PROGETTO DI LEGGE - N. 5546




PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA REGIONALE


Art. 1.

(Finalità e definizione).

        1. La presente legge ha come obiettivi:

                a) tutelare la tradizionale attività di raccolta del risparmio effettuata da associazioni di fatto, denominate "casse peote";

                b) regolamentare l'attività delle casse peote, di cui alla lettera a), valorizzando nel contempo il loro ruolo di libere associazioni di solidarietà ed assicurare gli associati da eventuali rischi connessi alla gestione non controllata o impropria dei fondi raccolti.

        2. Si definisce "cassa peota" una associazione organizzata secondo consuetudine e senza fini di lucro, di antica data o di attuale costituzione, radicata nella cultura del territorio ove raccoglie il piccolo risparmio spontaneo dei propri associati concedendo modesti prestiti per fini sociali e/o solidaristici.
        3. Ogni cassa peota deve dotarsi di uno statuto al fine di escludere tassativamente ogni forma speculativa di impiego delle somme raccolte e di promuovere il mutuo soccorso all'interno delle circoscritte comunità locali dove opera, anche come strumento deterrente per il fenomeno dell'usura.


Art. 2.

(Forma giuridica).

        1. Le casse peote possono costituirsi come associazioni secondo le norme del codice civile e devono recepire nei propri statuti il codice di autoregolamentazione di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
        2. Tra le finalità delle casse peote è esclusa in ogni caso quella di lucro.
        3. Le associazioni oggetto della presente legge devono essere iscritte nel registro regionale delle casse peote, che è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la giunta regionale.


Art. 3.

(Osservatorio regionale)

        1. E' istituito un Osservatorio regionale con funzioni di sorveglianza sull'attività di gestione delle casse peote, composto da sei membri, di cui tre nominati dalle associazioni stesse e tre nominati dagli istituti di credito operanti nella regione.
        2. L'Osservatorio presenta periodicamente una relazione alla giunta regionale in merito ai controlli effettuati sull'attività delle associazioni di cui al comma 1, proponendo alla stessa giunta eventuali azioni sanzionatorie per la mancata osservanza del codice di autoregolamentazione.
        3. L'Osservatorio tiene aggiornato il registro regionale delle casse peote provvedendo alla pubblicità dello stesso nel Bollettino Ufficiale della regione.
        4. L'Osservatorio può proporre alla giunta regionale di modificare il codice di autoregolamentazione, di cui all'articolo 2, comma 1, ove ne rilevi l'esigenza.
        5. Ai membri dell'Osservatorio regionale viene corrisposto unicamente il rimborso delle spese sostenute.


Art. 4.

(Fondo di solidarietà)

        1. E' istituito un Fondo di solidarietà gestito da un ente assicurativo o bancario, a carico delle casse peote operanti nel territorio regionale, ai sensi della presente legge, al fine di tutelare i soci nei casi di difficoltà accertate dall'Osservatorio regionale.


Art.5.

(Competenze della giunta regionale)

        1. La giunta regionale con propria deliberazione, sentito l'Osservatorio regionale, definisce le modalità di iscrizione al registro regionale delle casse peote, nonchè lo schema contrattuale e i termini minimi di convenzione per la adesione al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 4.


Art.6.

(Entrata in vigore)

        1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato A
(articolo 2, comma 1)


CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE


Articolo 1.

          1. L'attività delle casse peote si esplica principalmente con la raccolta dei risparmi dei propri soci, il numero dei quali non può essere superiore a trecento unità per singola associazione.
          2. Alla fine di ogni anno solare ai soci, tenuto conto dell'ammontare del risparmio versato in cassa, è corrisposto un eventuale interesse pari alle risultanze nette della gestione regolarmente approvata dall'assemblea degli associati.


Articolo 2.

          1. I risparmi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente codice, possono essere reimpiegati attraverso la concessione di prestiti in favore di sole persone fisiche residenti nella stessa comunità in cui opera la cassa peota, che dimostrino un effettivo bisogno per sè, per la propria famiglia o per l'attività svolta.
          2. I prestiti di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti necessità:

                a) cure mediche e sanitarie del richiedente e dei suoi familiari;

                b) acquisto, ristrutturazione ed adeguamento dell'abitazione di residenza;

                c) spese educativo-scolastiche del richiedente e dei suoi familiari;

                d) inizio o sostegno di attività lavorativa autonoma artigianale e/o commerciale.

          3. Altre specifiche necessità, diverse da quelle indicate al comma 2, sono valutate all'occorrenza e con rigore dal consiglio direttivo della cassa peota.


Articolo 3.

          1. L'attività sociale ha inizio il 1^ gennaio di ogni anno e si conclude il 31 dicembre successivo con la chiusura delle partite contabili.
          2. Entro il 31 gennaio successivo alla chiusura contabile devono essere redatti i bilanci sociali di consuntivo con l'indicazione del volume dei risparmi raccolti, dei presenti concessi e degli interessi maturati.
          3. I bilanci sono approvati entro il 28 febbraio di ogni anno dall'assemblea ordinaria dei soci su conforme parere del collegio sindacale della cassa peota, pena la messa in liquidazione della stessa.


Articolo 4.

          1. La cassa peota per la tenuta dei conti relativi alla raccolta dei risparmi e alla concessione dei prestiti si avvale necessariamente dell'appoggio di un istituto di credito operante nella comunità locale ed individuato dal consiglio direttivo, al quale sono comunicate oltre alle generalità di tutti i membri del consiglio direttivo stesso quelle relative ai beneficiari dei prestiti.
          2. L'istituto di cui al comma 1 invia il bilancio annuale della cassa peota, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, all'Osservatorio regionale, nonchè informa lo stesso su ogni variazione o modifica associativa della cassa in questione.


Articolo 5.

          1. Gli organi sociali della cassa peota sono il presidente, il consiglio direttivo, il tesoriere e il collegio sindacale.
          2. Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e rappresenta la cassa peota in tutti i suoi rapporti esterni, sottoscrive il bilancio insieme al tesoriere, convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, presiede il consiglio direttivo, che convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità.
          3. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri fino un massimo di cinque, redige il bilancio ed applica le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci, nonchè decide in merito alle questioni di cui all'articolo 2, comma 3, del presente codice.
          4. Il tesoriere è un membro dell'associazione eletto dall'assemblea dei soci scelto di norma tra persone di provata esperienza economico-contabile.
          5. Il collegio sindacale è composto da tre membri; è eletto dall'assemblea dei soci tra persone di provate conoscenze economico-contabili.
          6. Tutti gli organi sociali durano in carica un anno e i loro membri sono rieleggibili; essi svolgono la loro funzione anche dopo la scadenza del mandato al solo scopo di rispondere della chiusura della gestione relativa all'anno di carica.
          7. I membri degli organi di cui al comma 6 non devono avere legami di parentela o affinità tra di loro, secondo le norme generali sancite dal codice civile.


Articolo 6.

          1. I prestiti erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice, non possono superare complessivamente nell'arco dell'anno solare l'ammontare nominale del risparmio raccolto nello stesso periodo e devono essere materialmente restituiti entro il 31 dicembre di ogni anno.
          2. Sui prestiti concessi è applicato un tasso di interesse libero, che non deve mai superare quello legale.


Articolo 7.

          1. I risparmi raccolti e non reimpiegati come prestiti possono essere investiti solo in forme di rientro annuale, costituite da titoli di credito del debito pubblico ed obbligazionario negoziati dalla banca di appoggio.



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