PROGETTO DI LEGGE - N. 3114
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni si è posto come
urgente necessità che l'ordine dei giornalisti affronti una
profonda riforma in quanto l'ordine organizza una professione
che è il simbolo stesso della democrazia e delle libertà
civili.
Il giornalismo italiano ha bisogno di una riforma
rigorosa, che integri una volta per tutte la professione
all'università. I corsi universitari di giornalismo e l'ordine
(concepito dal codice civile come ente che organizza la
professione) sono il mezzo indispensabile per raggiungere il
fine delle garanzie da offrire ai cittadini lettori e
telespettatori. Tutelando i cittadini, l'informazione e la
democrazia, si tutela infatti anche il giornalista, il
soggetto che è fonte dell'informazione. Il legislatore deve
porre mano ora al cruciale problema della formazione del
giornalista, che va dall'università all'ordine. Un ordine dei
giornalisti senza laurea in giornalismo è, infatti, un contro
senso, perché quasi tutte le professioni intellettuali,
organizzate con un ordine e un albo, nascono
nell'università.
L'ordinamento giuridico italiano accorda particolari
tutele alle professioni intellettuali.
La Costituzione (articolo 33) prescrive un esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio professionale. Il codice
civile (articolo 2229) afferma che sono professioni
intellettuali solo quelle riconosciute come tali dalla legge e
per il cui esercizio "è necessaria l'iscrizione in appositi
albi o elenchi", e agli ordini sono devoluti "l'accertamento
dei requisiti per la iscrizione negli albi e negli elenchi, la
tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti".
A questa normativa non sfugge la professione giornalistica
organizzata dal legislatore nel 1963 con l'ordine, l'albo e
l'esame di Stato.
Le regole dell'ordine dei giornalisti, quindi, non sono
anomale, ma eguali a quelle degli altri ventitre ordini e
collegi operanti in Italia. Con la legge 3 febbraio 1963, n.
69, la professione giornalistica è riconosciuta legalmente,
come le altre professioni italiane. E' un sistema che non ha
riscontri nei Paesi dell'Unione europea, anche se in alcuni -
Francia, Portogallo, Spagna, Lussemburgo - la professione
giornalistica è tutelata giuridicamente, come in Italia. La
disciplina comunitaria è sostanzialmente neutra rispetto
all'esistenza o meno degli ordini professionali. Con le leggi
comunitarie del 1990 (n. 428 del 1990) e del 1996 (n. 52 del
1996) - in base alle quali i cittadini comunitari possono
iscriversi agli elenchi dei pubblicisti e dei professionisti
dell'albo e al registro dei praticanti, oltre a poter essere
editori e direttori di quotidiani e periodici nel nostro Paese
- l'Italia ha imboccato la via della compatibilità dell'ordine
dei giornalisti con l'Unione europea attraverso il
riconoscimento dell'organizzazione in essere della professione
e della reciprocità. I cittadini comunitari possono inoltre
sostenere nella loro lingua l'esame di Stato per diventare
giornalisti professionisti in Italia. Il Consiglio d'Europa,
nella risoluzione 1^ luglio 1993 (n. 1003) relativa all'etica
del giornalismo, scrive che "per la vigilanza sul rispetto dei
princìpi deontologici, è necessario creare organismi o
meccanismi di autocontrollo, che elaborino risoluzioni sul
rispetto dei precetti deontologici da parte dei giornalisti,
che i mezzi di comunicazione si impegneranno a rendere
pubblici".
L'Italia, con l'ordine dei giornalisti, ha già creato il
suo organismo di autocontrollo dal 1963.
