PROGETTO DI LEGGE - N. 2804
Onorevoli Colleghi! - Da secoli, i lavori in metalli
preziosi, vale a dire in platino, oro, palladio e argento,
sono sottoposti nella maggioranza degli Stati membri a
legislazioni severe per garantire un'adeguata protezione dei
consumatori. In effetti, tali lavori possono dare adito a
frodi perché il loro valore intrinseco è elevato e perché il
titolo dell'oggetto, vale a dire la quantità di metallo puro
utilizzata, non può essere identificata dal consumatore con un
semplice esame visivo. E' necessario, quindi, indicare il
titolo del lavoro e garantirne l'autenticità.
Le legislazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione
europea sono, spesso, divergenti, soprattutto per quanto
riguarda i titoli, le procedure di certificazione, i metodi di
controllo sugli oggetti.
Per quanto riguarda i titoli, i lavori in metalli preziosi
in alcuni Stati membri devono essere fabbricati seguendo
titoli specifici, per poter essere immessi sul mercato (UK,
IRL, ES, FR, DA, PT). A questo bisogna aggiungere il diverso
livello di tolleranza autorizzato per il titolo indicato sul
lavoro.
Per quanto riguarda le procedure di certificazione, vari
Stati membri impongono l'intervento di terzi per la convalida
e la punzonatura dei lavori in metalli preziosi mentre altri
accettano la punzonatura del fabbricante. In questo contesto,
si possono suddividere in tre gruppi i sistemi di punzonatura
degli Stati membri:
punzonatura obbligatoria da parte di terzi
(compulsory hallmarking) (UK, IRL, FR, NL, PT e ES).
Tuttavia, anche all'interno di questo gruppo esistono
divergenze nei metodi di punzonatura;
punzonatura facoltativa da parte di terzi (BE e DA);
punzonatura del fabbricante (DE, GR, IT e LUX).
Per quanto riguarda infine i metodi di controllo sugli
oggetti, in linea di principio, per verificare l'indicazione
corretta del titolo e per non effettuare prove distruttive, le
autorità nazionali competenti effettuano prove per mezzo della
pietra di paragone o per mezzo di metodi statistici. Tuttavia,
detti controlli mancano di precisione e di criteri ben
definiti.
Da qualche anno, si sono fatte notare alla Commissione
europea le difficoltà causate dalle summenzionate divergenze
tra le legislazioni nazionali, incontrate dagli operatori
economici nell'ambito degli scambi intracomunitari. Per tale
motivo sono state avviate nei confronti degli Stati membri
procedure che si prefiggono di far rispettare i principi degli
articoli 30 e seguenti del Trattato.
Dette procedure, volte ad instaurare il riconoscimento
reciproco delle pratiche nazionali, invitavano gli Stati
membri ad autorizzare l'immissione sul mercato di lavori in
metalli preziosi fabbricati rispettando le legislazioni degli
altri Stati membri qualora queste ultime garantissero al
consumatore un livello di protezione adeguato.
Tale esercizio, previsto per applicare i principi di
sussidiarietà, ha permesso di constatare che sebbene le
legislazioni nazionali perseguano gli stessi obiettivi, vale a
dire garantire la protezione del consumatore e l'onestà delle
operazioni commerciali, esse li perseguono con mezzi non
equivalenti, che possono quindi creare ostacoli tecnici agli
scambi ai sensi del Trattato, e che pertanto vanno armonizzati
con una direttiva comunitaria.
Per tali motivi e in seguito alla richiesta espressa da
più Stati membri e dai fabbricanti europei, la Commissione
europea ha elaborato una proposta di direttiva che mira al
ravvicinamento delle legislazioni nazionali.
La proposta di direttiva, basata sull'articolo 100 A del
Trattato, relativamente ai lavori in metalli preziosi, si
prefigge di determinare un quadro normativo comunitario al
fine di garantire un livello elevato di protezione ai
consumatori e di garantire la trasparenza delle transazioni
commerciali pertinenti.
