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Livia Barberio Corsetti


PRESIDENTE. La parola al Prof. Barberio Corsetti, capo dell'ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione.

BARBERIO CORSETTI. Molto brevemente, solamente per sottolineare alcune suggestioni di fronte alle quali ci troviamo nel lavoro quotidiano. Stiamo vivendo tutti uno scontro tra una logica formale del diritto e una logica sostanziale. Da un lato si chiede agli amministratori di raggiungere dei risultati; dall'altro, si seguitano ad operare controlli sulle carte, cioè: le carte sono a posto e questo è sufficiente. Noi dobbiamo uscire, credo, ormai da questa ambiguità, dobbiamo decidere se quello che ci interessa è il raggiungimento di un risultato o di un obiettivo o se ci interessa ancora il procedimento in sé. La vecchia logica del diritto amministrativo, secondo me, deve svilupparsi in una evoluzione che traduca il vecchio statuto dell'ente pubblico - per il quale è consentito fare solo ciò che è regolamentato - in uno statuto nel quale è consentito fare tutto ciò che è collegato con il risultato e con la missione dell'ente pubblico e dell'amministrazione, tranne ciò che è espressamente vietato dalla legge.

Cioè bisogna, secondo me, capovolgere. Perché diversamente, noi non possiamo evitare di avere migliaia di leggi che disciplinano tutti i particolari e tutti i procedimenti, anche perché laddove non li disciplinino, in sede di controllo, ci vediamo sistematicamente bloccare i regolamenti di attuazione. Perché, laddove nella norma primaria gli organi di controllo non trovano una giustificazione per la norma secondaria, bloccano la normativa secondaria.

E anche su questo occorre fare una riflessione: occorre che tutto il processo di produzione della normativa secondaria sia ricondotto a monte dell'ultima deliberazione del consiglio dei ministri. Allo stato attuale della legislazione è impossibile che ci siano organi che dopo tutto un procedimento che vede spesso coinvolte le due commissioni parlamentari, il Consiglio di Stato, spesso e sempre più frequentemente la Conferenza Stato-regioni, un procedimento con due deliberazioni del Consiglio dei ministri, lo stesso procedimento possa essere successivamente bloccato da organi di controllo esterni a tutto questo procedimento; o questi organi diventano interni e costituiscono l'ultima fase del procedimento, (e perché no?), ma tutto deve avvenire prima dell'ultima deliberazione del Consiglio dei ministri. Non sono probabilmente argomentazioni, però credo che siano le difficoltà con le quali noi ci scontriamo; quindi la normativa di dettaglio spesso siamo costretti a dettarla, perché se non la dettiamo, non possiamo agire. Perché nello statuto dell'ente pubblico c'è scritto che non si può fare sostanzialmente ciò che non è disciplinato.

Il problema è capovolgere probabilmente questa logica; immaginare la capacità delle amministrazioni e la capacità degli enti pubblici in genere, come capacità generale, salvo le limitazioni poste dalla legge, con affidamento alle amministrazioni pubbliche, dalle amministrazioni dello Stato agli enti pubblici, di un budget perché anche da questo derivano molte limitazioni al risultato.

Noi abbiamo poi in realtà un tale formalismo anche dal punto di vista della destinazione delle risorse, una tale rigidità, per cui se ci troviamo risorse in più in un settore, non possiamo utilizzarle in un altro settore, solo perché la legge finanziaria le pone a carico di uno o di un altro settore e ci vuole una legge per modificare questo; ora i capitoli di bilancio sono stati delegificati in qualche misura, ma rispetto invece alle grandi unità di spesa delle amministrazioni ciò non è accaduto; il che vuol dire sostanzialmente che spesso per esempio le risorse si perdono perché non si può variare tempestivamente la destinazione; che i risultati non si possono ottenere perché magari in cammino ci si accorge che sarebbe bene spostare una risorsa da una parte all'altra ma non lo si può fare.

Quindi, l'ulteriore passaggio dovrebbe essere anche quello che le amministrazioni abbiano una assegnazione budgettaria rispetto alle quali sono responsabili con un controllo vero dei risultati. Come si possa realizzare un controllo vero dei risultati, mi rendo conto che è cosa complessa. Però ormai siamo arrivati al punto in cui dobbiamo fare una scelta di fondo. E altrettanto si deve dire per l'organizzazione degli uffici che, per la nostra Costituzione, deve essere disciplinata sulla base della legge; però bisogna vedere fino a che punto la legge deve arrivare e che cosa la legge deve dettare. Il fatto che il numero delle direzioni debba essere necessariamente stabilito per legge non sta scritto da nessuna parte; il decreto legislativo 300 dice che il numero degli uffici di livello dirigenziale generale deve essere stabilito nel regolamento. Questo numero dipende da una trattativa a monte, fatta con l'amministrazione del tesoro, non dalle esigenze reali che un'amministrazione si trova ad affrontare; in un certo periodo, un'amministrazione può avere bisogno di rafforzare un settore piuttosto che un altro e non lo può fare perché non ha la possibilità di creare quei posti, di dotarsi di quel personale e di quelle risorse; sinteticamente, ora, ci troviamo a fare una relazione tecnica, una relazione di impatto normativo, tutte quante le relazioni di valutazione, e siamo sempre in quattro come dieci anni fa.

PRESIDENTE. Grazie, Professoressa Barberio Corsetti.

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