Con decreto 11 aprile 1996 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996), il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e l'ordine
nazionale dei giornalisti, ha varato la laurea "lunga" in
giornalismo, mandando in archivio quella "breve" varata con
decreto 31 ottobre 1991. I corsi in giornalismo (quinquennali)
partiranno nell'autunno del 1997 nell'ambito delle facoltà che
hanno corsi di laurea in scienze della comunicazione. I futuri
laureati in giornalismo sosterranno automaticamente l'esame di
Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
E' il caso di sottolineare che i cittadini possono essere
tutelati dai giornalisti che tengono comportamenti riprovevoli
sul piano etico non già abolendo la legge del 1963, ma in un
solo modo: creando strumenti adeguati che formino i
giornalisti. Il vero e unico fine dei corsi universitari di
giornalismo è la tutela del cittadino, dell'informazione e
della democrazia. I corsi universitari in giornalismo, e
l'ordine concepito dal codice civile come ente che organizza
la professione, sono il mezzo indispensabile per raggiungere
il fine delle garanzie da offrire ai cittadini lettori e
telespettatori. Tutelando i cittadini, l'informazione e la
democrazia, si tutela anche il giornalista, il soggetto che è
fonte dell'informazione.
Si afferma qui la centralità del cittadino nel sistema
dell'informazione. Il diritto del cittadino a ricevere
un'informazione corretta va di pari passo con la formazione di
giornalisti che conoscono i saperi scientifici e tecnici della
professione così come sono stati individuati dall'università.
La laurea in giornalismo e l'ordine sono i mezzi
indispensabili per garantire i diritti dei cittadini a
un'informazione corretta.
Come è delineata la professione giornalistica
nell'ordinamento giuridico italiano? La legge istitutiva
dell'ordine (n. 69 del 1963) riconosce (all'articolo 34) tre
figure di giornalisti: a) della carta stampata
(quotidiani e periodici); b) della radio; c) della
televisione. Il regolamento di esecuzione della legge
professionale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 1965, così come modificato dai decreti
del Presidente della Repubblica n. 212 del 1972 e n. 649 del
1976 ha introdotto inoltre le figure giornalistiche dei
tele-cine-foto-operatori e dei grafici.
E' riconosciuta altresì come attività giornalistica quella
compiuta: a) dal disegnatore (Corte d'appello di Roma,
sentenza 22 novembre 1944, in Luigi Caiazza, I rapporti di
lavoro dei giornalisti, pagina 39; Tribunale di Roma, 4
settembre 1963, in Giurisprudenza italiana, 1964, pagina
463);b) dal vignettista (Tribunale di Venezia, 8 aprile
1974, Manzi c. società editrice San Marco; Cassazione
civile-Sezione lavoro, 20 ottobre 1978, sentenza n. 4761 in
Pietro Zanelli, Il contratto dei giornalisti, Zanichelli
1980, pagina 28 e in Domenico D'Amati, Il lavoro dei
giornalisti, Cedam 1989, pagina 53).
I quattro giornalismi - scritto, verbale, grafico, visivo
- sono messi dalla Cassazione allo stesso livello. E' chiaro
che alcune attività giornalistiche, che comportano cioè
mediazione culturale tra il fatto o il documento e la
diffusione e conoscenza di esso, poste in essere dai nuovi
media a diffusione elettronica entrano a pieno titolo in
questa classificazione in quanto coinvolgono una produzione
originale di opere intellettuali e quindi una capacità
professionale e una responsabilità degli autori che sono
perciò da considerare giornalisti.
Il riconoscimento ufficiale della professione di
giornalista segue un iter legislativo lungo, iniziato
nel 1908 e culminato con la legge istitutiva dell'ordine 3
febbraio 1963, n. 69. Il Digesto della UTET (lex) su
cd rom enumera (al 15 luglio 1996) duecentonovanta
leggi, decreti legislativi, decreti del Presidente della
Repubblica, decreti ministeriali, decreti legislativi
luogotenenziali, regi decreti attualmente in vigore e dedicati
ai giornalisti e alle istituzioni dei giornalisti. Le norme
fondamentali possono essere così disposte:
1) legge 9 luglio 1908, n. 406: l'articolo 4 cita per la
prima volta i giornalisti professionisti italiani in quanto
tali;
2) legge 31 dicembre 1925, n. 2307: colloca la
disciplina organizzativa dell'attività giornalistica
nell'ambito dell'ordinamento corporativo. L'articolo 7 prevede
l'istituzione di un ordine dei giornalisti (mai, però,
diventato operativo);
3) legge 3 aprile 1926, n. 563: detta le norme
sull'organizzazione sindacale di tutte le professioni e sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;
4) regio decreto 28 febbraio 1928, n. 384: istituisce
l'albo professionale dei giornalisti presso ogni sindacato
regionale fascista dei giornalisti. Il regio decreto n. 384
del 1928 (con le correzioni apportate dal decreto legislativo
luogotenenziale n. 302 del 1944) è rimasto in vigore fino al
giugno 1965, quando, dopo l'approvazione del regolamento di
esecuzione, è diventata operativa la legge del 1963
sull'ordinamento della professione giornalistica;
5) regio decreto 21 novembre 1929 n. 2291: prevede la
istituzione di scuole professionali per giornalisti
debitamente riconosciute;
6) decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944,
n. 302: abolita l'organizzazione corporativa, si provvide ad
affidare provvisoriamente le funzioni della tenuta degli albi
dei giornalisti a una commissione unica con sede in Roma,
nominata dal Ministro di grazia e giustizia;
7) decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944
n. 382: detta norme sui consigli degli ordini e collegi e
sulle commissioni interne professionali. L'articolo 26
preannuncia un decreto sui consigli degli ordini e la
commissione centrale dei giornalisti.
