PROGETTO DI LEGGE - N. 3688




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Organi della rappresentanza militare).

        1. E' istituito a livello nazionale e interforze il Consiglio centrale della rappresentanza (COCER) che, sulla base delle decisioni assunte, d'iniziativa o su richiesta, dal comitato di presidenza, si articola e delibera in modo unitario o per commissioni interforze di categoria, secondo la ripartizione in categorie di cui alla tabella A allegata alla presente legge, o per comparti. I comparti sono tre, composti rispettivamente dai rappresentanti:

                a) del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, con esclusione, di quello di leva e dei volontari in ferma breve;

                b) del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione di quello di leva;

                c) del personale di leva di tutte le Forze armate e Corpi armati dello Stato, compreso quello in ferma breve dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

        2. Per le problematiche che riguardano singole Forze armate o singoli Corpi armati, il COCER si articola e delibera per sezioni autonome di Forza armata o Corpo armato. Tali sezioni sono: sezione COCER dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
        3. Nell'ambito delle singole Forze armate e Corpi armati sono altresì istituiti:

                a) consigli intermedi della rappresentanza (COIR), uno per ciascun alto comando. Nell'ambito della Marina militare sono previsti COIR presso gli alti comandi ed uno per le capitanerie di porto;

                b) consigli di base della rappresentanza (COBAR), uno per ciascuna unità a livello minimo compatibile con la struttura dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

        4. In tutti i consigli sono rappresentate di norma tutte le categorie e sottocategorie di cui alla tabella A allegata alla presente legge esistenti nell'ambito dell'unità, ente o comando corrispondente.


Art. 2.

(Composizione degli organismi centrali,
intermedi e di base).

        1. Il comitato di presidenza del COCER è costituito dal presidente e da due rappresentanti di ciascuna sezione, di cui uno eletto dai delegati delle categorie A e B ed uno eletto dai delegati delle categorie C e D di cui alla tabella A allegata alla presente legge, entrambi a turno semestrale fra le suddette categorie. I comitati di presidenza degli altri organi di rappresentanza, ivi comprese le articolazioni del COCER, sono costituiti secondo le norme stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 12, comma 2.
        2. Il COCER è costituito da tutti i delegati delle sezioni dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. I COIR sono composti da due membri per ciascuna categoria. I COBAR sono composti, ove possibile, da due membri per ciascuna categoria.
        3. La presidenza degli organi di rappresentanza e delle sue articolazioni, ivi compresi i rispettivi comitati di presidenza, è assunta dal delegato più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano. Il presidente fa applicare le decisioni assunte dal comitato di presidenza in ordine alle attività del Consiglio. Egli è responsabile dell'osservanza delle norme, ivi comprese quelle concernenti la rappresentanza militare, e della disciplina durante le riunioni. Le specifiche competenze e le correlate responsabilità dei componenti il comitato di presidenza in ordine alle decisioni assunte sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 12, comma 1.


Art. 3.

(Elettorato passivo).

        1. Sono eleggibili presso gli organismi della rappresentanza militare tutti i militari purché:

                a) non abbiano riportato condanna, ancorché non definitiva, per delitti non colposi o sanzione disciplinare di Stato;

                b) non abbiano riportato consegna di rigore per inosservanza delle norme di cui al vigente regolamento di disciplina militare negli ultimi due anni di servizio;

                c) non si trovino sottoposti ad una misura cautelare limitativa della libertà personale prevista dal codice di procedura penale;

                d) non siano comandanti corrispondenti di un qualsiasi consiglio della rappresentanza militare;

                e) debbano svolgere almeno sei mesi di servizio se militari di leva, un anno se in ferma breve o due anni di servizio se in servizio permanente, a decorrere dalla data delle elezioni;

                f) non si trovino in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa.

        2. I delegati del COBAR per poter essere eletti al corrispettivo COIR o COCER debbono presentare preliminarmente la loro candidatura. La candidatura è ammessa per uno solo dei predetti consigli.


