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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1933 |
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 136 della Costituzione é
sostituito dai seguenti:
"La Corte puó dichiarare esclusivamente l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atti aventi forza di legge; con la
sua decisione la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione, dalla quale non puó peraltro derivare
alcun altro effetto giuridico. É comunque fatta salva la esclusiva
competenza primaria del potere legislativo statale e regionale.
| Art. 2.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 137 della Costituzione é
inserito il seguente:
"I giudici della Corte non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Essi peraltro possono essere revocati singolarmente per cattiva condotta e parimenti puó essere revocata anche l'intera Corte, per grave violazione della Costituzione o grave eccesso di potere, con delibera adottata da ciascuna Camera a maggioranza di quattro quinti dei votanti e con la sanzione del Presidente della Repubblica". |