Altre leggi di particolare importanza sono:
1) legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47: fissa la
figura del direttore responsabile e del proprietario dei
giornali e dei periodici nonché le regole per la registrazione
dei giornali e dei periodici. Rende obbligatoria la rettifica,
stabilisce le pene per il reato di diffamazione e pone limiti
alle pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza e
alle pubblicazioni a contenuto impressionante o
raccapricciante;
2) legge "Rubinacci" 20 dicembre 1951, n. 1564, e legge
"Vigorelli" 9 novembre 1955, n. 1122: la previdenza e
l'assistenza dei giornalisti professionisti è attuata
dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
(INPGI) "Giovanni Amendola" già riconosciuto con regio decreto
25 marzo 1926, n. 898. L'INPGI sostituisce a tutti gli effetti
le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza
obbligatorie garantite dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale. L'articolo 2 (ultimo comma) della legge 29
maggio 1982, n. 297, affida all'INPGI la gestione del fondo di
garanzia del trattamento di fine rapporto per i
giornalisti;
3) decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio
1961, n. 153: ha reso efficace erga omnes il contratto
nazionale di lavoro giornalistico 10 gennaio 1959;
4) legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della
professione giornalistica. E' la legge che organizza, come le
altre professioni, la professione giornalistica con l'ordine e
l'albo (diviso negli elenchi dei giornalisti professionisti e
dei pubblicisti) secondo quanto stabilisce l'articolo 2229 del
codice civile. L'ordine è delegato anche a organizzare l'esame
di Stato (previsto dalla Costituzione) per l'accesso alla
professione. All'albo è annesso un registro dei praticanti;
5) legge 10 giugno 1969, n. 308: regola l'iscrizione dei
giornalisti stranieri nell'elenco speciale di cui all'articolo
28 della legge professionale, nonché la formazione dei collegi
giudicanti presso tribunali e corti di appello. Tribunali e
corti d'appello saranno integrati da un professionista e da un
pubblicista nominati in numero doppio;
6) decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68: con riferimento all'articolo 5 della legge quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Questo decreto
stabilisce che il personale degli ordini professionali
"appartiene" al comparto degli enti pubblici non economici.
Tale "collocazione" del personale è stata ribadita dal
regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, con riferimento
all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
7) nuovo codice di procedura penale entrato in vigore il
24 ottobre 1989. L'articolo 200 riconosce il segreto
professionale soltanto ai giornalisti professionisti.
L'articolo 115 configura i consigli degli ordini come giudici
disciplinari dei giornalisti che violano l'obbligo di non
pubblicare le generalità e le fotografie dei minori (obbligo
che è al comma 6 dell'articolo 114);
8) legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per
il 1990). L'articolo 9 stabilisce che i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea (ora Unione europea) sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel
registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti
dell'albo;
9) legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria
1994). L'articolo 9 riconosce che i cittadini comunitari sono
equiparati ai cittadini italiani agli effetti degli articoli 3
e 4 della legge sulla stampa n. 47 del 1948; i cittadini
comunitari possono, quindi, assumere in Italia la veste
giuridica di editori o di direttori responsabili di quotidiani
e periodici;
10) legge 18 dicembre 1996, n. 675, sulla privacy
informatica "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali". L'articolo 7 impone a chi
procede a un trattamento di dati personali l'obbligo di darne
notificazione al garante per la tutela delle persone. Gli
iscritti agli albi professionali possono effettuare la
notificazione anche tramite il proprio ordine professionale.
