DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1996



Art. 1.

1. All'articolo 137, comma 1, della Costituzione é aggiunto in fine il seguente periodo: "I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che al giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa anche la loro opinione in dissenso, o la loro opinione in concorso ma diversamente motivata".




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