PROGETTO DI LEGGE - N. 3114




PROPOSTA DI LEGGE


TITOLO I

Dell'Ordine dei giornalisti


Capo I

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
REGIONALI O INTERREGIONALI


Art. 1.

(Ordine dei giornalisti).

        1. E' istituito l'ordine dei giornalisti con i seguenti compiti:

                a) salvaguardare, erga omnes e nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti, considerando il carattere privato delle imprese editoriali che ne condizionano la possibilità di lavoro;

                b) stabilire norme sulla deontologia per favorire l'esercizio professionale del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;

                c) disciplinare l'esercizio delle attività professionali giornalistiche e non l'uso dei media come mezzo di libera manifestazione del pensiero. L'appartenenza all'ordine non è condizione necessaria per lo svolgimento di un'attività giornalistica che non abbia rigoroso carattere di professionalità;

                d) tutelare la sicurezza, la libertà e la dignità umana di coloro che esercitano l'attività giornalistica in via professionale.

        2. All'ordine dei giornalisti appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
        3. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista in forma autonoma, coordinata o subordinata.
        4. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita e che esercitano altre professioni o impieghi pubblici o privati.
        5. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinare nel regolamento di cui all'articolo 66, da un consiglio dell'ordine, secondo le norme della presente legge.
        6. Gli ordini regionali e interregionali e l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico ed enti pubblici non economici.


Art. 2.

(Diritti e doveri).

        1. Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione e i nuovi media a diffusione elettronica. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale fra il fatto o il documento e la diffusione e conoscenza di esso.
        2. E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati, sempre con riguardo ai doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Il pubblico deve essere comunque posto in grado di riconoscere, anche attraverso apposita indicazione grafica o mezzi ottici o acustici di evidente percezione, e di distinguere il lavoro giornalistico dal messaggio pubblicitario-promozionale. La pubblicità non deve fare ricorso né visivamente né oralmente a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità.
        3. E' vietata la pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minorenni imputati, testimoni e persone offese o danneggiate dal reato. Sono anche vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento penale. Nessun minorenne può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza. Trova applicazione il codice deontologico di cui all'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
        4. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Il Presidente del Consiglio regionale dell'ordine dispone in via d'urgenza che i direttori responsabili delle testate edite nella circoscrizione territoriale di detto ordine, su richiesta della parte offesa, pubblichino la rettifica di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nei termini temporali e secondo le modalità previsti dalle leggi citate. In caso di rifiuto motivato di provvedimento da parte del presidente dell'ordine regionale o interregionale, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al Pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
        5. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.


Art. 3.

(Composizione dei consigli regionali
o interregionali).

        1. I consigli regionali o interregionali sono composti da sei professionisti e tre pubblicisti scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.


Art. 4.

(Elezione dei consigli dell'ordine).

        1. L'assemblea per l'elezione dei membri del consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima e comunque mediante avviso spedito per posta agli iscritti, esclusi i sospesi, almeno quindici giorni prima del voto e pubblicato sui due principali giornali della regione, al quale l'ordine si riferisce, oppure sul periodico organo del consiglio regionale o interregionale.
        2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in una unica convocazione.
        3. L'assemblea è valida, qualunque sia il numero degli interventi.


Art. 5.

(Votazioni).

        1. Il presidente dell'ordine, con proprio provvedimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie da cinque a trenta scrutatori fra i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo. Il più anziano per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.
        2. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale. Il presidente, qualora le esigenze lo richiedano, può integrare l'ufficio elettorale con altri scrutatori.
        3. Il segretario dell'ordine o un notaio esercitano le funzioni di segretario di seggio. Nei seggi staccati questa funzione e quella di presidente possono essere svolte da scrutatori a ciò designati dal presidente dell'ordine in numero di tre.


Art. 6.

(Scrutinio e proclamazione degli eletti).

