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Ordine del giorno 16 maggio 1998 (53)


PROPOSTE DI LEGGE ALL'ORDINE DEL GIORNO


Ascoli Piceno (Amandola)
Istituto Tecnico «E. Mattei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi
Giulia Cesari, Simone Mariani, Sara Marini, Emanuela Mazzaroni, Massimo Quintili

«Benefici per sviluppare il turismo scolastico nei parchi» (53)

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende promuovere e favorire il turismo nei parchi naturali ed in particolare modo il turismo scolastico. La promozione di questa attività permette di incrementare le attività economiche legate al turismo ed allo stesso tempo permette un incremento delle conoscenze ed un risvolto didattico volto a favorire la conoscenza del patrimonio naturale della nazione e la promozione del bene «ambientale» comprendente tutto il sistema naturalistico, storico, antropogeografico, artistico e culturale nelle più ampie accezioni di territori particolari come quelli delle aree protette dei parchi.
La legge prevede benefici per le scuole che intenderanno svolgere queste attività sia con contributi «una tantum», sia con sconti sulle tariffe di trasporto tramite accordi con le ferrovie dello Stato; altri benefici sono presenti per gli operatori turistici residenti nei parchi che promuovono pacchetti turistici integrati per le scuole.
La legge è finanziata a partire dal 1999 con prelevamento dal Fondo Nazionale per il Turismo.
I Ministeri dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione emaneranno circolari applicative per organizzare le richieste e le modalità di accesso ai benefici, in dettaglio, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLATO Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, intende promuovere ogni attività legata al turismo nei parchi nazionali onde attuare i principi di valorizzazione e tutela del patrimonio naturale del paese.

Art. 2. 1. La promozione del bene ambientale, inteso nella accezione più articolata, di bene naturale, geografico, antropologico, storico, artistico, culturale viene attuata favorendo la conoscenza, da parte delle nuove generazioni scolastiche, dei parchi nazionali italiani ricchi dei più svariati e vari beni ambientali suddetti.

Art. 3. 1. Sono previsti benefici nella forma della partecipazione finanziaria «una tantum» per ogni uscita nei parchi nazionali predisposta dalle scuole italiane, di almeno 4 giorni che prevedono pernottamento e soggiorno nei centri dei parchi nazionali. 2. Le ferrovie dello Stato, con intese da sottoscrivere con i Ministeri dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione, coordineranno i trasporti verso e da i centri interessati dei parchi con tariffe fortemente agevolate.
3. Per gli operatori turistici dei centri dei parchi nazionali che predisporranno pacchetti agevolati per le scuole per le finalità della presente legge sono disposti sconti fiscali per detrazione degli utili su tali iniziative del 60 per cento.

Art. 4. 1. I Ministri dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione provvederanno ad emanare circolari applicative entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. A tal fine è istituita la commissione nazionale interministeriale per lo sviluppo turistico-culturale composta da tre più tre membri designati da ciascun ministero.

Art. 5. 1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge per gli anni 1998-1999-2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».
2. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

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