ONOREVOLI SENATORI. - La revisione costituzionale dell'ordinamento dello
Stato é tra le scadenze che il Parlamento deve inserire tra gli
impegni di questa legislatura.
Da tempo e da piú parti é avvertita la necessità,
attraverso la modifica della parte II, della nostra Costituzione, di
adeguare i precetti della nostra Carta fondamentale alle mutate esigenze ed
alle legittime richieste provenienti dai diversi settori della nostra
società.
Oggi le tensioni piú forti riguardano i rapporti centro-periferia,
a causa della obiettiva mancata rispondenza dell'attuale forma di Stato di
derivazione ottocentesca alla esigenza di partecipazione dei cittadini alla
formazione delle scelte politiche che afferiscono ai territori e alle
comunità in cui vivono.
La speranza, da tutti auspicata, é che non ci si limiti ad
interventi puramenti formali, ma si innovi effettivamente puntando con
decisione e tempestività sulla carta di un forte decentramento ai
limiti del federalismo.
Il presente disegno di legge, attraverso una modifica della nostra forma
di governo, si prefigge da un lato di garantire la stabilità politica
e dall'altro di riconoscere alle diverse realtà locali una piú
accentuata autonomia legislativa e finanziaria.
La direzione intrapresa é quella che, passando attraverso una
riqualificazione dei rapporti istituzionali, arrivi ad un sistema federale
del tipo "cooperativo regionalistico" nel quale viene riconosciuta agli enti
locali minori un'ampia potestà decisionale, una capacità
diffusa di governo che consenta, ai nuovi soggetti dello Stato decentrato,
di esercitare le proprie funzioni nell'interesse e con il controllo del
cittadino.
Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione si caratterizza per
la presenza di due principi, quello della sussidiarietà e quello
della cooperazione ed il pregio del modello é proprio dato dalla
convivenza di due caratteristiche: la proiezione federale e la natura di
regime parlamentare.
Le modifiche al titolo VI della Costituzione appaiono necessarie
soprattutto per armonizzare le eventuali ipotesi di revisione della Carta
costituzionale con le differenti attribuzioni che si vogliono assegnare alla
Camera dei deputati ed alla Camera delle regioni.
Non si é voluto modificare il già previsto procedimento
aggravato, che a nostro avviso esprime, per il rango gerarchico che le leggi
costituzionali assumono nel quadro normativo generale, il giusto e doveroso
rispetto da garantire costituzionalmente.
Competente ad adottare leggi di revisione alla Costituzione é la
Camera dei deputati con due successive deliberazioni, nell'intervallo delle
quali é data possibilità alla Camera delle regioni di
esprimere rilievi al riguardo.
Testo articoli - S1002
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