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ALLEGATI
Legge regionale 23 maggio 1985, n. 60 «Interventi della regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915». Titolo I - Pianificazione regionale.
Art. 1 (generalità). La regione Abruzzo in attuazione dell'articolo 6, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, adotta piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, al fine di: a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; c) salvaguardare la fauna e la flora evitando ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio; d) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale; e) promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia; f) limitare la produzione di rifiuti.
Art. 2 (catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento). È istituito il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento in ottemperanza dell'articolo 6, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. La regione, sentiti i comuni, ne cura l'organizzazione anche in riferimento all'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari alla redazione dei piani regionali di cui al precedente articolo 1. Il catasto è articolato territorialmente su base provinciale ed è soggetto ad aggiornamenti periodici.
Art. 3 (piano di organizzazione dei servizi di smaltimento). Entro un anno dall'entrata in vigore della legge la giunta elabora e propone al consiglio regionale il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento per i rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi nonché le aree destinate alla demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili. La proposta, redatta sulla base di appropriate indagini, sentiti i comuni e le unità sanitarie locali, deve prevedere distintamente per ogni categoria di rifiuti: 1) i tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire; 2) gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di smaltimento nonché criteri per l'organizzazione e riorganizzazione dei servizi pubblici, privilegiando eventuali forme consortili; 3) l'identificazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti, ivi compresi le piattaforme e gli impianti specializzati per i trattamenti dei rifiuti tossici e
nocivi; 4) i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità di rifiuti nonché alle caratteristiche del territorio; 5) l'individuazione degli obiettivi prioritari e degli investimenti necessari al loro raggiungimento.
Art. 4 (procedure per l'attuazione del piano). I comuni interessati dalle previsioni e dalle destinazioni di zona contenute nel piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato dalla regione, devono apportare le eventuali varianti ai piani urbanistici. Le varianti devono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di notificazione ai comuni del provvedimento regionale: in caso di inadempienza da parte dei comuni la giunta regionale provvede, nei successivi sessanta giorni, ad indicare i siti idonei in base alle localizzazioni contenute nel piano di cui all'articolo 3 della presente legge. Per quanto altro non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62.
Art. 5 (formazione del catasto dei rifiuti ed elaborazione del piano regionale di smaltimento). La giunta regionale è autorizzata ad assumere le iniziative necessarie ad assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite alla regione dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con particolare riferimento a quelle di cui alle lettere a) ed e) del medesimo articolo e ad assumere i conseguenti impegni di spesa, promuovere e incentivare la costituzione di consorzi tra comuni. Nell'ambito di tali funzioni la giunta regionale può essere autorizzata, in via eccezionale, previo parere della competente Commissione consiliare, ad affidare ad enti, società, istituti di ricerca e a professionisti di comprovata esperienza incarichi di studio, consulenza, rilevazione, organizzazione di dati, anche finalizzati alle attività di pianificazione.
Art. 6 (comitato di esperti). Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nomina un apposito comitato formato da n. 7 esperti.
Titolo II - Artt. 7-10 (omissis).
Art. 11 (controlli). Il controllo sulle attività di smaltimento è di competenza delle province che lo effettuano secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 915/82. I controlli, da effettuarsi con scadenza periodica almeno semestrale, verificano l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e successive modifiche, nonché il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche e degli impianti. Il primo controllo, da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività di smaltimento, deve verificare la rispondenza degli impianti e delle attrezzature alle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione. Sono altresì sottoposte a controllo le discariche e gli impianti non più funzionanti, onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati al settore regionale alla sanità ed al comune interessato.
Art. 12 (interventi di emergenza). Al fine di assicurare l'esecuzione immediata di interventi urgenti ed indifferibili di risanamento e bonifica, motivati da eccezionali necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, in relazione ai casi previsti dagli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la giunta regionale, sentita la competente commissione, è autorizzata ad attuare le iniziative necessarie, ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa. Qualora le necessità di intervento di cui al comma precedente siano causate da eventi od azioni imputabili a terzi la giunta avvia contestualmente le procedure giudiziarie atte ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti penalmente e civilmente responsabili.
