ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale normativa concernente i giudizi di
legittimità costituzionale prevede la totale segretezza delle
opinioni espresse dai singoli membri della Corte. In altri ordinamenti il
processo di formazione dei giudizi dei massimi organi giurisdizionali non
é coperto da analogo vincolo di segretezza e i singoli componenti il
collegio giudicante possono formalizzare e rendere note opinioni in dissenso
(dissenting opinions) o motivare diversamente dalla maggioranza
le proprie opinioni favorevoli (concurring opinions).
Mentre il mantenimento di un principio di segretezza sembra opportuno per
la normale attività giurisdizionale, altrettanto non sembra al
proponente il presente disegno di legge costituzionale possa dirsi per i
giudizi di legittimità costituzionale: infatti i pronunciamenti della
Corte hanno sovente un notevole valore di indirizzo per l'attività
legislativa, ed é quindi opportuno che il legislatore conosca appieno
l'evoluzione degli orientamenti in seno alla Corte. La stessa evoluzione
degli orientamenti giurisprudenziali della Corte verrebbe sicuramente
facilitata dalla conoscenza della ampiezza e delle motivazioni di eventuali
opinioni in dissenso.
Il rischio che la pubblicizzazione di decisioni prese a stretta
maggioranza sminuisca l'autorevolezza dei pronunciamenti della Corte
é indubbiamente reale, ma ampiamente compensato
dall'opportunità che nei giudizi di legittimità costituzionale
la conformità ai precedenti non assuma un peso eccessivo.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene dunque ormai matura
l'introduzione anche nelle modalità di funzionamento della Corte
costituzionale dell'istituto della dissenting opinion e della
concurring opinion.
Testo articoli - S1996

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