PROGETTO DI LEGGE - N. 2804




        Onorevoli Colleghi! - Da secoli, i lavori in metalli preziosi, vale a dire in platino, oro, palladio e argento, sono sottoposti nella maggioranza degli Stati membri a legislazioni severe per garantire un'adeguata protezione dei consumatori. In effetti, tali lavori possono dare adito a frodi perché il loro valore intrinseco è elevato e perché il titolo dell'oggetto, vale a dire la quantità di metallo puro utilizzata, non può essere identificata dal consumatore con un semplice esame visivo. E' necessario, quindi, indicare il titolo del lavoro e garantirne l'autenticità.
        Le legislazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea sono, spesso, divergenti, soprattutto per quanto riguarda i titoli, le procedure di certificazione, i metodi di controllo sugli oggetti.
        Per quanto riguarda i titoli, i lavori in metalli preziosi in alcuni Stati membri devono essere fabbricati seguendo titoli specifici, per poter essere immessi sul mercato (UK, IRL, ES, FR, DA, PT). A questo bisogna aggiungere il diverso livello di tolleranza autorizzato per il titolo indicato sul lavoro.
        Per quanto riguarda le procedure di certificazione, vari Stati membri impongono l'intervento di terzi per la convalida e la punzonatura dei lavori in metalli preziosi mentre altri accettano la punzonatura del fabbricante. In questo contesto, si possono suddividere in tre gruppi i sistemi di punzonatura degli Stati membri:

            punzonatura obbligatoria da parte di terzi (compulsory hallmarking) (UK, IRL, FR, NL, PT e ES). Tuttavia, anche all'interno di questo gruppo esistono divergenze nei metodi di punzonatura;

            punzonatura facoltativa da parte di terzi (BE e DA);

            punzonatura del fabbricante (DE, GR, IT e LUX).

        Per quanto riguarda infine i metodi di controllo sugli oggetti, in linea di principio, per verificare l'indicazione corretta del titolo e per non effettuare prove distruttive, le autorità nazionali competenti effettuano prove per mezzo della pietra di paragone o per mezzo di metodi statistici. Tuttavia, detti controlli mancano di precisione e di criteri ben definiti.
        Da qualche anno, si sono fatte notare alla Commissione europea le difficoltà causate dalle summenzionate divergenze tra le legislazioni nazionali, incontrate dagli operatori economici nell'ambito degli scambi intracomunitari. Per tale motivo sono state avviate nei confronti degli Stati membri procedure che si prefiggono di far rispettare i principi degli articoli 30 e seguenti del Trattato.
        Dette procedure, volte ad instaurare il riconoscimento reciproco delle pratiche nazionali, invitavano gli Stati membri ad autorizzare l'immissione sul mercato di lavori in metalli preziosi fabbricati rispettando le legislazioni degli altri Stati membri qualora queste ultime garantissero al consumatore un livello di protezione adeguato.
        Tale esercizio, previsto per applicare i principi di sussidiarietà, ha permesso di constatare che sebbene le legislazioni nazionali perseguano gli stessi obiettivi, vale a dire garantire la protezione del consumatore e l'onestà delle operazioni commerciali, esse li perseguono con mezzi non equivalenti, che possono quindi creare ostacoli tecnici agli scambi ai sensi del Trattato, e che pertanto vanno armonizzati con una direttiva comunitaria.
        Per tali motivi e in seguito alla richiesta espressa da più Stati membri e dai fabbricanti europei, la Commissione europea ha elaborato una proposta di direttiva che mira al ravvicinamento delle legislazioni nazionali.
        La proposta di direttiva, basata sull'articolo 100 A del Trattato, relativamente ai lavori in metalli preziosi, si prefigge di determinare un quadro normativo comunitario al fine di garantire un livello elevato di protezione ai consumatori e di garantire la trasparenza delle transazioni commerciali pertinenti.
        Per conseguire gli obiettivi suddetti, la proposta di direttiva comunitaria si prefigge di:

            limitare e definire la portata della sua applicazione ai lavori destinati al consumatore finale;

            determinare i requisiti essenziali da rispettare durante la fabbricazione e prima dell'immissione sul mercato comunitario;

            fissare le procedure di valutazione della conformità;

            fissare le norme relative all'apposizione e al contenuto dei punzoni;

            fissare le gamme di titoli nominali per ogni metallo prezioso.

        I valori ripresi in dette gamme saranno gli unici ad essere autorizzati sul mercato comunitario.
        La proposta di direttiva comunitaria riguarda le disposizioni relative alla punzonatura dei lavori in metalli preziosi e quelle relative alle procedure di certificazione.
        Le disposizioni della direttiva comunitaria si riferiscono:

            ai lavori in oro, platino, palladio ed argento e a quelli ricoperti di altri metalli qualora siano destinati al consumatore comunitario;

            ai semilavorati in metalli preziosi qualora siano destinati alla fabbricazione dei lavori in oro, platino, palladio ed argento.
        Prima di tutto, i lavori in metalli preziosi cui si riferisce la proposta di direttiva, devono corrispondere al titolo indicato sull'oggetto per quanto concerne il tenore effettivo in metallo prezioso.
        La gamma dei soli titoli autorizzati per ogni tipo di metallo prezioso conformemente alla norma ISO 9202.2 e tenendo conto delle pratiche in vigore negli Stati membri è la seguente:

            oro: 375 mill./585 mill./750 mill./916 mill./999 mill.;

            argento: 800 mill./925 mill./999 mill.;

            platino: 850 mill./900 mill./950 mill./999 mill.;

            palladio: 500 mill./950 mill./999 mill.

