PROGETTO DI LEGGE - N. 7580
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata
del dolce tipico "sospiro di Bisceglie", riservata al prodotto
che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalla
presente legge.
2. La denominazione di origine controllata di cui al comma
1 cessa di avere validità il giorno stesso della registrazione
comunitaria della denominazione di origine protetta "sospiro
di Bisceglie", che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e sostituisce a
tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al
medesimo comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e
forestali avvia le procedure necessarie e adotta i
provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione
comunitaria della denominazione di origine controllata di cui
al comma 1.
Art. 2.
1. La denominazione di cui all'articolo 1 è riservata al
dolce tipico le cui fasi di produzione hanno luogo nell'ambito
territoriale del comune di Bisceglie, in provincia di Bari.
2. Le caratteristiche organolettiche e merceologiche del
dolce di cui al comma 1 sono stabilite nel relativo
disciplinare di produzione, approvato con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, previo parere della
regione Puglia e delle associazioni di categoria del settore
dolciario maggiormente rappresentative, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai
sensi di quanto prescritto all'articolo 3.
3. L'attività di vigilanza per l'applicazione delle
disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui
al comma 2 è svolta dal Ministro delle politiche agricole e
forestali che può conferire, con proprio decreto, la vigilanza
stessa a soggetti pubblici o privati che rispondano ai
requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.
Art. 3.
1. Il dolce tipico "sospiro di Bisceglie" deve essere
prodotto in base al seguente metodo di lavorazione:
a) ingredienti: uova fresche, zucchero
(saccarosio), farina tipo 00, succo di limone;
b) esecuzione: rompere le uova separando gli
albumi dai tuorli, porre gli albumi in frigorifero e farli ben
raffreddare. Montare i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere
un composto spumoso, ed incorporarvi la farina precedentemente
setacciata. Montare a parte gli albumi aggiungendo poco alla
volta il succo di limone, fino ad ottenere un composto. Unire
i due composti amalgamandoli molto delicatamente. Suddividere
il composto ottenuto mediante un sacchetto da pasticceria
corredato da bocchetta liscia e posizionare le porzioni in
teglie foderate di carta da forno. La forma del sospiro deve
somigliare ad un seno. Procedere alla cottura ad una
temperatura di 180 gradi per circa 30-35 minuti con la valvola
dell'aria aperta;
c) varianti nella modalità di farcitura: il
prodotto preparato ai sensi delle lettere a) e b)
può essere tagliato orizzontalmente in due parti, inumidito
con bagna da pasticceria, farcito con crema pasticciera e
glassato con soluzione zuccherina.
Art. 4.
1. Il dolce tipico "sospiro di Bisceglie" deve essere
immesso al commercio provvisto di un apposito contrassegno
apposto sul prodotto confezionato atto a garantire l'origine e
l'identificazione del medesimo prodotto ai sensi dell'articolo
1 e la cui tipologia è approvata dal Ministro delle politiche
agricole e forestali.
2. Le imprese produttrici, comprese nel territorio
identificato all'articolo 2, comma 1, al fine dell'ottenimento
del contrassegno di cui al comma 1 del presente articolo,
presentano apposita richiesta agli organi competenti del
comune di Bisceglie.
3. Gli organi competenti di cui al comma 2, verificate le
condizioni ed i requisiti stabiliti dalla presente legge,
rilasciano alle imprese di cui al medesimo comma il
contrassegno identificativo del dolce tipico "sospiro di
Bisceglie" di cui al comma 1.
Art. 5.
1. Le imprese produttrici del dolce tipico "sospiro di
Bisceglie" hanno l'obbligo di registrare presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia di Bari tale produzione, comunicando con cadenza
trimestrale le varietà prodotte e i relativi quantitativi.
2. La camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia di Bari deve certificare la
specializzazione produttiva di cui al comma 1 per ogni singola
impresa produttrice.
Art. 6.
1. La produzione e la commercializzazione del dolce tipico
"sospiro di Bisceglie" con la denominazione di cui
all'articolo 1 effettuate in violazione della presente legge,
sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 5 milioni.
2. Sono, altresì, vietati l'uso della denominazione di cui
all'articolo 1 corredata da qualificativi di qualsiasi genere,
che costituiscano deformazioni della denominazione stessa,
nonché l'uso di denominazioni atte a trarre in inganno
l'acquirente. Alle violazioni di cui al presente comma si
applica la sanzione stabilita al comma 1.
3. Il mancato adempimento da parte delle imprese
produttrici di cui all'articolo 4 alle prescrizioni impartite
dagli organi di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 3,
nonché la tenuta di una falsa documentazione sono puniti con
una multa da lire 2 milioni a lire 5 milioni.