Per conseguire gli obiettivi suddetti, la proposta di
direttiva comunitaria si prefigge di:
limitare e definire la portata della sua applicazione ai
lavori destinati al consumatore finale;
determinare i requisiti essenziali da rispettare durante
la fabbricazione e prima dell'immissione sul mercato
comunitario;
fissare le procedure di valutazione della conformità;
fissare le norme relative all'apposizione e al contenuto
dei punzoni;
fissare le gamme di titoli nominali per ogni metallo
prezioso.
I valori ripresi in dette gamme saranno gli unici ad
essere autorizzati sul mercato comunitario.
La proposta di direttiva comunitaria riguarda le
disposizioni relative alla punzonatura dei lavori in metalli
preziosi e quelle relative alle procedure di
certificazione.
Le disposizioni della direttiva comunitaria si
riferiscono:
ai lavori in oro, platino, palladio ed argento e a
quelli ricoperti di altri metalli qualora siano destinati al
consumatore comunitario;
ai semilavorati in metalli preziosi qualora siano
destinati alla fabbricazione dei lavori in oro, platino,
palladio ed argento.
Prima di tutto, i lavori in metalli preziosi cui si
riferisce la proposta di direttiva, devono corrispondere al
titolo indicato sull'oggetto per quanto concerne il tenore
effettivo in metallo prezioso.
La gamma dei soli titoli autorizzati per ogni tipo di
metallo prezioso conformemente alla norma ISO 9202.2 e tenendo
conto delle pratiche in vigore negli Stati membri è la
seguente:
oro: 375 mill./585 mill./750 mill./916 mill./999
mill.;
argento: 800 mill./925 mill./999 mill.;
platino: 850 mill./900 mill./950 mill./999 mill.;
palladio: 500 mill./950 mill./999 mill.
La limitazione dei titoli da utilizzare per la
fabbricazione dei lavori in metalli preziosi permette di
garantire la trasparenza del mercato comunitario riducendo
così per i consumatori i rischi di confusione tra valori molto
simili. Inoltre, tale limitazione permetterà di razionalizzare
il processo di fabbricazione dei materiali di base.
Detti titoli nominali non beneficiano di alcuna tolleranza
negativa ad eccezione dei materiali utilizzati per
l'assemblaggio delle varie parti.
Anche per quanto riguarda le varie forme di presentazione
dei lavori (multimetalli, misti e rivestiti), le saldature e
la possibilità di utilizzare meccanismi o elementi in metalli
non preziosi sono previsti requisiti specifici.
Le procedure di valutazione della conformità previste
dalla proposta di direttiva sono basate sulle disposizioni
della decisione del Consiglio del 13 dicembre 1990. Le
procedure in questione sono le seguenti:
garanzia di qualità dei lavori, ovvero una procedura
grazie alla quale il fabbricante, che ha fatto approvare da un
organismo di certificazione il sistema di qualità per il
controllo finale dei lavori, appone sui medesimi i punzoni del
titolo e della responsabilità, prima dell'immissione sul
mercato comunitario. L'organismo di certificazione prescelto
sottopone a sorveglianza periodica tale sistema;
dichiarazione CE di conformità: una procedura mediante
la quale il fabbricante o il suo mandatario, la cui
fabbricazione è conforme ai requisiti della direttiva, appone
sui suoi lavori i punzoni di titolo e di responsabilità prima
di immetterli sul mercato comunitario. Inoltre, deve
conservare a disposizione delle autorità nazionali una
documentazione tecnica che descriva le precauzioni prese per
garantire la conformità dei suoi lavori ai requisiti della
direttiva e sottoporre la fabbricazione a controlli,
effettuati ad intervalli casuali, da parte di un organismo di
certificazione di sua scelta;
verifica da parte di terzi: una procedura in base alla
quale il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul
mercato comunitario (grossista, importatore, commerciante,
eccetera), a scelta, sottopone i lavori o al controllo e alla
prova di ogni prodotto o al controllo e alla prova dei
prodotti su una base statistica. In questi casi il fabbricante
o il responsabile dell'immissione sul mercato appongono il
punzone di responsabilità, mentre l'organismo di
certificazione designato che ha effettuato i controlli, appone
il punzone di titolo.
