PROGETTO DI LEGGE - N. 3114




        Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni si è posto come urgente necessità che l'ordine dei giornalisti affronti una profonda riforma in quanto l'ordine organizza una professione che è il simbolo stesso della democrazia e delle libertà civili.
        Il giornalismo italiano ha bisogno di una riforma rigorosa, che integri una volta per tutte la professione all'università. I corsi universitari di giornalismo e l'ordine (concepito dal codice civile come ente che organizza la professione) sono il mezzo indispensabile per raggiungere il fine delle garanzie da offrire ai cittadini lettori e telespettatori. Tutelando i cittadini, l'informazione e la democrazia, si tutela infatti anche il giornalista, il soggetto che è fonte dell'informazione. Il legislatore deve porre mano ora al cruciale problema della formazione del giornalista, che va dall'università all'ordine. Un ordine dei giornalisti senza laurea in giornalismo è, infatti, un contro senso, perché quasi tutte le professioni intellettuali, organizzate con un ordine e un albo, nascono nell'università.
        L'ordinamento giuridico italiano accorda particolari tutele alle professioni intellettuali.
        La Costituzione (articolo 33) prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Il codice civile (articolo 2229) afferma che sono professioni intellettuali solo quelle riconosciute come tali dalla legge e per il cui esercizio "è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi", e agli ordini sono devoluti "l'accertamento dei requisiti per la iscrizione negli albi e negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti". A questa normativa non sfugge la professione giornalistica organizzata dal legislatore nel 1963 con l'ordine, l'albo e l'esame di Stato.
        Le regole dell'ordine dei giornalisti, quindi, non sono anomale, ma eguali a quelle degli altri ventitre ordini e collegi operanti in Italia. Con la legge 3 febbraio 1963, n. 69, la professione giornalistica è riconosciuta legalmente, come le altre professioni italiane. E' un sistema che non ha riscontri nei Paesi dell'Unione europea, anche se in alcuni - Francia, Portogallo, Spagna, Lussemburgo - la professione giornalistica è tutelata giuridicamente, come in Italia. La disciplina comunitaria è sostanzialmente neutra rispetto all'esistenza o meno degli ordini professionali. Con le leggi comunitarie del 1990 (n. 428 del 1990) e del 1996 (n. 52 del 1996) - in base alle quali i cittadini comunitari possono iscriversi agli elenchi dei pubblicisti e dei professionisti dell'albo e al registro dei praticanti, oltre a poter essere editori e direttori di quotidiani e periodici nel nostro Paese - l'Italia ha imboccato la via della compatibilità dell'ordine dei giornalisti con l'Unione europea attraverso il riconoscimento dell'organizzazione in essere della professione e della reciprocità. I cittadini comunitari possono inoltre sostenere nella loro lingua l'esame di Stato per diventare giornalisti professionisti in Italia. Il Consiglio d'Europa, nella risoluzione 1^ luglio 1993 (n. 1003) relativa all'etica del giornalismo, scrive che "per la vigilanza sul rispetto dei princìpi deontologici, è necessario creare organismi o meccanismi di autocontrollo, che elaborino risoluzioni sul rispetto dei precetti deontologici da parte dei giornalisti, che i mezzi di comunicazione si impegneranno a rendere pubblici".
        L'Italia, con l'ordine dei giornalisti, ha già creato il suo organismo di autocontrollo dal 1963.
        Con decreto 11 aprile 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e l'ordine nazionale dei giornalisti, ha varato la laurea "lunga" in giornalismo, mandando in archivio quella "breve" varata con decreto 31 ottobre 1991. I corsi in giornalismo (quinquennali) partiranno nell'autunno del 1997 nell'ambito delle facoltà che hanno corsi di laurea in scienze della comunicazione. I futuri laureati in giornalismo sosterranno automaticamente l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
        E' il caso di sottolineare che i cittadini possono essere tutelati dai giornalisti che tengono comportamenti riprovevoli sul piano etico non già abolendo la legge del 1963, ma in un solo modo: creando strumenti adeguati che formino i giornalisti. Il vero e unico fine dei corsi universitari di giornalismo è la tutela del cittadino, dell'informazione e della democrazia. I corsi universitari in giornalismo, e l'ordine concepito dal codice civile come ente che organizza la professione, sono il mezzo indispensabile per raggiungere il fine delle garanzie da offrire ai cittadini lettori e telespettatori. Tutelando i cittadini, l'informazione e la democrazia, si tutela anche il giornalista, il soggetto che è fonte dell'informazione.
        Si afferma qui la centralità del cittadino nel sistema dell'informazione. Il diritto del cittadino a ricevere un'informazione corretta va di pari passo con la formazione di giornalisti che conoscono i saperi scientifici e tecnici della professione così come sono stati individuati dall'università. La laurea in giornalismo e l'ordine sono i mezzi indispensabili per garantire i diritti dei cittadini a un'informazione corretta.
        Come è delineata la professione giornalistica nell'ordinamento giuridico italiano? La legge istitutiva dell'ordine (n. 69 del 1963) riconosce (all'articolo 34) tre figure di giornalisti: a) della carta stampata (quotidiani e periodici); b) della radio; c) della televisione. Il regolamento di esecuzione della legge professionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, così come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica n. 212 del 1972 e n. 649 del 1976 ha introdotto inoltre le figure giornalistiche dei tele-cine-foto-operatori e dei grafici.
        E' riconosciuta altresì come attività giornalistica quella compiuta: a) dal disegnatore (Corte d'appello di Roma, sentenza 22 novembre 1944, in Luigi Caiazza, I rapporti di lavoro dei giornalisti, pagina 39; Tribunale di Roma, 4 settembre 1963, in Giurisprudenza italiana, 1964, pagina 463);b) dal vignettista (Tribunale di Venezia, 8 aprile 1974, Manzi c. società editrice San Marco; Cassazione civile-Sezione lavoro, 20 ottobre 1978, sentenza n. 4761 in Pietro Zanelli, Il contratto dei giornalisti, Zanichelli 1980, pagina 28 e in Domenico D'Amati, Il lavoro dei giornalisti, Cedam 1989, pagina 53).
        I quattro giornalismi - scritto, verbale, grafico, visivo - sono messi dalla Cassazione allo stesso livello. E' chiaro che alcune attività giornalistiche, che comportano cioè mediazione culturale tra il fatto o il documento e la diffusione e conoscenza di esso, poste in essere dai nuovi media a diffusione elettronica entrano a pieno titolo in questa classificazione in quanto coinvolgono una produzione originale di opere intellettuali e quindi una capacità professionale e una responsabilità degli autori che sono perciò da considerare giornalisti.
        Il riconoscimento ufficiale della professione di giornalista segue un iter legislativo lungo, iniziato nel 1908 e culminato con la legge istitutiva dell'ordine 3 febbraio 1963, n. 69. Il Digesto della UTET (lex) su cd rom enumera (al 15 luglio 1996) duecentonovanta leggi, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti ministeriali, decreti legislativi luogotenenziali, regi decreti attualmente in vigore e dedicati ai giornalisti e alle istituzioni dei giornalisti. Le norme fondamentali possono essere così disposte:

            1) legge 9 luglio 1908, n. 406: l'articolo 4 cita per la prima volta i giornalisti professionisti italiani in quanto tali;

            2) legge 31 dicembre 1925, n. 2307: colloca la disciplina organizzativa dell'attività giornalistica nell'ambito dell'ordinamento corporativo. L'articolo 7 prevede l'istituzione di un ordine dei giornalisti (mai, però, diventato operativo);

            3) legge 3 aprile 1926, n. 563: detta le norme sull'organizzazione sindacale di tutte le professioni e sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;

            4) regio decreto 28 febbraio 1928, n. 384: istituisce l'albo professionale dei giornalisti presso ogni sindacato regionale fascista dei giornalisti. Il regio decreto n. 384 del 1928 (con le correzioni apportate dal decreto legislativo luogotenenziale n. 302 del 1944) è rimasto in vigore fino al giugno 1965, quando, dopo l'approvazione del regolamento di esecuzione, è diventata operativa la legge del 1963 sull'ordinamento della professione giornalistica;

            5) regio decreto 21 novembre 1929 n. 2291: prevede la istituzione di scuole professionali per giornalisti debitamente riconosciute;

            6) decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302: abolita l'organizzazione corporativa, si provvide ad affidare provvisoriamente le funzioni della tenuta degli albi dei giornalisti a una commissione unica con sede in Roma, nominata dal Ministro di grazia e giustizia;

            7) decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382: detta norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali. L'articolo 26 preannuncia un decreto sui consigli degli ordini e la commissione centrale dei giornalisti.

