PROGETTO DI LEGGE - N. 3688




        Onorevoli Deputati! - Il Parlamento della Repubblica, con la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di principio sulla disciplina militare", ha inteso istituire la rappresentanza militare ispirandosi anche al dettato costituzionale che sancisce, all'articolo 52, che l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
        Gli articoli 18, 19 e 20 della citata legge n. 382 del 1978, in particolare, hanno dato vita ad un istituto interno all'ordinamento militare a carattere elettivo, avente il compito di prospettare, direttamente e senza filtri gerarchici, le istanze del personale agli organi preposti alla adozione delle decisioni di interesse. Con successivi provvedimenti normativi (decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985) sono state poi definite le regole per la sua attuazione ed il suo funzionamento.
        Vari provvedimenti normativi, successivamente intervenuti, hanno peraltro contribuito a modificare significativamente l'originario quadro di riferimento funzionale e strutturale dell'istituto della rappresentanza militare, pur mantenendone la collocazione interna all'ordinamento militare.
        A tal proposito è sufficiente ricordare:

            la legge 1^ aprile 1981, n. 121, concernente la Polizia di Stato, che, omogeneizzando il trattamento economico del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza a quello della Polizia di Stato, ha, di fatto, sminuito l'importanza del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) interforze, quale organismo deputato a trattare le problematiche interforze, di carattere economico, del personale militare;

            la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente il servizio militare di leva e la ferma di leva prolungata, che, consentendo a tale personale di entrare a far parte del COCER, ha modificato l'equilibrio interno di tale Consiglio introducendovi problematiche non omogenee con quelle del personale militare di carriera;

            il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, che, istituendo apposita concertazione interministeriale per la disciplina del rapporto di impiego del personale militare, ha previsto la partecipazione attiva degli organismi di rappresentanza militare a tale attività;

            il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che, in attuazione della legge n. 216 del 1992, ha regolato le procedure di concertazione interministeriale;

            i decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, nn. 394 e 395, che hanno recepito i primi provvedimenti concertati per il personale militare delle Forze armate e per le Forze di polizia ad ordinamento militare.

        Chiaramente, poi, dopo più di quindici anni di pratica sperimentazione (i primi consigli sono stati eletti nel 1980), vuoi in dipendenza dei succitati provvedimenti innovativi, vuoi per l'inadeguatezza del quadro istituzionale originario, si sono determinate ed appalesate, sul piano del funzionamento, varie carenze che, anche se non pongono in discussione la sostanza del ruolo a suo tempo assegnato alla rappresentanza militare e la sua collocazione ordinativa, hanno finito, peraltro, per limitarne fortemente l'efficacia.
        Al riguardo occorre evidenziare:

            l'inadeguata articolazione del COCER che, non prevedendo la possibilità di deliberare per singole categorie di personale o per comparti (possibilità questa prevista solo dal decreto legislativo n. 195 del 1995 ed unicamente per le attività di concertazione interministeriale), consente alle categorie ed ai gruppi maggioritari di prevaricare quelli minoritari;

            la composizione numerica sproporzionata del COCER, determinata dalla citata legge n. 958 del 1986, che assegna, complessivamente, trentaquattro delegati per carabinieri e Guardia di finanza a fronte dei trentacinque assegnati alle Forze armate, sperequando, in particolare, la partecipazione del personale di leva (un solo delegato per i sottotenenti di complemento di prima nomina contro due per i militari di truppa);

            l'utilizzo improprio della facoltà data al delegato di allontanarsi dall'aula delle riunioni, preordinato a far venir meno il numero legale e, quindi, ad impedire il funzionamento del consiglio, specie a livello COCER, con conseguente sperpero di risorse finanziarie ed umane;

            la scarsa rappresentatività dei delegati, derivante dal sistema elettorale basato su tre livelli, che consente di portare al COCER anche delegati con due o tre voti e che al sottostante livello intermedio (Consiglio intermedio della rappresentanza militare - COIR) possono essere stati eletti con una sola decina di preferenze;

            la mancanza di continuità fra i mandati, derivanti dall'ineleggibilità immediata dei delegati, che non consente ai più meritevoli di portare avanti l'azione di rappresentanza con efficacia.

