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1. Salvo che sia
diversamente disposto, la
presente legge si applica ai
cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di
seguito indicati come
stranieri. |
1. La presente legge,
in attuazione
dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione,
si applica, salvo che sia
diversamente disposto, ai
cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di
seguito indicati come
stranieri. |
2. La presente legge
non si applica ai cittadini
degli Stati membri
dell'Unione europea, se non
in quanto si tratti di norme
più favorevoli, e salvo il
disposto dell'articolo 43. |
2. La presente legge non
si applica ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione
europea, se non in quanto si
tratti di norme più
favorevoli, e salvo il
disposto dell'articolo
42. |
3. Quando altre
disposizioni di legge fanno
riferimento a istituti
concernenti persone di
cittadinanza diversa da
quella italiana, il
riferimento deve intendersi
agli istituti previsti dalla
presente legge. Sono fatte
salve le disposizioni più
favorevoli comunque vigenti
nel territorio dello
Stato. |
3. Quando altre
disposizioni di legge fanno
riferimento a istituti
concernenti persone di
cittadinanza diversa da
quella italiana, il
riferimento deve intendersi
agli istituti previsti dalla
presente legge. Sono fatte
salve le disposizioni
interne, comunitarie e
internazionali più
favorevoli comunque vigenti
nel territorio dello
Stato. |
4. Nelle materie di
competenza legislativa delle
regioni, le disposizioni
della presente legge
costituiscono princìpi
fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della
Costituzione. Per le materie
di competenza delle regioni a
statuto speciale e delle
province autonome esse hanno
il valore di norme
fondamentali di riforma
economico-sociale della
Repubblica. |
4. Identico. |
5. Le disposizioni
della presente legge non si
applicano qualora sia
diversamente previsto dalle
norme vigenti per lo stato di
guerra. |
5. Identico. |
6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del |
6. Identico. |
Presidente del Consiglio dei
ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge. |
7. Prima
dell'emanazione, lo schema
del regolamento di cui al
comma 6 è trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni
competenti per materia, che
si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine,
il regolamento è emanato
anche in mancanza del
parere. |
|
|
1. Allo straniero
comunque presente nel
territorio dello Stato sono
riconosciuti i diritti
fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di
diritto interno, dalle
convenzioni internazionali in
vigore e dai princìpi di
diritto internazionale
generalmente riconosciuti. |
1. Allo straniero
comunque presente alla
frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti
i diritti fondamentali della
persona umana previsti dalle
norme di diritto interno,
dalle convenzioni
internazionali in vigore e
dai princìpi di diritto
internazionale generalmente
riconosciuti. |
2. Lo straniero
regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode
dei diritti in materia civile
attribuiti al cittadino
italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia e la
presente legge dispongano
diversamente. Nei casi in cui
la presente legge o le
convenzioni internazionali
prevedano la condizione di
reciprocità, essa è accertata
secondo i criteri e le
modalità previsti dal
regolamento di attuazione. |
2. Identico. |
3. Lo straniero
regolarmente soggiornante
partecipa alla vita pubblica
locale. Egli esercita
l'elettorato nei limiti e con
le modalità previsti dalla
presente legge. |
3. Lo straniero
regolarmente soggiornante
partecipa alla vita pubblica
locale. |
4. Allo straniero è
riconosciuta parità di
trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi,
nei rapporti con la pubblica
amministrazione e
nell'accesso ai pubblici
servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. |
4. Identico. |
5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, |
5. Identico. |
quando ciò non sia
possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola,
con preferenza per quella
indicata dall'interessato. |
6. La protezione
diplomatica si esercita nei
limiti e nelle forme previsti
dalle norme di diritto
internazionale. Salvo che vi
ostino motivate e gravi
ragioni attinenti alla
amministrazione della
giustizia e alla tutela
dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale, ogni
straniero presente in Italia
ha diritto di prendere
contatto con le autorità del
Paese di cui è cittadino e di
essere in ciò agevolato da
ogni pubblico ufficiale.
L'autorità giudiziaria,
l'autorità di pubblica
sicurezza e ogni altro
pubblico ufficiale hanno
l'obbligo di informare, nei
modi e nei termini previsti
dal regolamento di
attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare più
vicina del Paese a cui
appartiene lo straniero in
ogni caso in cui esse abbiano
proceduto ad adottare nei
confronti di costui
provvedimenti in materia di
libertà personale, di
allontanamento dal territorio
dello Stato, di tutela dei
minori, di status
personale ovvero in caso di
decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente
e hanno altresì l'obbligo di
far pervenire a tale
rappresentanza documenti e
oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano
essere trattenuti per motivi
previsti dalla legge. Non si
fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta
di stranieri che abbiano
presentato una domanda di
asilo, di stranieri ai quali
sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato,
ovvero di stranieri nei cui
confronti sono state adottate
misure di protezione
temporanea per motivi
umanitari. |
6. Identico. |
7. Gli accordi
internazionali stipulati per
le finalità di cui
all'articolo 9, comma 4,
possono stabilire situazioni
giuridiche più favorevoli per
i cittadini degli Stati
interessati a speciali
programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le
immigrazioni clandestine. |
7. Identico. |
8. Lo straniero
presente nel territorio
italiano è comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi
previsti dalla normativa
vigente. |
|
|
1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio
nazionale dell'economia e del
lavoro, la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, la Conferenza
Stato-città e autonomie
locali e le organizzazioni
dei lavoratori e dei datori
di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni
tre anni il documento
programmatico relativo alla
politica dell'immigrazione e
degli stranieri nel
territorio dello Stato, che è
approvato dal Governo e
trasmesso al Parlamento. Le
competenti Commissioni
parlamentari esprimono il
loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del
documento programmatico. |
1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio
nazionale dell'economia e del
lavoro, la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, la Conferenza
Stato-città e autonomie
locali, gli enti e le
associazioni nazionali
maggiormente attivi
nell'assistenza e
nell'integrazione degli
immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative
sul piano nazionale,
predispone ogni tre anni il
documento programmatico
relativo alla politica
dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio
dello Stato, che è approvato
dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti
Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere
entro trenta giorni dal
ricevimento del documento
programmatico. Il
documento programmatico è
emanato, tenendo conto dei
pareri ricevuti, con decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri ed è pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana. |
2. Il documento
programmatico indica le
azioni e gli interventi che
lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri
Stati membri dell'Unione
europea, con le
organizzazioni
internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non
governative, si propone di
svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante
la conclusione di accordi con
i Paesi di origine. Esso
indica altresì le misure di
carattere economico e sociale
nei confronti degli stranieri
soggiornanti nel territorio
dello Stato, nelle materie
che non debbono essere
disciplinate con legge. |
2. Identico. |
3. Il documento
individua inoltre i criteri
generali per la definizione
dei flussi di ingresso nel
territorio dello Stato,
delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le
relazioni familiari,
l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale
degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle
diversità e delle identità
culturali delle persone, e
prevede strumenti per un
positivo reinserimento nei
Paesi di origine. |
3. Identico. |
4. Con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, sono
definite annualmente, sulla
base dei criteri e delle
altre indicazioni del
documento programmatico di
cui al comma 1, le quote
massime di stranieri da
ammettere nel territorio
dello Stato, per lavoro
subordinato, anche per
esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione
temporanea eventualmente
disposte a norma
dell'articolo 18. I visti di
ingresso per lavoro
subordinato, anche
stagionale, e per lavoro
autonomo sono rilasciati
entro il limite delle quote
predette. |
4. Con uno o più
decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri
interessati, sono definite
annualmente, sulla base dei
criteri e delle altre
indicazioni del documento
programmatico di cui al comma
1, le quote massime di
stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato, per
lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione
temporanea eventualmente
disposte a norma
dell'articolo 18. I visti di
ingresso per lavoro
subordinato, anche
stagionale, e per lavoro
autonomo sono rilasciati
entro il limite delle quote
predette. In caso di
mancata pubblicazione dei
decreti di programmazione
annuale, la determinazione
delle quote è disciplinata in
conformità con gli ultimi
decreti pubblicati ai sensi
della presente legge
nell'anno precedente. |
5. Nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i
comuni e gli altri enti
locali adottano i
provvedimenti concorrenti al
perseguimento dei seguenti
obiettivi: a) rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato; b) soccorrere gli immigrati nelle difficoltà d'ordine economico e sociale con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. |
5. Nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i
comuni e gli altri enti
locali adottano i
provvedimenti concorrenti al
perseguimento
