PROGETTO DI LEGGE - N. 3114
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
Dell'Ordine dei giornalisti
Capo I
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
REGIONALI O INTERREGIONALI
Art. 1.
(Ordine dei giornalisti).
1. E' istituito l'ordine dei giornalisti con i seguenti
compiti:
a) salvaguardare, erga omnes e
nell'interesse della collettività, la dignità professionale e
la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti,
considerando il carattere privato delle imprese editoriali che
ne condizionano la possibilità di lavoro;
b) stabilire norme sulla deontologia per favorire
l'esercizio professionale del diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione;
c) disciplinare l'esercizio delle attività
professionali giornalistiche e non l'uso dei media come
mezzo di libera manifestazione del pensiero. L'appartenenza
all'ordine non è condizione necessaria per lo svolgimento di
un'attività giornalistica che non abbia rigoroso carattere di
professionalità;
d) tutelare la sicurezza, la libertà e la dignità
umana di coloro che esercitano l'attività giornalistica in via
professionale.
2. All'ordine dei giornalisti appartengono i giornalisti
professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi
elenchi dell'albo.
3. Sono professionisti coloro che esercitano in modo
esclusivo e continuativo la professione di giornalista in
forma autonoma, coordinata o subordinata.
4. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività
giornalistica non occasionale e retribuita e che esercitano
altre professioni o impieghi pubblici o privati.
5. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle
relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per
ciascuna regione o gruppo di regioni da determinare nel
regolamento di cui all'articolo 66, da un consiglio
dell'ordine, secondo le norme della presente legge.
6. Gli ordini regionali e interregionali e l'ordine
nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono
persone giuridiche di diritto pubblico ed enti pubblici non
economici.
Art. 2.
(Diritti e doveri).
1. Per attività giornalistica deve intendersi la
prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al
commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare
oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi
di informazione e i nuovi media a diffusione
elettronica. Il giornalista si pone pertanto come mediatore
intellettuale fra il fatto o il documento e la diffusione e
conoscenza di esso.
2. E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà
d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle
norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è
loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale
dei fatti osservati, sempre con riguardo ai doveri imposti
dalla lealtà e dalla buona fede. Il pubblico deve essere
comunque posto in grado di riconoscere, anche attraverso
apposita indicazione grafica o mezzi ottici o acustici di
evidente percezione, e di distinguere il lavoro giornalistico
dal messaggio pubblicitario-promozionale. La pubblicità non
deve fare ricorso né visivamente né oralmente a persone che
presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di
attualità.
3. E' vietata la pubblicazione delle generalità e delle
immagini dei minorenni imputati, testimoni e persone offese o
danneggiate dal reato. Sono anche vietate la pubblicazione e
la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini
idonee a consentire la identificazione del minorenne comunque
coinvolto nel procedimento penale. Nessun minorenne può essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua
corrispondenza. Trova applicazione il codice deontologico di
cui all'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. Devono essere rettificate le notizie che risultino
inesatte, e riparati gli eventuali errori. Il Presidente del
Consiglio regionale dell'ordine dispone in via d'urgenza che i
direttori responsabili delle testate edite nella
circoscrizione territoriale di detto ordine, su richiesta
della parte offesa, pubblichino la rettifica di cui
all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e
all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nei termini
temporali e secondo le modalità previsti dalle leggi citate.
In caso di rifiuto motivato di provvedimento da parte del
presidente dell'ordine regionale o interregionale, l'autore
della richiesta di rettifica può chiedere al Pretore, ai sensi
dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia
ordinata la pubblicazione.
5. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il
segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò
sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere
lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra
giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i
lettori.
Art. 3.
(Composizione dei consigli regionali
o interregionali).
1. I consigli regionali o interregionali sono composti da
sei professionisti e tre pubblicisti scelti tra gli iscritti
nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano
almeno cinque anni di anzianità di iscrizione. Essi sono
eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti
iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei
contributi dovuti all'ordine, a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta di voti.
Art. 4.
(Elezione dei consigli dell'ordine).
1. L'assemblea per l'elezione dei membri del consiglio
deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza
del consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante
forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima e comunque mediante avviso
spedito per posta agli iscritti, esclusi i sospesi, almeno
quindici giorni prima del voto e pubblicato sui due principali
giornali della regione, al quale l'ordine si riferisce, oppure
sul periodico organo del consiglio regionale o
interregionale.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto
dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore
dell'adunanza stessa, in una unica convocazione.
