PROGETTO DI LEGGE - N. 3688
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Organi della rappresentanza militare).
1. E' istituito a livello nazionale e interforze il
Consiglio centrale della rappresentanza (COCER) che, sulla
base delle decisioni assunte, d'iniziativa o su richiesta, dal
comitato di presidenza, si articola e delibera in modo
unitario o per commissioni interforze di categoria, secondo la
ripartizione in categorie di cui alla tabella A allegata
alla presente legge, o per comparti. I comparti sono tre,
composti rispettivamente dai rappresentanti:
a) del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, con esclusione, di quello di leva e dei
volontari in ferma breve;
b) del personale dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza, con esclusione di quello di
leva;
c) del personale di leva di tutte le Forze armate
e Corpi armati dello Stato, compreso quello in ferma breve
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
2. Per le problematiche che riguardano singole Forze
armate o singoli Corpi armati, il COCER si articola e delibera
per sezioni autonome di Forza armata o Corpo armato. Tali
sezioni sono: sezione COCER dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza.
3. Nell'ambito delle singole Forze armate e Corpi armati
sono altresì istituiti:
a) consigli intermedi della rappresentanza (COIR),
uno per ciascun alto comando. Nell'ambito della Marina
militare sono previsti COIR presso gli alti comandi ed uno per
le capitanerie di porto;
b) consigli di base della rappresentanza (COBAR),
uno per ciascuna unità a livello minimo compatibile con la
struttura dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza.
4. In tutti i consigli sono rappresentate di norma tutte
le categorie e sottocategorie di cui alla tabella A
allegata alla presente legge esistenti nell'ambito
dell'unità, ente o comando corrispondente.
Art. 2.
(Composizione degli organismi centrali,
intermedi e di base).
1. Il comitato di presidenza del COCER è costituito dal
presidente e da due rappresentanti di ciascuna sezione, di cui
uno eletto dai delegati delle categorie A e B ed
uno eletto dai delegati delle categorie C e D di
cui alla tabella A allegata alla presente legge, entrambi a
turno semestrale fra le suddette categorie. I comitati di
presidenza degli altri organi di rappresentanza, ivi comprese
le articolazioni del COCER, sono costituiti secondo le norme
stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 12,
comma 2.
2. Il COCER è costituito da tutti i delegati delle sezioni
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, secondo
quanto indicato nella tabella A allegata alla presente
legge. I COIR sono composti da due membri per ciascuna
categoria. I COBAR sono composti, ove possibile, da due membri
per ciascuna categoria.
3. La presidenza degli organi di rappresentanza e delle
sue articolazioni, ivi compresi i rispettivi comitati di
presidenza, è assunta dal delegato più elevato in grado o, a
parità di grado, dal più anziano. Il presidente fa applicare
le decisioni assunte dal comitato di presidenza in ordine alle
attività del Consiglio. Egli è responsabile dell'osservanza
delle norme, ivi comprese quelle concernenti la rappresentanza
militare, e della disciplina durante le riunioni. Le
specifiche competenze e le correlate responsabilità dei
componenti il comitato di presidenza in ordine alle decisioni
assunte sono definite dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 12, comma 1.
Art. 3.
(Elettorato passivo).
1. Sono eleggibili presso gli organismi della
rappresentanza militare tutti i militari purché:
a) non abbiano riportato condanna, ancorché non
definitiva, per delitti non colposi o sanzione disciplinare di
Stato;
b) non abbiano riportato consegna di rigore per
inosservanza delle norme di cui al vigente regolamento di
disciplina militare negli ultimi due anni di servizio;
c) non si trovino sottoposti ad una misura
cautelare limitativa della libertà personale prevista dal
codice di procedura penale;
d) non siano comandanti corrispondenti di un
qualsiasi consiglio della rappresentanza militare;
e) debbano svolgere almeno sei mesi di servizio se
militari di leva, un anno se in ferma breve o due anni di
servizio se in servizio permanente, a decorrere dalla data
delle elezioni;
f) non si trovino in stato di sospensione
dall'impiego o di aspettativa.
2. I delegati del COBAR per poter essere eletti al
corrispettivo COIR o COCER debbono presentare preliminarmente
la loro candidatura. La candidatura è ammessa per uno solo dei
predetti consigli.
Art. 4.
(Procedimenti elettorali).
1. I rappresentanti delle sottocategorie di personale
indicate nella tabella A allegata alla presente legge
sono eletti, presso tutti i livelli di rappresentanza
centrale, intermedio e di base, con voto diretto, unico,
nominativo e segreto.