L'articolo 25 disciplina il trattamento di dati particolari
nell'esercizio della professione di giornalista. Recita ancora
l'articolo 25: "Il garante promuove l'adozione, da parte del
consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un
apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei
dati, effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure e accorgimenti a garanzia
degli interessati rapportati alla natura dei dati. Nella fase
di formazione del codice, ovvero successivamente, il garante
prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il consiglio è tenuto a recepire... In caso
di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia il garante può vietare il trattamento".
La figura del direttore responsabile è fissata
nell'articolo 5 della legge n. 47 del 1948 (o legge sulla
stampa), che rinvia all'articolo 46 della legge n. 69 del 1963
sulla professione giornalistica. Il meccanismo dell'articolo 5
della legge n. 47 del 1948 e dell'articolo 46 della legge n.
69 del 1963 è stato dichiarato legittimo dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 98 del 1968.
La legge sulla stampa n. 47 del 1948 si limita ad
enunciare che "ogni giornale o altro periodico deve avere un
direttore responsabile" (articolo 3), che deve essere iscritto
all'albo dei giornalisti (articolo 5). La legge sulla stampa
pone due obblighi al direttore: 1) è tenuto a fare inserire
gratuitamente nel giornale le rettifiche contenute entro il
limite di trenta righe (articolo 8); 2) è tenuto a far
inserire gratuitamente nel giornale anche le sentenze quando
il giudice "pronuncia condanne per reato commesso mediante
pubblicazione in un periodico".
Editore e direttore esprimono posizioni divergenti
nell'impresa editoriale. L'editore (che è quasi sempre il
proprietario della testata) rischia i capitali, gestisce
l'azienda mirando naturalmente al profitto, sceglie il mercato
e la linea politica dei giornale, nomina il direttore. Il
direttore, invece, si pone come punto di collegamento tra
editore e redattori e come garante della gestione della linea
politica fissata dall'editore.
Le regole etiche, calate negli articoli 2 e 48 della legge
n. 69 del 1963 sull'ordinamento della professione
giornalistica, sono il cuore dell'autonomia della professione:
questo principio viene affermato solennemente dall'articolo 1
del contratto nazionale di lavoro giornalistico. Si legge
all'articolo 1 del contratto: "La legge sull'ordinamento della
professione giornalistica 3 febbraio 1963, n. 69, garantisce
l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti
della loro deontologia professionale specificando che è
diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di
informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle
norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è
loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale
dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e
dalla buona fede".
Dalla legge professionale si ricava che il giornalismo è
da concepire come informazione critica. Il giornalismo non può
essere confuso con il messaggio pubblicitario esplicito o
indiretto. La cornice legislativa conferisce, quindi, al
giornalista il massimo grado di libertà. E in tempi di
concentrazioni editoriali illiberali sarebbe insensato privare
i giornalisti di uno strumento giuridico di difesa, che
"garantisce" la loro autonomia professionale. La legge
istitutiva dell'ordine detta (con le relative sanzioni:
avvertimento, censura, sospensione da due a dodici mesi e
radiazione) regole etiche fondamentali per l'attività
giornalistica:
1) libertà di informazione e di critica (valori che
fanno definire il giornalismo come informazione critica);
2) osservanza delle norme che tutelano la personalità
altrui e rispetto, come obbligo inderogabile, della verità
sostanziale dei fatti, princìpi da intendere come limite alle
libertà di informazione e di critica;
3) l'esercizio delle libertà di informazione e di
critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla
lealtà;
4) dovere di rettificare le notizie inesatte;
5) dovere di riparare gli eventuali errori;
6) rispetto del segreto professionale sulla fonte delle
notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di
esse;
7) dovere di promozione della fiducia tra la stampa e i
lettori;
8) mantenimento del decoro e della dignità
professionali;
9) rispetto della propria reputazione;
10) rispetto della dignità dell'ordine professionale;
11) dovere di promozione dello spirito di collaborazione
tra i colleghi;
12) dovere di promozione della cooperazione tra
giornalisti ed editori.