3. L'assemblea è valida, qualunque sia il numero degli
interventi.
Art. 5.
(Votazioni).
1. Il presidente dell'ordine, con proprio provvedimento
almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni di
votazione, sceglie da cinque a trenta scrutatori fra i
giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo.
Il più anziano per iscrizione esercita le funzioni di
presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale
l'anzianità di nascita.
2. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre
componenti dell'ufficio elettorale. Il presidente, qualora le
esigenze lo richiedano, può integrare l'ufficio elettorale con
altri scrutatori.
3. Il segretario dell'ordine o un notaio esercitano le
funzioni di segretario di seggio. Nei seggi staccati questa
funzione e quella di presidente possono essere svolte da
scrutatori a ciò designati dal presidente dell'ordine in
numero di tre.
Art. 6.
(Scrutinio e proclamazione degli eletti).
1. Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un
numero di nomi non superiore a quello dei componenti del
consiglio dell'ordine, per le rispettive categorie. Non è
ammesso il voto per delega.
2. Decorse dodici ore, distribuite in due giorni,
dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del
seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel
momento si trovano nella sala, dichiara chiusa la
votazione.
3. I seggi costituiti, fino a un massimo di due, in sedi
diverse da quella del consiglio regionale o interregionale
dell'ordine, restano aperti per un massimo di otto ore,
concentrate in un solo giorno, e funzionano con i compiti
limitati esclusivamente alla raccolta delle schede, che
vengono portate alla sezione elettorale della città dove ha
sede l'ordine regionale o interregionale per essere immesse
nelle urne previo riscontro, ad opera di un notaio, del loro
numero con quello degli elettori, che sono stati iscritti
nell'apposita lista ai sensi dell'articolo 9 della legge 23
aprile 1976, n. 136. Solo successivamente a tale operazione,
il presidente del seggio procede pubblicamente con gli
scrutatori alle operazioni di scrutinio. Gli iscritti
residenti nelle province diverse da quella dove ha sede il
consiglio regionale o interregionale possono votare presso il
seggio elettorale centrale sito nel capoluogo regionale
soltanto nella seconda giornata delle votazioni.
4. Svolgendosi contemporaneamente le elezioni per il
rinnovo del consiglio regionale con quelle per il rinnovo del
consiglio nazionale dell'ordine e una volta ultimato lo
spoglio delle schede riferite al consiglio regionale, il
presidente del seggio può rinviare lo spoglio delle schede
riferite al consiglio nazionale alle ore 9 del giorno
successivo e in tale caso provvede, alla presenza di un
notaio, a sigillare le urne contenenti le schede votate, a
chiudere ed a sigillare il plico contenente tutte le carte, i
verbali e i timbri nonché la sala dello scrutinio, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
5. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il
risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti.
6. Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica
al Ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione
degli eletti.
Art. 7.
(Durata in carica del consiglio.
Sostituzioni).
1. I componenti del consiglio restano in carica quattro
anni e possono essere rieletti.
2. Nel caso in cui uno dei componenti il consiglio venga a
mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non
eletti del rispettivo elenco. I consiglieri assenti, non per
cause di forza maggiore, per un periodo di oltre sei mesi
consecutivi decadono e sono sostituiti dai primi dei non
eletti nel rispettivo elenco, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.
382.
3. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla
scadenza del consiglio.
Art. 8.
(Reclamo contro le operazioni elettorali).
1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto
agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al consiglio
nazionale dell'ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
I reclami, depositati presso il consiglio regionale o
interregionale, che provvede entro trenta giorni ad inviarli
al consiglio nazionale, devono essere notificati dai
proponenti ai controinteressati tramite ufficiale giudiziario.
I controinteressati e il procuratore generale possono prendere
visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire
documenti.
2. Quando il reclamo investe l'elezione di tutto il
consiglio ed è accolto, il consiglio nazionale provvede,
fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le
modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 66, a
rinnovare l'elezione dichiarata nulla.
Art. 9.
(Cariche del consiglio).
1. Ciascun consiglio elegge nel proprio seno un
presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Il presidente deve essere iscritto nell'elenco dei giornalisti
professionisti dell'albo.
2. Le aziende editrici di quotidiani, periodici e agenzie
di stampa nonché di teleradiogiornali, le amministrazioni e
gli enti pubblici e privati sono tenuti a concedere ai
componenti i consigli regionali e il collegio dei revisori dei
conti i permessi retribuiti per il tempo necessario allo
svolgimento delle loro funzioni elettive.
Art. 10.
(Attribuzioni del presidente).
1. Il presidente, che dura in carica quattro anni, ha
la rappresentanza dell'ordine; convoca e presiede l'assemblea
degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli
dalla presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di
assenza o di impedimento.
3. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o
impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione
nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per
età.
Art. 11.
(Attribuzioni del consiglio).
1. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e
di tutte le altre disposizioni in materia e tutela l'autonomia
della professione del giornalista in qualunque sede, anche
giudiziaria;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista
in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività
diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della
professione;
c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle
iscrizioni e cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede all'amministrazione dei beni di
pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio
preventivo e il conto consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli
iscritti;
g) dispone la convocazione dell'assemblea;
h) fissa, con l'osservanza del limite massimo
previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera g), le quote
annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi
per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per
il rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli
dalla legge e in particolare esprime pareri sulla liquidazione
dei compensi professionali in osservanza del relativo
tariffario approvato ogni anno dal consiglio nazionale, e
degli articoli 633 e 636 del codice di procedura civile;
l) promuove e favorisce le iniziative finalizzate
alla formazione e all'aggiornamento professionale degli
iscritti;
m) nomina commissioni consultive e di studio.
Art. 12.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Ogni ordine ha un collegio dei revisori dei conti
costituito da tre componenti.
2. Il collegio controlla la gestione dei fondi e verifica
i bilanci predisposti dal consiglio riferendone
all'assemblea.
3. L'assemblea convocata per l'elezione del consiglio
elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il
collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra
gli iscritti che non ricoprono o che non hanno ricoperto negli
ultimi quattro anni la carica di consigliere.
4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e
sono rieleggibili.
Art. 13.
(Assemblea per l'approvazione dei conti).
1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo
e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni
anno.
Art. 14.
(Assemblea straordinaria).
1. Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo
13, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il
consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta
richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da
trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti
nell'albo dell'ordine.
2. La convocazione di cui al comma 1 deve essere fatta non
oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.
Art. 15.
(Norme comuni per le assemblee).
1. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine
assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di
segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del
presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di
impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla nomina
di un proprio segretario. Il segretario può essere sostituito
da un notaio.
2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti
dei presenti.
3. Per le assemblee previste dagli articoli 13 e 14 si
applica il disposto di cui all'articolo 4.
Capo II
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE
Art. 16.
(Composizione del consiglio nazionale).
1. E' istituito, con sede presso il Ministero di grazia e
giustizia, il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti,
di seguito denominato "consiglio nazionale".
2. Il consiglio nazionale è composto in ragione di due
professionisti e di un pubblicista per ogni ordine regionale o
interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
3. Gli ordini regionali o interregionali che hanno più di
mille professionisti iscritti eleggono un altro consigliere
nazionale appartenente alla medesima categoria ogni mille
professionisti eccedenti tale numero o frazione di mille
superiore alla metà. Conformemente, gli ordini regionali o
interregionali che hanno più di duemila pubblicisti iscritti
eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla
medesima categoria ogni duemila pubblicisti eccedenti tale
numero o frazione di duemila superiore alla metà.
4. L'elezione avviene ai sensi degli articoli 3 e
seguenti, in quanto applicabili.
5. L'assemblea deve essere convocata almeno venti giorni
prima della scadenza del consiglio nazionale in carica.
6. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può
proporre reclamo al consiglio nazionale, nel termine di dieci
giorni dalla proclamazione, in conformità alle modalità
previste dall'articolo 8. In caso di accoglimento del reclamo,
il consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore
a trenta giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o
interregionale interessata si provveda al rinnovo
dell'elezione dichiarata nulla. Le operazioni di voto sono
organizzate dagli organi del consiglio in carica al momento
della convocazione dell'assemblea.
Art. 17.
(Durata in carica del consiglio
nazionale - Sostituzioni).
1. I componenti del consiglio nazionale restano in carica
quattro anni, e possono essere rieletti.
2. Si applicano al consiglio nazionale le norme di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 7.
Art. 18.
(Incompatibilità).
1. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio
regionale o interregionale e del consiglio nazionale.
2. Il componente di un consiglio regionale o
interregionale che è nominato membro del consiglio nazionale,
si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel
termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di
componente del consiglio regionale o interregionale.
Art. 19.
(Cariche).