Tali procedure sono conformi alle pratiche attualmente in
vigore negli Stati membri e richiedono, a livelli diversi,
l'intervento di organismi di certificazione.
Per quanto riguarda la punzonatura, i lavori in metalli
preziosi devono essere muniti di punzoni di titolo e di
responsabilità prima della loro immissione sul mercato
comunitario. La punzonatura di responsabilità è accompagnata
dalla lettera minuscola "e".
L'apposizione del punzone di titolo sui lavori ne attesta
la conformità alle disposizioni della direttiva e quindi non è
necessario apporre la marcatura CE. La direttiva prevede che
il suddetto punzone includa riquadri specifici per ogni
metallo prezioso per poter identificare il metallo
utilizzato.
Il punzone di responsabilità completa le informazioni
relative al titolo con quelle concernenti le parti intervenute
a livello di fabbricazione e di controllo, vale a dire il
fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato e
l'organismo notificato. Dette informazioni, tenuto conto dei
lavori in questione, possono essere ottenute solo con la
consultazione di registri appositi. In effetti, gli Stati
membri devono registrare tale punzone per favorire una
decentralizzazione della gestione.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che la proposta esenta
dalla punzonatura certi lavori perché sono o piccoli o fragili
o semilavorati, i suddetti devono essere corredati da un
certificato CE di conformità.
La presente proposta di legge ha lo scopo di introdurre
una nuova disciplina del mercato dell'oro, anticipando la
direttiva dell'Unione europea. Viene inoltre anticipata anche
la normativa europea in materia di imposta sul valore aggiunto
(IVA).
L'articolo 1, comma 1, provvede a definire l'oro greggio
introducendo la distinzione tra oro industriale e oro da
investimento, anticipando così il contenuto della emendata
direttiva UE che "completa il sistema di imposta sul valore
aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - regime
particolare applicabile all'oro" (COM(92) 441 del 27 ottobre
1992), e relativi emendamenti del Parlamento europeo
(risoluzione legislativa del 10 marzo 1991).
Per l'oro di investimento, la motivazione che ha indotto
il legislatore ad introdurre il termine lingotto con titolo
999,9 e pezzatura minima di 100 grammi, risiede nella volontà
di tutelare il risparmiatore per ciò che riguarda la certezza
che il prezzo pagato possa variare unicamente per le
oscillazioni connesse al fixing e non per quelle dovute
ad un minor contenuto aureo del prodotto acquistato; così come
per la pezzatura minima, l'evitare che prodotti di piccola
gioielleria possano beneficiare dell'esenzione dall'IVA
riconosciuta all'oro da investimento. L'ulteriore vantaggio
dell'introduzione del concetto di pezzatura minima è da
ricercarsi nella sostanziale possibilità di limitare i falsi.
Pezzature ridotte risulterebbero più facilmente falsificabili.
Appare chiaro che l'introduzione del limite di pezzatura
consente, inoltre, di poter stabilire con certezza che i
prodotti al di sotto di tale soglia vanno considerati prodotti
finiti di gioielleria e oreficeria e soggetti quindi alla
ordinaria disciplina IVA (con ciò evitando successive
confusioni in ordine al trattamento fiscale da applicare nei
casi specifici).
Si è introdotta anche la nozione di monete quotate in
conformità con quanto previsto dalla proposta di direttiva
europea.
Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che l'importazione,
l'esportazione, il transito, le transazioni intracomunitarie e
sul territorio nazionale, anche a titolo gratuito, di oro
greggio sono libere. Si stabilisce inoltre che i soggetti che
effettuano operazioni in oro di valore pari o superiore a lire
20 milioni, senza l'intermediazione dei soggetti regolamentati
al comma 3, abbiano l'obbligo di dichiararle all'Ufficio
italiano dei cambi.
