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Ordine del giorno 16 maggio 1998 (68)


Foggia Istituto tecnico commerciale «G. Rosati»
proposta d'iniziativa dei ragazzi

Gianluigi Aprile, Lucia Bombacigno, Giovanni Brunetti, Clara Rosaria Cardinale Ciccotti, Walter Coda, Luca D'Onofrio, Stefania
Gesualdo, Loris Ivano La Gatta, Nicola Marasco, Cesare Pio Monaco, Salvatore Mucciarone, Gianluca Alfredo Ognissanti, Achille Pellecchia, Adriano Pompa, Daniele Priore, Valentino Rendina, Gaetano Carlo Scopelliti

«Disciplina della operatività e uniformità di trattamento delle prestazioni della banca del tempo» (68)

RELAZIONE

Come è noto è ormai prossimo il varo della legge che ridurrà l'orario di lavoro a 35 ore. Il tempo libero, pertanto, è destinato ad aumentare. Da sempre considerato bene prezioso (per le persone occupate) ma anche scottante problema (per le persone non occupate), il tempo libero può rappresentare certamente una risorsa se indirizzato oltre che al relax e al divertimento, anche alla soddisfazione di bisogni pratici della collettività. In questo spirito, di ottimizzazione della ampliata disponibilità, si colloca la istituzione della banca del tempo.

Tale organismo consente, attraverso uno scambio gratuito di prestazioni diverse, di risolvere i piccoli-grandi problemi della vita quotidiana.

Lo scambio di conoscenze e di professionalità ha come unità di misura il tempo e si svolge in una logica di parità reciproca che serve a distinguere la banca del tempo dal volontariato. Ponendosi come organismo non-profit la banca del tempo non necessita né di istituzionalizzazione né tantomeno di personalità giuridica. La presente proposta di legge mira pertanto solo ad ottenere il riconoscimento della banca del tempo come fonte di obbligazione naturale al fine della consolidazione della «soluti retentio» ossia della irripetibilità della prestazione.

L'articolazione della normativa mira a render note le basilari norme di organizzazione nell'intento di creare un'uniformità di operatività e trattamento sull'intero territorio nazionale, nonché di individuare le funzioni degli uffici preposti alla interazione e allo smistamento delle domande e offerte di disponibilità.

ARTICOLATO Art. 1. (Istituzione di un ufficio centrale e rapporti con il territorio).

1. È istituito un ufficio centrale con sede in Roma, preposto alla regolamentazione delle banche del tempo dislocate sull'intero territorio nazionale.
2. È garantita la completa autonomia degli sportelli locali delle banche del tempo; le segreterie preposte all'intermediazione negli scambi provvederanno a quantificare il monte ore, le scadenze del saldo e la copertura assicurativa.

Art. 2. (Disciplina delle Prestazioni).
1. Le prestazioni e controprestazioni oggetto dello scambio, depositate presso la segreteria locale, vengono considerate equivalenti ed hanno come unità di misura «il tempo».
2. È possibile bilanciare la sproporzione tra le prestazioni dosando l'unità di misura temporale.
3. Ogni scambista, al momento del deposito della disponibilità, deve essere a conoscenza del valore della propria prestazione, espresso in misura temporale.

Art. 3. (Norme di costituzione del rapporto).
1. L'adesione alla banca del tempo si perfeziona con il deposito della disponibilità e fa acquisire la qualità di socio. 2. La revoca della disponibilità, comunicata tempestivamente, non estingue il diritto alla controprestazione per le ore effettivamente prestate.
3. Al momento dell'adesione il socio è tenuto a versare un contributo minimo per le spese di gestione.

Art. 4.
(Responsabilità).
1. La banca del tempo trova il suo presupposto fondamentale nel rapporto fiduciario tra gli scambisti.
2. La perdita del requisito fiduciario è motivo di espulsione del socio che non abbia usato nell'esercizio della prestazione la diligenza richiesta.
3. In caso di danni a persone o cose si applicano le norme della responsabilità extracontrattuale (articolo 2043 Cod. Civ.).

Art. 5.
(Natura giuridica dell'obbligazione).
1. La presente normativa non trasforma in obbligazione civile l'obbligazione nascente dallo scambio delle disponibilità reciproche depositate alla banca del tempo, che resta un'obbligazione naturale con unico effetto di rendere irripetibile la prestazione
effettuata.

Fine contenuto

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