Schemi di D.P.C.M. recanti "Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del D. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, e del D.P.C.M. 9 ottobre 1998 - rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto".

PUGLIA *
ABRUZZO *
BASILICATA *
LAZIO *
CAMPANIA *
MARCHE *
EMILIA-ROMAGNA *
CALABRIA *
LOMBARDIA *
LIGURIA *
MOLISE *
VENETO *
UMBRIA *
PIEMONTE *
TOSCANA *

 

PUGLIA

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge della Regione PUGLIA del 5 maggio 1999, n. 19;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attività culturali;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Puglia, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A, B e C.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Puglia e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Puglia o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Puglia e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella D. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella E.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Puglia e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella F.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Puglia e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Puglia e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella G, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A e C, che passa alla Regione Puglia e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Puglia le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella H.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A ad H, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

ABRUZZO

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge della Regione ABRUZZO del 16 settembre 1998, n. 76;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attività culturali;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Abruzzo, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A, B e C.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Abruzzo e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Abruzzo o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

3. Per il subentro nei contratti di locazione, di cui alla tabella D, l’immobile viene ceduto nello stato in cui si trova, risultante dalla relazione tecnica allegata al contratto di cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Abruzzo e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella E. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella F.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Abruzzo e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella G.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Abruzzo e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Abruzzo e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella H, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A e C, che passa alla Regione Abruzzo e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Abruzzo le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella I.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A ad I, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

BASILICATA

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge della Regione BASILICATA dell'8 settembre 1998, n. 29;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attività culturali;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Basilicata, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A, B e C.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Basilicata e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Basilicata o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

3. Per il subentro nei contratti di locazione, di cui alla tabella D, l’immobile viene ceduto nello stato in cui si trova, risultante dalla relazione tecnica allegata al contratto di cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Basilicata e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella E. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella F.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Basilicata e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella G.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Basilicata e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Basilicata e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella H, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A e C, che passa alla Regione Basilicata e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Basilicata le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella I.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A ad I, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

LAZIO

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge della Regione LAZIO del 7 agosto 1998, n. 38;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attività culturali;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Lazio, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A, B e C.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Lazio e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Lazio o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Lazio e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella D. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella E.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Lazio e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella F.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Lazio e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Lazio e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella G, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A e C, che passa alla Regione Lazio e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Lazio le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella H.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A ad H, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

CAMPANIA

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge della Regione CAMPANIA del 13 agosto 1998, n. 14;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Campania, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A e B.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Campania e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Campania o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Campania e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella C. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella D.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Campania e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella E.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Campania e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Campania e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella F, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A, che passa alla Regione Campania e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Campania le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella G.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A a G, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

MARCHE

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge della Regione MARCHE del 9 novembre 1998, n. 38;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Marche, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A e B.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Marche e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Marche o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Marche e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella C. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella D.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Marche e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella E.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Marche e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Marche e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella F, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A, che passa alla Regione Marche e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Marche le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella G.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A a G, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

EMILIA-ROMAGNA

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge della Regione EMILIA ROMAGNA del 27 luglio 1998, n. 25;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Emilia Romagna, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A e B.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Emilia Romagna e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Emilia Romagna o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

3. Per il subentro nei contratti di locazione, di cui alla tabella C, l’immobile viene ceduto nello stato in cui si trova, risultante dalla relazione tecnica allegata al contratto di cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Emilia Romagna e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella D. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella E.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Emilia Romagna e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella F.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Emilia Romagna e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Emilia Romagna e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella G, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A e C, che passa alla Regione Emilia Romagna e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Emilia Romagna le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella H.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A ad H, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

CALABRIA

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 1998, n. 379 di intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed Enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attività culturali;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Calabria, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A, B e C.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Calabria e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Calabria o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Calabria e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella D. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella E.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Calabria e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella F.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Calabria e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Calabria e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella G, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A e C, che passa alla Regione Calabria e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Calabria le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella H.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A ad H, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

