RELAZIONE - N. 3240 - 153 - 453 - 729 - 1158 - 1283 - 1289 - 1835 - 2182 - 3225 - 3441 - 3588-A
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "autonomie
locali" siano inserite le seguenti: "gli enti locali e le
associazioni maggiormente attive nel settore
dell'immigrazione";
all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "enti locali"
siano inserite le seguenti: "nonché gli enti locali e le
associazioni maggiormente attive nel settore
dell'immigrazione";
all'articolo 4, comma 3, sia aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In caso di ingresso di cittadini stranieri
soggetti ad obbligo di visto, la verifica della disponibilità
dei mezzi di sostentamento è effettuata al momento del
rilascio del visto";
all'articolo 16, comma 2, le parole: "ed alla rilevanza"
siano sostituite dalle seguenti: "o alla rilevanza";
all'articolo 16, comma 4, le parole: "sei mesi" siano
sostituite dalle seguenti: "un anno";
all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera d) sia
aggiunta la seguente: "e) stranieri che necessitino di
cure urgenti o comunque essenziali in relazione alla gravità
dello stato di salute";
all'articolo 17, dopo il comma 2, sia inserito il
seguente: "3. Non possono essere espulsi gli stranieri
presenti sul territorio dello Stato a seguito degli eventi
eccezionali, individuati ai sensi dell'articolo 18";
all'articolo 21, comma 1, le parole: "e assistenza
sanitaria" siano soppresse;
all'articolo 26, comma 1, siano aggiunte infine le
seguenti parole: "o per motivi di studio, di formazione o di
specializzazione";
all'articolo 27, comma 3, lettera a), siano
soppresse le parole da: "ovvero" fino alla fine della lettera;
e, conseguentemente, si preveda che il possesso dei requisiti
di cui al medesimo comma 3 non sia necessario nei casi di
ingresso del minore di età inferiore agli anni 14 al seguito
del genitore;
all'articolo 27, comma 4, dopo le parole: "o per lavoro
autonomo non occasionale" siano inserite le seguenti: "o per
motivi di studio, di formazione o di specializzazione" e sia
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I familiari di cui al
presente comma sono ammessi nel territorio dello Stato alle
medesime condizioni del richiedente";
all'articolo 28, comma 1, lettera b), le parole:
"da almeno un anno", siano soppresse e siano aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "aventi diritto a chiedere il
riconoscimento. In tal caso il permesso per motivi familiari
può essere rilasciato solo se il richiedente soggiorna in
Italia da almeno un anno";
all'articolo 28, comma 1, lettera c), le parole:
"per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio"
siano soppresse e le parole: "straniero regolarmente
soggiornante in Italia" siano sostituite dalle seguenti:
"straniero avente diritto a chiedere il ricongiungimento";
all'articolo 28, comma 1, lettera d), dopo le
parole: ", anche naturale", siano inserite le seguenti:
"ovvero al tutore o all'affidatario" e dopo le parole:
"residente in Italia" siano inserite le seguenti: "o cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea residente in
Italia";
all'articolo 29, comma 4, dopo le parole: "minore
straniero" siano inserite le seguenti: "ovvero del genitore o
dell'affidatario o del tutore di un minore straniero";
all'articolo 32, comma 3, dopo le parole: "territorio
nazionale" sia inserita la seguente: "anche";
all'articolo 34, le parole: "entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge" siano soppresse;
all'articolo 37, comma 1, sia aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il sindaco, qualora ricorrano situazioni di
emergenza, può disporre l'accoglienza nei centri di cui al
presente articolo di stranieri non in regola con le
disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, fermo
rimanendo quanto disposto dalle disposizioni del Capo II";
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
chiarire all'articolo 4, comma 2, le disposizioni del
terzo periodo, nel senso di escludere la necessità di ottenere
il visto di ingresso per lo straniero in possesso del permesso
di soggiorno o di carta di soggiorno in corso di validità;
integrare le disposizioni dell'articolo 11, comma 7,
prevedendo che il pretore nelle decisioni dei ricorsi relativi
ai decreti di espulsione valuti il grado di inserimento
sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero
nonché il rischio che dall'allontanamento possa derivare il
pericolo per il godimento dei diritti fondamentali della
persona;
prevedere all'articolo 16 che i soggetti ivi
considerati, se tenuti all'esecuzione di una condanna in
Italia, siano ammessi a programmi di assistenza e di
integrazione, dopo la dimissione dal carcere, qualora non
ricorrano gli estremi dell'espulsione;
disciplinare la posizione dei soggetti che non possono
essere espulsi dal territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 17;
stabilire la disponibilità di reddito prevista
all'articolo 24, comma 4, e all'articolo 27, comma 3, lettera
b), sia equiparata alle garanzie offerte da parte di un
ente o di un privato legalmente presente nel territorio dello
Stato;
prescindere dal possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 27, comma 3, per il ricongiungimento familiare
dei minori di 14 anni al seguito dei genitori;
affidare al regolamento di attuazione la disciplina
delle modalità da seguire per dimostrare la sussistenza dei
vincoli familiari, prevedendo disposizioni particolari per gli
apolidi nonché la possibilità di presentare dichiarazioni
sostitutive nel caso in cui la documentazione richiesta non
possa essere acquisita dal paese di origine, ai fini previsti
dall'articolo 27;
precisare che ai fini previsti dall'articolo 28, comma
5, per la "conversione" del permesso di soggiorno non sono
richiesti i requisiti altrimenti necessari, ma si prevedano
comunque misure di sostegno temporanee fino al termine delle
procedure amministrative previste per la conversione del
permesso;
stabilire che le disposizioni previste dall'articolo
31, comma 3, si applicano ai titolari di permessi di soggiorno
di durata superiore a tre mesi;
prevedere all'articolo 32 che il regolamento di
attuazione definisca i casi di applicazione del comma 4,
tenendo conto, in particolare, della condizione dello
straniero non in regola con le norme relative all'ingresso ed
al soggiorno e del divieto di segnalazione di cui al comma
5;
stabilire che il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali di cui al comma 6
dell'articolo 32 sia trasferito dal Ministero dell'interno al
Fondo sanitario nazionale;
prevedere all'articolo 33, comma 1, che il deposito ivi
previsto non sia superiore al 50 per cento del totale del
costo presumibile delle prestazioni sanitarie con l'impegno al
saldo al momento della ammissione;
estendere le disposizioni di cui all'articolo 34 alle
altre attività professionali che richiedono l'iscrizione ad un
albo o ad un collegio professionale alle condizioni previste
dal medesimo articolo 34;
stabilire all'articolo 37 che è necessario affrontare
il problema della carenza di alloggi pubblici, anche
prevedendo finanziamenti aggiuntivi per i comuni con un
elevato numero di stranieri residenti;
ridurre ad un anno la validità del permesso di
soggiorno per i soggetti che possono essere chiamati a
svolgere funzioni di mediatori interculturali, secondo quanto
previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera d);
prevedere l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 40 anche agli atti razzisti o discriminatori
compiuti nei confronti di cittadini italiani.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE