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Ugo De Siervo


UGO DE SIERVO, Professore di diritto costituzionale, Università di Firenze

E’ evidente la notevole utilità dei dati relativi alla legislazione regionale pubblicati nel Rapporto sullo stato della legislazione e di ciò occorre ringraziare vivamente il Servizio studi della Camera dei deputati e l'Istituto di studi sulle Regioni del C.N.R.: è tutt'altro che facile, infatti, riuscire ad avere una documentata visione dell'effettiva attività normativa delle Regioni, soprattutto se posta in rapporto con i processi decisionali che si svolgono a livello nazionale e comunitario. L'assenza di affidabili elementi conoscitivi su questi temi rende difficile l’espressione di giudizi affidabili sulla funzionalità regionale e rischia perfino di danneggiare la qualità del confronto fra i diversi modelli di trasformazione in senso più autonomistico del nostro sistema istituzionale.

Su questo piano si può certamente andare oltre, completando ed approfondendo le ricerche intraprese, secondo quanto d'altra parte si ripromettono di fare gli stessi organismi che hanno redatto le varie parti del Rapporto, in alcune parti esplicitamente non esaustivo.

In particolare potrebbe essere di notevole interesse analizzare in modo sistematico e continuo il sistema di recepimento da parte del Parlamento e delle Regioni delle norme comunitarie e gli atti nazionali e regionali di loro attuazione, anche al fine di creare un comune strumento di permanente informazione delle Commissioni parlamentari e dei Consigli regionali. Ma soprattutto mi permetto di segnalare l’opportunità di procedere, a cominciare dal prossimo Rapporto, ad una completa rilevazione delle importanti innovazioni che potranno essere introdotte a livello regionale tramite l'adozione dei nuovi Statuti regionali nel settore dei procedimenti legislativi, regolamentari, di indirizzo, di raccordo con altre istituzioni o realtà sociali.

Come è ben noto, infatti, le Regioni ad autonomia ordinaria (e probabilmente in un lontano futuro anche le Regioni ad autonomia particolare, se verrà infine approvato il testo di revisione costituzionale già in fase di avanzato esame in Parlamento) disporranno nella prossima "stagione statutaria" dell’importantissima occasione di poter adottare norme sulle fonti nominative regionali e sui corrispondenti procedimenti di elaborazione ed adozione delle fonti regionali. Norme sulle fonti regionali che, in quanto contenute nello Statuto regionale, saranno dotate della forza giuridica sufficiente per renderle vincolanti.

Questa situazione può permettere l'adozione di disposizioni sulle fonti importanti per i singoli ordinamenti regionali, ma anche significative rispetto al più generale dibattito a livello nazionale sul miglioramento del sistema delle fonti normative. Proprio alcune parti del Rapporto evidenziano l'attuale insoddisfacente sistema delle fonti normative in almeno molte Regioni, ma anche la formulazione di molti progetti per riformarle, fra le quali è da ricordare anche lo stesso apprezzabile impegno di apparati regionali nella elaborazione di nuove regole per la redazione tecnica delle fonti normative. Ma soprattutto il sistema delle fonti normative regionali ha evidenziato negli ultimi anni alcune spinte significative nella direzione dei processi di semplificazione, di delegificazione, di spostamento del potere normativo dai Consigli alle Giunte, di gerarchizzazione fra alcune fonti.

La legge costituzionale 1/999 non ha solo riconfigurato dal punto di vista giuridico lo statuto regionale, ma ha mutato profondamente la forma di governo regionale, attribuendo alle Giunte l'esercizio del potere regolamentare: da ciò la necessità, oltre che l'opportunità, di ridisegnare l'intero segmento delle fonti normative regionali, cercando di risolvere i nuovi problemi prima accennati pur nella includibile salvaguardia della centralità delle assemblee elettive locali nell'esercizio delle funzioni legislative. Sembra allora evidente il grande interesse a conoscere le varie soluzioni a cui giungeranno i nuovi statuti regionali nel disciplinare la produzione normativa regionale, i processi di semplificazione e codificazione, le tecniche di delegificazione, le modalità di esercizio del potere regolamentare.

In questi ambiti, così come in altri che siano ritenuti di prioritario interesse, vi è la piena disponibilità, ove ciò sia ritenuto utile, a collaborare da parte del gruppo che ha redatto da alcuni anni il volume "Osservatorio sulle fonti".

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