LOMBARDIA

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge della Regione LOMBARDIA del 15 gennaio 1999, n. 1;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Lombardia, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A e B.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Lombardia e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Lombardia o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Lombardia e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella C. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella D.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Lombardia e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella E.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Lombardia e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Lombardia e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella F, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A, che passa alla Regione Lombardia e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Lombardia le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella G.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A a G, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

LIGURIA

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge della Regione LIGURIA del 20 agosto 1998, n. 27;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Liguria, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A e B.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Liguria e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Liguria o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Liguria e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella C. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella D.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Liguria e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella E.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Liguria e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Liguria e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella F, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A, che passa alla Regione Liguria e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Liguria le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella G.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A a G, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

MOLISE

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 1998, n..379 di intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed Enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attività culturali;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Molise, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A, B e C.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Molise e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Molise o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

3. Per il subentro nei contratti di locazione, di cui alla tabella D, l’immobile viene ceduto nello stato in cui si trova, risultante dalla relazione tecnica allegata al contratto di cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Molise e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella E. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella F.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Molise e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella G.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Molise e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Molise e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella H, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A e C, che passa alla Regione Molise e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Molise le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella I.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A ad I, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

VENETO

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge della Regione VENETO del 16 dicembre 1998, n. 31;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Veneto, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A e B.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Veneto e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Veneto o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Veneto e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella C. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella D.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Veneto e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella E.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Veneto e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Veneto e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella F, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A, che passa alla Regione Veneto e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Veneto le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella G.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A a G, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

UMBRIA

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge della Regione UMBRIA del 25 novembre 1998, n. 41;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attività culturali;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Umbria, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A, B e C.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Umbria e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Umbria o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Umbria e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella D. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella E.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Umbria e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella F.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Umbria e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Umbria e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella G, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A e C, che passa alla Regione Umbria e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Umbria le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella H.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A ad H, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

PIEMONTE

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge della Regione PIEMONTE del 14 dicembre 1998, n. 41;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Piemonte, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A e B.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Piemonte e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Piemonte o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Piemonte e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella C. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella D.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Piemonte e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella E.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Piemonte e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Piemonte e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella F, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A, che passa alla Regione Piemonte e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Piemonte le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella G.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A a G, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

 

TOSCANA

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e. agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
VISTO l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura;
VISTO l’art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge della Regione TOSCANA del 6 agosto 1998, n. 52;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
ACQUISITO il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all’art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del……..1999;
ACQUISITO il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999

 

DECRETA

Art. 1
Risorse umane

1. E’ trasferito alla Regione Toscana, e direttamente alle singole Province di appartenenza, con decorrenza 1° luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero per i beni e le attività culturali, come indicato nelle tabelle A e B.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 2
Risorse strumentali

1. Sono trasferite alla Regione Toscana e agli Enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all’espletamento delle funzioni e compiti conferiti.

2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione e le Province interessate.

Art. 3
Successione nei contratti

1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all’articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la Regione Toscana o le Province interessate.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.

Art. 4
Sistema informativo del lavoro

1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla Regione Toscana e alle singole Province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all’agenzia regionale per l’impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella C. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella D.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla Regione Toscana e alle Province l’utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella E.

3. Considerato che il Sistema informativo lavoro utilizza l’infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La Regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.

4. Sono a carico della Regione Toscana e delle Province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.

5. Le modalità ed i termini per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Regione Toscana e alle Province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l’impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura, e dall’ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella F, sono determinate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all’individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nelle tabelle A, che passa alla Regione Toscana e alle Province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 9.10.1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all’individuazione e al trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le Regioni, d’intesa con le Province, provvedono all’utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell’efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento.

4. Sono trasferite alla Regione Toscana le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l’agenzia per l’impiego nell’esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella G.

5. Fino all’entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla Regione e alle Province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d’anno.

6. A decorrere dall’anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla Regione e alle Province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l’impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all’art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31.12.2000.

Le tabelle da A a G, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.