        Altre leggi di particolare importanza sono:

            1) legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47: fissa la figura del direttore responsabile e del proprietario dei giornali e dei periodici nonché le regole per la registrazione dei giornali e dei periodici. Rende obbligatoria la rettifica, stabilisce le pene per il reato di diffamazione e pone limiti alle pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza e alle pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante;

            2) legge "Rubinacci" 20 dicembre 1951, n. 1564, e legge "Vigorelli" 9 novembre 1955, n. 1122: la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti è attuata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) "Giovanni Amendola" già riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898. L'INPGI sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie garantite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'articolo 2 (ultimo comma) della legge 29 maggio 1982, n. 297, affida all'INPGI la gestione del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto per i giornalisti;

            3) decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 153: ha reso efficace erga omnes il contratto nazionale di lavoro giornalistico 10 gennaio 1959;

            4) legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione giornalistica. E' la legge che organizza, come le altre professioni, la professione giornalistica con l'ordine e l'albo (diviso negli elenchi dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti) secondo quanto stabilisce l'articolo 2229 del codice civile. L'ordine è delegato anche a organizzare l'esame di Stato (previsto dalla Costituzione) per l'accesso alla professione. All'albo è annesso un registro dei praticanti;

            5) legge 10 giugno 1969, n. 308: regola l'iscrizione dei giornalisti stranieri nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge professionale, nonché la formazione dei collegi giudicanti presso tribunali e corti di appello. Tribunali e corti d'appello saranno integrati da un professionista e da un pubblicista nominati in numero doppio;

            6) decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68: con riferimento all'articolo 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Questo decreto stabilisce che il personale degli ordini professionali "appartiene" al comparto degli enti pubblici non economici. Tale "collocazione" del personale è stata ribadita dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, con riferimento all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

            7) nuovo codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989. L'articolo 200 riconosce il segreto professionale soltanto ai giornalisti professionisti. L'articolo 115 configura i consigli degli ordini come giudici disciplinari dei giornalisti che violano l'obbligo di non pubblicare le generalità e le fotografie dei minori (obbligo che è al comma 6 dell'articolo 114);

            8) legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990). L'articolo 9 stabilisce che i cittadini degli Stati membri della Comunità europea (ora Unione europea) sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti dell'albo;

            9) legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994). L'articolo 9 riconosce che i cittadini comunitari sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge sulla stampa n. 47 del 1948; i cittadini comunitari possono, quindi, assumere in Italia la veste giuridica di editori o di direttori responsabili di quotidiani e periodici;

            10) legge 18 dicembre 1996, n. 675, sulla privacy informatica "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". L'articolo 7 impone a chi procede a un trattamento di dati personali l'obbligo di darne notificazione al garante per la tutela delle persone. Gli iscritti agli albi professionali possono effettuare la notificazione anche tramite il proprio ordine professionale. L'articolo 25 disciplina il trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista. Recita ancora l'articolo 25: "Il garante promuove l'adozione, da parte del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il consiglio è tenuto a recepire... In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia il garante può vietare il trattamento".