2. I militari di tutte le sottocategorie di ciascuna unità
di base eleggono propri rappresentanti presso i corrispondenti
consigli di base. Alla elezione dei delegati dei consigli
intermedi e delle sezioni del COCER provvedono i
rappresentanti eletti nei consigli di base. I comandanti
corrispondenti ai consigli di base partecipano alla elezione
dei consigli intermedi e delle sezioni del COCER e quelli
corrispondenti ai consigli intermedi partecipano all'elezione
delle sezioni del COCER.
3. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti fino alla copertura dei seggi disponibili. Con
il regolamento di attuazione di cui l'articolo 12, comma 1,
possono essere previste norme volte ad introdurre il
raggiungimento di un quorum di voti quale condizione per
la elezione.
4. Il militare ha il dovere di partecipare alle
elezioni.
Art. 5.
(Durata, decadenza e revoca del mandato).
1. Il mandato è conferito con la proclamazione degli
eletti da parte delle autorità militari corrispondenti ai
diversi livelli di rappresentanza.
2. La durata del mandato è di due anni per gli eletti
nelle categorie A, B, e nella sottocategoria
C1, di un anno per gli eletti nella sottocategoria
C2, e di sei mesi per gli eletti nella categoria
D. I delegati, purché in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 3, sono immediatamente rieleggibili per una sola
volta.
3. Il militare eletto quale rappresentante cessa
anticipatamente dal mandato con determinazione dell'autorità
militare che lo ha proclamato eletto per una delle seguenti
cause:
a) cessazione dal servizio;
b) trasferimento ad altro alto comando se delegato
del COIR e ad altra unità di base se delegato del COBAR;
c) perdita di uno o più requisiti per
l'eleggibilità previsti dall'articolo 3, fatta eccezione per
quello previsto dalla lettera e) del comma 1 del
medesimo articolo;
d) passaggio ad altra categoria;
e) dimissioni volontarie;
f) revoca del mandato da parte della rispettiva
base elettorale rappresentata previa istanza motivata e
sottoscritta dalla metà più uno degli elettori.
4. L'incarico di delegato del COCER o del COIR è
incompatibile con il mantenimento dell'incarico presso il
consiglio di base.
5. Ai militari che decadono anticipatamente dal mandato
subentrano, per il residuo periodo, i candidati che nella
elezione corrispondente seguono immediatamente l'ultimo degli
eletti nella graduatoria delle preferenze della sottocategoria
di appartenenza. Ove ciò non sia possibile, limitatamente ai
delegati del COCER non sostituibili nell'ambito della
categoria, si procede ad elezioni straordinarie per le sole
sottocategorie interessate e per il periodo residuo di
mandato. Per i COIR ed i COBAR si procede ad elezioni
straordinarie solo nel caso in cui siano decaduti e non siano
sostituibili ambedue i delegati di una categoria.
6. I delegati, alla scadenza del mandato, rimangono in
carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi
consigli di rappresentanza.
Art. 6.
(Competenze dei consigli di rappresentanza).
1. Le competenze del COCER attengono alla formulazione di
pareri, proposte e richieste sulle materie che formano oggetto
di norme legislative e regolamentari riguardo alla condizione
ed alla tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria,
culturale e morale dei militari.
2. Tutti i consigli di rappresentanza hanno la funzione di
prospettare alle autorità gerarchiche corrispondenti le
istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di
interesse:
a) conservazione dei posti di lavoro durante il
servizio militare, qualificazione professionale e inserimento
nell'attività lavorativa per coloro che cessano dal servizio
militare;
b) provvidenze per gli infortuni subìti e per le
infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
c) attività assistenziali, culturali, ricreative e
di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
d) organizzazione delle sale convegno e delle
mense;
e) condizioni igienico-sanitarie;
f) alloggi.
3. Sono escluse in ogni caso dalle competenze di tutti i
consigli di rappresentanza le materie concernenti
l'ordinamento, le operazioni, l'addestramento, il settore
logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e
l'impiego del personale.
4. Le richieste inerenti a materie escluse dalla
competenza della rappresentanza non sono trattate dal
comandante affiancato, che le respinge ai richiedenti e non ne
autorizza la diffusione.
5. Il COCER può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle
Commissioni competenti per materia delle due Camere sulle
materie indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo e
secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
Art. 7.