        La limitazione dei titoli da utilizzare per la fabbricazione dei lavori in metalli preziosi permette di garantire la trasparenza del mercato comunitario riducendo così per i consumatori i rischi di confusione tra valori molto simili. Inoltre, tale limitazione permetterà di razionalizzare il processo di fabbricazione dei materiali di base.
        Detti titoli nominali non beneficiano di alcuna tolleranza negativa ad eccezione dei materiali utilizzati per l'assemblaggio delle varie parti.
        Anche per quanto riguarda le varie forme di presentazione dei lavori (multimetalli, misti e rivestiti), le saldature e la possibilità di utilizzare meccanismi o elementi in metalli non preziosi sono previsti requisiti specifici.
        Le procedure di valutazione della conformità previste dalla proposta di direttiva sono basate sulle disposizioni della decisione del Consiglio del 13 dicembre 1990. Le procedure in questione sono le seguenti:

            garanzia di qualità dei lavori, ovvero una procedura grazie alla quale il fabbricante, che ha fatto approvare da un organismo di certificazione il sistema di qualità per il controllo finale dei lavori, appone sui medesimi i punzoni del titolo e della responsabilità, prima dell'immissione sul mercato comunitario. L'organismo di certificazione prescelto sottopone a sorveglianza periodica tale sistema;

            dichiarazione CE di conformità: una procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario, la cui fabbricazione è conforme ai requisiti della direttiva, appone sui suoi lavori i punzoni di titolo e di responsabilità prima di immetterli sul mercato comunitario. Inoltre, deve conservare a disposizione delle autorità nazionali una documentazione tecnica che descriva le precauzioni prese per garantire la conformità dei suoi lavori ai requisiti della direttiva e sottoporre la fabbricazione a controlli, effettuati ad intervalli casuali, da parte di un organismo di certificazione di sua scelta;

            verifica da parte di terzi: una procedura in base alla quale il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario (grossista, importatore, commerciante, eccetera), a scelta, sottopone i lavori o al controllo e alla prova di ogni prodotto o al controllo e alla prova dei prodotti su una base statistica. In questi casi il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato appongono il punzone di responsabilità, mentre l'organismo di certificazione designato che ha effettuato i controlli, appone il punzone di titolo.

        Tali procedure sono conformi alle pratiche attualmente in vigore negli Stati membri e richiedono, a livelli diversi, l'intervento di organismi di certificazione.
        Per quanto riguarda la punzonatura, i lavori in metalli preziosi devono essere muniti di punzoni di titolo e di responsabilità prima della loro immissione sul mercato comunitario. La punzonatura di responsabilità è accompagnata dalla lettera minuscola "e".
        L'apposizione del punzone di titolo sui lavori ne attesta la conformità alle disposizioni della direttiva e quindi non è necessario apporre la marcatura CE. La direttiva prevede che il suddetto punzone includa riquadri specifici per ogni metallo prezioso per poter identificare il metallo utilizzato.
        Il punzone di responsabilità completa le informazioni relative al titolo con quelle concernenti le parti intervenute a livello di fabbricazione e di controllo, vale a dire il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato e l'organismo notificato. Dette informazioni, tenuto conto dei lavori in questione, possono essere ottenute solo con la consultazione di registri appositi. In effetti, gli Stati membri devono registrare tale punzone per favorire una decentralizzazione della gestione.
        Tuttavia, tenuto conto del fatto che la proposta esenta dalla punzonatura certi lavori perché sono o piccoli o fragili o semilavorati, i suddetti devono essere corredati da un certificato CE di conformità.
        La presente proposta di legge ha lo scopo di introdurre una nuova disciplina del mercato dell'oro, anticipando la direttiva dell'Unione europea. Viene inoltre anticipata anche la normativa europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).
        L'articolo 1, comma 1, provvede a definire l'oro greggio introducendo la distinzione tra oro industriale e oro da investimento, anticipando così il contenuto della emendata direttiva UE che "completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - regime particolare applicabile all'oro" (COM(92) 441 del 27 ottobre 1992), e relativi emendamenti del Parlamento europeo (risoluzione legislativa del 10 marzo 1991).
        Per l'oro di investimento, la motivazione che ha indotto il legislatore ad introdurre il termine lingotto con titolo 999,9 e pezzatura minima di 100 grammi, risiede nella volontà di tutelare il risparmiatore per ciò che riguarda la certezza che il prezzo pagato possa variare unicamente per le oscillazioni connesse al fixing e non per quelle dovute ad un minor contenuto aureo del prodotto acquistato; così come per la pezzatura minima, l'evitare che prodotti di piccola gioielleria possano beneficiare dell'esenzione dall'IVA riconosciuta all'oro da investimento. L'ulteriore vantaggio dell'introduzione del concetto di pezzatura minima è da ricercarsi nella sostanziale possibilità di limitare i falsi. Pezzature ridotte risulterebbero più facilmente falsificabili. Appare chiaro che l'introduzione del limite di pezzatura consente, inoltre, di poter stabilire con certezza che i prodotti al di sotto di tale soglia vanno considerati prodotti finiti di gioielleria e oreficeria e soggetti quindi alla ordinaria disciplina IVA (con ciò evitando successive confusioni in ordine al trattamento fiscale da applicare nei casi specifici).
        Si è introdotta anche la nozione di monete quotate in conformità con quanto previsto dalla proposta di direttiva europea.
        Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che l'importazione, l'esportazione, il transito, le transazioni intracomunitarie e sul territorio nazionale, anche a titolo gratuito, di oro greggio sono libere. Si stabilisce inoltre che i soggetti che effettuano operazioni in oro di valore pari o superiore a lire 20 milioni, senza l'intermediazione dei soggetti regolamentati al comma 3, abbiano l'obbligo di dichiararle all'Ufficio italiano dei cambi.
        Il comma 3 stabilisce che l'esercizio in via professionale dell'attività di compravendita di oro greggio, per conto proprio e per conto terzi, con esclusione degli acquisti destinati alla lavorazione artigianale o industriale da parte dell'acquirente e delle monete d'oro, è riservato alle banche ed ai soggetti in possesso di specifici requisiti, quali la costituzione in forma giuridica di società per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa, con capitale sociale interamente versato o capitale netto, non inferiore a quello stabilito per le società per azioni, l'oggetto sociale che contempli il commercio di oro greggio, il possesso, da parte dei soci personalmente responsabili, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
        Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Ufficio italiano dei cambi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, emani un decreto contenente l'indicazione dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività previste al comma 3. La verifica della sussistenza ditali requisiti è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.
        Secondo il comma 5, i soggetti indicati al comma 3 hanno l'obbligo della dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi e di mantenere evidenza contabile delle operazioni in oro, fino all'importo di lire 20 milioni. I dati oggetto di segnalazione sono posti a disposizione degli organi competenti ai fini fiscali e di antiriciclaggio.
        Il comma 6 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentiti l'Ufficio italiano dei cambi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, con decreto provveda a determinare le modalità della dichiarazione obbligatoria all'Ufficio italiano dei cambi da parte dei soggetti che effettuano operazioni in oro di valore pari o superiore a lire 20 milioni, senza l'intermediazione dei soggetti regolamentati al comma 3, a disporre la disciplina dell'obbligo della dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi e di mantenere evidenza contabile delle operazioni in oro, fino all'importo di lire 20 milioni, prevista al comma 3, e a individuare il soggetto pubblico o i soggetti pubblici e privati che devono provvedere a determinare, coerentemente con gli standard internazionali, gli standard nazionali di buona consegna.
        L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che l'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, comprese le monete d'oro, sia riservato alla banche e agli altri intermediari finanziari. Al comma 2 si stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, provveda con regolamento a individuare gli intermediari finanziari abilitati alle operazioni di cui al comma 1 e a disciplinare il mercato dell'oro finanziario e le operazioni che vi si svolgono, nonché le forme di vigilanza sul medesimo, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993 e dei relativi provvedimenti attuativi.
        L'articolo 3 dispone la modifica del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre l986, n. 917, e successive modificazioni, tramite l'aggiunta di una nuova disposizione tendente alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di oro greggio nelle forme individuate nell'articolo 10, primo comma, numero 11), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Inoltre, viene sostituito l'articolo 10, primo comma, numero 11), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al fine di disciplinare le cessioni di oro greggio ad uso industriale avente titolo pari o superiore a 900 millesimi, in forma di lingotti, verghe, pani, polvere, bottoni, gettoni, granuli, lastre, nastri, laminati, profilati, semilavorati, rottami e simili e le cessioni di lingotti d'oro 999,9 millesimi e con pezzature non inferiori a 100 grammi e le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi quotate su uno dei mercati dell'Unione europea.
        L'articolo 4 stabilisce che l'esercizio professionale delle attività disciplinate agli articoli 1 e 2, da parte di soggetti privi dei requisiti previsti è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100 milioni di lire. Viene punita con sanzione amministrativa anche la violazione dell'obbligo di dichiarazione stabilita all'articolo 1.
        L'articolo 5 prevede che i requisiti previsti alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1, relativi alla forma giuridica e all'oggetto sociale dell'esercizio in via professionale dell'attività di compravendita di oro greggio, non siano richiesti per i soggetti autorizzati all'esercizio del commercio di oro greggio da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge.
        L'articolo 6 provvede all'abrogazione di normative preesistenti.




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