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Ordine del giorno 16 maggio 1998 (61)



Cuneo (Bra)
Liceo scientifico «G. Giolitti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi
Christian Damasco, Denise Fazzone, Federica Rocco, Simona Sola, Igor Stasi

«Recupero e riabilitazione dei minorenni che compiono reati nei confronti di opere pubbliche o private» (61)


RELAZIONE

Sono all'ordine del giorno i casi di atti di vandalismo contro il patrimonio pubblico o privato, compiuti da minorenni. Si tratta di un annoso problema che, fino ad oggi, a parere nostro non ha trovato adeguato riscontro in provvedimenti legislativi. La nostra proposta è semplice e chiara: si pone come obiettivo la mobilitazione dell'opinione pubblica su tale problema e propone una soluzione rieducativa. Il nostro tentativo, dunque, è volto a far sì che lo Stato non colpisca i rei solo con sanzioni pecuniarie onerose, ma punisca anche con l'obbligo a svolgere un lavoro socialmente utile nel campo dei servizi alla persona. In questo modo, il minore si troverà a dover svolgere compiti che lo responsabilizzeranno e lo renderanno più maturo integrandolo nella società. La durata di tali attività, che dovranno essere svolte nei week-end e nelle ore libere da impegni scolastici o lavorativi, sarà comminata in proporzione dell'entità del danno causato.

ARTICOLATO Art. 1. 1. Il minore, dal dodicesimo anno di età, provata la sua colpevolezza per reati contro il patrimonio pubblico o privato, deve prestare servizi socialmente utili con scopo educativo. 2. Il giudice, valutata la gravità del danno compiuto e considerata l'età del minore, ha il compito di stabilire, oltre il

Pag. V risarcimento dei danni arrecati (articolo 185 c.p.), l'entità del servizio sociale da prestare. Tale decisione dovrà essere presa previa consultazione dei genitori o di chi ne fa le veci, e dell'istituzione scolastica che il minore eventualmente frequenta. 3. I comuni debbono redigere ogni anno e trasmettere all'autorità giudiziaria un elenco di lavori socialmente utili e degli enti ad essi preposti, nel campo dei servizi alla persona, ai quali il giudice dovrà riferirsi nel comminare la punizione riabilitativa. 4. Il servizio dovrà essere prestato fuori dagli orari scolastici e dagli impegni ad esso attinenti, e sotto diretto controllo degli enti che aderiscono.

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