DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1933


ONOREVOLI SENATORI. - É ormai generalmente riconosciuto, a livello politico, istituzionale e di opinione pubblica, che il nostro Paese e il nostro ordinamento costituzionale "reale" non hanno ancora transitato dalla Prima Repubblica alla cosí detta Seconda Repubblica o, per usare altro linguaggio, dalla "prima fase" alla "seconda fase" della Repubblica e che l'attuale momento é caratterizzato, a livello di regime politico, da un assetto transitorio che integra un vero e proprio: "regime provvisorio" di governo.
Questa peculiare e specialissima situazione deve far di necessità tollerare realisticamente alcune "devianze formali" dalla purezza e integralità dei princípi propri dello "stato costituzionale e di diritto", che dovrebbe essere basato sui princípi della divisione dei poteri, sulla rule of law e sul "dovuto processo secondo la legge", e ció specie in materia di posizione e funzioni del Capo dello Stato - ove non si puó non accettare una nuova centralità politico-istituzionale dell'organo - e in materia di esercizio della funzione giudiziaria (e non solo giurisdizionale) e della funzione di polizia, dove non si puó non prendere atto dell'inderogabile necessità di fronteggiare gravi emergenze, quali quella rappresentata dalla criminalità organizzata, anche con qualche sacrificio temporaneo sul piano dei princípi.
Ma la "tolleranza", che la realtà esige e l'emergenza impone nei confronti della purezza e della integralità dei princípi, ha anch'essa dei limiti - per quanto "spazio" si voglia concedere alla "provvisorietà" e alla "transitorietà" e alla "emergenza" - valicare o tollerare i quali limiti, costituiti dal principio della divisione dei poteri, del "governo della legge", del "processo come procedimento tra parti", dal contenuto giusdicente e non normativo della funzione giurisdizionale, anche costituzionale, significherebbe acconsentire a un rapido e grave stravolgimento delle fondamenta stesse del nostro edificio costituzionale, rendere incerto e oscuro il cammino verso il rinnovamento istituzionale, vanificare il principio della sovranità popolare che é fondamentale per ogni tipo di democrazia, e i suoi organi supremi: e cioé il "corpo elettorale", come "sovrano reale", e il Parlamento che, come rappresentanza nazionale, é legittimamente il "sovrano legale", centrale all'ordinamento.
Ció significherebbe inoltre aumentare l'incertezza, non solo del diritto, ma anche dell'economia e della finanza, pubblica e privata, come é avvenuto, tra la tragedia e la farsa, in questi giorni; introdurre ulteriori aspettative populiste e demagogiche nella società sotto la "specie" di una "politica della equità dei giudici"; sopprimere la legge quale strumento democratico di composizione degli interessi; rendere confusa, opaca e inintellegibile l'immagine del nostro Paese verso l'estero in un momento di estrema delicatezza, anche a motivo dei mutamenti che sono intervenuti.
Questi pericoli sono gravi, e ancor piú gravi si presentano e sono quando originano da comportamenti - al limite della liceità istituzionale e certo già travalicanti la ordinaria illegittimità - che vanno a colpire princípi cardine del regime democratico e rappresentativo, quale quello della "sovranità parlamentare di bilancio", della "nessuna tassa e nessuna spesa al di fuori della rappresentanza", dopo che già per loro opera a usura é stato sottoposto ampiamente l'ordine delle fonti del diritto, basato sulla sovranità popolare, e la stessa certezza e stabilità dell'ordine giuridico.
Nell'immutato grande rispetto per quella che é stata l'opera meritoria della Corte costituzionale, per questo si sottopone al Parlamento la seguente proposta di revisione costituzionale, relativa alla sua posizione e alle sue attribuzioni, fondata sui limiti "naturali" al potere costituito e alla irresponsabilità in un ordinamento costituzionale rappresentativo basato sulla originaria sovranità popolare di qualunque organo dello Stato.


Testo articoli - S1933
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