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Giovanni Meloni


PRESIDENTE. Ringrazio il Vicepresidente del Senato, senatore Fisichella, il presidente uscente per il Comitato per la legislazione, il presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, il presidente della Commissione affari costituzionali del Senato e il presidente della Commissione parlamentare consultiva per la riforma amministrativa, nonché tutti i presenti per aver voluto partecipare a questa riunione. Do immediatamente la parola all’onorevole Giovanni Meloni.

GIOVANNI MELONI , Presidente uscente del Comitato per la legislazione. Con la riunione di oggi si insedia il gruppo di lavoro tra Parlamento e Conferenza dei presidenti delle assemblee regionali. Mi pare si possa dire che la riunione costituisca il punto di approdo per questa legislatura dell’attività interistituzionale promossa dal Comitato per la legislazione. Tale Comitato, che dal gennaio del 1998 ha iniziato a svolgere funzioni di rilievo nell’ambito del procedimento legislativo, ben presto ha sentito la necessità di affiancare ai propri compiti questo ulteriore livello di attività. Ciò ha una spiegazione ovvia, giacché assai difficilmente il miglioramento della qualità della legislazione può essere conseguito senza il coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno parte nei processi di produzione normativa.

La promozione della cooperazione interistituzionale, nonché la ricerca di un raccordo permanente tra le diverse istituzioni che producono norme, sono divenute così attività – e direi non le meno qualificate – del Comitato, il quale ha dato impulso insieme al Presidente della Camera a numerose iniziative in comune con altre istituzioni.

Nel giugno del 1999 si è svolta la prima Conferenza interistituzionale. Essa ha riunito intorno ad uno stesso tavolo i Presidenti delle Camere, della Corte costituzionale, del Governo, delle magistrature, della Conferenza dei presidenti delle assemblee regionali, del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e di alcune tra le autorità indipendenti. Più mirate sono state le iniziative seguenti; si sono rivolte specificamente al Governo in primo luogo, e poi – soprattutto nell’ultimo anno – a ricercare forme di cooperazione tra le assemblee regionali, stabilendo una interlocuzione con gli altri soggetti titolari della potestà normativa primaria.

Vorrei ricordare il seminario interistituzionale del dicembre del 1999, che ha avuto ad oggetto il miglioramento del funzionamento del sistema normativo e ha messo a confronto, oltre che deputati e senatori, gli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, studiosi ed esponenti delle organizzazioni sociali. Di lì sono venute proposte concrete, alcune delle quali già dotate di una base normativa nelle leggi e nei regolamenti parlamentari.

Nel giugno del 2000 si è svolto un nuovo seminario interistituzionale dal tema “Nuovi metodi della legislazione tra Stato e regione”, al quale hanno preso parte, oltre a parlamentari, tutti i presidenti dei consigli regionali, nonché esponenti del mondo scientifico ad altissima qualificazione. L’idea base del seminario è consistita nella valorizzazione dell’articolo 5 della Costituzione, con riferimento a quella parte di esso che sancisce l’adeguamento dei principi e dei metodi della legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento e ha postulato la necessità di una forte cooperazione tra i consigli regionali. A tal proposito si potrebbe proporre che in occasione della rielaborazione della circolare sul drafting che risale al 1995, vengano precisate le regole per la redazione di norme di principio in materia di competenza regionale, considerando che tale questione costituisce ormai il problema primario di tutta la nuova legislazione. Comunque, in quell’occasione si è aperto un dialogo che per tappe successive conduce direttamente alla riunione di oggi.

La decisione di proseguire il confronto ha prodotto un nuovo incontro, tenutosi nell’ottobre del 2000, e incentrato sul tema “Legislazione tra Stato e regioni”. In tale incontro è stato presentato il rapporto sullo stato della legislazione 2000, elaborato congiuntamente dagli uffici della Camera e dai consigli regionali, in collaborazione con l’Istituto degli studi sulle regioni del CNR.

Il processo di individuazione di un sistema di raccordo tra Camere e regioni si è rafforzato a seguito della spinta proveniente dalla Conferenza dei presidenti dei consigli regionali e si è così potuta raggiungere l’intesa per la costituzione del gruppo di lavoro al fine di approfondire le tematiche delle forme di reciproca consultazione e di cooperazione tra il legislatore regionale e nazionale.

Considero massimamente opportuno e peraltro corrispondente alla prospettiva interistituzionale di cui il Comitato si è fatto promotore che il circuito virtuoso tra Senato, Camera e regioni possa avvalersi stabilmente dell’apporto delle conoscenze scientifiche dei centri di ricerca specializzati. A questo scopo è decisivo poter contare su una strumentazione conoscitiva che valorizzi i diversi apporti, che possono venire tanto dalle istituzioni quanto dai centri della ricerca scientifica.

Coerentemente, un altro campo di possibile cooperazione potrebbe individuarsi nell’allargare alla legislazione regionale quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2001, all’articolo 107, che si riferisce all’informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di facilitare la ricerca e la consultazione da parte dei cittadini. A questo proposito mi sembra doveroso ricordare che, quando era vicepresidente del Comitato per la legislazione l’onorevole Andreatta, questi avanzò la proposta di una simile banca dati e che la sua idea ha preso corpo con l’ultima finanziaria.

Aggiungerei che gli strumenti regolamentari che già in questa fase permettono la verifica del vaglio di compatibilità dei progetti di legge con l’assetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali dovrebbero essere utilizzati in modo intenso. Il Governo, in particolare, potrebbe verificare nella relazione tecnica preliminare il rispetto del riparto delle competenze e lo stato della legislazione regionale. Inoltre, bisognerebbe rafforzare i pareri per il vaglio di compatibilità regionale presso le Camere e di compatibilità nazionale presso le Assemblee regionali; meriterebbe una riflessione anche la precisazione di come possono concorrere e rafforzarsi a vicenda i pareri della Commissione bicamerale per le questioni regionali, delle Commissioni affari costituzionali e, alla Camera, anche del Comitato per la legislazione.

Il processo che si è aperto tra istituzioni diverse, che va ormai al di là del dialogo per stabilire una modalità permanente di relazioni, può consentire che vengano accolte indicazioni specifiche che maturino in tale sede, che la valorizzazione delle autonomie riceva impulso ulteriore in un quadro di più stringente coerenza tra istituzioni di diverso livello, può consentire soprattutto di tutelare meglio quell’interesse collettivo di sviluppo della democrazia che consiste nel rendere il sistema normativo più semplice, più chiaro, meno contraddittorio.

Concludo con un’osservazione brevissima. L’esperienza avviata alla Camera con il Comitato per la legislazione potrà essere compiutamente valutata quanto alla sua efficacia solo con il tempo e forse dopo ulteriori innovazioni regolamentari.

Di una cosa, però, sono convinto già ora: questa esperienza che si fonda su un organismo, per così dire, anomalo nel quadro delle nostre istituzioni pubbliche, in quanto non fondato sul principio della contrapposizione tra maggioranza e opposizione, ha avuto tra gli altri il merito di assegnare alla responsabilità della politica un problema che appariva confinato entro i territori della dottrina e della tecnica; questa scelta appare difficile ma, secondo me, felice, perché in una società complessa in cui la norma, per effetto dell’azione di interessi molteplici e organizzati, tende a perdere il carattere di generalità e di astrattezza, contribuisce a restituire al legislatore tutto intero il suo ruolo, spesso limitato da pretese superiorità tecnocratiche, le quali si collocano al di fuori dei controlli della democrazia.

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