        La figura del direttore responsabile è fissata nell'articolo 5 della legge n. 47 del 1948 (o legge sulla stampa), che rinvia all'articolo 46 della legge n. 69 del 1963 sulla professione giornalistica. Il meccanismo dell'articolo 5 della legge n. 47 del 1948 e dell'articolo 46 della legge n. 69 del 1963 è stato dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 1968.
        La legge sulla stampa n. 47 del 1948 si limita ad enunciare che "ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile" (articolo 3), che deve essere iscritto all'albo dei giornalisti (articolo 5). La legge sulla stampa pone due obblighi al direttore: 1) è tenuto a fare inserire gratuitamente nel giornale le rettifiche contenute entro il limite di trenta righe (articolo 8); 2) è tenuto a far inserire gratuitamente nel giornale anche le sentenze quando il giudice "pronuncia condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico".
        Editore e direttore esprimono posizioni divergenti nell'impresa editoriale. L'editore (che è quasi sempre il proprietario della testata) rischia i capitali, gestisce l'azienda mirando naturalmente al profitto, sceglie il mercato e la linea politica dei giornale, nomina il direttore. Il direttore, invece, si pone come punto di collegamento tra editore e redattori e come garante della gestione della linea politica fissata dall'editore.
        Le regole etiche, calate negli articoli 2 e 48 della legge n. 69 del 1963 sull'ordinamento della professione giornalistica, sono il cuore dell'autonomia della professione: questo principio viene affermato solennemente dall'articolo 1 del contratto nazionale di lavoro giornalistico. Si legge all'articolo 1 del contratto: "La legge sull'ordinamento della professione giornalistica 3 febbraio 1963, n. 69, garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".
          Dalla legge professionale si ricava che il giornalismo è da concepire come informazione critica. Il giornalismo non può essere confuso con il messaggio pubblicitario esplicito o indiretto. La cornice legislativa conferisce, quindi, al giornalista il massimo grado di libertà. E in tempi di concentrazioni editoriali illiberali sarebbe insensato privare i giornalisti di uno strumento giuridico di difesa, che "garantisce" la loro autonomia professionale. La legge istitutiva dell'ordine detta (con le relative sanzioni: avvertimento, censura, sospensione da due a dodici mesi e radiazione) regole etiche fondamentali per l'attività giornalistica:

            1) libertà di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo come informazione critica);

            2) osservanza delle norme che tutelano la personalità altrui e rispetto, come obbligo inderogabile, della verità sostanziale dei fatti, princìpi da intendere come limite alle libertà di informazione e di critica;

            3) l'esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà;

            4) dovere di rettificare le notizie inesatte;

            5) dovere di riparare gli eventuali errori;

            6) rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse;

            7) dovere di promozione della fiducia tra la stampa e i lettori;

            8) mantenimento del decoro e della dignità professionali;

            9) rispetto della propria reputazione;

            10) rispetto della dignità dell'ordine professionale;

            11) dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi;
            12) dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori.

        Nella legge professionale dovranno, in sede di riforma, essere inseriti esplicitamente due princìpi etici già recepiti nell'ordinamento giuridico dello Stato:

            1) il pubblico deve essere comunque posto in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio pubblicitario-promozionale. La pubblicità non deve fare ricorso né visivamente nè oralmente a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità;

            2) è vietata la pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minorenni imputati, testimoni e persone offese o danneggiate dal reato. Sono anche vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento penale. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza.
Dall'insieme delle norme citate (articolo 2 della Costituzione, legge sulla stampa, articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, legge sull'insider trading) emergono i doveri e le responsabilità della professione giornalistica e il bisogno della collettività di garantire a questa professione percorsi formativi sicuri e dignitosi nonché regole etiche (e relative sanzioni) che devono essere fatte rispettare da una struttura, da un ente che il codice civile all'articolo 2229 citato all'inizio di questa relazione individua nell'ordine professionale. Sotto questo profilo è necessario anche tutelare la libertà e la dignità dei giornalisti; correttamente, quindi, la Corte costituzionale (sentenza n. 11 del 1968) ha messo in risalto "l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla".
        Il consiglio nazionale della Federazione della stampa italiana (FNSI) nella seduta del 19-20 dicembre 1996 ha approvato un documento che chiede al Parlamento una legge rinnovata sulla professione giornalistica e sull'ente - l'ordine - che la organizza. Anche la FNSI come l'ordine di Milano, sottolinea che "per accedere alla professione giornalistica è indispensabile, con una effettiva liberalizzazione, una formazione professionale altamente qualificata superando l'attuale sistema della "cooptazione" da parte delle imprese editoriali". La soluzione proposta dal consiglio nazionale della FNSI in tema di accesso è di corsi di laurea in giornalismo o con indirizzo giornalistico, oppure di corsi post-universitari per i laureati di altre facoltà. L'abilitazione si otterrà attraverso un esame di Stato post-laurea (previsto dal citato articolo 33 della Costituzione). Si dovrà inoltre tener conto della sentenza n. 1827 del 1995 della sezione lavoro della Cassazione civile: "Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso... differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione".
        Si rende ora necessaria una revisione della legge del 1963 sull'ordinamento della professione giornalistica, non certo la sua abrogazione richiesta con referendum, tenendo conto che la riforma dell'INPGI del 1995-1996 con la creazione anche di una gestione separata per i free lance sottolinea come ogni professione, anche quella giornalistica, possa essere svolta in due modi: in regime di autonomia e in regime di subordinazione. In sostanza i giornalisti hanno abbandonato la visione di una professione che si possa svolgere soltanto da "dipendenti". L'esistenza di un ordine ha determinato questa maturazione operativa. La riforma della legge n. 69 del 1963, quindi, salvaguarda - lo ripetiamo - non solo gli interessi dei giornalisti ma per certi aspetti anche quelli della collettività nazionale e della democrazia.
        La riforma della legge professionale comporta la modifica puntuale della normativa esistente. E significa anche prendere atto:

