PROGETTO DI LEGGE - N. 2804




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Commercio dell'oro greggio).

        1. Ai sensi della presente legge si intende:

                a) per oro greggio ad uso industriale, il metallo oro avente titolo pari o superiore a 900 millesimi, in forma di lingotti, verghe, pani, polvere, bottoni, gettoni, granuli, lastre, nastri, laminati, profilati, semilavorati, rottami e simili;

                b) per oro greggio da investimento, il lingotto d'oro avente titolo 999,9 millesimi e con pezzatura non inferiore a 100 grammi, rappresentato o meno da titoli e le monete d'oro aventi titolo pari o superiore a 900 millesimi quotate su uno dei mercati dell'Unione europea.

        2. L'importazione, l'esportazione, il transito, le transazioni intracomunitarie e sul territorio nazionale, anche a titolo gratuito, di oro greggio sono libere. I soggetti che effettuano operazioni in oro di valore pari o superiore a lire 20 milioni, senza l'intermediazione dei soggetti di cui al comma 3, hanno l'obbligo di dichiararle all'Ufficio italiano dei cambi.
        3. L'esercizio in via professionale dell'attività di compravendita di oro greggio, per conto proprio e per conto terzi, con esclusione degli acquisti destinati alla lavorazione artigianale o industriale da parte dell'acquirente e delle monete d'oro, così come definite al comma 1, lettera b), è riservato alle banche ed ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

                a) forma giuridica di società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale, interamente versato o capitale netto, non inferiore a quello stabilito per le società per azioni;

                b) oggetto sociale che contempli il commercio di oro greggio;
                c) possesso, da parte dei soci personalmente responsabili, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.

        4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Ufficio italiano dei cambi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, emana un decreto contenente l'indicazione dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 3. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.
        5. I soggetti indicati al comma 3 hanno l'obbligo della dichiarazione prevista dal comma 2 e di mantenere evidenza contabile delle operazioni in oro, fino all'importo di lire 20 milioni. I dati oggetto di segnalazione sono posti a disposizione degli organi competenti ai fini fiscali e di antiriciclaggio in conformità delle leggi vigenti.
        6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentiti l'Ufficio italiano dei cambi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, con decreto provvede:

                a) a determinare le modalità della dichiarazione di cui al comma 2;

                b) a disporre la disciplina dell'obbligo di cui al comma 5;

                c) a individuare il soggetto pubblico o i soggetti pubblici e privati, che provvedono a determinare, coerentemente con gli standard internazionali, gli standard nazionali di buona consegna. Tali soggetti sono abilitati, con proprio provvedimento, a riconoscere i marchi che rispettano tali standard. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi.

        7. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per gli intermediari di cui al comma 4, resta impregiudicata l'osservanza delle disposizioni di legge di pubblica sicurezza in tema di commercio dell'oro.


Art. 2.

(Intermediazione dell'oro finanziario).

        1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli altri intermediari finanziari. Qualora tali operazioni diano luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, provvede con regolamento:

                a) a individuare gli intermediari finanziari abilitati alle operazioni di cui al comma 1;

                b) a disciplinare il mercato dell'oro finanziario e le operazioni che vi si svolgono, nonché le forme di vigilanza su detto mercato, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 3.

(Disposizioni fiscali).

        1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

            "m-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di oro greggio nelle forme individuate nell'articolo 10, primo comma, numero 11), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

        2. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "11) Le cessioni di oro greggio ad uso industriale avente titolo pari o superiore a 900 millesimi, in forma di lingotti, verghe, pani, polvere, bottoni, gettoni, granuli, lastre, nastri, laminati, profilati, semilavorati, rottami e simili e le cessioni di lingotti d'oro 999,9 millesimi e con pezzature non inferiori a 100 grammi e le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi quotate su uno dei mercati dell'Unione europea".


Art. 4.

(Sanzioni).

        1. L'esercizio professionale delle attività di cui agli articoli 1 e 2, da parte di soggetti privi dei requisiti previsti, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100 milioni di lire.
        2. Fatta salva la validità degli atti compiuti, le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 10 ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. All'irrogazione della sanzione provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.


Art. 5.

(Disposizioni finali e transitorie).

        1. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati all'esercizio del commercio di oro greggio da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di esecuzione.


Art. 6.

(Abrogazione).

        1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599, e i commi 3 e 4 dell'articolo 15 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono abrogati.



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