        1. Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del consiglio dell'ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
        2. Decorse dodici ore, distribuite in due giorni, dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovano nella sala, dichiara chiusa la votazione.
        3. I seggi costituiti, fino a un massimo di due, in sedi diverse da quella del consiglio regionale o interregionale dell'ordine, restano aperti per un massimo di otto ore, concentrate in un solo giorno, e funzionano con i compiti limitati esclusivamente alla raccolta delle schede, che vengono portate alla sezione elettorale della città dove ha sede l'ordine regionale o interregionale per essere immesse nelle urne previo riscontro, ad opera di un notaio, del loro numero con quello degli elettori, che sono stati iscritti nell'apposita lista ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Solo successivamente a tale operazione, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Gli iscritti residenti nelle province diverse da quella dove ha sede il consiglio regionale o interregionale possono votare presso il seggio elettorale centrale sito nel capoluogo regionale soltanto nella seconda giornata delle votazioni.
        4. Svolgendosi contemporaneamente le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale con quelle per il rinnovo del consiglio nazionale dell'ordine e una volta ultimato lo spoglio delle schede riferite al consiglio regionale, il presidente del seggio può rinviare lo spoglio delle schede riferite al consiglio nazionale alle ore 9 del giorno successivo e in tale caso provvede, alla presenza di un notaio, a sigillare le urne contenenti le schede votate, a chiudere ed a sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali e i timbri nonché la sala dello scrutinio, ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
        5. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
        6. Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.


Art. 7.

(Durata in carica del consiglio.
Sostituzioni).

        1. I componenti del consiglio restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
        2. Nel caso in cui uno dei componenti il consiglio venga a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I consiglieri assenti, non per cause di forza maggiore, per un periodo di oltre sei mesi consecutivi decadono e sono sostituiti dai primi dei non eletti nel rispettivo elenco, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.
        3. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.


Art. 8.

(Reclamo contro le operazioni elettorali).

        1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al consiglio nazionale dell'ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione. I reclami, depositati presso il consiglio regionale o interregionale, che provvede entro trenta giorni ad inviarli al consiglio nazionale, devono essere notificati dai proponenti ai controinteressati tramite ufficiale giudiziario. I controinteressati e il procuratore generale possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti.
        2. Quando il reclamo investe l'elezione di tutto il consiglio ed è accolto, il consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 66, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.


Art. 9.

(Cariche del consiglio).

        1. Ciascun consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente deve essere iscritto nell'elenco dei giornalisti professionisti dell'albo.
        2. Le aziende editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa nonché di teleradiogiornali, le amministrazioni e gli enti pubblici e privati sono tenuti a concedere ai componenti i consigli regionali e il collegio dei revisori dei conti i permessi retribuiti per il tempo necessario allo svolgimento delle loro funzioni elettive.


Art. 10.

(Attribuzioni del presidente).

        1. Il presidente, che dura in carica quattro anni, ha la rappresentanza dell'ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
        2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
        3. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 11.

(Attribuzioni del consiglio).

        1. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

                a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia e tutela l'autonomia della professione del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria;

                b) vigila per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

                c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

                d) adotta i provvedimenti disciplinari;

            e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

                f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

                g) dispone la convocazione dell'assemblea;

                h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

                i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge e in particolare esprime pareri sulla liquidazione dei compensi professionali in osservanza del relativo tariffario approvato ogni anno dal consiglio nazionale, e degli articoli 633 e 636 del codice di procedura civile;

                l) promuove e favorisce le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli iscritti;

                m) nomina commissioni consultive e di studio.

Art. 12.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Ogni ordine ha un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.
        2. Il collegio controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio riferendone all'assemblea.
        3. L'assemblea convocata per l'elezione del consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non hanno ricoperto negli ultimi quattro anni la carica di consigliere.
        4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.


Art. 13.

(Assemblea per l'approvazione dei conti).

        1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.


Art. 14.

(Assemblea straordinaria).

        1. Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo 13, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'ordine.
        2. La convocazione di cui al comma 1 deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.


Art. 15.

(Norme comuni per le assemblee).

        1. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario. Il segretario può essere sostituito da un notaio.
        2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
        3. Per le assemblee previste dagli articoli 13 e 14 si applica il disposto di cui all'articolo 4.


Capo II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE


Art. 16.

(Composizione del consiglio nazionale).

        1. E' istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di seguito denominato "consiglio nazionale".
        2. Il consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e di un pubblicista per ogni ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
        3. Gli ordini regionali o interregionali che hanno più di mille professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni mille professionisti eccedenti tale numero o frazione di mille superiore alla metà. Conformemente, gli ordini regionali o interregionali che hanno più di duemila pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni duemila pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di duemila superiore alla metà.
        4. L'elezione avviene ai sensi degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.
        5. L'assemblea deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio nazionale in carica.
        6. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, in conformità alle modalità previste dall'articolo 8. In caso di accoglimento del reclamo, il consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a trenta giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata si provveda al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla. Le operazioni di voto sono organizzate dagli organi del consiglio in carica al momento della convocazione dell'assemblea.


Art. 17.

(Durata in carica del consiglio
nazionale - Sostituzioni).

        1. I componenti del consiglio nazionale restano in carica quattro anni, e possono essere rieletti.
        2. Si applicano al consiglio nazionale le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7.


Art. 18.

(Incompatibilità).

        1. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio regionale o interregionale e del consiglio nazionale.
        2. Il componente di un consiglio regionale o interregionale che è nominato membro del consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del consiglio regionale o interregionale.


Art. 19.

(Cariche).

        1. Il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
        2. Il consiglio nazionale elegge, inoltre, nel proprio seno un comitato esecutivo, composto da sei professionisti e da tre pubblicisti; tra i membri sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
        3. Il consiglio nazionale designa altresì tre giornalisti che esercitano le funzioni di revisori dei conti.
        4. Il presidente, che rimane in carica quattro anni, deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori dei conti tra gli iscritti che non ricoprono o non hanno ricoperto nell'ultimo quadriennio la carica di consigliere presso gli ordini o presso il consiglio nazionale.


Art. 20.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

        1. Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli dal regolamento di cui all'articolo 66, esercita le seguenti attribuzioni:

                a) dà parere, quando ne sia richiesto, al Ministro di grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;

                b) coordina e promuove le attività culturali dei consigli degli ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

                c) dà parere sullo scioglimento dei consigli regionali o interregionali ai sensi dell'articolo 24;

                d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli degli ordini e dei collegi dei revisori dei conti;

                e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvare con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

                f) determina, con deliberazione da approvare da parte del Ministro di grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

                g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvare da parte del Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti, da riscuotere secondo le modalità previste dalla legge 10 giugno 1978, n. 292;

                h) riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei consigli degli ordini regionali e interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività;

                i) promuove e coordina, di intesa con i consigli regionali o interregionali dell'ordine, le regioni interessate e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Federazione italiana editori giornali (FIEG) e la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), l'istituzione di scuole di giornalismo aperte a giovani laureati, dove si svolge per un biennio la pratica professionale e la cui frequenza a tempo pieno dà diritto di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

                l) cura il massimario delle decisioni e dei provvedimenti dei consigli regionali e dello stesso consiglio nazionale.


Art. 21.

(Attribuzioni del comitato esecutivo).

        1. Il comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del consiglio nazionale e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocare in ogni caso non oltre un mese.

Art. 22.

(Attribuzioni del presidente).

        1. Il presidente del consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del consiglio e del comitato esecutivo ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla presente legge e dalle norme vigenti in materia.
        2. In caso di assenza o impedimento del presidente, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3.


Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI


Art. 23.

(Riunioni dei consigli e del comitato
esecutivo).

        1. Per la validità delle sedute di un consiglio regionale o interregionale o del consiglio nazionale dell'ordine, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
        2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine, rimane in carica il consiglio uscente.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al comitato esecutivo.


Art. 24.

(Attribuzioni del Ministro
di grazia e giustizia).

        1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui consigli dell'ordine.
        2. Il Ministro può, con decreto motivato, sentito il parere del consiglio nazionale, sciogliere un consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente, ovvero quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio o quando il consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
        3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni del consiglio fino all'elezione del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.


Art. 25.

(Ineleggibilità).

        1. Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che sono funzionari dello Stato.


TITOLO II

Dell'Albo Professionale


Capo I

DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI


Art. 26.

(Istituzione dell'albo dei giornalisti).

        1. Presso ogni consiglio dell'ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio.
        2. L'albo è ripartito in due elenchi, uno dei giornalisti professionisti ed uno dei pubblicisti.
        3. I giornalisti professionisti e i pubblicisti che hanno la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.


Art. 27.

(Contenuto dell'albo dei giornalisti).

        1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e reca un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
        2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
        3. A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.


Art. 28.

(Elenchi speciali).

        1. All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti extracomunitari e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumono la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.
        2. In caso di controversie sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il consiglio nazionale.


Art. 29.

(Iscrizione nell'elenco dei professionisti).

        1. Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: il possesso della laurea in giornalismo o, per chi è in possesso di altre lauree, la frequenza di una scuola di giornalismo riconosciuta dall'ordine per almeno ventiquattro mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 32.
        2. L'iscrizione è deliberata dal competente consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

Art. 30.

(Rigetto della domanda).

        1. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.


Art. 31.

(Modalità di iscrizione nell'elenco
dei professionisti).

        1. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

                a) estratto dell'atto di nascita;

                b) certificato di residenza;

                c) certificato rilasciato dal consiglio nazionale che attesta il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

                d) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali;

                e) certificato di cittadinanza italiana o comunitaria;

                f) certificato penale.

        2. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza e dell'assenza di precedenti penali del richiedente può provvedere, d'ufficio, il consiglio nazionale.
        3. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno riportato condanna penale che importa l'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
        4. Nel caso di condanna che non importa l'interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il consiglio dell'ordine può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze ed in particolare, la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione.


Art. 32.

(Esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale).

        1. L'esame di Stato, che ha carattere specificamente professionale, comporta l'inserimento della professione giornalistica tra quelle di cui all'articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. All'esame sono ammessi, con i laureati in giornalismo, anche gli allievi delle scuole di giornalismo riconosciute. I programmi degli esami sono determinati mediante decreto del Ministro competente. Con il medesimo decreto sono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami. I candidati agli esami di Stato sostengono le prove nelle università che rilasciano la laurea in giornalismo dislocate in città sedi di ordini regionali o interregionali ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
2. Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuare in almeno due sessioni annuali, sono determinate dal regolamento di cui all'articolo 66.


Art. 33.

(Registro dei praticanti).

        1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che frequentano il terzo anno del corso di laurea in giornalismo ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996, e coloro che sono ammessi alle scuole di giornalismo riconosciute dall'ordine.
        2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui alla lettera a), b), d) e f) del comma 1 dell'articolo 31. Deve essere altresì corredata da una dichiarazione del preside del corso di laurea in giornalismo oppure dal direttore della scuola di giornalismo.

Art. 34.

(Pratica giornalistica).

        1. Coloro che frequentano il corso di laurea in giornalismo devono nell'ultimo triennio svolgere periodi di formazione consistenti in attività di laboratorio e di esercitazione, seminari professionali e pratica, per almeno diciotto mesi. La pratica nelle redazioni di quotidiani, di periodici, di agenzie di stampa e di teleradiogiornali di emittenti nazionali, regionali o provinciali deve svolgersi in regime di convenzione, ai sensi del decreto del Ministro dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica, 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996.
        2. Coloro che, laureati in altra disciplina, svolgono il praticantato presso una scuola di giornalismo devono trascorrere nelle medesime redazioni un periodo di pratica non inferiore a sei mesi distribuito nel biennio di durata del corso.
        3. I giornalisti praticanti iscritti ai sensi delle disposizioni vigenti mantengono il diritto di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.


Art. 35.

(Modalità di iscrizione nell'elenco
dei pubblicisti).

        1. Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda deve essere corredata oltre che dai documenti di cui alle lettere a), b), d) e) e f) del comma 1 dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni e dei teleradioregionali, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.
        2. Si applica il disposto del comma 2 dell'articolo 31.
        3. I pubblicisti, iscritti al relativo elenco dell'albo, se comprovano con documenti di data certa di avere per almeno due anni esercitato in maniera esclusiva attività giornalistica ininterrotta e retribuita in una o più testate giornalistiche dotate di adeguata struttura redazionale, possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti.


Art. 36.

(Giornalisti extracomunitari).

        1. I giornalisti extracomunitari residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se hanno compiuto i ventuno anni e lo Stato di cui sono cittadini pratica il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.
        2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 31 oltre che da un'attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.
        3. Si applica il disposto del comma 2 dell'articolo 31.


Capo II

DEI TRASFERIMENTI E DELLA
CANCELLAZIONE DALL'ALBO


Art. 37.

(Trasferimenti).

        1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il consiglio dell'ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvede ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.


Art. 38.

(Cancellazione dall'albo).

        1. Il consiglio dell'ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana o comunitaria.
        2. Nella seconda ipotesi di cui al comma 1, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli extracomunitari, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda.


Art. 39.

(Condanna penale).

        1. Devono essere cancellati dall'albo coloro che hanno riportato condanne penali che importano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
        2. Nel caso di condanna che importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.
        3. Nel caso di condanna penale che non importa la pena accessoria di cui ai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 48.


Art. 40.

(Cessazione dell'attività professionale).

        1. Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulta che è venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.
        2. Nel caso di cui al comma 1 il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.


Art. 41.

(Inattività).

        1. E' disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che ha almeno dieci anni di iscrizione. Nel calcolo dei termini non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche, o all'espletamento degli obblighi militari.
        2. Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che ha almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.


Art. 42.

(Reiscrizione).

        1. Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
        2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.


Art. 43.

(Notificazione delle deliberazioni
del consiglio).

        1. Le deliberazioni del consiglio regionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo 42, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.


Art. 44.

(Comunicazioni).

        1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei consigli regionali o interregionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso la segreteria del consiglio nazionale dell'ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.
        2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al consiglio nazionale.


Capo III

DELL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI GIORNALISTA


Art. 45.

(Esercizio della professione).

        1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave. Tale disposto non si applica al giornalista straniero che ha ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.


Art. 46.

(Direzione dei giornali).

        1. Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa o di un radiotelegiornale di cui all'articolo 34, cittadini italiani o comunitari ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti o nell'elenco dei pubblicisti, salvo quanto stabilito nell'articolo 47.
        2. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore e il vicedirettore responsabili possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.


Art. 47.

(Direzione affidata a persone non
iscritte all'albo).

        1. La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica comprese le agenzie di stampa, o di un teleradiogiornale, che siano organi di partiti o di movimenti politici o di organizzazioni sindacali o del volontariato, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.
        2. Nei casi previsti dal comma 1, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di un mutamento ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono titolo per l'iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani scritti o teleradiotrasmessi, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate alla contemporanea nomina di vicedirettore del quotidiano o del periodico di un giornalista professionista o di un pubblicista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 31, 34 e 35.
        4. Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali per il direttore non professionista iscritto a titolo provvisorio nell'albo.

TITOLO III

Della disciplina degli iscritti


Art. 48.

(Procedimento disciplinare).

        1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettono la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
        2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.


Art. 49.

(Competenza).

        1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.
        2. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine di cui al comma 1, il procedimento disciplinare è rimesso al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.


Art. 50.