Art. 13 (direttive generali e norme transitorie). In attesa dell'approvazione del piano tutte le autorizzazioni già rilasciate o da rilasciare hanno carattere provvisorio. Dopo l'approvazione del piano le autorizzazioni devono comunque uniformarsi entro un anno alle previsioni in esse contenute. Nell'adottare i provvedimenti autorizzativi, debbono essere soppresse le discariche non controllate e limitare i centri di riattamento dei rifiuti al fine di incentivare l'adozione di migliori tecnologie.
Art. 14 (disposizioni finanziarie).
Legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 «Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi».
Art. 1 (approvazione del piano regionale). Il piano è costituito da un rapporto conclusivo, dalla relazione relativa alla carta dei venti, dalla cartografia relativa ai siti idonei per le discariche di 1a categoria, discariche A-B di 2a, le discariche C di 2a categoria, discariche di 3a categoria ed altre rappresentazioni grafiche.
Art. 2 (metodologia del piano). Esso costituisce atto di integrazione del programma regionale di sviluppo e tiene conto dei vincoli naturalistici, idrogeologici, geofisici, nonché dell'assetto territoriale della regione quale risulta dagli atti di pianificazione già adottati.
Art. 3 (tempi di attuazione del piano). Il piano si articola in due fasi di attuazione:
Le localizzazioni previste dal piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento hanno carattere obbligatorio ed inderogabile, salvo che i comuni facenti parte dei consorzi per la costruzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento comprensoriali, non deliberino, a maggioranza assoluta dei comuni partecipanti al consorzio, di localizzare l'impianto o la discarica in area preventivamente identificata di altro comune facente parte dello stesso consorzio, che dovrà esprimere il proprio consenso preventivo con deliberazione dell'organo collegiale competente del comune. Sulla nuova localizzazione si esprime la giunta regionale, previo parere tecnico di idoneità dell'area e di coerenza con gli obiettivi del piano espresso dal comitato degli esperti.
Art. 5 (soggetti attuatori). I soggetti attuatori del presente piano sono di norma i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane.
Art. 7 (autorizzazioni ai privati). In ogni caso, la giunta regionale nel caso in cui i comportamenti omissivi degli enti obbligati determinino grave pregiudizio alla tutela della salute pubblica o dell'ambiente, può autorizzare la realizzazione e la gestione di impianti comprensoriali previsti dal piano da parte di privati e limitatamente alle soluzioni di smaltimento «a lungo termine». È previsto che il privato, che realizza una discarica o un impianto, deve riservare, ove occorra, una quota, pari al 5 per cento della potenzialità complessiva, alla regione Abruzzo, che potrà utilizzarla per ordinanze contingibili ed urgenti. I rapporti tra i comuni ed i privati gestori delle discariche vengono definiti sulla base di convenzioni.
Art. 9 (rifiuti speciali). Riguardo i rifiuti speciali le normative per le modalità di smaltimento degli stessi sono definite con regolamento da adottarsi da parte del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per quanto riguarda i materiali ferrosi, la giunta regionale stipula apposita convenzione con un centro privato di rottamazione in grado di assicurare, con idonei impianti, lo smaltimento ed il trattamento di tutto il materiale prodotto in Abruzzo. Le relative determinazioni vengono definite con apposito provvedimento legislativo che assicura la copertura finanziaria dell'intervento. Fino all'approvazione del regolamento di cui al primo comma i rifiuti speciali possono essere smaltiti, previa autorizzazione della giunta regionale, secondo le procedure previste dalla delibera 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
Art. 10 (rifiuti tossici e nocivi). Per i rifiuti tossico-nocivi la giunta regionale, per la realizzazione della soluzione di smaltimento di questi, prevista dal piano, assume gli opportuni contatti con la regione Molise al fine di individuare soluzioni in grado di garantire, oltre alla sicurezza dell'impianto, anche l'economicità dell'intervento. È possibile inoltre la realizzazione di altre discariche oltre quella prevista dal piano, qualora se ne ravvisi la necessità derivante da ragioni ambientali e di economicità.
