DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2042


ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 136 della Costituzione prevede che, quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La norma trova ragione nella necessità che la legge che presenti un accertato vizio di costituzionalità sia espunta con la massima rapidità possibile dall'ordinamento, per evitare che si prolunghi ulteriormente il danno sorto all'interno delle regole di convivenza sociale con l'approvazione della norma incostituzionale. In questo senso la disposizione presenta caratteristiche di indiscutibile opportunità.
Tuttavia la prassi che la Corte costituzionale da tempo segue, di pronunciare sentenze cosiddette "additive" (vale a dire sentenze che dichiarano l'incostituzionalità di una norma nella parte in cui tale norma non prevede una determinata regola conforme alla Costituzione), ha talvolta dato origine a problemi che non possono essere sottovalutati e dei quali, peraltro, la Corte medesima si é dimostrata consapevole e preoccupata.
Uno di questi problemi é costituito dalla copertura finanziaria delle nuove norme che vengono a crearsi nell'ordinamento per effetto della pronuncia del Giudice delle leggi. Come é noto, una disposizione, anch'essa di rango costituzionale quale l'articolo 81 della nostra Carta fondamentale, esige l'indicazione dei mezzi per fare fronte a nuove o maggiori spese che con legge si intendano effettuare.
La situazione che si determina in relazione al fatto che tale fondamentale precetto resta sostanzialmente privo di applicazione deve essere adeguatamente regolata, per evitare che inopportuni e talvolta pericolosi squilibri di bilancio si manifestino, per far sí che le norme contabili, volte al fine di controllare e quindi riassorbire l'insopportabile deficit di bilancio italiano, possano trovare quella generale applicazione che é ineliminabile condizione per la loro efficacia.
La soluzione che qui si prospetta, e della quale si auspica l'approvazione da parte delle Assemblee parlamentari, é rispettosa delle prerogative della Corte costituzionale, dei diritti dei cittadini, ma anche del precetto costituzionale dell'equilibrio di bilancio.
Si tratta in sostanza della possibilità di posticipare gli effetti delle sentenze del giudice delle leggi che comportino conseguenze finanziarie per un periodo di tempo - massimo 365 giorni - durante il quale il Parlamento potrà regolare la situazione giuridica venutasi a determinare, secondo i princípi costituzionali indicati dalla Corte, sia rimodulando i benefici eventualmente concessi, sia recedendo dalle deliberazioni assunte al momento dell'approvazione delle norme poi divenute oggetto della pronuncia, sia infine estendendo fin dove necessario tali benefici, ma rispettando in tutti i casi il precetto costituzionale di copertura finanziaria imposto dall'articolo 81 della Costituzione.
Analoga soluzione, si ricorderà, é prevista nell'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che prevede appunto che l'abrogazione, determinata dal risultato favorevole di un referedum abrogativo, se ha normalmente effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del previsto decreto del Presidente della Repubblica, puó peró essere ritardata per un termine non superiore a sessanta giorni con lo stesso decreto del Capo dello Stato.
Ratio della norma é evidentemente l'opportunità, ma talvolta la necessità, di conferire al Governo e al Parlamento un tempo sufficiente ad adottare le necessarie determinazioni atte ad evitare che la nuova situazione giuridica produca o possa determinare incertezze, danni, o incoerenze, nell'ordinamento. Si sottolinea al riguardo che il differimento di cui si é detto é relativo agli effetti voluti ed approvati da una diretta pronuncia del popolo sovrano. Ció nonostante si é ritenuto - e legittimamente - di poter e dover predisporre i mezzi opportuni proprio perché tale pronuncia possa efficacemente ed in modo ordinato dispiegare i propri effetti giuridici.
Attenendosi a tali medesime finalità si propone pertanto che il Presidente della Repubblica possa, in considerazione delle conseguenze finanziarie di sentenze della Corte costituzionale, ritardarne gli effetti per un periodo non superiore a 365 giorni, su proposta del Ministro competente e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il termine di 365 giorni - un anno - si giustifica per l'opportunità che sia ricompresa nel periodo di sospensione una sessione di bilancio, all'interno della quale piú correttamente dovrebbe trovarsi la necessaria copertura.
Per un opportuno parallelismo con la dizione dell'articolo 77 della Costituzione - dove é previsto che con legge le Camere possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di un decreto-legge che non sia stato convertito - si dispone analogamente nella norma proposta in relazione ai rapporti giuridici sorti sulla base di una norma incostituzionale ma mantenuta eccezionalmente e temporaneamente in vigore.
Si ricorda che una soluzione non dissimile é già prevista nell'ordinamento di un altro Paese membro della Comunità europea, a costituzione rigida e con controllo di costituzionalità, vale a dire la Germania federale. Non sfuggono gli aspetti di grande delicatezza e di difficile composizione dei valori costituzionali che concorrono nella situazione che si vuole regolare; non si puó tuttavia non intervenire rapidamente, finendosi altrimenti per procrastinare una situazione che ha destato, desta e potrà destare in fururo un giustificato allarme.


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