        Quanto precede, dunque, ha comportato, per il COCER, crescenti difficoltà di funzionamento che hanno favorito il progressivo affermarsi di prospettive e comportamenti autonomi e divaricati sia fra la componente rappresentativa delle Forze armate e quella dei Corpi armati, sia fra la componente professionale dei militari e quella di leva, per lo più a scapito di quest'ultimo personale. Ne è derivato un calo di efficienza di tutto il sistema rappresentativo, rilevabile soprattutto nella scarsa attività deliberativa del COCER interforze, che risulta tanto più oneroso per la compagine militare e per l'amministrazione, in termini di costo/efficacia, ove si abbia riguardo al fatto che all'impegno personale di un ristretto numero di delegati del succitato Consiglio, profuso nei lavori di concertazione interministeriale, corrisponde un apparato che impegna:

            sessantanove delegati a livello centrale di rappresentanza militare, in media per tre-quattro settimane al mese;

            trecentosessantacinque delegati a livello intermedio, in media per circa una settimana al mese;

            settemila delegati a livello di base in media, per circa un giorno al mese.

        Ciò comporta per il solo trattamento di missione una spesa di circa lire 2,5 miliardi l'anno, per assicurare la presenza al COCER di sessantanove delegati, alla quale è da aggiungere quella relativa agli stipendi, che vengono loro corrisposti senza poterli utilizzare negli ordinari incarichi di servizio, se non per limitatissimi periodi.
        Alla luce della situazione esistente si rende, pertanto, necessario procedere ad una rivisitazione del modello di rappresentanza militare definito dalle norme legislative richiamate, nonché dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni) e dal regolamento interno (decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985) al fine di:

            migliorare la funzionalità dell'istituto mediante una più razionale articolazione degli organismi secondo criteri di maggior economicità, efficacia e trasparenza;

            conferire agli eletti al COCER una più forte e coerente base di legittimazione mediante l'estensione del corpo elettorale di tale organo agli eletti presso i consigli di base;

            chiarire il ruolo del presidente dei vari consigli, in relazione alle competenze del comitato di presidenza;

            ridefinire con maggiore chiarezza le competenze e gli interlocutori degli organismi rappresentativi;

            prevedere la rieleggibilità immediata dei delegati;

            incentivare la partecipazione alla rappresentenza dei migliori elementi;

            consentire l'agevole diffusione degli atti di rappresentanza.

