RELAZIONE - N. 2804 - 3175 - 3619-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione affari costituzionali,

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE

            con le seguenti osservazioni:

            1) all'articolo 1, comma 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare esplicitamente l'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, qualora l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza debba intendersi limitata alla richiamata disposizione;

            2) all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di trasformare, secondo una logica di depenalizzazione, le sanzioni penali ivi previste in sanzioni amministrative di entità più grave rispetto a quelle previste dal successivo comma 2.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione giustizia,

              esaminato il testo unificato in oggetto,

              esprime:

NULLA OSTA

            all'ulteriore corso del provvedimento.



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

          
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
bilancio,

            
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

            
con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione;

            
all'articolo 3, comma 3, lettera b), dopo le
parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917", siano aggiunte le seguenti: ",
riferite all'oro da investimento".
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


        La Commissione attività produttive,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con le seguenti osservazioni:

si ritiene necessario:

                a) differenziare la disciplina del commercio di oro da investimento da quello di oro destinato ad usi industriali, limitando al primo gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, e procedendo, quindi, alla completa liberalizzazione del secondo, potendosi, tull'al più prevedere solo l'obbligo, per chi voglia esercitare professionalmente il commercio di oro ad usi industriali, di darne preventiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi e di presentare annualmente, allo stesso Ufficio italiano dei cambi, una rendicontazione delle operazioni compiute;

                b) prevedere una specifica rilevanza contabile anche per le cessioni di oro da investimento di valore inferiore a 20 milioni di lire, introducendo l'obbligo di fatturazione, in deroga a quanto attualmente previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

                c) prevedere che, in caso di prestazioni di servizio su oro da investimento che ne comportino la trasformazione in un bene diverso ed in cui il committente sia un soggetto diverso da un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arti o professioni, la base imponibile ai fini IVA sia costituita dal corrispettivo della prestazione, aumentato del valore normale dell'oro utilizzato per la trasformazione.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


        La Commissione lavoro,

            esprime:

NULLA OSTA
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


        La Commissione politiche dell'Unione europea,

            esaminato il testo unificato del disegno e delle proposte di legge in oggetto;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

            considerato che il provvedimento dà attuazione alla direttiva 98/80/CEE, e che l'articolo 3 della direttiva prescrive che, quando gli Stati membri adottano le disposizioni per conformarsi alla direttiva stessa, tali disposizioni debbono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale,

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente condizione:

            il contenuto del provvedimento sia integrato con l'espressa previsione che esso è volto al recepimento della direttiva 98/80/CEE.




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