(Ruolo dei consigli di rappresentanza).
1. Il COCER avanza pareri, proposte e richieste
interforze, di categoria e di comparto al Capo di stato
maggiore della difesa, che risponde entro sessanta giorni. Nel
caso di richieste avanzate da singole categorie o comparti il
Capo di stato maggiore della difesa può richiedere il parere
degli altri comparti o categorie. In assenza di risposte o
ritenendo comunque il COCER che una questione sia meritevole
di ulteriore esame, essa viene portata a conoscenza del
Ministro della difesa, nonché del Ministro delle finanze ove
riguardi anche il Corpo della Guardia di finanza.
2. Le sezioni del COCER, nonché i COIR ed i COBAR nelle
materie di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge,
possono inviare proposte ai consigli di livello superiore
ovvero prospettare problematiche, a cui può dare soluzione il
comandante corrispondente. I Capi di stato maggiore di forza
armata ed i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza rispondono entro sessanta
giorni e possono chiedere, in esito alle richieste avanzate
dalle proprie sezioni, di acquisire i pareri dei consigli
intermedi. In assenza di risposte o ritenendo comunque una
sezione che la questione sia meritevole di ulteriore esame,
essa viene sottoposta all'attenzione del presidente del COCER
che adisce il Ministro della difesa o, se trattasi della
sezione del Corpo della Guardia di finanza, il Ministro delle
finanze.
3. Per i provvedimenti di interesse collettivo da adottare
nelle materie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera
c), ove detti provvedimenti richiedano il concorso o la
collaborazione delle regioni, province e comuni,
l'amministrazione militare competente concorda la
programmazione e lo sviluppo delle relative iniziative con gli
organi della rappresentanza militare.
4. I rappresentanti delle sezioni dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, nonché i rappresentanti della
sezione dell'Arma dei carabinieri e della sezione del Corpo
della Guardia di finanza del Consiglio centrale partecipano,
per le materie e con le modalità previste dalle specifiche
norme di legge, alle concertazioni interministeriali.
5. Il presidente di ciascun consiglio della rappresentanza
militare trova collocazione nelle cerimonie e nelle attività
collettive a cui partecipano reparti dell'ente di
appartenenza.
Art. 8.
(Riunioni dei consigli di rappresentanza).
1. Tutti i consigli ai vari livelli sono convocati dal
rispettivo presidente, su iniziativa del comitato di
presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei delegati che
ne fanno parte o su richiesta dell'autorità corrispondente. La
data e l'ora della riunione vanno concordate con l'autorità
corrispondente cui deve essere altresì comunicato il relativo
ordine del giorno. I consigli sono convocati presso la
rispettiva sede istituzionale, fatte salve esigenze
straordinarie da valutare da parte dell'autorità
corrispondente.
2. I consigli della rappresentanza militare sono convocati
nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 9. Le riunioni
del COCER, a carattere unitario o di comparto, hanno priorità
su quelle di sezione.
3. L'assemblea dei singoli consigli e delle articolazioni
del COCER è valida se è presente la metà più uno dei delegati
componenti i medesimi consigli o articolazioni. Le delibere
dei singoli consigli e delle articolazioni del COCER per
essere valide debbono essere approvate dalla maggioranza dei
presenti e comunque debbono avere ottenuto un numero di voti
non inferiore ad un terzo dei delegati componenti i singoli
consigli o articolazioni del COCER.
4. Ove l'assemblea non raggiunga il quorum di cui al
comma 3, la riunione è sciolta e rinviata a nuova convocazione
da concordare con le modalità previste dal comma 1. Per
l'organismo centrale, in caso di mancanza di numero legale,
per rendere valida l'assemblea, è possibile riunirsi in
seconda convocazione per comparti o per commissioni purché
siano presenti due terzi dei delegati delle singole
commissioni o comparti.
5. Le riunioni hanno luogo nelle ore di servizio e
costituiscono a tutti gli effetti attività di servizio. Nel
corso delle riunioni i delegati non possono allontanarsi
dall'aula senza l'autorizzazione del presidente, sentito, se
del caso, il comitato di presidenza. L'autorizzazione non può
essere concessa qualora essa determini la mancanza del numero
legale di cui al comma 3.
Art. 9.
(Facoltà e limiti del mandato).