Art. 4.

(Procedimenti elettorali).

        1. I rappresentanti delle sottocategorie di personale indicate nella tabella A allegata alla presente legge sono eletti, presso tutti i livelli di rappresentanza centrale, intermedio e di base, con voto diretto, unico, nominativo e segreto.
        2. I militari di tutte le sottocategorie di ciascuna unità di base eleggono propri rappresentanti presso i corrispondenti consigli di base. Alla elezione dei delegati dei consigli intermedi e delle sezioni del COCER provvedono i rappresentanti eletti nei consigli di base. I comandanti corrispondenti ai consigli di base partecipano alla elezione dei consigli intermedi e delle sezioni del COCER e quelli corrispondenti ai consigli intermedi partecipano all'elezione delle sezioni del COCER.
        3. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla copertura dei seggi disponibili. Con il regolamento di attuazione di cui l'articolo 12, comma 1, possono essere previste norme volte ad introdurre il raggiungimento di un quorum di voti quale condizione per la elezione.
        4. Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni.


Art. 5.

(Durata, decadenza e revoca del mandato).

        1. Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti da parte delle autorità militari corrispondenti ai diversi livelli di rappresentanza.
        2. La durata del mandato è di due anni per gli eletti nelle categorie A, B, e nella sottocategoria C1, di un anno per gli eletti nella sottocategoria C2, e di sei mesi per gli eletti nella categoria D. I delegati, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
        3. Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato con determinazione dell'autorità militare che lo ha proclamato eletto per una delle seguenti cause:

                a) cessazione dal servizio;

                b) trasferimento ad altro alto comando se delegato del COIR e ad altra unità di base se delegato del COBAR;
                c) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti dall'articolo 3, fatta eccezione per quello previsto dalla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo;

                d) passaggio ad altra categoria;

                e) dimissioni volontarie;

                f) revoca del mandato da parte della rispettiva base elettorale rappresentata previa istanza motivata e sottoscritta dalla metà più uno degli elettori.

        4. L'incarico di delegato del COCER o del COIR è incompatibile con il mantenimento dell'incarico presso il consiglio di base.
        5. Ai militari che decadono anticipatamente dal mandato subentrano, per il residuo periodo, i candidati che nella elezione corrispondente seguono immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle preferenze della sottocategoria di appartenenza. Ove ciò non sia possibile, limitatamente ai delegati del COCER non sostituibili nell'ambito della categoria, si procede ad elezioni straordinarie per le sole sottocategorie interessate e per il periodo residuo di mandato. Per i COIR ed i COBAR si procede ad elezioni straordinarie solo nel caso in cui siano decaduti e non siano sostituibili ambedue i delegati di una categoria.
        6. I delegati, alla scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli di rappresentanza.


Art. 6.

(Competenze dei consigli di rappresentanza).

        1. Le competenze del COCER attengono alla formulazione di pareri, proposte e richieste sulle materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari riguardo alla condizione ed alla tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.
        2. Tutti i consigli di rappresentanza hanno la funzione di prospettare alle autorità gerarchiche corrispondenti le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse:

                a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale e inserimento nell'attività lavorativa per coloro che cessano dal servizio militare;

                b) provvidenze per gli infortuni subìti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

                c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

                d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;

                e) condizioni igienico-sanitarie;

                f) alloggi.

        3. Sono escluse in ogni caso dalle competenze di tutti i consigli di rappresentanza le materie concernenti l'ordinamento, le operazioni, l'addestramento, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.
        4. Le richieste inerenti a materie escluse dalla competenza della rappresentanza non sono trattate dal comandante affiancato, che le respinge ai richiedenti e non ne autorizza la diffusione.
        5. Il COCER può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni competenti per materia delle due Camere sulle materie indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.


Art. 7.

(Ruolo dei consigli di rappresentanza).