            a) che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale è previsto dall'articolo 33, quinto comma , della Costituzione;

            b) che quella dei giornalisti è una professione intellettuale (articolo 2229 del codice civile) come le altre, che può essere esercitata in via subordinata, autonoma o coordinata;

            c) che lo Stato italiano ha istituito la laurea in giornalismo con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996);

            d) che esistono le scuole di giornalismo, riconosciute dall'ordine, presso le quali è possibile svolgere il praticantato alternativo a quello tradizionale, principio questo introdotto nell'ordinamento dal regio decreto 21 novembre 1929, n. 2291; e che nella relazione di Mario Morcellini sulla base della quale il CUN ha varato la laurea in giornalismo si parla di abilitare al giornalismo gli altri laureati che frequentino per due anni una scuola di giornalismo riconosciuta;

            e) che conseguentemente i pubblicisti sono obbligatoriamente soltanto coloro che svolgono altre professioni o altri impieghi in via subordinata, autonoma o coordinata. Secondo il documento 19-20 dicembre 1996 della FNSI, "fatte salve le opportune disposizioni per la fase transitoria, la regolamentazione definitiva della professione giornalistica deve essere fondata su un albo contenente un unico elenco dì quanti svolgono la professione giornalistica come attività prevalente e retribuita, in forma subordinata, coordinata o autonoma. All'albo dovrà essere annesso un elenco speciale per i direttori di pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico ed un elenco dei giornalisti stranieri non appartenenti ai Paesi dell'UE".
        Il presente progetto di riforma ha alcuni punti fondamentali così individuabili:

            a) per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti sono richiesti: il possesso della laurea in giornalismo o, per chi è in possesso di altre lauree, la frequenza di una scuola di giornalismo riconosciuta dall'ordine per almeno ventiquattro mesi; l'esito favorevole dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

            b) l'inserimento nei princìpi etici di questi due punti: 1) il pubblico deve essere comunque posto in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio pubblicitario-promozionale. La pubblicità non deve fare ricorso né visivamente né oralmente a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità; 2) è vietata la pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minorenni imputati, testimoni e persone offese o danneggiate dal reato. Sono anche vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento penale. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza; 3) la definizione del concetto di attività giornalistica secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (sentenza n. 1827 del 1995 della sezione lavoro);
            c) durata di quattro anni per il consiglio nazionale ed i consigli regionali;

            d) notifica ai controinteressati dei ricorsi elettorali e disciplinari da parte dei firmatari dei ricorsi medesimi;

            e) recepimento delle norme garantiste fissate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 505 del 1995 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (con gli articoli dall'1 all'11) a tutela del "giusto procedimento" (sia disciplinare che elettorale);

            f) votazioni per il rinnovo del consiglio nazionale e dei consigli regionali in un solo turno. Seggio centrale e seggi staccati funzionanti anche con riferimento agli articoli 9 della legge n. 136 del 1976 e 20 della legge n. 108 del 1968;

            g) elenchi degli albi aperti ai cittadini comunitari nel rispetto delle leggi comunitarie n. 428 del 1990 e n. 52 del 1996. Esame di Stato nella lingua dei cittadini comunitari (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1993);

            h) albo unico con due elenchi, quello dei giornalisti professionisti e quello dei pubblicisti. All'albo unico è annesso il registro dei praticanti (gli studenti universitari di giornalismo a partire dal terzo anno e gli studenti delle scuole di giornalismo); un elenco speciale per i direttori di pubblicazioni a carattere tecnico, scientifico, professionale e del volontariato; un elenco dei giornalisti extracomunitari residenti in Italia.

        Questi sono i criteri e le ragioni che hanno indotto a presentare la presente proposta di legge.




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