DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1933



Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 136 della Costituzione é sostituito dai seguenti:

"La Corte puó dichiarare esclusivamente l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atti aventi forza di legge; con la sua decisione la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, dalla quale non puó peraltro derivare alcun altro effetto giuridico. É comunque fatta salva la esclusiva competenza primaria del potere legislativo statale e regionale.
La decisione della Corte che implichi conseguenze, dirette o indirette, per il bilancio dello Stato o delle Regioni, al di fuori di specifiche previsioni di essi, e che come tale sia certificata dal Presidente della Repubblica su richiesta del Governo della Repubblica o dei Consigli regionali, non ha effetto finanziario se non venga convalidata con legge dello Stato o della Regione".

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 137 della Costituzione é inserito il seguente:

"I giudici della Corte non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Essi peraltro possono essere revocati singolarmente per cattiva condotta e parimenti puó essere revocata anche l'intera Corte, per grave violazione della Costituzione o grave eccesso di potere, con delibera adottata da ciascuna Camera a maggioranza di quattro quinti dei votanti e con la sanzione del Presidente della Repubblica".




Indice