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Maria Celeste Nardini


MARIA CELESTE NARDINI, Presidente del Comitato per la legislazione. Con le precedenti relazioni evidentemente già siamo dentro le questioni.

Il Comitato per la legislazione, che ho avuto l'onore di presiedere negli scorsi sei mesi, costituisce il frutto più evidente della politica istituzionale per la qualità della legislazione che la Camera dei deputati, a partire dall'inizio di questa legislatura, sta seguendo. Ne è in qualche modo anche il simbolo più rappresentativo nei confronti del mondo estero. La sua stessa composizione paritaria fra maggioranza e opposizione simboleggia il carattere bipartisan che questa politica deve assumere.

Ma è evidente che l'obiettivo della qualità della legislazione non può essere perseguito unicamente attraverso il Comitato per la legislazione, e nemmeno attraverso il solo regolamento della Camera dei deputati. Nella consapevolezza di questa possibilità risiede l'esigenza che ha portato il Comitato per la legislazione a farsi promotore, assieme al Presidente della Camera, di una serie di seminari interistituzionali, in genere organizzati in coincidenza con la conclusione di ciascun semestre di presidenza del Comitato. Si vuole in sostanza far sì che l'obiettivo di migliorare la qualità della legislazione possa essere condiviso anche dagli altri soggetti che prendono parte, in varie forme, ai processi di produzione normativa e si vuole che questi soggetti si confrontino tra loro allo scopo di trovare le opportune intese per facilitare quelle interrelazioni e quegli scambi che in una società sempre più articolata e complessa le istituzioni devono essere in grado di instaurare se non vogliono esserne del tutto emarginate.

Perciò, dopo la prima conferenza interistituzionale e il seminario dello scorso dicembre cui ha fatto cenno poc'anzi il Presidente Violante, abbiamo organizzato questo seminario con i neoeletti presidenti dei consigli regionali. In uno Stato che vuole realizzare un modello federale con autonomie territoriali dotate di forti legittimazioni popolari, è essenziale che il legislatore parlamentare e quello regionale si confrontino su questi temi e mettano in atto le iniziative necessarie sul piano dei metodi della legislazione, per evitare reciproche interferenze negative e sfruttare invece tutte le possibili sinergie. Nella relazione del presidente Tagliente c'era evidentemente un'allusione anche a questo aspetto.

L'attenzione che da alcuni anni la Camera dei deputati sta prestando alle questioni relative alla qualità della legislazione e la nuova fase che le regioni si accingono a vivere alla luce delle funzioni conferite dalla legge n. 59 del 1997 e all'indomani della legge costituzionale n. 1 del 1999, creano un contesto favorevole ad un confronto tra il legislatore statale e regionale in vista della trasformazione dei metodi e della formazione delle leggi, per perseguire l'obiettivo della qualità della legislazione tanto statale quanto regionale. A livello regionale infatti la contestuale modifica di statuti e regolamenti consiliari permette, tra l'altro, di garantire la necessaria stabilità ad alcune regole fondamentali in grado di assicurare una elevata qualità al lavoro legislativo nelle assemblee elettive, a prescindere dai concreti rapporti di forza esistenti nelle stesse.

Alcuni principi sulla qualità della legislazione possono quindi sin da ora trovare collocazione all'interno degli statuti regionali, in attesa che essi vengano riconosciuti anche a livello costituzionale. Nelle nuove norme del regolamento della Camera l'esigenza di rispettare le competenze delle regioni e delle autonomie locali è ribadita in più punti, con riferimento all'istruttoria legislativa che deve svolgersi presso la Commissione parlamentare competente per materia (articolo 79, comma 4), dove deve essere valutata non solo la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, ma anche il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali. Il che richiede, quanto meno, l'esigenza di un confronto con le norme legislative di carattere generale già in vigore nell'ordinamento, con riferimento - secondo punto - all'attività consultiva della Commissione affari costituzionali e a quella della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Infine, sia pure implicitamente, anche con riguardo all'attività del Comitato per la legislazione, in base all'articolo 16-bis che la Camera dei deputati si è data, è infatti evidente che la valutazione del rispetto del parametro della semplificazione e del coordinamento con la legislazione vigente include un giudizio sull'eventuale incidenza su materie di competenza di altri soggetti, posto che una legge statale che disciplini una materia già regolamentata dalle regioni, in virtù di una competenza attribuita dalla costituzione o da leggi di carattere generale, non costituisce certo un fattore di semplificazione. Secondo gli standard adottati dal Comitato per la legislazione, infatti, un intervento legislativo di qualità è quello che prende in considerazione il complessivo contesto normativo in cui si inserisce, in larga parte necessariamente definito da altri soggetti normatori, rispetta il riparto delle competenze, valuta preventivamente il suo impatto sui cittadini e sulle imprese, predispone i meccanismi di monitoraggio sulla sua attuazione.

Come si vede, dunque, nell'ordinamento parlamentare esistono già le sedi per valorizzare il significato dell'articolo 5 della Costituzione cui ampiamente, anche oggi l’onorevole presidente Violante ha fatto riferimento. Il problema è quello di rendere effettivamente operanti questi strumenti, anche grazie alla disponibilità di un quadro di riferimento più chiaro circa gli equilibri tra la legislazione statale e quella regionale. L'auspicio è che questo seminario interistituzionale e il rapporto sullo stato della legislazione, che proprio in questi giorni è in elaborazione grazie alla collaborazione del Servizio studi della Camera e degli uffici dei consigli regionali, possano agevolare la costruzione di un comune quadro di riferimento e la piena valorizzazione di un precetto costituzionale finora non completamente attuato.

In questa fase infine risulta particolarmente auspicabile un confronto tra le diverse assemblee regionali e tra queste ed il Parlamento nazionale, poiché è in discussione la prospettazione del ruolo futuro del Parlamento e dei consigli regionali, anche oltre l'erosione della tradizionale funzione normativa. E’ la definizione delle nuove regole del gioco. È peraltro evidente che i "destini" delle assemblee elettive, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, sono strettamente legati tra di loro. Vi ringrazio ed auguro a tutti un buon lavoro (Applausi).

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