ONOREVOLI SENATORI. - É ormai generalmente riconosciuto, a livello
politico, istituzionale e di opinione pubblica, che il nostro Paese e il
nostro ordinamento costituzionale "reale" non hanno ancora transitato dalla
Prima Repubblica alla cosí detta Seconda Repubblica o, per usare
altro linguaggio, dalla "prima fase" alla "seconda fase" della Repubblica e
che l'attuale momento é caratterizzato, a livello di regime politico,
da un assetto transitorio che integra un vero e proprio: "regime
provvisorio" di governo.
Questa peculiare e specialissima situazione deve far di necessità
tollerare realisticamente alcune "devianze formali" dalla purezza e
integralità dei princípi propri dello "stato costituzionale e
di diritto", che dovrebbe essere basato sui princípi della divisione
dei poteri, sulla rule of law
e sul "dovuto processo secondo la legge", e ció specie in materia di
posizione e funzioni del Capo dello Stato - ove non si puó non
accettare una nuova centralità politico-istituzionale dell'organo - e
in materia di esercizio della funzione giudiziaria (e non solo
giurisdizionale) e della funzione di polizia, dove non si puó non
prendere atto dell'inderogabile necessità di fronteggiare gravi
emergenze, quali quella rappresentata dalla criminalità organizzata,
anche con qualche sacrificio temporaneo sul piano dei princípi.
Ma la "tolleranza", che la realtà esige e l'emergenza impone nei
confronti della purezza e della integralità dei princípi, ha
anch'essa dei limiti - per quanto "spazio" si voglia concedere alla
"provvisorietà" e alla "transitorietà" e alla "emergenza" -
valicare o tollerare i quali limiti, costituiti dal principio della
divisione dei poteri, del "governo della legge", del "processo come
procedimento tra parti", dal contenuto giusdicente e non normativo della
funzione giurisdizionale, anche costituzionale, significherebbe acconsentire
a un rapido e grave stravolgimento delle fondamenta stesse del nostro
edificio costituzionale, rendere incerto e oscuro il cammino verso il
rinnovamento istituzionale, vanificare il principio della sovranità
popolare che é fondamentale per ogni tipo di democrazia, e i suoi
organi supremi: e cioé il "corpo elettorale", come "sovrano reale", e
il Parlamento che, come rappresentanza nazionale, é legittimamente il
"sovrano legale", centrale all'ordinamento.
Ció significherebbe inoltre aumentare l'incertezza, non solo del
diritto, ma anche dell'economia e della finanza, pubblica e privata, come
é avvenuto, tra la tragedia e la farsa, in questi giorni; introdurre
ulteriori aspettative populiste e demagogiche nella società sotto la
"specie" di una "politica della equità dei giudici"; sopprimere la
legge quale strumento democratico di composizione degli interessi; rendere
confusa, opaca e inintellegibile l'immagine del nostro Paese verso l'estero
in un momento di estrema delicatezza, anche a motivo dei mutamenti che sono
intervenuti.
Questi pericoli sono gravi, e ancor piú gravi si presentano e sono
quando originano da comportamenti - al limite della liceità
istituzionale e certo già travalicanti la ordinaria
illegittimità - che vanno a colpire princípi cardine del
regime democratico e rappresentativo, quale quello della "sovranità
parlamentare di bilancio", della "nessuna tassa e nessuna spesa al di fuori
della rappresentanza", dopo che già per loro opera a usura é
stato sottoposto ampiamente l'ordine delle fonti del diritto, basato sulla
sovranità popolare, e la stessa certezza e stabilità
dell'ordine giuridico.
Nell'immutato grande rispetto per quella che é stata l'opera
meritoria della Corte costituzionale, per questo si sottopone al Parlamento
la seguente proposta di revisione costituzionale, relativa alla sua
posizione e alle sue attribuzioni, fondata sui limiti "naturali" al potere
costituito e alla irresponsabilità in un ordinamento costituzionale
rappresentativo basato sulla originaria sovranità popolare di
qualunque organo dello Stato.
Testo articoli - S1933
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