        L'alternativa, cioè l'ipotesi di concedere alla rappresentanza militare un ruolo di tipo "negoziale" interno all'ordinamento militare, intendendo con ciò la capacità di firmare un accordo "contrattuale", è stata infatti decisamente scartata dal legislatore in quanto i vertici delle Forze armate, responsabili dell'efficienza dello strumento militare, verrebbero posti a latere del processo decisionale intercorrente tra la rappresentanza e l'autorità politica. Inoltre, con l'attuazione di una tale ipotesi, si finirebbe per creare un organismo che sarebbe, allo stesso tempo, parte e controparte dell'amministrazione: parte, in quanto istituto interno all'ordinamento militare; controparte, in quanto organo di tipo sindacale. Ciò non esiste in alcun esercito del mondo ed in alcuna nazione democratica.
        Più idoneo appare il ruolo già indicato dal citato decreto-legge n. 5 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1992, e specificato dal decreto legislativo n. 195 del 1995 che consente alle sezioni del COCER di partecipare ai procedimenti di concertazione interministeriale, concernenti la disciplina del rapporto di impiego con propri delegati inseriti, unitamente a rappresentanti dello stato maggiore della difesa o dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nelle delegazioni dei Dicasteri interessati.
        Tale previsione appare congrua per un organismo che fa parte di una struttura gerarchico-piramidale, nella quale non è evidentemente possibile delegare facoltà decisionali ad organismi che non avrebbero responsabilità sugli accordi stipulati. Inoltre, essa consente di riaffermare inequivocabilmente le facoltà-responsabilità del Ministro della difesa in materia di armonizzazione delle richieste della base con quella del Dicastero.
        I compiti della rappresentanza militare sono stati inoltre ampliati in aderenza allo spirito innovativo del citato decreto-legge n. 5 del 1992, convertito, con modificazione, dalla citata legge n. 216 del 1992, e tenendo comunque conto dell'opportunità che la rappresentanza militare, in quanto istituto interno all'ordinamento delle Forze armate, tratti argomenti che non intacchino l'essenza del rapporto gerarchico-funzionale e non pregiudichino la rapidità delle decisioni, ove ciò costituisca elemento essenziale per il funzionamento della struttura. E' stata inoltre esclusa ogni funzione finalizzata a controllare l'operato della catena gerarchica, anche perché ciò contrasterebbe con le finalità dell'istituto.
        In tale quadro è apparso indifferibile sancire anche che l'interlocutore delle istanze di ciascun consiglio è il comandante militare affiancato, in ragione dell'onere e della responsabilità che egli ha per il mantenimento dell'efficienza dell'unità dipendente. Ciò senza escludere che l'organo centrale della rappresentanza ha pur sempre la possibilità di adire e di informare anche i Ministri della difesa o delle finanze e le Commissioni parlamentari.
        Particolare valenza assume anche la composizione e la funzionalità dei consigli. In tal senso si è previsto che il Consiglio centrale possa esprimersi non solo in modo unitario - tenuto conto dell'esistenza di problematiche comuni alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, non casuali e marginali, ma periodiche e importanti - ma anche per comparti (Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e leva) e per commissioni di categoria (ufficiali, sottufficiali, sottotenenti di complemento di prima nomina e truppa). Ciò stante la tendenziale differenza di interessi esistente fra il personale di carriera e quello di leva ed anche fra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare, e che ha portato alle attuali disfunzioni dell'attività dell'organismo rappresentativo centrale. E' stata, inoltre, formalizzata nel presente disegno di legge l'istituzione di un consiglio intermedio per il personale delle capitanerie di porto, già prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 1994, al fine di favorire un più agevole collegamento del personale di detto Corpo con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
        In tale quadro, tenuto conto sia del personale destinatario della concertazione interministeriale che del riassetto intervenuto nelle carriere dei sottufficiali, il personale militare è stato suddiviso in quattro categorie (contro le cinque attuali), ulteriormente suddivise in due sottocategorie.
        Per eliminare poi, gli esistenti squilibri di forze, determinati dall'adozione di un criterio di proporzionalità fittizio, quale quello stabilito dalla normativa vigente, nonché per evitare che una categoria possa ottenere la maggioranza assoluta su tutte le altre, è stato attribuito un numero paritetico di delegati a tutte le categorie ed in tutti i consigli, uno per ciascuna sottocategoria, in modo anche da risparmiare risorse umane e finanziarie (il COCER scende da sessantanove a quaranta delegati).
        Tra l'altro la pariteticità assoluta, indipendentemente dal grado e dalla funzione svolta dai singoli, non solo costituisce un reale indice di democrazia e non incide sulla possibilità di esprimere le istanze di ciascuna categoria, ma consentirà anche l'effettiva partecipazione ai lavori assembleari dei rappresentanti della leva finora relegati in posizione subordinata, in base alla legge n. 958 del 1986, che ha previsto la presenza di un solo sottotenente di complemento di prima nomina e di due militari di truppa per ogni Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare (nonostante la rilevante entità del personale rappresentato).
        Altro aspetto essenziale è quello relativo alla presidenza dei consigli. E' stata invero ribadita la validità della presidenza gerarchica, e quindi che le funzioni disciplinari vengano attribuite al più elevato in grado, nella considerazione che l'organismo della rappresentanza è comunque un istituto militare. L'opera del presidente è stata limitata ora al solo aspetto formale-disciplinare, proprio per garantire la non ingerenza sui lavori del consiglio e per lasciare che le decisioni e le conseguenti responsabilità siano assunte dal comitato di presidenza, liberamente eletto dai delegati e quindi validamente rappresentativo delle loro idee.
        Al fine, poi, di conferire agli eletti al COCER una base di legittimazione più ampia e più coerente con il ruolo assunto dagli stessi nelle attività di concertazione interministeriale, è stato previsto che:

            il COCER sia eletto direttamente dai delegati dei consigli di base della rappresentanza militare (COBAR);

            gli eleggibili debbano espressamente candidarsi;

            il regolamento applicativo possa prevedere un quorum minimo di voti quale condizione per la elezione.

