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Ordine del giorno 16 maggio 1998 (6)


Potenza
Liceo scientifico «G. Galilei»
proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giuseppe Baldassarre, Angela Fuggetta, Sara Lorusso, Salvatore Lucente, Vitantonio Telesca

«Contributi alle aziende artigiane a favore di studenti interessati all'esperienza lavorativa durante il periodo estivo» (6)

RELAZIONE L'idea di dar vita alla seguente proposta di legge nasce dall'esperienza di uno studente della II F e dalla esigenza di noi giovani di avere un contatto con il mercato del lavoro che, però, risulta quasi impossibile a causa degli oneri e del lungo iter burocratico dei regolari contratti previsti dalla Costituzione.
Spesso la nostra giovane età e l'inesperienza costituiscono un ulteriore ostacolo alla creazione di un rapporto di lavoro che finisce per diventare «nero».
Il progetto è finalizzato non solo all'acquisizione di capacità produttive e ad un primo elementare inserimento nel contesto lavorativo, ma anche alla valorizzazione e alla difesa di attività artigiane che nel Sud tendono a scomparire perché non adeguatamente sostenute dallo Stato.

ARTICOLATO Art. 1. 1. Le aziende iscritte all'albo artigiani usufruiranno di un contributo statale di lire 200.000 qualora si impegnino ad attivare borse di studio a favore di studenti di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 21, purché frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado, precedentemente scelti secondo graduatoria predisposta dagli istituti scolastici di appartenenza, per un periodo non superiore ai 3 mesi durante la stagione estiva (15 giugno-15 settembre).
2. Lo studente interessato dovrà presentare domanda di assegnazione della borsa di studio all'istituto scolastico di appartenenza. 3. L'assegnazione delle borse di studio (in numero limitato) avviene a cura degli istituti scolastici di appartenenza in ordine di graduatoria stilata in base al merito scolastico, al reddito e al nucleo familiare.
4. Nella distribuzione delle borse di studio agli istituti la regione deve rapportarsi alla popolazione.
5. La borsa di studio prevede la assegnazione direttamente allo studente di un salario di L. 5.000 l'ora per un totale di 20 ore settimanali e 80 mensili.
6. I rapporti che il datore di lavoro e lo studente intrattengono non costituiscono «rapporto di lavoro»; di conseguenza agli studenti non sono dovuti gli oneri assistenziali e contributivi, propri di un qualsiasi contratto di lavoro.
7. La polizza assicurativa a carico del datore potrà essere minima e relativa solo alla salvaguardia dagli infortuni, per quanto specificato sopra.
8. I datori di lavoro interessati devono dare preventiva comunicazione alla direzione provinciale del lavoro-servizio ispezione lavoro.

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