DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1996


ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale normativa concernente i giudizi di legittimità costituzionale prevede la totale segretezza delle opinioni espresse dai singoli membri della Corte. In altri ordinamenti il processo di formazione dei giudizi dei massimi organi giurisdizionali non é coperto da analogo vincolo di segretezza e i singoli componenti il collegio giudicante possono formalizzare e rendere note opinioni in dissenso (dissenting opinions) o motivare diversamente dalla maggioranza le proprie opinioni favorevoli (concurring opinions).
Mentre il mantenimento di un principio di segretezza sembra opportuno per la normale attività giurisdizionale, altrettanto non sembra al proponente il presente disegno di legge costituzionale possa dirsi per i giudizi di legittimità costituzionale: infatti i pronunciamenti della Corte hanno sovente un notevole valore di indirizzo per l'attività legislativa, ed é quindi opportuno che il legislatore conosca appieno l'evoluzione degli orientamenti in seno alla Corte. La stessa evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali della Corte verrebbe sicuramente facilitata dalla conoscenza della ampiezza e delle motivazioni di eventuali opinioni in dissenso.
Il rischio che la pubblicizzazione di decisioni prese a stretta maggioranza sminuisca l'autorevolezza dei pronunciamenti della Corte é indubbiamente reale, ma ampiamente compensato dall'opportunità che nei giudizi di legittimità costituzionale la conformità ai precedenti non assuma un peso eccessivo.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene dunque ormai matura l'introduzione anche nelle modalità di funzionamento della Corte costituzionale dell'istituto della dissenting opinion e della concurring opinion.


Testo articoli - S1996
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