè informa lo
stesso su ogni variazione o modifica associativa della cassa
in questione.
Articolo 5.
1. Gli organi sociali della cassa peota sono il
presidente, il consiglio direttivo, il tesoriere e il collegio
sindacale.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e
rappresenta la cassa peota in tutti i suoi rapporti esterni,
sottoscrive il bilancio insieme al tesoriere, convoca
l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, presiede il
consiglio direttivo, che convoca ogni qualvolta ve ne sia la
necessità.
3. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre
consiglieri fino un massimo di cinque, redige il bilancio ed
applica le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci,
nonchè decide in merito alle questioni di cui all'articolo 2,
comma 3, del presente codice.
4. Il tesoriere è un membro dell'associazione eletto
dall'assemblea dei soci scelto di norma tra persone di provata
esperienza economico-contabile.
5. Il collegio sindacale è composto da tre membri; è
eletto dall'assemblea dei soci tra persone di provate
conoscenze economico-contabili.
6. Tutti gli organi sociali durano in carica un anno e i
loro membri sono rieleggibili; essi svolgono la loro funzione
anche dopo la scadenza del mandato al solo scopo di rispondere
della chiusura della gestione relativa all'anno di carica.
7. I membri degli organi di cui al comma 6 non devono
avere legami di parentela o affinità tra di loro, secondo le
norme generali sancite dal codice civile.
Articolo 6.
1. I prestiti erogati ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, del presente codice, non possono superare
complessivamente nell'arco dell'anno solare l'ammontare
nominale del risparmio raccolto nello stesso periodo e devono
essere materialmente restituiti entro il 31 dicembre di ogni
anno.
2. Sui prestiti concessi è applicato un tasso di
interesse libero, che non deve mai superare quello legale.
Articolo 7.
1. I risparmi raccolti e non reimpiegati come prestiti
possono essere investiti solo in forme di rientro annuale,
costituite da titoli di credito del debito pubblico ed
obbligazionario negoziati dalla banca di appoggio.