Art. 11 (attività sanzionatorie - delega). Le attività sanzionatorie, previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 915/82, sono delegate alle province territorialmente competenti, che le esercitano nel rispetto delle disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono destinati alle province stesse, le quali li destinano al potenziamento delle funzioni di vigilanza, nonché alla promozione di studi e ricerche nel settore della tutela dell'ambiente.
Art. 13 (catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento). Il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento, previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60, si articola in n. 8
sezioni distinte in: catasto degli impianti esistenti con distinzione degli impianti da bonificare, da adeguare, ovvero esauriti; degli impianti attivi autorizzati; dei progetti approvati e non realizzati; dei rifiuti ospedalieri e relativi centri di produzione; dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, e relativi centri di produzione; degli autoveicoli fuori uso e relativi centri di raccolta; delle materie secondarie e centri di produzione e di commercializzazione; delle ditte autorizzate alla raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi. La redazione del catasto è affidata alle province.
Art. 14 (provvedimenti straordinari ed urgenti per il comune di Pescara). Uno specifico articolo del piano riguarda la provincia di Pescara ad avvenuto esaurimento delle disponibilità ottenute con la realizzazione delle opere previste nel progetto di discarica di cui alla autorizzazione concessa con delibera della giunta regionale n. 5131 del 15 settembre 1987 e qualora non siano ancora ultimate le procedure di cui agli articoli 5-7 (soggetti attuatori degli interventi) della presente legge; l'amministrazione provinciale di Pescara provvede a reperire, nell'ambito del territorio della provincia, sentiti i sindaci dei comuni interessati, un'area idonea per la localizzazione di una discarica, progettandone la realizzazione, al fine di assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il comune di Pescara per un periodo massimo di anni tre. L'approvazione del relativo progetto da parte della giunta regionale, che avrà luogo con le modalità previste dagli articoli 8-11 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60, sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell'articolo 3-bis, secondo comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Legge regionale 1 agosto 1991, n. 43, «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 maggio 1985, n. 60, e 8 settembre 1988, n. 74, concernenti lo smaltimento dei rifiuti». Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60 (omissis).
Art. 2 - La fase di attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani concernente la soluzione di smaltimento a breve e medio termine, di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, è prorogata fino alla data di attivazione degli impianti comprensoriali previsti dal piano. Il dimensionamento di ciascuna discarica deve essere comunque rapportato alle effettive esigenze del comune, in base alla popolazione ed alla presumibile utilizzazione della discarica stessa. Le autorizzazioni rilasciate dalla giunta regionale ai singoli comuni per la realizzazione e gestione di discariche di 1a categoria cessano di avere efficacia dopo il novantesimo giorno dell'avvio dell'attività di smaltimento a livello comprensoriale da parte dei competenti consorzi; i comuni competenti presentano subito dopo alla regione i progetti per la bonifica dei siti già interessati alla attività di smaltimento. La giunta regionale può, tuttavia, di intesa con la competente commissione consiliare, disporre l'ulteriore utilizzazione delle predette discariche, fino all'esaurimento totale delle potenzialità autorizzate, per le finalità previste dal successivo articolo 3 o qualora lo richiedano esigenze straordinarie di natura igienico-ambientale. All'articolo 3 della citata legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, è apportata la seguente modifica: al primo comma, seconda parte, lett. c, del citato articolo 3 legge 74/1988 dopo le parole «... autorizzati dalla giunta regionale», viene soppressa la locuzione «d'intesa con la competente commissione consiliare», proseguendo, poi, «anche in deroga alle previsioni del piano...». Alla fine del citato articolo 3 della legge regionale 74/88, dopo il primo comma, viene aggiunto il seguente ... (omissis).
Art. 3 - La commissione di valutazione prevista dall'articolo 8 della legge regionale 74/88, che deve assicurare le esigenze di sicurezza e di salvaguardia dai pericoli dell'inquinamento relativamente alle autorizzazioni per l'attivazione o l'adeguamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani, è costituita da apposita sottocommissione, composta da n. 5 membri del comitato regionale inquinamento atmosferico di cui alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 78. Tale sottocommissione è nominata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente.