1. Il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un
presidente, un vicepresidente, un segretario ed un
tesoriere.
2. Il consiglio nazionale elegge, inoltre, nel proprio
seno un comitato esecutivo, composto da sei professionisti e
da tre pubblicisti; tra i membri sono compresi il presidente,
il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
3. Il consiglio nazionale designa altresì tre giornalisti
che esercitano le funzioni di revisori dei conti.
4. Il presidente, che rimane in carica quattro anni, deve
essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti,
il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei
pubblicisti, i revisori dei conti tra gli iscritti che non
ricoprono o non hanno ricoperto nell'ultimo quadriennio la
carica di consigliere presso gli ordini o presso il consiglio
nazionale.
Art. 20.
(Attribuzioni del consiglio nazionale).
1. Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli dal
regolamento di cui all'articolo 66, esercita le seguenti
attribuzioni:
a) dà parere, quando ne sia richiesto, al Ministro
di grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento
che riguardano la professione di giornalista;
b) coordina e promuove le attività culturali dei
consigli degli ordini per favorire le iniziative intese al
miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) dà parere sullo scioglimento dei consigli
regionali o interregionali ai sensi dell'articolo 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi
avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia
di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal
registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli
relativi alle elezioni dei consigli degli ordini e dei collegi
dei revisori dei conti;
e) redige il regolamento per la trattazione dei
ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvare con
decreto del Ministro di grazia e giustizia;
f) determina, con deliberazione da approvare da
parte del Ministro di grazia e giustizia, la misura delle
quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo
funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da
approvare da parte del Ministro di grazia e giustizia, il
limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli
regionali o interregionali dai rispettivi iscritti, da
riscuotere secondo le modalità previste dalla legge 10 giugno
1978, n. 292;
h) riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei
consigli degli ordini regionali e interregionali tutte le
volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle
rispettive iniziative ed attività;
i) promuove e coordina, di intesa con i consigli
regionali o interregionali dell'ordine, le regioni interessate
e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentite la Federazione italiana editori giornali
(FIEG) e la Federazione nazionale della stampa italiana
(FNSI), l'istituzione di scuole di giornalismo aperte a
giovani laureati, dove si svolge per un biennio la pratica
professionale e la cui frequenza a tempo pieno dà diritto di
sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
professionale ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della
Costituzione;
l) cura il massimario delle decisioni e dei
provvedimenti dei consigli regionali e dello stesso consiglio
nazionale.
Art. 21.
(Attribuzioni del comitato esecutivo).
1. Il comitato esecutivo provvede all'attuazione delle
delibere del consiglio nazionale e collabora con il presidente
nella gestione ordinaria dell'ordine. Adotta, altresì, in caso
di assoluta urgenza, le delibere di competenza del consiglio
stesso escluse quelle previste nelle lettere a),
d) ed e) del comma 1 dell'articolo 20, con obbligo
di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocare in
ogni caso non oltre un mese.
Art. 22.
(Attribuzioni del presidente).
1. Il presidente del consiglio nazionale convoca e
presiede le riunioni del consiglio e del comitato esecutivo,
dà disposizioni per il regolare funzionamento del consiglio e
del comitato esecutivo ed esercita tutte le attribuzioni
demandategli dalla presente legge e dalle norme vigenti in
materia.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, si
applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3.
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 23.
(Riunioni dei consigli e del comitato
esecutivo).
1. Per la validità delle sedute di un consiglio regionale
o interregionale o del consiglio nazionale dell'ordine, è
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle
votazioni, in caso di parità, prevale il voto del
presidente.
2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine,
rimane in carica il consiglio uscente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche al comitato esecutivo.
Art. 24.
(Attribuzioni del Ministro
di grazia e giustizia).
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta
vigilanza sui consigli dell'ordine.
2. Il Ministro può, con decreto motivato, sentito il
parere del consiglio nazionale, sciogliere un consiglio
regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare
regolarmente, ovvero quando sia trascorso il termine di legge
senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio o
quando il consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi
ad esso imposti, persista nel violarli.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 il Ministro
nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un
commissario straordinario, al quale sono affidate le
funzioni del consiglio fino all'elezione del nuovo consiglio,
che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di
scioglimento.
Art. 25.
(Ineleggibilità).
1. Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9
e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali
o che sono funzionari dello Stato.
TITOLO II
Dell'Albo Professionale
Capo I
DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
Art. 26.
(Istituzione dell'albo dei giornalisti).
