PROGETTO DI LEGGE - N. 2804
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Commercio dell'oro greggio).
1. Ai sensi della presente legge si intende:
a) per oro greggio ad uso industriale, il metallo
oro avente titolo pari o superiore a 900 millesimi, in forma
di lingotti, verghe, pani, polvere, bottoni, gettoni, granuli,
lastre, nastri, laminati, profilati, semilavorati, rottami e
simili;
b) per oro greggio da investimento, il lingotto
d'oro avente titolo 999,9 millesimi e con pezzatura non
inferiore a 100 grammi, rappresentato o meno da titoli e le
monete d'oro aventi titolo pari o superiore a 900 millesimi
quotate su uno dei mercati dell'Unione europea.
2. L'importazione, l'esportazione, il transito, le
transazioni intracomunitarie e sul territorio nazionale, anche
a titolo gratuito, di oro greggio sono libere. I soggetti che
effettuano operazioni in oro di valore pari o superiore a lire
20 milioni, senza l'intermediazione dei soggetti di cui al
comma 3, hanno l'obbligo di dichiararle all'Ufficio italiano
dei cambi.
3. L'esercizio in via professionale dell'attività di
compravendita di oro greggio, per conto proprio e per conto
terzi, con esclusione degli acquisti destinati alla
lavorazione artigianale o industriale da parte dell'acquirente
e delle monete d'oro, così come definite al comma 1, lettera
b), è riservato alle banche ed ai soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
a) forma giuridica di società per azioni, società
a responsabilità limitata e società cooperativa, aventi in
ogni caso capitale sociale, interamente versato o capitale
netto, non inferiore a quello stabilito per le società per
azioni;
b) oggetto sociale che contempli il commercio di
oro greggio;
c) possesso, da parte dei soci personalmente
responsabili, degli amministratori e dei dipendenti investiti
di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti
di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma
2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con decreto legislativo 1^ settembre
1993, n. 385.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti l'Ufficio italiano dei cambi e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del
settore, emana un decreto contenente l'indicazione dei
requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di
cui al comma 3. La verifica della sussistenza dei requisiti
previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi
dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.
5. I soggetti indicati al comma 3 hanno l'obbligo della
dichiarazione prevista dal comma 2 e di mantenere evidenza
contabile delle operazioni in oro, fino all'importo di lire 20
milioni. I dati oggetto di segnalazione sono posti a
disposizione degli organi competenti ai fini fiscali e di
antiriciclaggio in conformità delle leggi vigenti.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del commercio con l'estero, sentiti l'Ufficio italiano dei
cambi e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore, con decreto provvede:
a) a determinare le modalità della dichiarazione
di cui al comma 2;
b) a disporre la disciplina dell'obbligo di cui al
comma 5;
c) a individuare il soggetto pubblico o i soggetti
pubblici e privati, che provvedono a determinare,
coerentemente con gli standard internazionali, gli
standard nazionali di buona consegna. Tali soggetti sono
abilitati, con proprio provvedimento, a riconoscere i marchi
che rispettano tali standard. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli
preziosi.
7. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio
italiano dei cambi e per gli intermediari di cui al comma 4,
resta impregiudicata l'osservanza delle disposizioni di legge
di pubblica sicurezza in tema di commercio dell'oro.
Art. 2.
(Intermediazione dell'oro finanziario).
1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad
oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno
da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle
banche e agli altri intermediari finanziari. Qualora tali
operazioni diano luogo alla consegna materiale dell'oro, le
medesime sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui
all'articolo 1.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del commercio con l'estero, sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative del settore, provvede
con regolamento:
a) a individuare gli intermediari finanziari
abilitati alle operazioni di cui al comma 1;
b) a disciplinare il mercato dell'oro finanziario
e le operazioni che vi si svolgono, nonché le forme di
vigilanza su detto mercato, fino all'entrata in vigore del
decreto legislativo di recepimento della direttiva 93/22/CEE
del Consiglio, del 10 maggio 1993 e dei relativi provvedimenti
attuativi.
Art. 3.
(Disposizioni fiscali).
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 81
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
"m-bis) le plusvalenze realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di oro greggio nelle forme
individuate nell'articolo 10, primo comma, numero 11), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni".
2. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"11) Le cessioni di oro greggio ad uso industriale
avente titolo pari o superiore a 900 millesimi, in forma di
lingotti, verghe, pani, polvere, bottoni, gettoni, granuli,
lastre, nastri, laminati, profilati, semilavorati, rottami e
simili e le cessioni di lingotti d'oro 999,9 millesimi e con
pezzature non inferiori a 100 grammi e le monete d'oro di
purezza pari o superiore a 900 millesimi quotate su uno dei
mercati dell'Unione europea".
Art. 4.
(Sanzioni).
1. L'esercizio professionale delle attività di cui agli
articoli 1 e 2, da parte di soggetti privi dei requisiti
previsti, è punito con l'arresto fino ad un anno e con
l'ammenda fino a 100 milioni di lire.
2. Fatta salva la validità degli atti compiuti, le
violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo
1, commi 2 e 3, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo del 10 ad un massimo del 40 per cento
del valore negoziato. All'irrogazione della sanzione provvede,
con proprio decreto, il Ministro del tesoro, sentito il parere
della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico
delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.
Art. 5.
(Disposizioni finali e transitorie).
1. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del
comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per i soggetti
autorizzati all'esercizio del commercio di oro greggio da
almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico
delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del
presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I soggetti
autorizzati da meno di cinque anni hanno l'obbligo di
conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti e dei
regolamenti di esecuzione.
Art. 6.
(Abrogazione).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, la lettera e)
del comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1986, n.
599, e i commi 3 e 4 dell'articolo 15 del citato testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, sono abrogati.