        In materia di durata della rappresentanza, per potere disporre di delegati in grado di supplire alle carenze di preparazione e di garantire continuità nella trattazione dei problemi, è stato inoltre previsto un mandato di due anni con possibilità di immediata rielezione per un ulteriore mandato. La durata di due anni è l'unica compatibile con la necessità di consentire a tutto il personale, di ogni grado e categoria, di potere svolgere la funzione di delegato. Ciò perché non possono essere disconosciute le aspirazioni di coloro che devono assolvere periodi di comando o di attribuzioni specifiche che troverebbero invece difficoltà insormontabili alla promozione al grado superiore nel caso di periodi temporali più lunghi. L'affermazione del principio della rieleggibilità innalza, d'altronde, il tetto potenziale della durata della funzione rappresentativa dei singoli fino a quattro anni - per chi non ha conseguenze negative sulla progressione di carriera - e tende a premiare coloro che, in sede di elezioni, saranno riconosciuti dalla base meritevoli di un secondo mandato per l'attività svolta a favore degli interessi del personale.
        Altro aspetto fondamentale della legge è la previsione di norme volte a coinvolgere nella rappresentanza militare anche il personale motivato e realmente interessato alla soluzione concreta dei problemi di interesse generale. A tal fine viene considerato meritevole di riconoscimento l'avere espletato la funzione rappresentativa, con particolare riferimento al servizio svolto dai delegati del COCER.
        E' stata inoltre prevista a favore dei soli delegati del COCER la possibilità di divulgare comunicazioni, delibere e atti di interesse ricorrendo anche ai mass-media. Ciò per riconoscere l'importanza della funzione svolta dall'organismo rappresentativo centrale, istituzionalmente designato a rappresentare problematiche di carattere più generale. Tale facoltà è stata però limitata solo al COCER in quanto l'estensione a tutti i consigli avrebbe consentito un superfluo proliferare di informazioni, anche contrastanti, ed impedito la monitorizzazione di tutte le comunicazioni della rappresentanza e quindi la tempestività delle eventuali repliche che, invece, vengono doverosamente assegnate ai corrispondenti vertici militari (Capo di stato maggiore della difesa, Capi di stato maggiore di forza armata, Comandanti generali dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza).
        Onde conseguire, poi, ulteriori risparmi di risorse umane e finanziarie, si è ritenuto necessario, in armonia con i princìpi sanciti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalle recenti leggi finanziarie in materia di attività sindacale, porre un tetto preciso, calcolato in giorni, all'attività di rappresentanza militare, facendo salve le ulteriori e specifiche esigenze dei delegati del COCER impegnati nelle attività di concertazione.
        Sono state, infine, previste norme che tutelano i delegati senza peraltro riconoscere forme di immunità disciplinare.
        Di seguito si è inserita una breve illustrazione degli articoli costituenti il presente disegno di legge:

                a) l'articolo 1 prevede la nuova articolazione della rappresentanza militare;

                b) l'articolo 2 fissa la composizione dei singoli consigli;

                c) l'articolo 3 detta i requisiti necessari per l'eleggibilità dei delegati;

                d) l'articolo 4 indica nuove norme per l'elezione dei delegati e per la presidenza dei singoli consigli;

                e) l'articolo 5 fissa la durata del mandato dei delegati e la possibilità di essere rieletti;

                f) gli articoli 6 e 7 fissano le competenze ed il ruolo dei consigli;

                g) l'articolo 8 fissa i criteri di massima per le riunioni dei consigli di rappresentanza, prevedendo la necessità di concordare la data, l'ora e il luogo con l'autorità affiancata, stante la evidente necessità di subordinare gli incontri alle esigenze operative e di servizio;

                h) l'articolo 9 detta norme concernenti le facoltà ed i limiti del mandato fissando alcuni tetti annuali, in termini di giornate lavorative, all'attività dei delegati ai diversi livelli di rappresentanza;

                i) l'articolo 10 prevede norme volte a tutelare l'esercizio del mandato da possibili condizionamenti diretti o indiretti, e sancisce un riconoscimento per l'attività svolta dai delegati del COCER;

                l) l'articolo 11 stabilisce la possibilità per il Consiglio centrale e per i suoi delegati di rendere pubblici i propri atti;

                m) l'articolo 12 autorizza i Ministri interessati ad emanare il regolamento di attuazione della rappresentanza militare e quello interno per l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza militare;

                n) l'articolo 13 abroga le norme in contrasto con le disposizioni della legge.

        Il provvedimento non comporta oneri finanziari.




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