RELAZIONE - N. 2804 - 3175 - 3619-A
TESTO
unificato della Commissione
Nuova disciplina del mercato dell'oro.
Art. 1.
(Commercio dell'oro).
1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si
intende:
a) l'oro da investimento, intendendo per tale
l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal
mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di
purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno
da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso
legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo
che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero
dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto
dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime
caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco;
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le modalità di
trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle
informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato
italiano che soddisfano i suddetti criteri;
b) il materiale d'oro diverso da quello di cui
alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia
in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro
da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel
territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a
titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione
all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della
stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di
lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli
operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino
per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla
presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate
dalla Banca d'Italia.
3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro,
per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da
banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei
cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) forma giuridica di società per azioni, o di
società in accomandita per azioni, o di società a
responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in
ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a
quello minimo previsto per le società per azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di
oro;
c) possesso, da parte dei partecipanti al
capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di
funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di
onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
4. Sono esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli
operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla
propria lavorazione industriale o artigianale.
5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma
2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni
a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza
pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità
concordate con dette amministrazioni.
6. I contenuti e le modalità di effettuazione della
dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio
italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni
competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti
nella dichiarazione stessa.
7. La verifica della sussistenza
dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli
intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei
cambi.
8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente
con gli standard in uso nei principali mercati
internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro
grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel
mercato nazionale.
9. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) sulla base di tariffe e modalità predefinite
certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla "buona
consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e risultino
in grado, anche sul piano della capacità tecnica,
dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli
standard di cui al comma 8;
b) vigila sulla permanenza dei presupposti della
certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del
relativo provvedimento;
c) individua sulla base di criteri predefiniti i
soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere
rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e
merceologiche necessarie alla certificazione.
10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
titoli e marchi dei metalli preziosi.
11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio
italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi
le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in
materia di commercio di oro.
Art. 2.
(Operazioni finanziarie in oro).
1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad
oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno
da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle
banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo
18 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di
investimento.
2. Quando le operazioni di cui al comma 1
danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime
operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui
all'articolo 1, comma 2.
Art. 3.
(Disposizioni fiscali).
1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le parole: "di cui siano parti la Banca d'Italia,
l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti" sono
sostituite dalle seguenti: "effettuati dalla Banca d'Italia e
dall'Ufficio italiano dei cambi".
2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10,
n. 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di
servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e
non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è
consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e
successive modificazioni.
3. All'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al n. 9), le parole: "effettuate in relazione a
rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi o le banche agenti, ai sensi dell'articolo
4, ultimo comma, del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in
essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi,
ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente
decreto";
b) il numero 11) è sostituito dal seguente:
"11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato,
oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle
poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento
o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in
relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma
1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di
intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad un
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese d'origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato
libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco
predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed
annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni
rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime
caratteristiche anche se non comprese nel suddetto
elenco;".
4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'articolo 10, n. 11), nonché per
le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al
pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto
passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura,
emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con
l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve
essere integrata dal cessionario con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata
nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di
ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15
giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo
stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche
nel registro di cui all'articolo 25.".
5. All'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera d) è sostituita
dalla seguente:
"d) cessioni di cui all'articolo 10, n. 11),
effettuate da soggetti che producono oro da investimento o
trasformano oro in oro da investimento;";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla
lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione
di cui ai precedenti commi non opera con riferimento
all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,
anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli
acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro
diverso da quello da investimento destinato ad essere
trasformato in oro da investimento a cura degli stessi
soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in
modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro,
compreso l'oro da investimento.".
6. All'articolo 22, primo comma, n. 6), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "rientranti nell'attività
propria delle imprese che le effettuano" sono soppresse.
7. All'articolo 30, terzo comma, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo le parole: "e alle importazioni" sono aggiunte
le seguenti: ", computando a tal fine anche le operazioni
effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma."
8. All'articolo 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) le importazioni di campioni gratuiti di modico
valore, appositamente contrassegnati;";
b) la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) ogni altra importazione definitiva di beni la
cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma
dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da
investimento di cui all'articolo 10, n. 11, l'esenzione si
applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da
conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale,
dal soggetto che effettua l'operazione;".
9. All'articolo 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei
prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello
Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione
doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta
a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il
documento doganale deve essere annotato, con riferimento al
mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui
agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione,
nel registro di cui all'articolo 25.".
10. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonché
per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si
applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
Art. 4.
(Sanzioni).
1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma
3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei
cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da
lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena
soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2,
comma 1, senza esservi legittimato.
2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui
all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione
amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo
del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento
delle violazioni previste dal presente comma e per
l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano
le disposizioni del testo unico delle norme in materia
valutaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
3. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 16 della citata legge, e successive
modificazioni.
Art. 5.
(Disposizioni finali e transitorie).
1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge,
i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma
3 dell'articolo 1, non sono richiesti per i soggetti
autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del
testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,
e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un
quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali
soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla
data dientrata in vigore della presente legge, alle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche per quanto
riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e b)
del medesimo comma.
2. I soggetti autorizzati da meno di
cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato
l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno
l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi
l'intenzione di svolgere l'attività di cui all'articolo 1,
comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo
articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica
della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 2 e 3.
4. Il limite di importo previsto
dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere
modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma
3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197.
Art. 6.
(Abrogazione di norme).
1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto
legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, l'articolo
1, comma 1, lettera e), della legge 26 settembre 1986,
n. 599, e l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle
norme in materia valutaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.