DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2042



Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 136 della Costituzione é aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nei casi in cui la dichiarazione della Corte comporti nuove o maggiori spese, il Presidente della Repubblica puó, su proposta del Ministro interessato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, prorogare l'efficacia della norma per un periodo non superiore a 365 giorni. Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base della norma dichiarata illegittima".




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