RELAZIONE - N. 2804 - 3175 - 3619-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
affari costituzionali,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 11, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di richiamare esplicitamente l'articolo
127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, qualora
l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di
pubblica sicurezza debba intendersi limitata alla richiamata
disposizione;
2) all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di trasformare, secondo una logica di
depenalizzazione, le sanzioni penali ivi previste in sanzioni
amministrative di entità più grave rispetto a quelle previste
dal successivo comma 2.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
esprime:
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
bilancio,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione;
all'articolo 3, comma 3, lettera b), dopo le
parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917", siano aggiunte le seguenti: ",
riferite all'oro da investimento".
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La Commissione attività produttive,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
si ritiene necessario:
a) differenziare la disciplina del commercio di
oro da investimento da quello di oro destinato ad usi
industriali, limitando al primo gli obblighi previsti
dall'articolo 1, commi 2 e 3, e procedendo, quindi, alla
completa liberalizzazione del secondo, potendosi, tull'al più
prevedere solo l'obbligo, per chi voglia esercitare
professionalmente il commercio di oro ad usi industriali, di
darne preventiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi
e di presentare annualmente, allo stesso Ufficio italiano dei
cambi, una rendicontazione delle operazioni compiute;
b) prevedere una specifica rilevanza contabile
anche per le cessioni di oro da investimento di valore
inferiore a 20 milioni di lire, introducendo l'obbligo di
fatturazione, in deroga a quanto attualmente previsto
dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) prevedere che, in caso di prestazioni di
servizio su oro da investimento che ne comportino la
trasformazione in un bene diverso ed in cui il committente sia
un soggetto diverso da un soggetto che agisce nell'esercizio
di impresa, arti o professioni, la base imponibile ai fini IVA
sia costituita dal corrispettivo della prestazione, aumentato
del valore normale dell'oro utilizzato per la
trasformazione.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La Commissione lavoro,
esprime:
NULLA OSTA
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il testo unificato del disegno e delle
proposte di legge in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
considerato che il provvedimento dà attuazione alla
direttiva 98/80/CEE, e che l'articolo 3 della direttiva
prescrive che, quando gli Stati membri adottano le
disposizioni per conformarsi alla direttiva stessa, tali
disposizioni debbono contenere un riferimento alla direttiva o
essere corredate di un tale riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
il contenuto del provvedimento sia integrato con
l'espressa previsione che esso è volto al recepimento della
direttiva 98/80/CEE.