Nella legge professionale dovranno, in sede di riforma,
essere inseriti esplicitamente due princìpi etici già recepiti
nell'ordinamento giuridico dello Stato:
1) il pubblico deve essere comunque posto in grado di
riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio
pubblicitario-promozionale. La pubblicità non deve fare
ricorso né visivamente nè oralmente a persone che presentano
regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità;
2) è vietata la pubblicazione delle generalità e delle
immagini dei minorenni imputati, testimoni e persone offese o
danneggiate dal reato. Sono anche vietate la pubblicazione e
la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini
idonee a consentire la identificazione del minorenne comunque
coinvolto nel procedimento penale. Nessun fanciullo potrà
essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella
sua corrispondenza.
Dall'insieme delle norme citate (articolo 2 della
Costituzione, legge sulla stampa, articoli 114 e 115 del
codice di procedura penale, legge sull'insider trading)
emergono i doveri e le responsabilità della professione
giornalistica e il bisogno della collettività di garantire a
questa professione percorsi formativi sicuri e dignitosi
nonché regole etiche (e relative sanzioni) che devono essere
fatte rispettare da una struttura, da un ente che il codice
civile all'articolo 2229 citato all'inizio di questa relazione
individua nell'ordine professionale. Sotto questo profilo è
necessario anche tutelare la libertà e la dignità dei
giornalisti; correttamente, quindi, la Corte costituzionale
(sentenza n. 11 del 1968) ha messo in risalto "l'opportunità
che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei
confronti del contrapposto potere economico dei datori di
lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro
personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo,
che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della
categoria e che perciò può essere assolto solo da un ordine a
struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico
vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della
collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità
professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non
abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel
non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla".
Il consiglio nazionale della Federazione della stampa
italiana (FNSI) nella seduta del 19-20 dicembre 1996 ha
approvato un documento che chiede al Parlamento una legge
rinnovata sulla professione giornalistica e sull'ente -
l'ordine - che la organizza. Anche la FNSI come l'ordine di
Milano, sottolinea che "per accedere alla professione
giornalistica è indispensabile, con una effettiva
liberalizzazione, una formazione professionale altamente
qualificata superando l'attuale sistema della "cooptazione" da
parte delle imprese editoriali". La soluzione proposta dal
consiglio nazionale della FNSI in tema di accesso è di corsi
di laurea in giornalismo o con indirizzo giornalistico, oppure
di corsi post-universitari per i laureati di altre
facoltà. L'abilitazione si otterrà attraverso un esame di
Stato post-laurea (previsto dal citato articolo 33 della
Costituzione). Si dovrà inoltre tener conto della sentenza n.
1827 del 1995 della sezione lavoro della Cassazione civile:
"Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di
lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla
elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di
comunicazione interpersonale attraverso gli organi di
informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore
intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di
esso... differenziandosi la professione giornalistica da altre
professioni intellettuali proprio in ragione di una
tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini
a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per
la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione".
Si rende ora necessaria una revisione della legge del 1963
sull'ordinamento della professione giornalistica, non certo la
sua abrogazione richiesta con referendum, tenendo conto
che la riforma dell'INPGI del 1995-1996 con la creazione anche
di una gestione separata per i free lance sottolinea
come ogni professione, anche quella giornalistica, possa
essere svolta in due modi: in regime di autonomia e in regime
di subordinazione. In sostanza i giornalisti hanno abbandonato
la visione di una professione che si possa svolgere soltanto
da "dipendenti". L'esistenza di un ordine ha determinato
questa maturazione operativa. La riforma della legge n. 69 del
1963, quindi, salvaguarda - lo ripetiamo - non solo gli
interessi dei giornalisti ma per certi aspetti anche quelli
della collettività nazionale e della democrazia.