Legge regionale 7 luglio 1992, n. 54 «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 settembre 1988, n. 74, e 1 agosto 1991, n. 43 (smaltimento rifiuti)». Art. 1 - Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 1o agosto 1991, n. 43... (omissis).
Art. 2 - La riserva del 5 per cento in favore della regione Abruzzo, di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, si applica anche alle discariche realizzate dagli enti di cui all'articolo 5, primo comma, della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 (comuni, consorzi di comuni e comunità montane), e potrà essere utilizzata, ove occorra, a mezzo di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
Art. 3 - Fermi restando gli ambiti territoriali dei consorzi comprensoriali previsti dalla legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, i comuni possono associarsi per realizzare ambiti territoriali di smaltimento sub-comprensoriali, di durata predeterminata, previa verifica della loro congruenza con criteri di economicità e di tutela dell'ambiente. I comuni realizzano le anzidette forme associate di gestione dei servizi di smaltimento mediante appositi consorzi sub-comprensoriali o mediante le convenzioni di cui all'articolo 24 legge 8 giugno 1990, n. 142, previa localizzazione dell'impianto o della discarica in area preventivamente identificata di un comune facente parte dello stesso subcomprensorio, che dovrà esprimere il proprio consenso preventivo con deliberazione dell'organo collegiale competente. Sulla localizzazione dell'impianto o della discarica sub-comprensoriale si esprime la giunta regionale, previa acquisizione dei pareri tecnici di idoneità dell'area, ai fini urbanistici, del settore urbanistica e BBAA, e in coerenza con gli obiettivi del piano espresso dal comitato degli esperti, di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1991, n. 43. Per le discariche attualmente in funzione e non autorizzate e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano a distanza di almeno m. 200 da punti di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile; b) siano distanti almeno m. 150 dall'alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti; c) siano in zona compatibile con gli usi previsti dal vigente piano regionale paesistico; d) siano distanti almeno m. 200 da centri abitati e sistemi viari di grande comunicazione; e) siano munite di recinzione di altezza non inferiore a m. 2; f) siano munite di perizia geologica attestante che lo spessore, la permeabilità e la capacità di ritenzione e assorbimento degli strati interposti tra la massa dei rifiuti e le acque superficiali e di falde siano tali da preservare, per il periodo di tempo di applicazione delle disposizioni della presente legge, le acque medesime dall'inquinamento. I sindaci dei relativi comuni potranno chiedere alla giunta regionale l'autorizzazione provvisoria sino al 30 giugno 1993, previa domanda opportunamente
documentata. La giunta regionale, su parere della conferenza, di cui al punto 3-bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, rilascia al comune la predetta autorizzazione provvisoria.
Art. 4 - Modifica dell'articolo 1 della citata legge regionale 1 agosto 1991, n. 43 (omissis), articoli 5 e 6 (omissis).
Legge regionale 30 agosto 1996, n. 73 «Disposizioni per l'adeguamento del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti». Art. 1 (adeguamento del piano).
1. La giunta regionale in attuazione dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 2, elabora la proposta di adeguamento del piano per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, avvalendosi delle strutture regionali e dell'apporto delle province, dei consorzi istituiti con legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 e dei comuni, per il perseguimento delle seguenti finalità: a) contenimento della produzione dei rifiuti; b) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamenti idonei alle singole tipologie di rifiuti, divieto di stoccaggio definitivo in discarica delle frazioni recuperabili dei rifiuti provenienti dalla stessa raccolta differenziata; c) recupero di materiali e di energia anche nella fase di smaltimento finale; d) progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonché della quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale; e) progressivo raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza del sistema di smaltimento dei rifiuti a livello regionale; f) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti; g) individuazione di nuove tecnologie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti punti.
o esperti esterni mediante conferimento di appositi incarichi. Per quanto attiene alle modalità di conferimento degli incarichi, i compensi da corrispondere ed i casi di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1986, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2 (smaltimento rifiuti speciali e tossici).
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 2/96, le discariche per rifiuti di tipo 2B e 2C attualmente in esercizio cessano la loro attività allo scadere dell'autorizzazione amministrativa di cui sono in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 (norma finanziaria).
