RELAZIONE - N. 3240 - 153 - 453 - 729 - 1158 - 1283 - 1289 - 1835 - 2182 - 3225 - 3441 - 3588-A




PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


PARERE FAVOREVOLE


con le seguenti condizioni:

          all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "autonomie locali" siano inserite le seguenti: "gli enti locali e le associazioni maggiormente attive nel settore dell'immigrazione";

          all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "enti locali" siano inserite le seguenti: "nonché gli enti locali e le associazioni maggiormente attive nel settore dell'immigrazione";

          all'articolo 4, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ingresso di cittadini stranieri soggetti ad obbligo di visto, la verifica della disponibilità dei mezzi di sostentamento è effettuata al momento del rilascio del visto";

          all'articolo 16, comma 2, le parole: "ed alla rilevanza" siano sostituite dalle seguenti: "o alla rilevanza";

          all'articolo 16, comma 4, le parole: "sei mesi" siano sostituite dalle seguenti: "un anno";

          all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera d) sia aggiunta la seguente: "e) stranieri che necessitino di cure urgenti o comunque essenziali in relazione alla gravità dello stato di salute";

          all'articolo 17, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: "3. Non possono essere espulsi gli stranieri presenti sul territorio dello Stato a seguito degli eventi eccezionali, individuati ai sensi dell'articolo 18";

            all'articolo 21, comma 1, le parole: "e assistenza sanitaria" siano soppresse;

          all'articolo 26, comma 1, siano aggiunte infine le seguenti parole: "o per motivi di studio, di formazione o di specializzazione";
          all'articolo 27, comma 3, lettera a), siano soppresse le parole da: "ovvero" fino alla fine della lettera; e, conseguentemente, si preveda che il possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3 non sia necessario nei casi di ingresso del minore di età inferiore agli anni 14 al seguito del genitore;

          all'articolo 27, comma 4, dopo le parole: "o per lavoro autonomo non occasionale" siano inserite le seguenti: "o per motivi di studio, di formazione o di specializzazione" e sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I familiari di cui al presente comma sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente";

          all'articolo 28, comma 1, lettera b), le parole: "da almeno un anno", siano soppresse e siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "aventi diritto a chiedere il riconoscimento. In tal caso il permesso per motivi familiari può essere rilasciato solo se il richiedente soggiorna in Italia da almeno un anno";

          all'articolo 28, comma 1, lettera c), le parole: "per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio" siano soppresse e le parole: "straniero regolarmente soggiornante in Italia" siano sostituite dalle seguenti: "straniero avente diritto a chiedere il ricongiungimento";

          all'articolo 28, comma 1, lettera d), dopo le parole: ", anche naturale", siano inserite le seguenti: "ovvero al tutore o all'affidatario" e dopo le parole: "residente in Italia" siano inserite le seguenti: "o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia";

          all'articolo 29, comma 4, dopo le parole: "minore straniero" siano inserite le seguenti: "ovvero del genitore o dell'affidatario o del tutore di un minore straniero";

          all'articolo 32, comma 3, dopo le parole: "territorio nazionale" sia inserita la seguente: "anche";

          all'articolo 34, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" siano soppresse;

          all'articolo 37, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sindaco, qualora ricorrano situazioni di emergenza, può disporre l'accoglienza nei centri di cui al presente articolo di stranieri non in regola con le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, fermo rimanendo quanto disposto dalle disposizioni del Capo II";


e con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

              chiarire all'articolo 4, comma 2, le disposizioni del terzo periodo, nel senso di escludere la necessità di ottenere il visto di ingresso per lo straniero in possesso del permesso di soggiorno o di carta di soggiorno in corso di validità;
              integrare le disposizioni dell'articolo 11, comma 7, prevedendo che il pretore nelle decisioni dei ricorsi relativi ai decreti di espulsione valuti il grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero nonché il rischio che dall'allontanamento possa derivare il pericolo per il godimento dei diritti fondamentali della persona;

              prevedere all'articolo 16 che i soggetti ivi considerati, se tenuti all'esecuzione di una condanna in Italia, siano ammessi a programmi di assistenza e di integrazione, dopo la dimissione dal carcere, qualora non ricorrano gli estremi dell'espulsione;

              disciplinare la posizione dei soggetti che non possono essere espulsi dal territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 17;

              stabilire la disponibilità di reddito prevista all'articolo 24, comma 4, e all'articolo 27, comma 3, lettera b), sia equiparata alle garanzie offerte da parte di un ente o di un privato legalmente presente nel territorio dello Stato;

              prescindere dal possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27, comma 3, per il ricongiungimento familiare dei minori di 14 anni al seguito dei genitori;

              affidare al regolamento di attuazione la disciplina delle modalità da seguire per dimostrare la sussistenza dei vincoli familiari, prevedendo disposizioni particolari per gli apolidi nonché la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive nel caso in cui la documentazione richiesta non possa essere acquisita dal paese di origine, ai fini previsti dall'articolo 27;

              precisare che ai fini previsti dall'articolo 28, comma 5, per la "conversione" del permesso di soggiorno non sono richiesti i requisiti altrimenti necessari, ma si prevedano comunque misure di sostegno temporanee fino al termine delle procedure amministrative previste per la conversione del permesso;

              stabilire che le disposizioni previste dall'articolo 31, comma 3, si applicano ai titolari di permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi;

              prevedere all'articolo 32 che il regolamento di attuazione definisca i casi di applicazione del comma 4, tenendo conto, in particolare, della condizione dello straniero non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno e del divieto di segnalazione di cui al comma 5;

              stabilire che il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali di cui al comma 6 dell'articolo 32 sia trasferito dal Ministero dell'interno al Fondo sanitario nazionale;

              prevedere all'articolo 33, comma 1, che il deposito ivi previsto non sia superiore al 50 per cento del totale del costo presumibile delle prestazioni sanitarie con l'impegno al saldo al momento della ammissione;
              estendere le disposizioni di cui all'articolo 34 alle altre attività professionali che richiedono l'iscrizione ad un albo o ad un collegio professionale alle condizioni previste dal medesimo articolo 34;

              stabilire all'articolo 37 che è necessario affrontare il problema della carenza di alloggi pubblici, anche prevedendo finanziamenti aggiuntivi per i comuni con un elevato numero di stranieri residenti;

              ridurre ad un anno la validità del permesso di soggiorno per i soggetti che possono essere chiamati a svolgere funzioni di mediatori interculturali, secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera d);

              prevedere l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 40 anche agli atti razzisti o discriminatori compiuti nei confronti di cittadini italiani.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


PARERE FAVOREVOLE



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