1. Presso ogni consiglio dell'ordine regionale o
interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la
residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del
consiglio.
2. L'albo è ripartito in due elenchi, uno dei giornalisti
professionisti ed uno dei pubblicisti.
3. I giornalisti professionisti e i pubblicisti che hanno
la loro abituale residenza fuori dal territorio della
Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.
Art. 27.
(Contenuto dell'albo dei giornalisti).
1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di
nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la
data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta.
L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione
e reca un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di
iscrizione.
2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione
nell'albo.
3. A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la
tessera.
Art. 28.
(Elenchi speciali).
1. All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei
giornalisti extracomunitari e di coloro che, pur non
esercitando l'attività di giornalista, assumono la qualifica
di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere
tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi
e cinematografici.
2. In caso di controversie sulla natura della
pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso
dell'interessato, il consiglio nazionale.
Art. 29.
(Iscrizione nell'elenco dei professionisti).
1. Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono
richiesti: il possesso della laurea in giornalismo o, per chi
è in possesso di altre lauree, la frequenza di una scuola di
giornalismo riconosciuta dall'ordine per almeno ventiquattro
mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e
l'esito favorevole dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale di cui all'articolo 32.
2. L'iscrizione è deliberata dal competente consiglio
regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente
il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al consiglio
nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.
Art. 30.
(Rigetto della domanda).
1. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione
all'albo o al registro dei praticanti deve essere motivato e
deve essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale
giudiziario, nel termine di quindici giorni dalla
deliberazione.
Art. 31.
(Modalità di iscrizione nell'elenco
dei professionisti).
1. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai
seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di residenza;
c) certificato rilasciato dal consiglio nazionale
che attesta il superamento dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio professionale;
d) attestazione di versamento della tassa di
concessione governativa, nella misura prevista dalle
disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi
professionali;
e) certificato di cittadinanza italiana o
comunitaria;
f) certificato penale.
2. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza e
dell'assenza di precedenti penali del richiedente può
provvedere, d'ufficio, il consiglio nazionale.
3. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno
riportato condanna penale che importa l'interdizione dai
pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione.
4. Nel caso di condanna che non importa l'interdizione dai
pubblici uffici, o se questa è cessata, il consiglio
dell'ordine può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte
le circostanze ed in particolare, la condotta del richiedente
successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia
meritevole dell'iscrizione.
Art. 32.
(Esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale).
1. L'esame di Stato, che ha carattere specificamente
professionale, comporta l'inserimento della professione
giornalistica tra quelle di cui all'articolo 1 della legge 8
dicembre 1956, n. 1378. All'esame sono ammessi, con i laureati
in giornalismo, anche gli allievi delle scuole di giornalismo
riconosciute. I programmi degli esami sono determinati
mediante decreto del Ministro competente. Con il medesimo
decreto sono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento
degli esami. I candidati agli esami di Stato sostengono le
prove nelle università che rilasciano la laurea in giornalismo
dislocate in città sedi di ordini regionali o interregionali
ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 8 dicembre 1956, n.
1378.
2. Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuare in
almeno due sessioni annuali, sono determinate dal regolamento
di cui all'articolo 66.
Art. 33.
(Registro dei praticanti).
1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti
coloro che frequentano il terzo anno del corso di laurea in
giornalismo ai sensi del decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, 11 aprile 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno
1996, e coloro che sono ammessi alle scuole di giornalismo
riconosciute dall'ordine.
2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai
documenti di cui alla lettera a), b), d) e f) del
comma 1 dell'articolo 31. Deve essere altresì corredata da una
dichiarazione del preside del corso di laurea in giornalismo
oppure dal direttore della scuola di giornalismo.
Art. 34.
(Pratica giornalistica).
1. Coloro che frequentano il corso di laurea in
giornalismo devono nell'ultimo triennio svolgere periodi di
formazione consistenti in attività di laboratorio e di
esercitazione, seminari professionali e pratica, per almeno
diciotto mesi. La pratica nelle redazioni di quotidiani, di
periodici, di agenzie di stampa e di teleradiogiornali di
emittenti nazionali, regionali o provinciali deve svolgersi in
regime di convenzione, ai sensi del decreto del Ministro
dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica, 11
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140
del 17 giugno 1996.
2. Coloro che, laureati in altra disciplina, svolgono il
praticantato presso una scuola di giornalismo devono
trascorrere nelle medesime redazioni un periodo di pratica non
inferiore a sei mesi distribuito nel biennio di durata del
corso.
3. I giornalisti praticanti iscritti ai sensi delle
disposizioni vigenti mantengono il diritto di sostenere
l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Art. 35.
(Modalità di iscrizione nell'elenco
dei pubblicisti).
1. Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda
deve essere corredata oltre che dai documenti di cui alle
lettere a), b), d) e) e f) del comma 1
dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti
scritti a firma del richiedente, e da certificati dei
direttori delle pubblicazioni e dei teleradioregionali, che
comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da
almeno due anni.
2. Si applica il disposto del comma 2 dell'articolo 31.
3. I pubblicisti, iscritti al relativo elenco dell'albo,
se comprovano con documenti di data certa di avere per almeno
due anni esercitato in maniera esclusiva attività
giornalistica ininterrotta e retribuita in una o più testate
giornalistiche dotate di adeguata struttura redazionale,
possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di essere ammessi a sostenere
l'esame di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco
dei professionisti.
Art. 36.
(Giornalisti extracomunitari).
1. I giornalisti extracomunitari residenti in Italia
possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui
all'articolo 28, se hanno compiuto i ventuno anni e lo Stato
di cui sono cittadini pratica il trattamento di reciprocità.
Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista
straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di
asilo politico.
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai
documenti di cui alle lettere a), b) e d)
del comma 1 dell'articolo 31 oltre che da un'attestazione del
Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è
cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di
reciprocità.
3. Si applica il disposto del comma 2 dell'articolo 31.
Capo II
DEI TRASFERIMENTI E DELLA
CANCELLAZIONE DALL'ALBO
Art. 37.
(Trasferimenti).
1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più
di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il
giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo
della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento
senza che ne sia fatta richiesta, il consiglio dell'ordine
procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del
giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla
comunicazione di tale cancellazione al consiglio nella cui
giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che
provvede ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.
Art. 38.
(Cancellazione dall'albo).
1. Il consiglio dell'ordine delibera di ufficio la
cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei
diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita
della cittadinanza italiana o comunitaria.
2. Nella seconda ipotesi di cui al comma 1, tuttavia, il
giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli
extracomunitari, qualora concorrano le condizioni previste
dall'articolo 36, e ne faccia domanda.
Art. 39.
(Condanna penale).
1. Devono essere cancellati dall'albo coloro che hanno
riportato condanne penali che importano l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
2. Nel caso di condanna che importa l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di
diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso
ordine di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono
sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o
dell'ordine.
3. Nel caso di condanna penale che non importa la pena
accessoria di cui ai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine
inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni
previste dal comma 1 dell'articolo 48.
Art. 40.
(Cessazione dell'attività professionale).
1. Il giornalista è cancellato dall'elenco dei
professionisti, quando risulta che è
venuto a mancare il requisito dell'esclusività
professionale.
2. Nel caso di cui al comma 1 il professionista può essere
trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.
Art. 41.
(Inattività).
1. E' disposta la cancellazione dagli elenchi dei
professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività
professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il
giornalista che ha almeno dieci anni di iscrizione. Nel
calcolo dei termini non si tiene conto del periodo di
inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni
amministrative, politiche o scientifiche, o all'espletamento
degli obblighi militari.
2. Non si fa luogo alla cancellazione per inattività
professionale del giornalista che ha almeno quindici anni di
iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo
o di svolgimento di altra attività continuativa e
lucrativa.
Art. 42.
(Reiscrizione).
1. Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua
richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che
hanno determinato la cancellazione.
2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna
penale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, la domanda di
nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la
riabilitazione.
Art. 43.
(Notificazione delle deliberazioni
del consiglio).
1. Le deliberazioni del consiglio regionale di
cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai
sensi dell'articolo 42, devono essere motivate e notificate
all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo
30.
Art. 44.
(Comunicazioni).
1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno,
entro il mese di gennaio, a cura dei consigli regionali o
interregionali, presso la cancelleria della corte d'appello
del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso
la segreteria del consiglio nazionale dell'ordine e presso il
Ministero di grazia e giustizia.
2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere
data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e
giustizia, alla cancelleria della corte d'appello, al
procuratore generale della stessa corte d'appello ed al
consiglio nazionale.
Capo III
DELL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI GIORNALISTA
Art. 45.
(Esercizio della professione).