        1. Il COCER avanza pareri, proposte e richieste interforze, di categoria e di comparto al Capo di stato maggiore della difesa, che risponde entro sessanta giorni. Nel caso di richieste avanzate da singole categorie o comparti il Capo di stato maggiore della difesa può richiedere il parere degli altri comparti o categorie. In assenza di risposte o ritenendo comunque il COCER che una questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene portata a conoscenza del Ministro della difesa, nonché del Ministro delle finanze ove riguardi anche il Corpo della Guardia di finanza.
        2. Le sezioni del COCER, nonché i COIR ed i COBAR nelle materie di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, possono inviare proposte ai consigli di livello superiore ovvero prospettare problematiche, a cui può dare soluzione il comandante corrispondente. I Capi di stato maggiore di forza armata ed i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza rispondono entro sessanta giorni e possono chiedere, in esito alle richieste avanzate dalle proprie sezioni, di acquisire i pareri dei consigli intermedi. In assenza di risposte o ritenendo comunque una sezione che la questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene sottoposta all'attenzione del presidente del COCER che adisce il Ministro della difesa o, se trattasi della sezione del Corpo della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze.
        3. Per i provvedimenti di interesse collettivo da adottare nelle materie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), ove detti provvedimenti richiedano il concorso o la collaborazione delle regioni, province e comuni, l'amministrazione militare competente concorda la programmazione e lo sviluppo delle relative iniziative con gli organi della rappresentanza militare.
        4. I rappresentanti delle sezioni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché i rappresentanti della sezione dell'Arma dei carabinieri e della sezione del Corpo della Guardia di finanza del Consiglio centrale partecipano, per le materie e con le modalità previste dalle specifiche norme di legge, alle concertazioni interministeriali.
        5. Il presidente di ciascun consiglio della rappresentanza militare trova collocazione nelle cerimonie e nelle attività collettive a cui partecipano reparti dell'ente di appartenenza.

Art. 8.

(Riunioni dei consigli di rappresentanza).

        1. Tutti i consigli ai vari livelli sono convocati dal rispettivo presidente, su iniziativa del comitato di presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei delegati che ne fanno parte o su richiesta dell'autorità corrispondente. La data e l'ora della riunione vanno concordate con l'autorità corrispondente cui deve essere altresì comunicato il relativo ordine del giorno. I consigli sono convocati presso la rispettiva sede istituzionale, fatte salve esigenze straordinarie da valutare da parte dell'autorità corrispondente.
        2. I consigli della rappresentanza militare sono convocati nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 9. Le riunioni del COCER, a carattere unitario o di comparto, hanno priorità su quelle di sezione.
        3. L'assemblea dei singoli consigli e delle articolazioni del COCER è valida se è presente la metà più uno dei delegati componenti i medesimi consigli o articolazioni. Le delibere dei singoli consigli e delle articolazioni del COCER per essere valide debbono essere approvate dalla maggioranza dei presenti e comunque debbono avere ottenuto un numero di voti non inferiore ad un terzo dei delegati componenti i singoli consigli o articolazioni del COCER.
        4. Ove l'assemblea non raggiunga il quorum di cui al comma 3, la riunione è sciolta e rinviata a nuova convocazione da concordare con le modalità previste dal comma 1. Per l'organismo centrale, in caso di mancanza di numero legale, per rendere valida l'assemblea, è possibile riunirsi in seconda convocazione per comparti o per commissioni purché siano presenti due terzi dei delegati delle singole commissioni o comparti.
        5. Le riunioni hanno luogo nelle ore di servizio e costituiscono a tutti gli effetti attività di servizio. Nel corso delle riunioni i delegati non possono allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione del presidente, sentito, se del caso, il comitato di presidenza. L'autorizzazione non può essere concessa qualora essa determini la mancanza del numero legale di cui al comma 3.

Art. 9.