1. I militari eletti quali delegati rappresentano le
categorie di appartenenza nei consigli di cui fanno parte e
devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per
le quali sono stati eletti. A tale scopo, fatte salve le
esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti
assolvibili, per la partecipazione alle attività degli organi
di rappresentanza militare o loro articolazioni i militari
eletti possono utilizzare, previa autorizzazione dell'autorità
competente, giorni lavorativi fino ad un massimo annuo di:
a) centoventi, se eletti al COCER. Tale limite può
essere superato esclusivamente per le attività di
concertazione, limitatamente ai delegati del COCER delle
categorie interessate;
b) ventiquattro, se eletti ai COIR;
c) dodici, se eletti ai COBAR.
2. Dal computo dei giorni di cui al comma 1 sono escluse
le eventuali riunioni indette su richiesta dei comandanti
corrispondenti.
3. La partecipazione dei delegati alle riunioni dei
consigli è obbligatoria nel rispetto dei limiti di cui al
comma 1.
4. L'esercizio del mandato è limitato alle attività
previste dalla presente legge e non sottrae i delegati ai
diritti e ai doveri derivanti dal proprio stato militare.
Art. 10.
(Tutela e diritti dei delegati).
1. I militari eletti nei consigli di rappresentanza non
sono perseguibili per le opinioni espresse durante le riunioni
degli organi di rappresentanza, purché queste non siano in
contrasto con la vigente normativa.
2. Il trasferimento di delegati ad unità o comando od ente
facente capo ad altro organo di rappresentanza militare, di
analogo livello a quello cui il delegato appartiene, può
essere disposto dall'amministrazione militare solo dopo la
preventiva acquisizione del parere del consiglio di
rappresentanza di appartenenza del delegato. In caso di
discordanza prevalgono le motivate necessità d'impiego
dell'amministrazione militare.
3. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare
l'esercizio del mandato degli organismi di rappresentanza
militare o di singoli delegati.
4. L'espletamento della funzione rappresentativa, con
particolare riferimento a quella svolta dai delegati del
COCER, deve essere riportata nella documentazione personale e
costituisce titolo utile da valutare ai fini
dell'avanzamento.
5. I delegati della rappresentanza militare partecipano ai
servizi previsti in modo proporzionale al tempo in cui sono
presenti presso i reparti di appartenenza.
6. Ai delegati inviati fuori sede per assolvere il
mandato, cui non sia applicabile la normativa sul trattamento
di missione previsto per il restante personale militare, può
essere concesso il rimborso delle spese documentate, sostenute
durante la missione per il pernottamento ed i pasti, nella
misura e nei limiti previsti per il personale militare della
categoria immediatamente superiore.
Art. 11.
(Pubblicità delle delibere).
1. Le delibere di ciascun consiglio di rappresentanza sono
affisse ad appositi albi delle unità di base in esso
confluenti e, ove necessario, delle unità elementari in cui si
articola l'unità di base.
2. Le delibere ed eventuali comunicati approvati dal COCER
o dalle sue articolazioni, esclusivamente per le materie di
competenza di cui all'articolo 6, possono essere resi pubblici
dagli stessi organismi e dai singoli delegati dei COCER, anche
attraverso i mezzi di informazione e stampa, purché senza
oneri per l'amministrazione militare.
Art. 12.
(Regolamento di attuazione
e regolamento interno).
1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
delle finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, il nuovo regolamento di attuazione
della rappresentanza militare, previa acquisizione del parere
dell'organo centrale della rappresentanza e delle competenti
Commissioni parlamentari. Con il medesimo decreto sono
stabilite le norme di collegamento con i rappresentanti dei
militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati
dalle rispettive associazioni. Fino alla data di entrata in
vigore del citato regolamento di attuazione si applica il
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive
modificazioni, laddove non in contrasto con le disposizioni
della presente legge.
2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
delle finanze, emana, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, il regolamento interno per
l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza
militare deliberato dall'organo centrale a maggioranza
assoluta dei componenti e proposto al Ministro della difesa ai
fini della conseguente approvazione. Resta in vigore, fino
alla emanazione del citato regolamento interno per
l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza
militare, il regolamento approvato con decreto del Ministro
della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985, laddove non in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
Art. 13.
(Abrogazione di norme ed entrata in vigore).
1. Sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11
luglio 1978, n. 382, e tutte le disposizioni incompatibili con
la presente legge.
2. I richiami alle disposizioni di cui al comma 1,
contenuti in leggi o regolamenti vigenti, devono intendersi
riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nella
presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella A
(articolo 1, comma 1)
CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA
COMPOSIZIONE
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