1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la
professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo
professionale. La violazione di tale disposizione è punita a
norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto
non costituisca un reato più grave. Tale disposto non si
applica al giornalista straniero che ha ottenuto il
riconoscimento del diritto di asilo politico.
Art. 46.
(Direzione dei giornali).
1. Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un
giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa o di
un radiotelegiornale di cui all'articolo 34, cittadini
italiani o comunitari ai sensi dell'articolo 9 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, devono essere iscritti nell'elenco dei
giornalisti professionisti o nell'elenco dei pubblicisti,
salvo quanto stabilito nell'articolo 47.
2. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di
stampa, il direttore e il vicedirettore responsabili possono
essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure dei
pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le
riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
Art. 47.
(Direzione affidata a persone non
iscritte all'albo).
1. La direzione di un giornale quotidiano o di altra
pubblicazione periodica comprese le agenzie di stampa, o di un
teleradiogiornale, che siano organi di partiti o di movimenti
politici o di organizzazioni sindacali o del volontariato, può
essere affidata a persona non iscritta all'albo dei
giornalisti.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i requisiti richiesti
per la registrazione o l'annotazione di un mutamento ai sensi
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono titolo per
l'iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei
professionisti, se trattasi di quotidiani scritti o
teleradiotrasmessi, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi
di altra pubblicazione periodica.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate
alla contemporanea nomina di vicedirettore del quotidiano o
del periodico di un giornalista professionista o di un
pubblicista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui
agli articoli 31, 34 e 35.
4. Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi
civili e penali per il direttore non professionista iscritto a
titolo provvisorio nell'albo.
TITOLO III
Della disciplina degli iscritti
Art. 48.
(Procedimento disciplinare).
1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro
che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro e
alla dignità professionale, o di fatti che compromettono la
propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti
a procedimento disciplinare.
2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal
consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del
procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.
Art. 49.
(Competenza).
1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene
al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto
l'incolpato.
2. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine di
cui al comma 1, il procedimento disciplinare è rimesso al
consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.
Art. 50.
(Astensione o ricusazione dei membri
del consiglio dell'ordine).
1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del
consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile, in quanto applicabili.
2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione,
e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.
3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni, viene a
mancare il numero legale, il presidente del consiglio rimette
gli atti al consiglio dell'ordine designato dal consiglio
nazionale.
4. Il consiglio competente ai sensi del comma 3, se
autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione,
si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i
componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati
ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione
del procedimento.
Art. 51.
(Sanzioni disciplinari).
1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione
motivata dal consiglio, previa audizione dell'incolpato. Esse
sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione
per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un
anno;
d) la radiazione dall'albo.
Art. 52.
(Avvertimento).
1. L'avvertimento da infliggere nei casi di abusi o
mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza
commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei
suoi doveri.
2. L'avvertimento, quando non è conseguente ad un giudizio
disciplinare, è disposto dal presidente del consiglio
dell'ordine.
3. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se
ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
4. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al
quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere
sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 53.
(Censura).
1. La censura, da infliggere nei casi di abusi o mancanze
di grave entità, consiste nel biasimo formale per la
trasgressione accertata.
Art. 54.
(Sospensione).
1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere
inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta ha
compromesso la dignità professionale.
Art. 55.
(Radiazione).
1. La radiazione può essere disposta nel caso in cui
l'iscritto con la sua condotta ha gravemente compromesso la
dignità professionale fino a rendere incompatibile con la
dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o
nel registro.
Art. 56.
(Procedimento).
1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al
consiglio.
2. Il consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta
all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, i fatti che gli sono addebitati e le eventuali
prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta
giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha
facoltà di presentare documenti e memorie difensive. Il
contraddittorio è indiretto. Si applicano al procedimento
disciplinare gli articoli da 1 a 11 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
3. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione
segreta.
4. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati, e
sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a
mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla
deliberazione.
5. L'incolpato può ammettere l'addebito e concordare con
il consiglio regionale, previo assenso di quest'ultimo, la
sanzione disciplinare, rinunciando ad ogni impugnazione. In
tale caso la sanzione applicata è ridotta, ai sensi del comma
1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 57.
(Prescrizione).
1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni
dal fatto.
2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso
procedimento penale, il termine di cui al comma 1 decorre dal
giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna
o di proscioglimento.
3. La prescizione è interrotta dalla notificazione degli
addebiti all'interessato, da eseguire con le modalità di cui
all'articolo 56, nonché dalle discolpe presentate per iscritto
dall'incolpato.