(Facoltà e limiti del mandato).

        1. I militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli di cui fanno parte e devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti. A tale scopo, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili, per la partecipazione alle attività degli organi di rappresentanza militare o loro articolazioni i militari eletti possono utilizzare, previa autorizzazione dell'autorità competente, giorni lavorativi fino ad un massimo annuo di:

                a) centoventi, se eletti al COCER. Tale limite può essere superato esclusivamente per le attività di concertazione, limitatamente ai delegati del COCER delle categorie interessate;

                b) ventiquattro, se eletti ai COIR;

                c) dodici, se eletti ai COBAR.

        2. Dal computo dei giorni di cui al comma 1 sono escluse le eventuali riunioni indette su richiesta dei comandanti corrispondenti.
        3. La partecipazione dei delegati alle riunioni dei consigli è obbligatoria nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.
        4. L'esercizio del mandato è limitato alle attività previste dalla presente legge e non sottrae i delegati ai diritti e ai doveri derivanti dal proprio stato militare.


Art. 10.

(Tutela e diritti dei delegati).

        1. I militari eletti nei consigli di rappresentanza non sono perseguibili per le opinioni espresse durante le riunioni degli organi di rappresentanza, purché queste non siano in contrasto con la vigente normativa.
        2. Il trasferimento di delegati ad unità o comando od ente facente capo ad altro organo di rappresentanza militare, di analogo livello a quello cui il delegato appartiene, può essere disposto dall'amministrazione militare solo dopo la preventiva acquisizione del parere del consiglio di rappresentanza di appartenenza del delegato. In caso di discordanza prevalgono le motivate necessità d'impiego dell'amministrazione militare.
        3. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato degli organismi di rappresentanza militare o di singoli delegati.
        4. L'espletamento della funzione rappresentativa, con particolare riferimento a quella svolta dai delegati del COCER, deve essere riportata nella documentazione personale e costituisce titolo utile da valutare ai fini dell'avanzamento.
        5. I delegati della rappresentanza militare partecipano ai servizi previsti in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza.
        6. Ai delegati inviati fuori sede per assolvere il mandato, cui non sia applicabile la normativa sul trattamento di missione previsto per il restante personale militare, può essere concesso il rimborso delle spese documentate, sostenute durante la missione per il pernottamento ed i pasti, nella misura e nei limiti previsti per il personale militare della categoria immediatamente superiore.


Art. 11.

(Pubblicità delle delibere).

        1. Le delibere di ciascun consiglio di rappresentanza sono affisse ad appositi albi delle unità di base in esso confluenti e, ove necessario, delle unità elementari in cui si articola l'unità di base.
        2. Le delibere ed eventuali comunicati approvati dal COCER o dalle sue articolazioni, esclusivamente per le materie di competenza di cui all'articolo 6, possono essere resi pubblici dagli stessi organismi e dai singoli delegati dei COCER, anche attraverso i mezzi di informazione e stampa, purché senza oneri per l'amministrazione militare.

Art. 12.

(Regolamento di attuazione
e regolamento interno).

        1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il nuovo regolamento di attuazione della rappresentanza militare, previa acquisizione del parere dell'organo centrale della rappresentanza e delle competenti Commissioni parlamentari. Con il medesimo decreto sono stabilite le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni. Fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, laddove non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
        2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, emana, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza militare deliberato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti e proposto al Ministro della difesa ai fini della conseguente approvazione. Resta in vigore, fino alla emanazione del citato regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza militare, il regolamento approvato con decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985, laddove non in contrasto con le disposizioni della presente legge.


Art. 13.

(Abrogazione di norme ed entrata in vigore).

        1. Sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
        2. I richiami alle disposizioni di cui al comma 1, contenuti in leggi o regolamenti vigenti, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nella presente legge.
        3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Tabella A
(articolo 1, comma 1)


CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA
COMPOSIZIONE

... (omissis) ...



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