La riforma della legge professionale comporta la modifica
puntuale della normativa esistente. E significa anche prendere
atto:
a) che l'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale è previsto dall'articolo 33,
quinto comma , della Costituzione;
b) che quella dei giornalisti è una professione
intellettuale (articolo 2229 del codice civile) come le altre,
che può essere esercitata in via subordinata, autonoma o
coordinata;
c) che lo Stato italiano ha istituito la laurea in
giornalismo con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 11 aprile 1996 (Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996);
d) che esistono le scuole di giornalismo,
riconosciute dall'ordine, presso le quali è possibile svolgere
il praticantato alternativo a quello tradizionale, principio
questo introdotto nell'ordinamento dal regio decreto 21
novembre 1929, n. 2291; e che nella relazione di Mario
Morcellini sulla base della quale il CUN ha varato la laurea
in giornalismo si parla di abilitare al giornalismo gli altri
laureati che frequentino per due anni una scuola di
giornalismo riconosciuta;
e) che conseguentemente i pubblicisti sono
obbligatoriamente soltanto coloro che svolgono altre
professioni o altri impieghi in via subordinata, autonoma o
coordinata. Secondo il documento 19-20 dicembre 1996 della
FNSI, "fatte salve le opportune disposizioni per la fase
transitoria, la regolamentazione definitiva della professione
giornalistica deve essere fondata su un albo contenente un
unico elenco dì quanti svolgono la professione giornalistica
come attività prevalente e retribuita, in forma subordinata,
coordinata o autonoma. All'albo dovrà essere annesso un elenco
speciale per i direttori di pubblicazioni a carattere
tecnico-scientifico ed un elenco dei giornalisti stranieri non
appartenenti ai Paesi dell'UE".
Il presente progetto di riforma ha alcuni punti
fondamentali così individuabili:
a) per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti
professionisti sono richiesti: il possesso della laurea in
giornalismo o, per chi è in possesso di altre lauree, la
frequenza di una scuola di giornalismo riconosciuta
dall'ordine per almeno ventiquattro mesi; l'esito favorevole
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
professionale;
b) l'inserimento nei princìpi etici di questi due
punti: 1) il pubblico deve essere comunque posto in grado di
riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio
pubblicitario-promozionale. La pubblicità non deve fare
ricorso né visivamente né oralmente a persone che presentano
regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità; 2) è
vietata la pubblicazione delle generalità e delle immagini dei
minorenni imputati, testimoni e persone offese o danneggiate
dal reato. Sono anche vietate la pubblicazione e la
divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini
idonee a consentire la identificazione del minorenne comunque
coinvolto nel procedimento penale. Nessun fanciullo potrà
essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella
sua corrispondenza; 3) la definizione del concetto di attività
giornalistica secondo l'insegnamento della Corte di cassazione
(sentenza n. 1827 del 1995 della sezione lavoro);
c) durata di quattro anni per il consiglio
nazionale ed i consigli regionali;
d) notifica ai controinteressati dei ricorsi
elettorali e disciplinari da parte dei firmatari dei ricorsi
medesimi;
e) recepimento delle norme garantiste fissate
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 505 del 1995 e
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (con gli articoli dall'1
all'11) a tutela del "giusto procedimento" (sia disciplinare
che elettorale);
f) votazioni per il rinnovo del consiglio
nazionale e dei consigli regionali in un solo turno. Seggio
centrale e seggi staccati funzionanti anche con riferimento
agli articoli 9 della legge n. 136 del 1976 e 20 della legge
n. 108 del 1968;
g) elenchi degli albi aperti ai cittadini
comunitari nel rispetto delle leggi comunitarie n. 428 del
1990 e n. 52 del 1996. Esame di Stato nella lingua dei
cittadini comunitari (articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1993);
h) albo unico con due elenchi, quello dei
giornalisti professionisti e quello dei pubblicisti. All'albo
unico è annesso il registro dei praticanti (gli studenti
universitari di giornalismo a partire dal terzo anno e gli
studenti delle scuole di giornalismo); un elenco speciale per
i direttori di pubblicazioni a carattere tecnico, scientifico,
professionale e del volontariato; un elenco dei giornalisti
extracomunitari residenti in Italia.
Questi sono i criteri e le ragioni che hanno indotto a
presentare la presente proposta di legge.