ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 136 della Costituzione prevede che,
quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la
norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione.
La norma trova ragione nella necessità che la legge che presenti
un accertato vizio di costituzionalità sia espunta con la massima
rapidità possibile dall'ordinamento, per evitare che si prolunghi
ulteriormente il danno sorto all'interno delle regole di convivenza sociale
con l'approvazione della norma incostituzionale. In questo senso la
disposizione presenta caratteristiche di indiscutibile opportunità.
Tuttavia la prassi che la Corte costituzionale da tempo segue, di
pronunciare sentenze cosiddette "additive" (vale a dire sentenze che
dichiarano l'incostituzionalità di una norma nella parte in cui tale
norma non prevede una determinata regola conforme alla Costituzione), ha
talvolta dato origine a problemi che non possono essere sottovalutati e dei
quali, peraltro, la Corte medesima si é dimostrata consapevole e
preoccupata.
Uno di questi problemi é costituito dalla copertura finanziaria
delle nuove norme che vengono a crearsi nell'ordinamento per effetto della
pronuncia del Giudice delle leggi. Come é noto, una disposizione,
anch'essa di rango costituzionale quale l'articolo 81 della nostra Carta
fondamentale, esige l'indicazione dei mezzi per fare fronte a nuove o
maggiori spese che con legge si intendano effettuare.
La situazione che si determina in relazione al fatto che tale
fondamentale precetto resta sostanzialmente privo di applicazione deve
essere adeguatamente regolata, per evitare che inopportuni e talvolta
pericolosi squilibri di bilancio si manifestino, per far sí che le
norme contabili, volte al fine di controllare e quindi riassorbire
l'insopportabile deficit
di bilancio italiano, possano trovare quella generale applicazione che
é ineliminabile condizione per la loro efficacia.
La soluzione che qui si prospetta, e della quale si auspica
l'approvazione da parte delle Assemblee parlamentari, é rispettosa
delle prerogative della Corte costituzionale, dei diritti dei cittadini, ma
anche del precetto costituzionale dell'equilibrio di bilancio.
Si tratta in sostanza della possibilità di posticipare gli effetti
delle sentenze del giudice delle leggi che comportino conseguenze
finanziarie per un periodo di tempo - massimo 365 giorni - durante il quale
il Parlamento potrà regolare la situazione giuridica venutasi a
determinare, secondo i princípi costituzionali indicati dalla Corte,
sia rimodulando i benefici eventualmente concessi, sia recedendo dalle
deliberazioni assunte al momento dell'approvazione delle norme poi divenute
oggetto della pronuncia, sia infine estendendo fin dove necessario tali
benefici, ma rispettando in tutti i casi il precetto costituzionale di
copertura finanziaria imposto dall'articolo 81 della Costituzione.
Analoga soluzione, si ricorderà, é prevista nell'articolo
37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che prevede appunto che
l'abrogazione, determinata dal risultato favorevole di un
referedum
abrogativo, se ha normalmente effetto a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del previsto decreto del Presidente della
Repubblica, puó peró essere ritardata per un termine non
superiore a sessanta giorni con lo stesso decreto del Capo dello Stato.
Ratio
della norma é evidentemente l'opportunità, ma talvolta la
necessità, di conferire al Governo e al Parlamento un tempo
sufficiente ad adottare le necessarie determinazioni atte ad evitare che la
nuova situazione giuridica produca o possa determinare incertezze, danni, o
incoerenze, nell'ordinamento. Si sottolinea al riguardo che il differimento
di cui si é detto é relativo agli effetti voluti ed approvati
da una diretta pronuncia del popolo sovrano. Ció nonostante si
é ritenuto - e legittimamente - di poter e dover predisporre i mezzi
opportuni proprio perché tale pronuncia possa efficacemente ed in
modo ordinato dispiegare i propri effetti giuridici.
Attenendosi a tali medesime finalità si propone pertanto che il
Presidente della Repubblica possa, in considerazione delle conseguenze
finanziarie di sentenze della Corte costituzionale, ritardarne gli effetti
per un periodo non superiore a 365 giorni, su proposta del Ministro
competente e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il termine di
365 giorni - un anno - si giustifica per l'opportunità che sia
ricompresa nel periodo di sospensione una sessione di bilancio, all'interno
della quale piú correttamente dovrebbe trovarsi la necessaria
copertura.
Per un opportuno parallelismo con la dizione dell'articolo 77 della
Costituzione - dove é previsto che con legge le Camere possono
regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di un decreto-legge che non
sia stato convertito - si dispone analogamente nella norma proposta in
relazione ai rapporti giuridici sorti sulla base di una norma
incostituzionale ma mantenuta eccezionalmente e temporaneamente in vigore.
Si ricorda che una soluzione non dissimile é già prevista
nell'ordinamento di un altro Paese membro della Comunità europea, a
costituzione rigida e con controllo di costituzionalità, vale a dire
la Germania federale. Non sfuggono gli aspetti di grande delicatezza e di
difficile composizione dei valori costituzionali che concorrono nella
situazione che si vuole regolare; non si puó tuttavia non intervenire
rapidamente, finendosi altrimenti per procrastinare una situazione che ha
destato, desta e potrà destare in fururo un giustificato allarme.
Testo articoli - S2042
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