DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1002


ONOREVOLI SENATORI. - La revisione costituzionale dell'ordinamento dello Stato é tra le scadenze che il Parlamento deve inserire tra gli impegni di questa legislatura.
Da tempo e da piú parti é avvertita la necessità, attraverso la modifica della parte II, della nostra Costituzione, di adeguare i precetti della nostra Carta fondamentale alle mutate esigenze ed alle legittime richieste provenienti dai diversi settori della nostra società.
Oggi le tensioni piú forti riguardano i rapporti centro-periferia, a causa della obiettiva mancata rispondenza dell'attuale forma di Stato di derivazione ottocentesca alla esigenza di partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte politiche che afferiscono ai territori e alle comunità in cui vivono.
La speranza, da tutti auspicata, é che non ci si limiti ad interventi puramenti formali, ma si innovi effettivamente puntando con decisione e tempestività sulla carta di un forte decentramento ai limiti del federalismo.
Il presente disegno di legge, attraverso una modifica della nostra forma di governo, si prefigge da un lato di garantire la stabilità politica e dall'altro di riconoscere alle diverse realtà locali una piú accentuata autonomia legislativa e finanziaria.
La direzione intrapresa é quella che, passando attraverso una riqualificazione dei rapporti istituzionali, arrivi ad un sistema federale del tipo "cooperativo regionalistico" nel quale viene riconosciuta agli enti locali minori un'ampia potestà decisionale, una capacità diffusa di governo che consenta, ai nuovi soggetti dello Stato decentrato, di esercitare le proprie funzioni nell'interesse e con il controllo del cittadino.
Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione si caratterizza per la presenza di due principi, quello della sussidiarietà e quello della cooperazione ed il pregio del modello é proprio dato dalla convivenza di due caratteristiche: la proiezione federale e la natura di regime parlamentare.
Le modifiche al titolo VI della Costituzione appaiono necessarie soprattutto per armonizzare le eventuali ipotesi di revisione della Carta costituzionale con le differenti attribuzioni che si vogliono assegnare alla Camera dei deputati ed alla Camera delle regioni.
Non si é voluto modificare il già previsto procedimento aggravato, che a nostro avviso esprime, per il rango gerarchico che le leggi costituzionali assumono nel quadro normativo generale, il giusto e doveroso rispetto da garantire costituzionalmente.
Competente ad adottare leggi di revisione alla Costituzione é la Camera dei deputati con due successive deliberazioni, nell'intervallo delle quali é data possibilità alla Camera delle regioni di esprimere rilievi al riguardo.


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