Legge regionale 5 dicembre 1996, n. 122 «Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni facenti parte del consorzio comprensoriale dell'area pescarese». Art. 1 - Per l'anno 1996 è autorizzata la spesa di lire 1.900.000.000 per fronteggiare la situazione di emergenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili dei comuni facenti parte del consorzio comprensoriale obbligatorio dell'area pescarese, costituito in attuazione dell'articolo 6, 20 comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. A tal fine, la giunta regionale eroga al predetto consorzio un contributo straordinario di lire 1.900.000.000 per la realizzazione di uno o più impianti di smaltimento dimensionati al fabbisogno emergenziale, nel breve periodo, di tutti i comuni facenti parte dello stesso consorzio. Il consorzio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i progetti degli impianti da realizzare ed effettua, in sede progettuale, la scelta dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, anche mediante adeguamento o ampliamento di discariche comunali, autorizzate e in esercizio, esistenti nel proprio territorio. Gli impianti indicati nei precedenti commi restano soggetti ad approvazione ed autorizzazione secondo la normativa vigente. Qualora il consorzio non provvede nel termine di cui al comma precedente, la giunta regionale, previa diffida, adotta i provvedimenti straordinari previsti e disciplinati dall'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 2, avvalendosi di un commissario ad acta. L'erogazione del contributo è disposta anche per mezzo di acconti in base alla necessità di spesa documentata in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori.
Art. 2 - I commissari straordinari per la gestione dei consorzi obbligatori comprensoriali, nominati dal consiglio regionale per l'attuazione degli interventi di realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsti dalla legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, restano in carica per non più di 90 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tale termine promuovono gli atti necessari alla ricostituzione degli organi di amministrazione. Decorso il detto termine trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 giugno 1994, n. 293, convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444.
Art. 3 (oneri finanziari).
Art. 4 (urgenza).
a) soluzione di smaltimento a breve e medio termine che individua gli interventi necessari fino all'avvio degli interventi definitivi di piano, della durata massima di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) soluzione di smaltimento a lungo termine: prevede gli interventi definitivi da avviare entro il termine massimo di anni tre dalla data di entrata in vigore delle presente legge. I soggetti attuatori della presente legge possono anticipare gli interventi previsti nella soluzione di smaltimento a lungo termine.
2. Per le finalità di cui al precedente comma la giunta, nella elaborazione della proposta, valuta preliminarmente la situazione quali/quantitativa della produzione dei rifiuti sul territorio regionale, mediante l'acquisizione di dati analitici sui rifiuti speciali e sui rifiuti tossici e nocivi, le sue tendenze evolutive e il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato per la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. In particolare: a) determina gli obiettivi quali/quantitativi da raggiungere per l'intero territorio regionale tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata; b) individua gli interventi necessari per ridurre la produzione dei rifiuti; c) individua gli interventi necessari per promuovere ed incentivare il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei materiali provenienti dai processi produttivi, allo scopo di pervenire a significative riduzioni delle quote di rifiuti da avviare ad altre forme di smaltimento; d) detta criteri, articolati per categorie di rifiuti, per la scelta delle tecnologie di smaltimenti; e) detta i criteri per l'individuazione dei bacini di utenza, articolati per categorie di rifiuti, in cui programmare il raggiungimento dell'autosufficienza; f) fissa gli indirizzi per la bonifica delle discariche dismesse e, comunque, delle aree inquinate dallo smaltimento; g) indica i flussi e gli strumenti finanziari necessari per realizzare gli interventi previsti.
3. Per l'espletamento dei compiti di supporto alle strutture regionali, la giunta regionale si avvale della collaborazione di istituti, enti
4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede all'approvazione dell'adeguamento del piano che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validità senza limiti di tempo fino a che non sono modificati dal consiglio regionale con ulteriori aggiornamenti e le relative disposizioni sono vincolanti per le province, per i consorzi, per i comuni e per gli enti pubblici, nonché per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati interessati alla produzione, allo smaltimento ed al riutilizzo dei rifiuti.
5. L'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, è abrogato.
2. L'articolo 4 della legge regionale n. 65/93, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 17/94, si applica anche in caso di concessione di autorizzazione di rinnovo e/o ampliamento delle discariche e degli impianti ivi previsti.