4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal
giorno dell'interruzione; se gli atti interruttivi sono
molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in
nessun caso il termine stabilito al comma 1 può essere
prolungato oltre la metà.
5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei
confronti di tutti coloro che hanno concorso nel fatto che ha
dato luogo al procedimento disciplinare.
Art. 58.
(Reiscrizione dei radiati).
1. Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal
registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere
di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della
radiazione.
2. Il consiglio regionale o interregionale competente
delibera sulla domanda di cui al comma 1; la deliberazione è
notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 56.
TITOLO IV
Dei reclami contro le deliberazioni
degli organi professionali
Art. 59.
(Ricorso al consiglio nazionale).
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative
all'iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal
registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono
essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero
competente con ricorso al consiglio nazionale nel termine di
trenta giorni.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre per l'interessato
dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il
pubblico ministero dal giorno della notificazione per i
provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della
comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i
provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.
3. I ricorsi al consiglio nazionale in materia elettorale,
di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.
4. E' istituita in seno al consiglio nazionale una sezione
ricorsi la quale ha il compito di istituire e decidere i
ricorsi relativi alla iscrizione o cancellazione dagli elenchi
dell'albo e dal registro dei praticanti. La sezione è composta
da quindici consiglieri nazionali, dei quali non più di due
provenienti da un solo ordine regionale, eletti
preferibilmente fra i laureati in giurisprudenza, e dura in
carica ventiquattro mesi.
5. In seno al consiglio nazionale sono, altresì, istituite
una sezione disciplinare ed elettorale, di cui fanno
obbligatoriamente parte il presidente, il vicepresidente e il
segretario dell'ordine nazionale, nonché una sezione
giuridica, una sezione culturale e una sezione amministrativa,
i cui componenti durano in carica ventiquattro mesi. Le
attività delle sezioni sono stabilite con il regolamento di
cui all'articolo 66.
Art. 60.
(Provvedimenti disciplinari).
Prima della deliberazione sui ricorsi in materia
disciplinare, il consiglio nazionale deve in ogni caso sentire
il procuratore generale della Repubblica. Questi presenta per
iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate
all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo
56. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli
articoli 56 e 57, comma 1.
Art. 61.
(Deliberazioni del consiglio nazionale).
Le deliberazioni del consiglio nazionale dell'ordine,
pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo,
negli elenchi o nel registro,e di cancellazione, nonché in
materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e
sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro
trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che
ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale
presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il
consiglio.
Art. 62.
(Azione giudiziaria).
1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 61 possono
essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica,
innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha
sede il consiglio regionale o interregionale presso cui il
giornalista è iscritto od ove l'elezione contestata si è
svolta.
2. Avverso la sentenza del tribunale è ammesso ricorso
alla corte d'appello competente per territorio, nel termine di
trenta giorni dalla notifica.
3. Sia presso il tribunale sia presso la corte appello il
collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista
nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio
dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su
designazione del consiglio nazionale. Il giornalista
professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico,
non possono essere nuovamente nominati.
4. Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria
sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il
procuratore generale competenti per territorio.
Art. 63.
(Procedimento).
1. Ai fini di cui all'articolo 62 il tribunale e la corte
d'appello provvedono, in camera di consiglio, con sentenza,
sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
2. La sentenza può annullare, revocare o modificare la
deliberazione impugnata.
3. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al
pubblico ministero e alle parti.
Art. 64.
(Ricorso per cassazione).
1. Avverso le sentenze della corte d'appello di cui
all'articolo 63, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione,
da parte del procuratore generale e degli interessati, nel
termine di sessanta giorni dalla notifica ed ai sensi
dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
Art. 65.
(Personale degli ordini
e del consiglio nazionale).
1. Per la disciplina giuridica ed economica del personale
degli ordini e del consiglio nazionale si osservano le
disposizioni contenute nelle leggi sul pubblico impiego. Al
personale si applica il contratto nazionale di lavoro del
comparto degli enti pubblici non economici.
Art. 66.
(Regolamento di attuazione).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è emanato il regolamento per l'attuazione della presente
legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della medesima.
2. In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo
1, non possono essere istituite circoscrizioni regionali o
interregionali cui non appartengono almeno duecento
giornalisti, di cui non meno di cento professionisti.
Art. 67.
1. Sono abrogate la legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed ogni
altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 68.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.