(Astensione o ricusazione dei membri
del consiglio dell'ordine).

        1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
        2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.
        3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni, viene a mancare il numero legale, il presidente del consiglio rimette gli atti al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.
        4. Il consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.


Art. 51.

(Sanzioni disciplinari).

        1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio, previa audizione dell'incolpato. Esse sono:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

                d) la radiazione dall'albo.


Art. 52.

(Avvertimento).

        1. L'avvertimento da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.
        2. L'avvertimento, quando non è conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del consiglio dell'ordine.
        3. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
        4. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 53.

(Censura).

        1. La censura, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.


Art. 54.

(Sospensione).

        1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta ha compromesso la dignità professionale.


Art. 55.

(Radiazione).

        1. La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta ha gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.


Art. 56.

(Procedimento).

        1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio.
        2. Il consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti che gli sono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. Il contraddittorio è indiretto. Si applicano al procedimento disciplinare gli articoli da 1 a 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
        3. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
        4. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.
        5. L'incolpato può ammettere l'addebito e concordare con il consiglio regionale, previo assenso di quest'ultimo, la sanzione disciplinare, rinunciando ad ogni impugnazione. In tale caso la sanzione applicata è ridotta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 57.

(Prescrizione).

        1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
        2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.
        3. La prescizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguire con le modalità di cui all'articolo 56, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.
        4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito al comma 1 può essere prolungato oltre la metà.
        5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che hanno concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.


Art. 58.

(Reiscrizione dei radiati).

        1. Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
        2. Il consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda di cui al comma 1; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 56.


TITOLO IV

Dei reclami contro le deliberazioni
degli organi professionali


Art. 59.

(Ricorso al consiglio nazionale).

        1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative all'iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al consiglio nazionale nel termine di trenta giorni.
        2. Il termine di cui al comma 1 decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.
        3. I ricorsi al consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.
        4. E' istituita in seno al consiglio nazionale una sezione ricorsi la quale ha il compito di istituire e decidere i ricorsi relativi alla iscrizione o cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro dei praticanti. La sezione è composta da quindici consiglieri nazionali, dei quali non più di due provenienti da un solo ordine regionale, eletti preferibilmente fra i laureati in giurisprudenza, e dura in carica ventiquattro mesi.
        5. In seno al consiglio nazionale sono, altresì, istituite una sezione disciplinare ed elettorale, di cui fanno obbligatoriamente parte il presidente, il vicepresidente e il segretario dell'ordine nazionale, nonché una sezione giuridica, una sezione culturale e una sezione amministrativa, i cui componenti durano in carica ventiquattro mesi. Le attività delle sezioni sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 66.


Art. 60.

(Provvedimenti disciplinari).

        Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il procuratore generale della Repubblica. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, comma 1.


Art. 61.

(Deliberazioni del consiglio nazionale).

        Le deliberazioni del consiglio nazionale dell'ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro,e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio.


Art. 62.

(Azione giudiziaria).

        1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 61 possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove l'elezione contestata si è svolta.
        2. Avverso la sentenza del tribunale è ammesso ricorso alla corte d'appello competente per territorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica.
        3. Sia presso il tribunale sia presso la corte appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su designazione del consiglio nazionale. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.
        4. Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.


Art. 63.

(Procedimento).

        1. Ai fini di cui all'articolo 62 il tribunale e la corte d'appello provvedono, in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
        2. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
        3. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.


Art. 64.

(Ricorso per cassazione).

        1. Avverso le sentenze della corte d'appello di cui all'articolo 63, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.


Art. 65.

(Personale degli ordini
e del consiglio nazionale).

        1. Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli ordini e del consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nelle leggi sul pubblico impiego. Al personale si applica il contratto nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici.


Art. 66.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
        2. In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1, non possono essere istituite circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengono almeno duecento giornalisti, di cui non meno di cento professionisti.


Art. 67.

        1. Sono abrogate la legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.


Art. 68.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



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