Il comma 3 stabilisce che l'esercizio in via professionale
dell'attività di compravendita di oro greggio, per conto
proprio e per conto terzi, con esclusione degli acquisti
destinati alla lavorazione artigianale o industriale da parte
dell'acquirente e delle monete d'oro, è riservato alle banche
ed ai soggetti in possesso di specifici requisiti, quali la
costituzione in forma giuridica di società per azioni, a
responsabilità limitata e cooperativa, con capitale sociale
interamente versato o capitale netto, non inferiore a quello
stabilito per le società per azioni, l'oggetto sociale che
contempli il commercio di oro greggio, il possesso, da parte
dei soci personalmente responsabili, degli amministratori e
dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e
commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli
articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
l'Ufficio italiano dei cambi e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative del settore, emani un decreto
contenente l'indicazione dei requisiti professionali per lo
svolgimento delle attività previste al comma 3. La verifica
della sussistenza ditali requisiti è demandata, per gli
intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei
cambi.
Secondo il comma 5, i soggetti indicati al comma 3 hanno
l'obbligo della dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi e
di mantenere evidenza contabile delle operazioni in oro, fino
all'importo di lire 20 milioni. I dati oggetto di segnalazione
sono posti a disposizione degli organi competenti ai fini
fiscali e di antiriciclaggio.
Il comma 6 stabilisce che entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, il Ministro del tesoro, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentiti
l'Ufficio italiano dei cambi e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative del settore, con decreto provveda
a determinare le modalità della dichiarazione obbligatoria
all'Ufficio italiano dei cambi da parte dei soggetti che
effettuano operazioni in oro di valore pari o superiore a lire
20 milioni, senza l'intermediazione dei soggetti regolamentati
al comma 3, a disporre la disciplina dell'obbligo della
dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi e di mantenere
evidenza contabile delle operazioni in oro, fino all'importo
di lire 20 milioni, prevista al comma 3, e a individuare il
soggetto pubblico o i soggetti pubblici e privati che devono
provvedere a determinare, coerentemente con gli standard
internazionali, gli standard nazionali di buona
consegna.
L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che l'esercizio in
via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni
finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, comprese
le monete d'oro, sia riservato alla banche e agli altri
intermediari finanziari. Al comma 2 si stabilisce che entro
sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero,
sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore, provveda con regolamento a
individuare gli intermediari finanziari abilitati alle
operazioni di cui al comma 1 e a disciplinare il mercato
dell'oro finanziario e le operazioni che vi si svolgono,
nonché le forme di vigilanza sul medesimo, fino all'entrata in
vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva
93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993 e dei relativi
provvedimenti attuativi.
L'articolo 3 dispone la modifica del comma 1 dell'articolo
81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre l986, n.
917, e successive modificazioni, tramite l'aggiunta di una
nuova disposizione tendente alle plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di oro greggio nelle forme
individuate nell'articolo 10, primo comma, numero 11), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni. Inoltre, viene sostituito
l'articolo 10, primo comma, numero 11), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, al fine di disciplinare le cessioni
di oro greggio ad uso industriale avente titolo pari o
superiore a 900 millesimi, in forma di lingotti, verghe, pani,
polvere, bottoni, gettoni, granuli, lastre, nastri, laminati,
profilati, semilavorati, rottami e simili e le cessioni di
lingotti d'oro 999,9 millesimi e con pezzature non inferiori a
100 grammi e le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi quotate su uno dei mercati dell'Unione europea.
L'articolo 4 stabilisce che l'esercizio professionale
delle attività disciplinate agli articoli 1 e 2, da parte di
soggetti privi dei requisiti previsti è punito con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100 milioni di lire.
Viene punita con sanzione amministrativa anche la violazione
dell'obbligo di dichiarazione stabilita all'articolo 1.
L'articolo 5 prevede che i requisiti previsti alle lettere
a) e b) del comma 3 dell'articolo 1, relativi alla
forma giuridica e all'oggetto sociale dell'esercizio in via
professionale dell'attività di compravendita di oro greggio,
non siano richiesti per i soggetti autorizzati all'esercizio
del commercio di oro greggio da almeno cinque anni alla data
di entrata in vigore della legge.
L'articolo 6 provvede all'abrogazione di normative
preesistenti.