Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa

Inizio contenuto

Cesare Pinelli


Prof. CESARE PINELLI, “Parlamenti e Assemblee regionali nell’Unione europea”. Il tema che mi è stato assegnato mi porta ad approfondire le buone ragioni a che il gruppo di lavoro estenda le sue indagini anche a livello comunitario. A mio avviso vi sono almeno tre buone ragioni. La prima è del tutto ovvia, e cioè il fatto che gran parte della legislazione regionale fa parte di una catena dei procedimenti normativi che, nella cosiddetta fase discendente, parte da Bruxelles, passa - anche se con la normativa del 1997 ancora passa un po' di meno, soltanto a certi limiti ed a certe condizioni - per il Parlamento nazionale e si conclude, appunto, con la legge regionale.

Se si riflette sul contenuto tendenzialmente provvedimentale che ha storicamente assunto e che tuttora ha la legislazione regionale e se si confronta con il fatto che invece gran parte della normativa comunitaria derivata è una legislazione per obiettivi, ci rendiamo conto di come questa specie di attrito costituisca un inconveniente, al quale può ovviarsi anche attraverso la comparazione sistematica e continuativa dello stile e della qualità della legislazione ai tre livelli considerati.

Una seconda buona ragione è costituita dal fatto che l'enunciazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, contenuti nel protocollo allegato al trattato di Amsterdam, consiste non tanto e non solo in criteri di ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri, quanto nell'individuazione di limiti ed in particolare nell'obbligo di legiferare solo quando è necessario e nei conseguenti standard, quali il rispetto delle regole costi-benefici e dell'obbligo di motivazione, entro limiti standard che riguardano il legislatore comunitario.

Non è, dunque, un limite che riguardi i rapporti con gli Stati, bensì la normazione comunitaria in quanto tale.

Ci sono state sicuramente ragioni specifiche per questo tipo di intervento: l'eccesso di legislazione ha cominciato a preoccupare seriamente le istituzioni politiche comunitarie nel momento in cui il divieto imposto ai parlamenti nazionali di porre restrizioni alla concorrenza induceva alla tentazione di spostare proprio a livello comunitario questo tipo di interventi.

D'altra parte contestualmente sono emersi settori per i quali la dimensione naturale di intervento era quella comunitaria (basti pensare all'ambiente). Nonostante il fatto che vi siano state ragioni specifiche, non c'è dubbio che il protocollo sulla sussidiarietà e la proporzionalità rimanga molto significativo dal punto di vista che stiamo considerando, quello cioè della qualità della legislazione negli ordinamenti nazionali, anzitutto per il notevole successo che ha avuto nella prassi comunitaria. Si tratta, quindi, di un esempio da seguire, come è stato suggerito anche nel rapporto del ministro Maccanico.

Terza ragione, strettamente collegata alle prime due, è più di prospettiva pur se abbastanza immediata: mi riferisco al fatto che il disegno di legge recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione - che sia approvato ora o ripresentato nella prossima legislatura - prevede che, fuori dall'elenco delle materie che formano oggetto di potestà legislativa esclusiva o concorrente da parte dello Stato, sia la regione l'ente titolare della potestà legislativa. Questo vuol dire che, tranne che in quelle materie, pur molto ampie, sarà la regione l'ente titolare del potere di attuare la normativa comunitaria derivata.

Vi sono, dunque, ottime ragioni per estendere l'indagine al diritto comunitario derivato; è appena necessario aggiungere che la fase ascendente è inevitabilmente collegata con quanto ho detto adesso.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale