|
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1002
| |
Art. 1.
1. L'articolo 134 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra
lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sui ricorsi della provincia, dei comuni, dei consorzi fra comuni
quando venga leso il loro diritto ad autoamministrarsi;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma
della Costituzione".
| | Art. 2.
1. L'articolo 135 della Costituzione é sostituito dal seguente:
1. Art. 135. - La Corte costituzionale é composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo
dalla Camera dei deputati e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinarie ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il presidente, che rimane in carica per un triennio, ed é
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell'ufficio di
giudice. L'ufficio di giudice della Corte é incompatibile con quello
di membro delle Camere o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a
componente della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati compila l'elenco ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".
| | Art. 3.
1. L'articolo 138 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituazione e le altre leggi
costituzionali sono adottate dalla Camera dei deputati con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate, in
mancanza di rilievi da parte della Camera delle regioni, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Ogni legge di revisione della Costituzione e ogni altra legge
costituzionale sono sottoposte alla conferma della Camera delle regioni.
La Camera dei deputati dopo la prima deliberazione trasmette alla Camera
delle regioni, nei cinque giorni successivi, il disegno di legge
costituzionale approvata per la conferma. La Camera delle regioni esprime il
proprio parere entro e non oltre un mese, attraverso la maggioranza assoluta
dei propri componenti.
Qualora la Camera delle regioni esprime parere negativo, la legge
costituzionale é ugualmente approvata dalla Camera dei deputati se
nella seconda deliberazione si so no espressi favorevolmente i due terzi dei
suoi componenti.
Le leggi costituzionali sono sottoposte a referendum
popolare quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un milione di elettori.
La legge sottoposta a referendum
non é promulgata, se non é approvata dalla maggioranza dei
voti validi.
| | Art. 4.
1. Dopo l'articolo 56 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 56- bis . La Camera delle regioni é eletta su base
regionale. Il numero dei deputati é di 120.
Nessuna regione puó avere un numero di deputati inferiore a tre;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le regioni, fermo restando quanto disposto
dal comma precedente, si effettua in proporzione alla popolazione di esse,
quale risulta dall'ultimo censimento.
I deputati della Camera delle regioni sono eletti fra i membri del
Consiglio regionale". | |