PROGETTO DI LEGGE - N. 7580




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del dolce tipico "sospiro di Bisceglie", riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalla presente legge.
        2. La denominazione di origine controllata di cui al comma 1 cessa di avere validità il giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta "sospiro di Bisceglie", che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e sostituisce a tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al medesimo comma 1.
        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di origine controllata di cui al comma 1.


Art. 2.

        1. La denominazione di cui all'articolo 1 è riservata al dolce tipico le cui fasi di produzione hanno luogo nell'ambito territoriale del comune di Bisceglie, in provincia di Bari.
        2. Le caratteristiche organolettiche e merceologiche del dolce di cui al comma 1 sono stabilite nel relativo disciplinare di produzione, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della regione Puglia e delle associazioni di categoria del settore dolciario maggiormente rappresentative, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai sensi di quanto prescritto all'articolo 3.
        3. L'attività di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui al comma 2 è svolta dal Ministro delle politiche agricole e forestali che può conferire, con proprio decreto, la vigilanza stessa a soggetti pubblici o privati che rispondano ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.


Art. 3.

        1. Il dolce tipico "sospiro di Bisceglie" deve essere prodotto in base al seguente metodo di lavorazione:

                a) ingredienti: uova fresche, zucchero (saccarosio), farina tipo 00, succo di limone;

                b) esecuzione: rompere le uova separando gli albumi dai tuorli, porre gli albumi in frigorifero e farli ben raffreddare. Montare i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso, ed incorporarvi la farina precedentemente setacciata. Montare a parte gli albumi aggiungendo poco alla volta il succo di limone, fino ad ottenere un composto. Unire i due composti amalgamandoli molto delicatamente. Suddividere il composto ottenuto mediante un sacchetto da pasticceria corredato da bocchetta liscia e posizionare le porzioni in teglie foderate di carta da forno. La forma del sospiro deve somigliare ad un seno. Procedere alla cottura ad una temperatura di 180 gradi per circa 30-35 minuti con la valvola dell'aria aperta;

                c) varianti nella modalità di farcitura: il prodotto preparato ai sensi delle lettere a) e b) può essere tagliato orizzontalmente in due parti, inumidito con bagna da pasticceria, farcito con crema pasticciera e glassato con soluzione zuccherina.


Art. 4.

        1. Il dolce tipico "sospiro di Bisceglie" deve essere immesso al commercio provvisto di un apposito contrassegno apposto sul prodotto confezionato atto a garantire l'origine e l'identificazione del medesimo prodotto ai sensi dell'articolo 1 e la cui tipologia è approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
        2. Le imprese produttrici, comprese nel territorio identificato all'articolo 2, comma 1, al fine dell'ottenimento del contrassegno di cui al comma 1 del presente articolo, presentano apposita richiesta agli organi competenti del comune di Bisceglie.
        3. Gli organi competenti di cui al comma 2, verificate le condizioni ed i requisiti stabiliti dalla presente legge, rilasciano alle imprese di cui al medesimo comma il contrassegno identificativo del dolce tipico "sospiro di Bisceglie" di cui al comma 1.


Art. 5.

        1. Le imprese produttrici del dolce tipico "sospiro di Bisceglie" hanno l'obbligo di registrare presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Bari tale produzione, comunicando con cadenza trimestrale le varietà prodotte e i relativi quantitativi.
        2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Bari deve certificare la specializzazione produttiva di cui al comma 1 per ogni singola impresa produttrice.


Art. 6.

        1. La produzione e la commercializzazione del dolce tipico "sospiro di Bisceglie" con la denominazione di cui all'articolo 1 effettuate in violazione della presente legge, sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 5 milioni.
        2. Sono, altresì, vietati l'uso della denominazione di cui all'articolo 1 corredata da qualificativi di qualsiasi genere, che costituiscano deformazioni della denominazione stessa, nonché l'uso di denominazioni atte a trarre in inganno l'acquirente. Alle violazioni di cui al presente comma si applica la sanzione stabilita al comma 1.
        3. Il mancato adempimento da parte delle imprese produttrici di cui all'articolo 4 alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 3, nonché la tenuta di una falsa documentazione sono puniti con una multa da lire 2 milioni a lire 5 milioni.



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