dell'obiettivo di
rimuovere gli ostacoli che
di fatto impediscono il pieno
riconoscimento dei diritti e
degli interessi riconosciuti
agli stranieri nel territorio
dello Stato, con particolare
riguardo a quelli
inerenti all'alloggio, alla
lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei
diritti fondamentali della
persona umana. |
6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare di
concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede
all'istituzione di Consigli
territoriali per
l'immigrazione, in cui siano
rappresentati gli enti
locali, con compiti di
analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi
da attuare a livello
locale. |
6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare di
concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede
all'istituzione di Consigli
territoriali per
l'immigrazione, in cui siano
rappresentati le
competenti amministrazioni
locali dello Stato, la
regione, gli enti locali,
gli enti e le associazioni
localmente attivi nel
soccorso e nell'assistenza
agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro,
con compiti di analisi
delle esigenze e di
promozione degli interventi
da attuare a livello
locale. |
7. Nella prima
applicazione delle
disposizioni del presente
articolo, il documento
programmatico di cui al comma
1 è predisposto entro novanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge. Lo stesso documento
indica la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al
comma 4. |
7. Identico. |
8. Lo schema del
decreto di cui al comma 7 è
trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti
per materia, che si esprimono
entro trenta giorni. Decorso
tale termine, il regolamento
è emanato anche in mancanza
del parere. |
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL |
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL |
Disposizioni sull'ingresso e |
Disposizioni sull'ingresso e |
|
|
1. L'ingresso nel
territorio dello Stato è
consentito allo straniero in
possesso di passaporto valido
o documento equipollente e
del visto d'ingresso, salvo i
casi di esenzione, e può
avvenire soltanto attraverso
i valichi di frontiera
appositamente istituiti. |
1. Identico. |
2. Il visto di
ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello
Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a
tre mesi, sono equiparati ai
visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli
emessi, sulla base di
specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. |
2. Il visto di
ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello
Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a
tre mesi, sono equiparati ai
visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli
emessi, sulla base di
specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. |
Lo straniero regolarmente
soggiornante in Italia per
periodi superiori a tre mesi
e che desideri allontanarsene
per farvi ritorno sarà munito
di una specifica
autorizzazione al rientro,
rilasciata, alle condizioni e
con le modalità previste dal
regolamento di attuazione,
dalle competenti autorità di
pubblica sicurezza. |
Contestualmente al
rilascio del visto d'ingresso
l'autorità diplomatica o
consolare italiana consegna
allo straniero una
comunicazione scritta in
lingua a lui comprensibile
che illustri i diritti e i
doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al
soggiorno in Italia. Il
diniego del visto di ingresso
o reingresso è adottato con
provvedimento scritto e
motivato, che deve essere
comunicato all'interessato
unitamente alle modalità di
impugnazione e ad una
traduzione in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza,
in inglese, francese,
spagnolo o arabo. Per lo
straniero in possesso di
permesso di soggiorno è
sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio
dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorità di
frontiera. |
3. Ferme
restando le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli
obblighi assunti con
l'adesione a specifici
accordi internazionali,
consentirà l'ingresso nel
proprio territorio allo
straniero che dimostri di
essere in possesso di idonea
documentazione atta a
confermare lo scopo e le
condizioni del soggiorno,
nonché la disponibilità di
mezzi di sussistenza
sufficienti, sia per la
durata del soggiorno, sia per
il ritorno nel Paese di
provenienza. Non potrà essere
ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per
l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di
uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione
dei controlli alle frontiere
interne e la libera
circolazione delle
persone. |
3. Ferme restando le
disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli
obblighi assunti con
l'adesione a specifici
accordi internazionali,
consentirà l'ingresso nel
proprio territorio allo
straniero che dimostri di
essere in possesso di idonea
documentazione atta a
confermare lo scopo e le
condizioni del soggiorno,
nonché la disponibilità di
mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del
soggiorno e, fatta
eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di
lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di
provenienza. Non potrà essere
ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per
l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di
uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione
dei controlli alle frontiere
interne e la libera
circolazione delle
persone. |
4. L'ingresso in
Italia può essere consentito
con visti per soggiorni di
breve durata, validi fino a
90 giorni, e per soggiorni di
lunga durata che comportano
per il titolare la
concessione di un permesso di
soggiorno in Italia con
motivazione identica a quella
menzionata nel visto. Per
soggiorni inferiori a tre
mesi saranno considerati
validi anche i motivi
esplicitamente indicati in
visti rilasciati da autorità
diplomatiche o consolari di
altri Stati in base a
specifici accordi
internazionali sottoscritti e
ratificati dall'Italia. |
4. L'ingresso in
Italia può essere consentito
con visti per soggiorni di
breve durata, validi fino a
90 giorni, e per soggiorni di
lunga durata che comportano
per il titolare la
concessione di un permesso di
soggiorno in Italia con
motivazione identica a quella
menzionata nel visto. Per
soggiorni inferiori a tre
mesi saranno considerati
validi anche i motivi
esplicitamente indicati in
visti rilasciati da autorità
diplomatiche o consolari di
altri Stati in base a
specifici accordi
internazionali sottoscritti e
ratificati dall'Italia
ovvero a norme
comunitarie. |
5. Il Ministero degli
affari esteri adotta ogni
opportuno provvedimento di
revisione o modifica
dell'elenco dei Paesi i cui
cittadini siano soggetti ad
obbligo di visto, anche in
attuazione di obblighi
derivanti da accordi
internazionali in vigore. |
5. Identico. |
6. Non possono fare
ingresso nel territorio dello
Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri
espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia
trascorso il periodo di
divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere
espulsi e quelli segnalati,
anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in
vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non
ammissione per gravi motivi
di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di
tutela delle relazioni
internazionali. |
6. Identico. |
7. L'ingresso è
comunque subordinato alla
verifica delle ulteriori
condizioni ed adempimenti,
prescritti con il regolamento
di attuazione, ovvero
stabiliti dalle disposizioni
vigenti, anche di carattere
sanitario. |
7. L'ingresso è
comunque subordinato al
rispetto degli adempimenti
e delle formalità
prescritti con il regolamento
di attuazione. |
|
|
1. Possono soggiornare
nel territorio dello Stato
gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi
dell'articolo 4, che siano
muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno
rilasciati a norma della
presente legge o che siano in
possesso di permesso di
soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dalla
competente autorità di uno
Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da
specifici accordi. |
1. Identico. |
2. Il permesso di
soggiorno deve essere
richiesto, secondo le
modalità previste nel
regolamento di attuazione, al
questore della provincia in
cui lo straniero si trova
entro otto giorni dal suo
ingresso nel territorio dello
Stato ed è rilasciato per le
attività previste dal visto
d'ingresso o dalle
disposizioni vigenti. Il
regolamento di attuazione può
prevedere speciali modalità
di rilascio relativamente ai
soggiorni brevi per motivi di
turismo ed ai soggiorni in
case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
2. Il permesso di
soggiorno deve essere
richiesto, secondo le
modalità previste nel
regolamento di attuazione, al
questore della provincia in
cui lo straniero si trova
entro otto giorni
lavorativi dal suo
ingresso nel territorio dello
Stato ed è rilasciato per le
attività previste dal visto
d'ingresso o dalle
disposizioni vigenti. Il
regolamento di attuazione può
prevedere speciali modalità
di rilascio relativamente ai
soggiorni brevi per motivi di
turismo e per l'esercizio
delle funzioni di ministro di
culto nonché ai soggiorni
in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
3. La durata del permesso
di soggiorno è quella
prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti
stabiliti dalla presente
legge o in attuazione degli
accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La
durata non può comunque
essere: |
3. Identico: |
a) superiore a
tre mesi, per visite, affari
e turismo; |
a) identica; |
b) superiore a
sei mesi, per lavoro
stagionale, o nove mesi, per
lavoro stagionale nei settori
che richiedono tale
estensione; |
b) identica; |
c) superiore ad
un anno, in relazione alla
frequenza di un corso, per
studio o per formazione; |
c) superiore ad
un anno, in relazione alla
frequenza di un corso, per
studio o per formazione;
il permesso è tuttavia
rinnovabile annualmente nel
caso di corsi
pluriennali; |
d) superiore a
due anni, per lavoro
subordinato a tempo
indeterminato e per
ricongiungimenti
familiari; |
d) superiore a
due anni, per lavoro
autonomo, per lavoro
subordinato a tempo
indeterminato e per
ricongiungimenti
familiari; |
e) superiore alle
necessità specificamente
documentate, negli altri casi
consentiti dalla presente
legge o dal regolamento di
attuazione. |
e) identica. |
4. Il rinnovo del
permesso di soggiorno deve
essere richiesto almeno
trenta giorni prima della
scadenza ed è sottoposto alla
verifica delle condizioni
previste per il rilascio.
Fatti salvi i diversi termini
previsti dalla presente legge
o dal regolamento di
attuazione, il permesso di
soggiorno è rinnovato per una
durata non superiore al
doppio di quella stabilita
con il rilascio iniziale. |
4. Il rinnovo del
permesso di soggiorno deve
essere richiesto dallo
straniero al questore della
provincia in cui si trova
almeno trenta giorni prima
della scadenza ed è
sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per
il rilascio o delle
diverse condizioni previste
dalla presente legge.
Fatti salvi i diversi termini
previsti dalla presente legge
o dal regolamento di
attuazione, il permesso di
soggiorno è rinnovato per una
durata non superiore al
doppio di quella stabilita
con il rilascio iniziale. |
5. Il permesso di
soggiorno o il suo rinnovo
sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato
quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti
per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello
Stato. |
5. Il permesso di
soggiorno o il suo rinnovo
sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato
quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti
per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello
Stato, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 20,
comma 6, e sempre che non
siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il
rilascio e che non si tratti
di irregolarità
amministrative
sanabili. |
6. Il rifiuto o la revoca
del permesso di soggiorno
possono essere altresì
adottati sulla base di
convenzioni o accordi
internazionali, resi
esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli
Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in
particolare di carattere
umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato
italiano. |
6. Identico. |
7. Gli stranieri
muniti del permesso di
soggiorno o titolo
equipollente rilasciato
dall'autorità di uno Stato
appartenente all'Unione
europea, valido per il
soggiorno in Italia, sono
tenuti a dichiarare la loro
presenza al questore con le
modalità e nei termini di cui
al comma 2. Agli stessi è
rilasciata idonea ricevuta
della dichiarazione di
soggiorno. Ai contravventori
si applica la sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da lire 200 mila
a lire 600 mila. Qualora la
dichiarazione non venga resa
entro 60 giorni dall'ingresso
nel territorio dello Stato
può essere disposta
l'espulsione
amministrativa. |
7. Identico. |
8. Il permesso di
soggiorno, la ricevuta di
dichiarazione del soggiorno e
la carta di soggiorno di cui
all'articolo 7 sono
rilasciati su modelli a
stampa, con caratteristiche
anticontraffazione, conformi
ai tipi approvati dal
Ministro dell'interno, in
attuazione dell'Azione comune
adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16
dicembre 1996. |
8. Identico. |
9. Il permesso di
soggiorno è rilasciato,
rinnovato o convertito entro
venti giorni dalla data in
cui è stata presentata la
domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni
previsti dalla presente legge
e dal regolamento di
attuazione per il permesso di
soggiorno richiesto ovvero,
in mancanza di questi, per
altro tipo di permesso da
rilasciare in applicazione
della presente legge. |
|
|
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro | 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro |
autonomo e familiari può
essere utilizzato anche per
le altre attività consentite.
Quello rilasciato per motivi
di studio e formazione può
essere convertito in permesso
di soggiorno per motivi di
lavoro nell'ambito delle
quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4. |
autonomo e familiari può
essere utilizzato anche per
le altre attività consentite.
Quello rilasciato per motivi
di studio e formazione può
essere convertito,
comunque prima della sua
scadenza, in permesso di
soggiorno per motivi di
lavoro nell'ambito delle
quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4. |
2. Fatta eccezione per
i provvedimenti riguardanti
attività sportive e
ricreative a carattere
temporaneo e per quelli
inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a
pubblici servizi, i documenti
inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5 comma 8,
devono essere esibiti agli
uffici della pubblica
amministrazione ai fini del
rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di
interesse dello straniero
comunque denominati. |
2. Identico. |
3. Lo straniero che, a
richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza
giustificato motivo, il
passaporto o altro documento
di identificazione, ovvero il
permesso o la carta di
soggiorno, è punito con
l'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda fino a lire
ottocentomila. |
3. Identico. |
4. Per le verifiche
previste dalla presente legge
o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di
pubblica sicurezza può
altresì richiedere agli
stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilità
di un reddito, da lavoro o da
altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento
proprio e dei familiari
conviventi nel territorio
dello Stato. |
4. Per le verifiche
previste dalla presente legge
o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di
pubblica sicurezza, quando
vi siano fondate ragioni,
richiede agli stranieri
informazioni e atti
comprovanti la disponibilità
di un reddito, da lavoro o da
altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento
proprio e dei familiari
conviventi nel territorio
dello Stato. |
5. Le iscrizioni e
variazioni anagrafiche dello
straniero soggiornante sono
effettuate alle medesime
condizioni dei cittadini
italiani con le modalità
previste dal regolamento di
attuazione. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione
l'ufficio dà comunicazione
alla questura
territorialmente
competente. |
5. Le iscrizioni e
variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente
soggiornante sono
effettuate alle medesime
condizioni dei cittadini
italiani con le modalità
previste dal regolamento di
attuazione. In ogni caso
la dimora dello straniero si
considera abituale anche in
caso di documentata
ospitalità da più di tre mesi
presso un centro di
accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione
l'ufficio dà comunicazione
alla questura
territorialmente
competente. |
6. Fuori dei casi di
cui al comma 5, gli stranieri
che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore
competente per territorio,
entro i quindicigiorni
successivi, le eventuali
variazioni del proprio
domicilio abituale. |
6. Identico. |
7. Il documento di
identificazione per stranieri
è rilasciato su modello
conforme al tipo approvato
con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non è
valido per l'espatrio, salvo
che sia diversamente disposto
dalle convenzioni o dagli
accordi internazionali. |
7. Identico. |
8. Contro i
provvedimenti di cui al
presente articolo è ammesso
ricorso al tribunale
amministrativo regionale
competente. |
|
|
1. Lo straniero
regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato da
almeno sei anni, titolare di
un permesso di soggiorno per
un motivo che consente il
rinnovo senza limiti di
tempo, il quale dimostri di
avere un reddito sufficiente
per il sostentamento proprio
e dei familiari, può
richiedere al questore il
rilascio della carta di
soggiorno per sé, per il
coniuge e per i figli minori
conviventi. La carta di
soggiorno è a tempo
indeterminato. |
1. Lo straniero
regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato da
almeno cinque anni,
titolare di un permesso di
soggiorno per un motivo che
consente un numero
indeterminato di rinnovi,
il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il
sostentamento proprio e dei
familiari, può richiedere al
questore il rilascio della
carta di soggiorno per sé,
per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta
di soggiorno è a tempo
indeterminato. |
2. La carta di
soggiorno può essere
richiesta anche dallo
straniero coniuge o figlio
minore conviventi di un
cittadino italiano o di
cittadino di uno Stato
dell'Unione europea residente
in Italia. |
2. Identico. |
3. La carta di
soggiorno è rilasciata sempre
che nei confronti dello
straniero non sia stato
disposto il giudizio per
taluno dei reati di cui agli
articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale o
pronunciata sentenza di
condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia
ottenuto la riabilitazione.
Se le circostanze di cui al
presente comma si verificano
successivamente al rilascio
della carta di soggiorno il
questore dispone la
revoca. |
3. La carta di
soggiorno è rilasciata sempre
che nei confronti dello
straniero non sia stato
disposto il giudizio per
taluno dei reati di cui
all'articolo 380 nonché,
limitatamente ai reati non
colposi, all'articolo 381
del codice di procedura
penale o pronunciata sentenza
di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia
ottenuto la riabilitazione.
Successivamente al
rilascio della carta di
soggiorno il questore dispone
la revoca, se è stata emessa
sentenza di condanna, anche
non definitiva, per i reati
di cui al presente comma.
Qualora non debba essere
disposta l'espulsione e
ricorrano i requisiti
previsti dalla legge, è
rilasciato permesso di
soggiorno. Contro il rifiuto
del rilascio della carta di
soggiorno e contro la revoca
della stessa è ammesso
ricorso al tribunale
amministrativo regionale
competente. |
4. Oltre a quanto
previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il
titolare della carta di
soggiorno può: |
4. Identico: |
a) fare ingresso
nel territorio dello Stato in
esenzione di visto; |
a) identica; |
b) svolgere nel
territorio dello Stato ogni
attività lecita, salvo quelle
che la legge espressamente
vieta allo straniero o
comunque riserva al
cittadino; |
b) identica; |
c) accedere ai
servizi ed alle prestazioni
erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che
sia diversamente disposto; |
c) identica; |
d) partecipare
alla vita pubblica,
esercitando anche
l'elettorato nei casi
previsti dalla presente
legge. |
d) partecipare
alla vita pubblica locale,
esercitando anche
l'elettorato quando previsto
dall'ordinamento e in armonia
con le previsioini del
capitolo C della Convenzione
sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica
a livello locale, fatta a
Strasburgo il 5 febbraio
1992. |
5. Nei confronti del
titolare della carta di
soggiorno l'espulsione
amministrativa può essere
disposta solo per gravi
motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero
quando lo stesso appartiene
ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero dall'articolo
1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, sempre che sia
applicata, anche in via
cautelare, una delle misure
di cui all'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n.
55. |
5. Identico. |
Controllo delle frontiere, |
Controllo delle frontiere, |
|
|
1. La polizia di
frontiera respinge gli
stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza
avere i requisiti richiesti
dalla presente legge per
l'ingresso nel territorio
dello Stato. |
1. Identico. |
2. Il respingimento con
accompagnamento alla
frontiera è altresi disposto
dal questore nei confronti
degli stranieri: |
2. Il respingimento
con accompagnamento alla
frontiera è altresi disposto
dal questore e registrato
dall'autorità di pubblica
sicurezza nei confronti
degli stranieri: |
a) che entrano
nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di
frontiera; |
a) che entrano
nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di
frontiera e che sono
fermati subito dopo
l'ingresso; |
b) che, nelle
circostanze di cui al comma
1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per
necessità di pubblico
soccorso. |
b) che, nelle
circostanze di cui al comma
1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per
necessità di pubblico
soccorso. |
3. Le disposizioni dei
commi 1 e 2 e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6,
non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni
vigenti che disciplinano
l'asilo politico, il
riconoscimento dello
status di rifugiato,
ovvero l'adozione di misure
di protezione temporanea per
motivi umanitari. |
(Vedi comma 4). |
(Vedi comma 4). |
3. Il vettore che ha
condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti
di cui all'articolo 4 o che
deve essere comunque respinto
a norma del presente articolo
è tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a
ricondurlo nello Stato di
provenienza, o in quello che
ha rilasciato il documento di
viaggio eventualmente in
possesso dello straniero. |
4. Il vettore che ha
condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti
di cui all'articolo 4 o che
deve essere comunque respinto
a norma del presente articolo
è tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a
ricondurlo nello Stato di
provenienza, o in quello che
ha rilasciato il documento di
viaggio eventualmente in
possesso dello straniero. |
(Vedi comma 3). |
(Vedi comma 3). |
4. Le disposizioni dei
commi 1, 2 e 3 e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6,
non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni
vigenti che disciplinano
l'asilo politico, il
riconoscimento dello
status di rifugiato,
ovvero l'adozione di misure
di protezione temporanea per
motivi umanitari. |
5. Per lo straniero
respinto è prevista
l'assistenza necessaria
presso i valichi di
frontiera. |
|
|
1. Il Ministro
dell'interno e il Ministro
degli affari esteri adottano
il piano generale degli
interventi per il
potenziamento ed il
perfezionamento, anche
attraverso l'automazione
delle procedure, delle misure
di controllo di rispettiva
competenza, nell'ambito delle
compatibilità con i sistemi
informativi di livello
extranazionale previsti dagli
accordi o convenzioni
internazionali in vigore e
delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei
dati personali. |
1. Identico. |
2. Delle parti di
piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e
dei relativi contratti è data
comunicazione all'Autorità
per l'informatica nella
pubblica amministrazione. |
2. Identico. |
3. Nell'ambito e in
attuazione delle direttive
adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti
delle province di confine
terrestre ed i prefetti dei
capoluoghi delle regioni
interessate alla frontiera
marittima promuovono le
misure occorrenti per il
coordinamento dei controlli
di frontiera e della
vigilanza marittima e
terrestre, d'intesa con i
prefetti delle altre province
interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle
zone di polizia di frontiera,
nonché le autorità marittime
e militari ed i responsabili
degli organi di polizia, di
livello non inferiore a
quello provinciale,
eventualmente interessati, e
sovrintendono all'attuazione
delle direttive emanate in
materia. |
3. Identico. |
4. Il Ministero degli
affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le
iniziative occorrenti,
d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di
accelerare l'espletamento
degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti
eventualmente necessari per
migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dalla
presente legge. A tale fine,
le intese di collaborazione
possono prevedere la cessione
a titolo gratuito alle
autorità dei Paesi
interessati di beni mobili ed
apparecchiature
specificamente individuate,
nei limiti delle
compatibilità funzionali e
finanziarie definite dal
Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del
tesoro. |
4. Identico. |
5. Presso i valichi
di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al
fine di fornire informazioni
e assistenza agli stranieri
che intendano presentare
domanda di asilo o fare
ingresso in Italia per un
soggiorno di durata superiore
a tre mesi. Tali servizi sono
messi a disposizione, ove
possibile, all'interno della
zona di transito. |
|
|
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato,
chiunque compie attività
dirette a favorire l'ingresso
degli stranieri nel
territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni
della presente legge è punito
con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a
lire trenta milioni. |
1. Identico. |
2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo
54 del codice penale, non
costituiscono reato le
attività di soccorso e
assistenza umanitaria
prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno
comunque presenti nel
territorio dello Stato. |
2. Se il fatto di cui
al comma 1 è commesso a fine
di lucro, da tre o più
persone in concorso tra loro,
ovvero riguarda l'ingresso di
cinque o più persone, la pena
è della reclusione da quattro
a dodici anni e della multa
da lire trenta milioni a lire
cento milioni. Se il
medesimo fatto è
commesso al fine di
reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della
prostituzione, ovvero
riguarda l'ingresso di minori
da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne
lo sfruttamento, la pena è
della reclusione da cinque a
quindici anni e della multa
da lire cinquanta milioni a
lire duecento milioni. |
3. Se il fatto
di cui al comma 1 è commesso
a fine di lucro o da
tre o più persone in concorso
tra loro, ovvero riguarda
l'ingresso di cinque o più
persone, e nei casi in cui
il fatto è commesso mediante
l'utilizzazione di servizi di
trasporto internazionale o di
documenti contraffatti, la
pena è della reclusione da
quattro a dodici anni e della
multa di lire trenta
milioni per ogni straniero di
cui è stato favorito
l'ingresso in violazione
della presente legge. Se
il fatto è commesso al fine
di reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della
prostituzione ovvero riguarda
l'ingresso di minori da
impiegare in attività
illecite al fine di favorirne
lo sfruttamento, la pena è
della reclusione da cinque a
quindici anni e della multa
di lire cinquanta milioni
per ogni straniero di cui è
stato favorito l'ingresso in
violazione della presente
legge. |
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto | 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto |
utilizzato, salvo che
si tratti di mezzo destinato
a pubblico servizio di linea
o appartenente a persona
estranea al reato. Nei
medesimi casi si procede in
ogni caso con giudizio
direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali
indagini. |
utilizzato per
i medesimi reati, salvo
che si tratti di mezzo
destinato a pubblico servizio
di linea o appartenente a
persona estranea al reato.
Nei medesimi casi si procede
comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali
indagini. |
4. Il vettore aereo,
marittimo o terrestre è
tenuto ad accertarsi che lo
straniero trasportato sia in
possesso dei documenti
richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato,
nonché a riferire all'organo
di polizia di frontiera
dell'eventuale presenza a
bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in
posizione irregolare. In caso
di inosservanza anche di uno
solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire
cinquecentomila per ciascuno
degli stranieri trasportati.
Nei casi più gravi è disposta
la sospensione della licenza,
autorizzazione o concessione
rilasciate dall'autorità
amministrativa italiana,
inerenti all'attività
professionale svolta e al
mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n.
689. |
5. Il vettore
aereo, marittimo o terrestre
è tenuto ad accertarsi che lo
straniero trasportato sia in
possesso dei documenti
richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato,
nonché a riferire all'organo
di polizia di frontiera
dell'eventuale presenza a
bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in
posizione irregolare. In caso
di inosservanza anche di uno
solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
lire un milione a lire
cinque milioni per
ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi più
gravi è disposta la
sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca
della licenza,
autorizzazione o concessione
rilasciate dall'autorità
amministrativa italiana,
inerenti all'attività
professionale svolta e al
mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n.
689. |
5. Nel corso di
operazioni di polizia
finalizzate al contrasto
delle immigrazioni
clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive
di cui all'articolo 9, comma
3, gli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e
nelle acque territoriali
possono procedere al
controllo e alle ispezioni
dei mezzi di trasporto e
delle cose trasportate,
ancorchè soggetti a speciale
regime doganale, quando, in
relazione a specifiche
circostanze di luogo e di
tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che
possano essere utilizzati per
uno dei reati previsti dal
presente articolo. Dell'esito
dei controlli e delle
ispezioni è redatto processo
verbale in appositi moduli,
che è trasmesso entro
quarantotto ore al
procuratore della
Repubblica, il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive
quarantotto ore. |
6. Nel corso di
operazioni di polizia
finalizzate al contrasto
delle immigrazioni
clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive
di cui all'articolo 9, comma
3, gli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e
nelle acque territoriali
possono procedere al
controllo e alle ispezioni
dei mezzi di trasporto e
delle cose trasportate,
ancorchè soggetti a speciale
regime doganale, quando,
anche in relazione a
specifiche circostanze di
luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere
che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti
dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e
delle ispezioni è redatto
processo verbale in appositi
moduli, che è trasmesso entro
quarantotto ore al
procuratore della
Repubblica, il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive
quarantotto ore. Nelle
medesime circostanze gli
ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresì
procedere a perquisizioni,
con l'osservanza delle
disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e
4, del codice di procedura
penale. |
|
|
1. Per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello
Stato, il Ministro
dell'interno può disporre
l'espulsione dello straniero
anche non residente nel
territorio dello Stato,
dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro degli
affari esteri. |
1. Identico. |
2. L'espulsione è
disposta dal prefetto quando
lo straniero: |
2. Identico. |
a) è entrato nel
territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di
frontiera e non è stato
respinto ai sensi
dell'articolo 8; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo; c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. |
3. L'espulsione è
disposta in ogni caso con
decreto motivato. Quando lo
straniero è sottoposto a
procedimento penale,
l'autorità giudiziaria
rilascia nulla osta salvo che
sussistano inderogabili
esigenze processuali. Nel
caso di arresto in flagranza,
il giudice rilascia il nulla
osta all'atto della
convalida, salvo che applichi
una misura detentiva ai sensi
dell'articolo 391, comma 5,
del codice di procedura
penale. Se tale misura non è
applicata o è cessata, il
questore può adottare la
misura di cui all'articolo
12, comma 1. |
3. Identico. |
4. L'espulsione è
eseguita dal questore con
accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza
pubblica, quando lo
straniero: |
4. Identico: |
a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio |
a) identica; |
dello Stato oltre il termine
fissato con l'intimazione; |
b) è espulso ai
sensi del comma 2 e il
prefetto, con il decreto di
espulsione, rilevi, sulla
base di circostanze
obiettive, il concreto
pericolo che lo straniero
medesimo si sottragga
all'esecuzione del
provvedimento. |
b) è espulso ai
sensi del comma 2, lettere
a) e c), e il
prefetto rilevi, tenuto conto
di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento
sociale, familiare e
lavorativo dello straniero,
il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del
provvedimento. |
5. Negli altri casi,
l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro
il termine di quindici giorni
e ad osservare le
prescrizioni per il viaggio e
per la presentazione
all'ufficio di polizia di
frontiera. |
5. Negli altri casi,
l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro
il termine di quindici giorni
e ad osservare le
prescrizioni per il viaggio e
per la presentazione
all'ufficio di polizia di
frontiera. Quando
l'espulsione è disposta ai
sensi del comma 2, lettera
b), il questore può
adottare la misura di cui
all'articolo 12, comma 1,
qualora il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze
obiettive riguardanti il
reinserimento sociale,
familiare e lavorativo dello
straniero, il concreto
pericolo che quest'ultimo si
sottragga all'esecuzione del
provvedimento. |
6. Il decreto di
espulsione e il provvedimento
di cui al comma 1
dell'articolo 12, nonché ogni
altro atto concernente
l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente
all'indicazione delle
modalità di impugnazione e ad
una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero,
ove non sia possibile, in
lingua francese, inglese o
spagnola. |
6. Identico. |
7. Avverso il decreto
di espulsione può essere
presentato unicamente ricorso
al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione
del decreto o del
provvedimento. Il termine è
di trenta giorni qualora
l'espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato. |
7. Identico. |
8. Il ricorso è
presentato al pretore del
luogo di residenza o di
dimora dello straniero. Nei
casi di espulsione con
accompagnamento immediato,
sempreché sia disposta la
misura di cui al comma 1
dell'articolo 12, provvede il
pretore competente per la
convalida di tale misura. Il
pretore accoglie o rigetta il
ricorso decidendo con unico
provvedimento adottato, in
ogni caso, entro dieci giorni
dalla data di deposito del
ricorso, sentito
l'interessato, |
8. Identico. |
nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del
codice di procedura
civile. |
9. Il ricorso di cui
ai commi 7, 8 e 10 può essere
sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di
espulsione con
accompagnamento immediato, il
ricorso può essere presentato
anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nello
Stato di destinazione, entro
trenta giorni dalla
comunicazione del
provvedimento. Lo straniero è
ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello
Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore
designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di
coordinamento e transitorie
del codice di procedura
penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive
modificazioni, nonché, ove
necessario, da un
interprete. |
9. Il ricorso di cui
ai commi 7, 8 e 10 può essere
sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di
espulsione con
accompagnamento immediato, il
ricorso può essere presentato
anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nello
Stato di destinazione, entro
trenta giorni dalla
comunicazione del
provvedimento; in tali
casi, il ricorso può essere
sottoscritto anche
personalmente dalla parte
alla presenza dei funzionari
delle rappresentanze
diplomatiche o consolari, che
provvedono a certificarne
l'autenticità e ne curano
l'inoltro all'autorità
giudiziaria. Lo straniero
è ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello
Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore
designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di
coordinamento e transitorie
del codice di procedura
penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive
modificazioni, nonché, ove
necessario, da un
interprete. |
10. Contro il decreto
di espulsione emanato ai
sensi del comma 1 è ammesso
ricorso al tribunale
amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma. |
10. Identico. |
11. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 17, lo
straniero espulso è rinviato
allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando ciò non sia
possibile, allo Stato di
provenienza. |
11. Identico. |
12. Lo straniero
espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno; in
caso di trasgressione, è
punito con l'arresto da due
mesi a sei mesi ed è
nuovamente espulso con
accompagnamento immediato
anche in caso di
impugnativa. |
12. Lo straniero
espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno; in
caso di trasgressione, è
punito con l'arresto da due
mesi a sei mesi ed è
nuovamente espulso con
accompagnamento immediato. |
13. Il divieto di cui
al comma 12 opera per un
periodo di cinque anni, salvo
che il pretore o il tribunale
amministrativo regionale, con
il provvedimento che decide
sul ricorso di cui al commi 7
e 10, ne determinino
diversamente la durata per un
periodo non inferiore a tre
anni, sulla base |
13. Identico. |
di motivi legittimi addotti
dall'interessato e tenuto
conto della complessiva
condotta tenuta
dall'interessato nel
territorio dello Stato. |
14. L'onere derivante
dal comma 9 del presente
articolo è valutato in lire 4
miliardi per l'anno 1997 e in
lire 8 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1998. |
14. Identico. |
|
|
1. Quando non è possibile
eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante
accompagnamento alla
frontiera, ovvero il
respingimento, perché occorre
procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti
supplementari in ordine alla
sua identità o nazionalità,
ovvero all'acquisizione di
documenti per il viaggio,
ovvero per l'indisponibilità
di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia
trattenuto per il tempo
strettamente necessario
presso il centro di
permanenza temporanea e
assistenza più vicino, tra
quelli individuati o
costituiti, preferibilmente
in prossimità del confine,
con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con
i Ministri per la solidarietà
sociale e del tesoro. |
Identico. |
2. Lo straniero è
trattenuto nel centro con
modalità tali da assicurare
la necessaria assistenza ed
il pieno rispetto della sua
dignità. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2,
comma 5, è assicurata in ogni
caso la libertà di
corrispondenza anche
telefonica con l'esterno. 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il |
provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia
convalidato nelle quarantotto
ore successive. Entro tale
termine, la convalida può
essere disposta anche in sede
di esame del ricorso avverso
il provvedimento di
espulsione. 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore. 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata. 8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri. 9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonchè per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
|
|
1. Fuori dei casi
previsti dal codice penale,
il giudice può ordinare
l'espulsione dello straniero
che sia condannato per taluno
dei delitti previsti dagli
articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale, sempre
che risulti socialmente
pericoloso. |
Identico. |
|
|
1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di
condanna per un reato non
colposo o nell'applicare la
pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice
di procedura penale nei
confronti dello straniero che
si trovi in taluna delle
situazioni indicate
nell'articolo 11, comma 2,
quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e
non ricorrono le condizioni
per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai
sensi dell'articolo 163 del
codice penale, può sostituire
la medesima pena con la
misura dell'espulsione per un
periodo non inferiore a
cinque anni. |
Identico. |
2. L'espulsione è
eseguita dal questore anche
se la sentenza non è
irrevocabile, secondo le
modalità di cui all'articolo
11, comma 5. |
|
|
1. Lo straniero
sottoposto a procedimento
penale è autorizzato a
rientrare in Italia per il
tempo strettamente necessario
per l'esercizio del diritto
di difesa, al solo fine di
partecipare al giudizio o al
compimento di atti per i
quali è necessaria la sua
presenza. L'autorizzazione è
rilasciata dal questore anche
per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o
consolare sulla documentata
richiesta dell'imputato o del
difensore. |
Identico. |
Disposizioni di carattere |
Disposizioni di carattere |
|
|
1. Quando, nel corso di
operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento
per taluno dei reati di cui
all'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall'articolo
380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei
servizi sociali degli enti
locali, siano accertate
situazioni di violenza o di
grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero ed
emergano concreti pericoli
per la sua incolumità, per
effetto dei tentativi di
sottrarsi ai condizionamenti
di un'associazione dedita ad
uno dei predetti delitti o
delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini
preliminari o del giudizio,
il questore, anche su
proposta del procuratore
della Repubblica, o con il
parere favorevole della
stessa autorità, rilascia uno
speciale permesso di
soggiorno per consentire allo
straniero di sottrarsi alla
violenza ed ai
condizionamenti
dell'organizzazione criminale
e di partecipare ad un
programma di assistenza ed
integrazione sociale. |
Identico. |
2. Con la proposta o
il parere di cui al comma 1,
sono comunicati al questore
gli elementi da cui risulti
la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla
gravità ed attualità del
pericolo ed alla rilevanza
del contributo offerto dallo
straniero per l'efficace
contrasto dell'organizzazione
criminale, ovvero per la
individuazione o cattura dei
responsabili dei reati
indicati nello stesso comma.
Le modalità di partecipazione
al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono
comunicate al sindaco. 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali del |
l'ente locale e per
l'espletamento dei relativi
controlli. Con lo stesso
regolamento sono individuati
i requisiti idonei a
garantire la competenza e la
capacità di favorire
l'assistenza e l'integrazione
sociale, nonché la
disponibilità di adeguate
strutture organizzative dei
soggetti predetti. 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. 6. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998. |
|
|
1. In nessun caso può
disporsi l'espulsione verso
uno Stato in cui lo straniero
possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di lingua,
di cittadinanza, di
religione, di opinioni
politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero
possa rischiare di essere
rinviato verso un altro Stato
nel quale non sia protetto
dalla persecuzione. |
Identico. |
2. Neppure è consentita
l'espulsione, salvo che nei
casi previsti dall' articolo
11, comma 1, nei
confronti: a) degli stranieri minori di anni sedici, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 7; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. |
|
|
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato d'intesa
con i Ministri degli affari
esteri, dell'interno, per la
solidarietà sociale e con gli
altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite,
nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 42, le misure di
protezione temporanea da
adottarsi, anche in deroga a
disposizioni della presente
legge, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali
o altri eventi di particolare
gravità in Paesi non
appartenenti all'Unione
europea. |
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato d'intesa
con i Ministri degli affari
esteri, dell'interno, per la
solidarietà sociale e con gli
altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite,
nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 41, le
misure di protezione
temporanea da adottarsi,
anche in deroga a
disposizioni della presente
legge, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali
o altri eventi di particolare
gravità in Paesi non
appartenenti all'Unione
europea. |
2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al
Parlamento sull'attuazione
delle misure adottate. |
2. Identico. |
|
|
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|
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche |
Identico. |
stagionale, e di lavoro
autonomo, avviene nell'ambito
delle quote di ingresso
stabilite nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4. Con
tali decreti sono altresì
assegnate in via
preferenziale quote riservate
agli Stati non appartenenti
all'Unione europea, con i
quali il Ministro degli
affari esteri, di concerto
con il Ministro dell'interno
e il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale,
abbia concluso accordi
finalizzati alla
regolamentazione dei flussi
d'ingresso e delle procedure
di riammissione. Nell'ambito
di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in
materia di flussi per lavoro
stagionale, con le
corrispondenti autorità
nazionali responsabili delle
politiche del mercato del
lavoro dei Paesi di
provenienza. 2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento. 3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998. |
|
|
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che |
Identico. |
intende instaurare in Italia
un rapporto di lavoro
subordinato a tempo
determinato o indeterminato
con uno straniero residente
all'estero, deve presentare
all'ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente
per territorio apposita
richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei
casi in cui il datore di
lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello
straniero, può richiedere
l'autorizzazione al lavoro di
una o più persone iscritte
nelle liste di cui
all'articolo 19, comma 3,
selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di
attuazione. 2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero. 3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate. 5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. 6. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. 7. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri |
privi del permesso di
soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il
cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, è
punito con l'arresto da tre
mesi a un anno o con
l'ammenda da lire due milioni
a lire sei milioni. |
|
|
1. Il cittadino italiano
o straniero regolarmente
soggiornante, che intenda
farsi garante dell'ingresso
di uno straniero per
consentirgli l'inserimento
nel mercato del lavoro, deve
presentare apposita richiesta
nominativa alla questura
della provincia di residenza,
la cui autorizzazione
all'ingresso costituisce
titolo per il rilascio del
visto di ingresso. Il
richiedente deve dimostrare
di potere effettivamente
assicurare allo straniero
alloggio, copertura dei costi
per il sostentamento e
assistenza sanitaria per la
durata del permesso di
soggiorno. L'autorizzazione
all'ingresso viene concessa,
se sussistono gli altri
requisiti per l'ingresso,
nell'ambito delle quote
stabilite e secondo le
modalità indicate nei decreti
di attuazione del documento
programmatico per gli
ingressi per lavoro e deve
essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla
presentazione della domanda.
Essa consente di ottenere,
previa iscrizione alle liste
di collocamento, un permesso
di soggiorno per due anni a
fini di inserimento nel
mercato del lavoro. |
Identico. |
2. Sono ammessi a
prestare le garanzie di cui
al comma 1 gli enti e le
associazioni del volontariato
operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno
tre anni, provvisti dei
requisiti patrimoniali e
organizzativi individuati con
regolamento da adottare con
decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, di
concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro e
della previdenza sociale. Lo
stesso regolamento può
prevedere la formazione e le
modalità di tenuta di un
elenco degli enti e delle
associazioni ammessi a
prestare la suddetta
garanzia. |
3. La prestazione di
garanzia per l'accesso al
lavoro è ammessa secondo le
modalità indicate nel
regolamento di attuazione, il
quale stabilisce in
particolare il numero massimo
di garanzie che ciascun
soggetto può prestare in un
anno. |
|
|
1. Il datore di lavoro
italiano o straniero
regolarmente soggiornante in
Italia, o le associazioni di
categoria per conto dei loro
associati, che intendano
instaurare in Italia un
rapporto di lavoro
subordinato a carattere
stagionale con uno straniero
devono presentare all'ufficio
periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale competente per
territorio apposita richiesta
nominativa. Nei casi in cui
il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente
soggiornante o le
associazioni di categoria non
abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la
richiesta può essere
effettuata nei confronti di
una o più persone iscritte
nelle liste di cui
all'articolo 19, comma 3,
selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di
attuazione. |
Identico. |
2. L'ufficio
periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale rilascia
l'autorizzazione nel rispetto
del diritto di precedenza
maturato, entro e non oltre
quindici giorni dalla data di
ricezione della richiesta del
datore di lavoro. 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non |
abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Può inoltre
convertire il permesso di
soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro
subordinato a tempo
determinato o indeterminato,
qualora se ne verifichino le
condizioni. 5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza. 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 20, comma 7. |
|
|
1. In considerazione
della durata limitata dei
contratti nonché della loro
specificità, agli stranieri
titolari di permesso di
soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza
e assistenza obbligatoria,
secondo le norme vigenti nei
settori di attività: |
1. Identico. |
a) assicurazione
per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternità. |
2. In sostituzione dei
contributi per l'assegno per
il nucleo familiare e per
l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria,
il datore di lavoro è tenuto
a versare all'Istituto
nazionale della previdenza
sociale (INPS) un contributo
in misura pari all'importo
dei medesimi contributi ed in
base alle condizioni e alle
modalità stabilite per questi
ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale
a favore dei lavoratori di
cui all'articolo 42. |
2. In sostituzione dei
contributi per l'assegno per
il nucleo familiare e per
l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria,
il datore di lavoro è tenuto
a versare all'Istituto
nazionale della previdenza
sociale (INPS) un contributo
in misura pari all'importo
dei medesimi contributi ed in
base alle condizioni e alle
modalità stabilite per questi
ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale
a favore dei lavoratori di
cui all'articolo 41. |
3. Nei decreti
attuativi del documento
programmatico sono definiti i
requisiti, gli ambiti e le
modalità degli interventi di
cui al comma 2. |
3. Identico. |
4. Sulle contribuzioni
di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il
settore di svolgimento
dell'attività lavorativa. |
4. Identico. |
5. Ai contributi di
cui al comma 1, lettera
a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 3,
comma 13, della legge 8
agosto 1995, n. 335,
concernenti il trasferimento
degli stessi all'istituto o
ente assicuratore dello Stato
di provenienza del
lavoratore, ovvero, nei casi
in cui la materia non sia
regolata da accordi o da
convenzioni internazionali,
la loro liquidazione ai
lavoratori che lasciano il
territorio dello Stato. |
5. Identico. |
|
|
1. L'ingresso in Italia
dei lavoratori stranieri non
appartenenti all'Unione
europea che intendono
esercitare nel territorio
delle Stato un'attività non
occasionale di lavoro
autonomo può essere
consentito a condizione che
l'esercizio di tali attività
non sia riservato dalla legge
ai cittadini italiani, o a
cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione
europea. |
Identico. |
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso |
dei requisiti previsti dalla
legge italiana per
l'esercizio della singola
attività, compresi, ove
richiesti, i requisiti per
l'iscrizione in albi e
registri; di essere in
possesso di una attestazione
dell'autorità competente in
data non anteriore a tre mesi
che dichiari che non
sussistono motivi ostativi al
rilascio dell'autorizzazione
o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attività che
lo straniero intende
svolgere. 3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia. 5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19. 6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. 7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio. |
|
|
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, |
Identico. |
comma 4, il regolamento di
attuazione disciplina
particolari modalità e
termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei
visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, per
ognuna delle seguenti
categorie di lavoratori
stranieri: a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea; b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; d) traduttori e interpreti; e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato; g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; |
h) lavoratori
marittimi occupati nella
misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di
attuazione; i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari". |
2. Il regolamento di cui
all'articolo 1 contiene
altresì norme per
l'attuazione delle
convenzioni ed accordi
internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e
soggiorno dei lavoratori
stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze
diplomatiche o consolari o di
enti di diritto
internazionale aventi sede in
Italia. 3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE |
DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE |
|
|
1. Il diritto a mantenere
o a riacquistare l'unità
familiare nei confronti dei
familiari stranieri è
riconosciuto, alle condizioni
previste dalla presente
legge, agli stranieri
titolari di carta di
soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non
inferiore a un anno,
rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro
autonomo. |
Identico. |
2. Ai familiari
stranieri di cittadini
italiani o di uno Stato
membro dell'Unione europea
continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica
30 dicembre 1965, n. 1656,
fatte salve quelle più
favorevoli della presente
legge o del regolamento di
attuazione. 3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata |
e resa esecutiva con legge
27 maggio 1991, n. 176. |
|
|
1. Lo straniero può
chiedere il ricongiungimento
per i seguenti familiari: |
Identico. |
a) coniuge non
legalmente separato; b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) genitori a carico. d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana. 2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. 3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi. |
4. E' consentito
l'ingresso, al seguito dello
straniero titolare di carta
di soggiorno o di un visto di
ingresso per lavoro
subordinato relativo a
contratto di durata non
inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non
occasionale, dei familiari
con i quali è possibile
attuare il ricongiungimento,
a condizione che ricorrano i
requisiti di reddito e di
disponibilità di alloggio di
cui al comma 3. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. 6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. 7. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. 8. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5. |
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|
1. Fatti salvi i casi di
rilascio o di rinnovo della
carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per
motivi familiari è
rilasciato: |
Identico. |
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di |
ingresso al seguito del
proprio familiare nei casi
previsti dall'articolo 27; b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; c) al familiare straniero regolarmente soggiornante per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro sei mesi dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare: d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana. 2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. 3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo. 4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di |
soggiorno di cui
all'articolo 7, è rilasciata
una carta di soggiorno. 5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. 6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998. |
|
|
1. Il figlio minore dello
straniero con questi
convivente e regolarmente
soggiornante è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella
carta di soggiorno di uno o
di entrambi i genitori fino
al compimento del
quattordicesimo anno di età e
segue la condizione giuridica
del genitore con il quale
convive, ovvero la più
favorevole tra quelle dei
genitori con cui convive.
L'assenza occasionale e
temporanea dal territorio
dello Stato non esclude il
requisito della convivenza e
il rinnovo
dell'iscrizione. |
Identico. |
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o carta di soggiorno del genitore è rilasciato un permesso di soggiorno |
per motivi familiari
valido fino al compimento
della maggiore età, ovvero
una carta di soggiorno. 3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. 4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni. |
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1. Al fine di vigilare
sulle modalità di soggiorno
dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul
territorio dello Stato e di
coordinare le attività delle
aministrazioni interessate è
istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio
dello Stato, un Comitato
presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri
composto da rappresentanti
dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e di
grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri,
nonché da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani
(ANCI). |
Identico. |
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori secondo le previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché l'indicazione |
delle regole e delle
modalità per il soggiorno,
l'affidamento e il
rimpatrio. 3. Il Comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo. |
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE |
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE |
Disposizioni in materia |
Disposizioni in materia |
|
|
1. Hanno l'obbligo di
iscrizione al Servizio
sanitario nazionale e hanno
parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e
doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene
all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in
Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validità
temporale: |
Identico. |
a) gli stranieri
regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari
attività di lavoro
subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti
nelle liste di
collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. |
2. L'assistenza sanitaria
spetta altresì ai familiari a
carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more
dell'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, ai
minori figli di stranieri
iscritti al Servizio
sanitario nazionale è
assicurato, fino dalla
nascita, il medesimo
trattamento dei minori
iscritti. 3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti. 4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta: a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio; b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 304. 5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3. 6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b), non è valido per i familiari a carico. |
7. Lo straniero
assicurato al Servizio
sanitario nazionale è
iscritto nella azienda
sanitaria locale del comune
in cui dimora secondo le
modalità previste dal
regolamento di attuazione. |
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|
1. Per le prestazioni
sanitarie erogate ai
cittadini stranieri non
iscritti al Servizio
sanitario nazionale devono
essere corrisposte, dai
soggetti tenuti al pagamento
di tali prestazioni, le
tariffe determinate dalle
regioni e province autonome
ai sensi dell'articolo 8,
commi 5 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517. |
Identico. |
2. Restano salve le
norme che disciplinano
l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia
in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocità
sottoscritti dall'Italia. 3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne |
di prevenzione collettiva
autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. 5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. 6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
|
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1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito, presso il cassiere della struttura sanitaria, dell'ammontare, in lire italiane, pari al presumibile costo delle prestazioni |
Identico. |
sanitarie richieste, nonché
documentare la disponibilità
in Italia di vitto e alloggio
per l'accompagnatore e per il
periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda
di rilascio del visto o di
rilascio o rinnovo del
permesso può anche essere
presentata da un familiare o
da chiunque altro vi abbia
interesse. 2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale. 3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate. 4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. |
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1. Agli stranieri
regolarmente soggiornanti in
Italia, in possesso dei
titoli professionali
legalmente riconosciuti in
Italia abilitanti
all'esercizio delle
professioni sanitarie, è
consentita, in deroga alle
disposizioni che prevedono il
requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o
Collegi professionali o, nel
caso di professioni
sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi
speciali da istituire presso
il Ministero della sanità.
L'iscrizione ai predetti albi
o elenchi è condizione
necessaria per l'esercizio
delle professioni anche con
rapporto di lavoro
subordinato. Non possono
usufruire della deroga gli
stranieri che sono stati
ammessi |
Identico. |
in soprannumero ai corsi di
diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo
dello Stato di
appartenenza. 2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite di concerto tra il Ministro della sanità ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate. 3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. 4. In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo |
Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo |
|
1. I minori stranieri
presenti sul territorio sono
soggetti all'obbligo
scolastico; ad essi si
applicano tutte le
disposizioni vigenti in
materia di diritto
all'istruzione, di accesso ai
servizi educativi, di
partecipazione alla vita
della comunità scolastica. 2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. |
Identico. |
3. La comunità scolastica
accoglie le differenze
linguistiche e culturali come
valore da porre a fondamento
del rispetto reciproco, dello
scambio tra le culture e
della tolleranza; a tale fine
promuove e favorisce
iniziative volte alla
accoglienza, alla tutela
della cultura e della lingua
d'origine e alla
realizzazione di attività
interculturali comuni. 4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. 5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono: a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo; c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia. 6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione: a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con |
particolare riferimento
all'attivazione di corsi
intensivi di lingua italiana,
nonché dei corsi di
formazione ed aggiornamento
del personale ispettivo,
direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado
e dei criteri per
l'adattamento dei programmi
di insegnamento; b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati; c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico; d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5. |
|
|
1. In materia di accesso
all'istruzione universitaria
e di relativi interventi per
il diritto allo studio è
assicurata la parità di
trattamento tra lo straniero
e il cittadino italiano, nei
limiti e con le modalità di
cui al presente articolo. 2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza. |
Identico. |
3. Con il regolamento di
attuazione sono
disciplinati: a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio; b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio di attività lavorative da parte dello studente straniero; c) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio; d) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare; e) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario; f) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera e); g) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia. 4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. 5. E' comuque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni |
con gli studenti italiani,
agli stranieri titolari di
carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo
politico, per asilo
umanitario, o per motivi
religiosi, ovvero agli
stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di
titolo di studio superiore
conseguito in Italia
nell'anno scolastico
precedente. |
Disposizioni in materia di |
Disposizioni in materia di |
|
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1. Le regioni, in
collaborazione con le
province e con i comuni e con
le associazioni e le
organizzazioni di
volontariato, predispongono
centri di accoglienza
destinati ad ospitare, anche
in strutture ospitanti
cittadini italiani o
cittadini di altri Paesi
dell'Unione europea,
stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi
diversi dal turismo, che
siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di
sussistenza. |
Identico. |
2. I centri di
accoglienza sono finalizzati
a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel
più breve tempo possibile. I
centri di accoglienza
provvedono, ove possibile, ai
servizi sociali e culturali
idonei a favorire l'autonomia
e l'inserimento sociale degli
ospiti. Ogni regione
determina i requisiti
gestionali e strutturali dei
centri e consente convenzioni
con enti privati e
finanziamenti. 3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, di assistenza |
socio-sanitaria degli
stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per
il tempo strettamente
necessario al raggiungimento
dell'autonomia personale per
le esigenze di vitto e
alloggio nel territorio in
cui vive lo straniero. 4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva. 5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale. 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle |
locazioni abitative e al
credito agevolato in materia
di edilizia, recupero,
acquisto e locazione della
prima casa di abitazione. |
|
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1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabiliti dalla legge per il cittadino, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nel comune di residenza secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione europea. 2. Per l'esercizio del diritto elettorale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal decreto legislativo ivi indicato. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal rinnovo per scadenza del mandato dei consigli comunali eletti con la consultazione elettorale del 23 aprile 1995. |
Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del Fondo per le |
Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del Fondo per le |
|
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1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o |
Identico. |
con enti pubblici e privati
dei Paesi di origine,
favoriscono: a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni; b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine; c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi; e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli |
organi e uffici pubblici e
degli enti privati che hanno
rapporti abituali con
stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in
materia di immigrazione. 2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione. 3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione della presente legge. |
|
|
1. Ai fini del presente
capo, costituisce
discriminazione ogni
comportamento che,
direttamente o
indirettamente, comporti una
distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza
basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o
l'origine nazionale o etnica,
le convinzioni e le pratiche
religiose, e che abbia lo
scopo o l'effetto di
distruggere o di
compromettere il
riconoscimento, il godimento
o l'esercizio, in condizioni
di parità, dei diritti umani
e delle libertà fondamentali
in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni
altro settore della vita
pubblica. |
Identico. |
2. In ogni caso compie
un atto di
discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica utilità che |
nell'esercizio delle sue
funzioni compia od ometta
atti nei riguardi di un
cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di
appartenente ad una
determinata razza, religione,
etnia o nazionalità, lo
discriminino
ingiustamente; b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità; e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non |
essenziali allo svolgimento
dell'attività lavorativa. 3. Il presente articolo si applica anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia. |
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1. Quando il
comportamento di un privato o
della pubblica
amministrazione produce una
discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o
religiosi, il giudice può, su
istanza di parte, ordinare la
cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare
ogni altro provvedimento
idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli
effetti della
discriminazione. |
1. Identico. |
2. La domanda si
propone con ricorso
depositato, anche
personalmente dalla parte,
nella cancelleria del pretore
del luogo di domicilio
dell'istante. |
2. Identico. |
3. Il pretore, sentite
le parti, omessa ogni
formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel
modo che ritiene più
opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai
fini del provvedimento
richiesto. |
3. Identico. |
4. Il pretore provvede
con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto
della domanda. Se accoglie la
domanda, emette i
provvedimenti richiesti che
sono immediatamente
esecutivi. |
4. Identico. |
5. Nei casi di urgenza
il pretore provvede con
decreto motivato, assunte,
ove occorra, sommarie
informazioni. In tal caso
fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione
delle parti davanti a sé
entro un termine non
superiore a quindici giorni,
assegnando all'istante un
termine non superiore a otto
giorni per la notificazione
del ricorso e del decreto. A
tale udienza il pretore, con
ordinanza, conferma, modifica
o revoca i provvedimenti
emanati nel decreto. |
5. Identico. |
6. Contro i
provvedimenti del pretore è
ammesso reclamo al tribunale
nei termini di cui
all'articolo 739, secondo
comma, del |
6. Identico. |
codice di procedura civile.
Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli
737, 738 e 739 del codice di
procedura civile. |
7. Con la decisione
che definisce il giudizio il
giudice può altresì
condannare il convenuto al
risarcimento del danno, anche
non patrimoniale. |
7. Identico. |
8. Chiunque elude
l'esecuzione di provvedimenti
del pretore di cui ai commi 4
e 5 e dei provvedimenti del
tribunale di cui al comma 6 è
punito ai sensi dell'articolo
388, primo comma, del codice
penale. |
8. Identico. |
9. Quando il
ricorrente fornisce elementi
di fatto, desunti anche da
dati di carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai
regimi contributivi,
all'assegnazione delle
mansioni e delle qualifiche,
ai trasferimenti, alla
progressione in carriera e ai
licenziamenti, idonei a
fondare, in modo preciso e
concordante, la presunzione
dell'esistenza di atti o
comportamenti discriminatori
in ragione della razza, del
gruppo etnico o linguistico,
della confessione religiosa o
della cittadinanza, spetta al
convenuto l'onere della prova
sulla insussistenza della
discriminazione. |
9. Identico. |
10. Qualora il datore
di lavoro ponga in essere un
atto o un comportamento
discriminatorio di carattere
collettivo, anche in casi in
cui non siano individuabili
in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso
può essere presentato dalle
rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative
a livello nazionale. Il
giudice, nella sentenza che
accerta le discriminazioni
sulla base del ricorso
presentato ai sensi del
presente articolo, ordina al
datore di lavoro di definire,
sentiti i predetti soggetti e
organismi, un piano di
rimozione delle
discriminazioni accertate. |
10. Identico. |
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 40 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefìci ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento | 11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 39 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefìci ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento |
di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o
enti pubblici che abbiano
disposto la concessione del
beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o
creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni o enti
revocano il beneficio e, nei
casi più gravi, dispongono
l'esclusione del responsabile
per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o
creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto. |
di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o
enti pubblici che abbiano
disposto la concessione del
beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o
creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni o enti
revocano il beneficio e, nei
casi più gravi, dispongono
l'esclusione del responsabile
per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o
creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto. |
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1. Presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri è
istituito il Fondo nazionale
per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento
delle iniziative di cui agli
articoli 18, 35, 37 e 39,
inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello
Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni. La
dotazione del Fondo, al netto
delle somme derivanti dal
contributo di cui al comma 3,
è stabilita in lire 17.500
milioni per l'anno 1997, in
lire 58.000 milioni per
l'anno 1998 e in lire 68.000
milioni per l'anno 1999. Alla
determinazione del Fondo per
gli anni successivi si
provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo
affluiscono altresì le somme
derivanti da contributi e
donazioni eventualmente
disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche
internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono
versati all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo è annualmente
ripartito con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i
Ministri interessati. Il
regolamento di attuazione
disciplina le modalità per la
presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la
rendicontazione e la revoca
del finanziamento del
Fondo. |
1. Presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri è
istituito il Fondo nazionale
per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento
delle iniziative di cui agli
articoli 18, 35, 37 e
38, inserite nei
programmi annuali o
pluriennali dello Stato,
delle regioni, delle province
e dei comuni. La dotazione
del Fondo, al netto delle
somme derivanti dal
contributo di cui al comma 3,
è stabilita in lire 17.500
milioni per l'anno 1997, in
lire 58.000 milioni per
l'anno 1998 e in lire 68.000
milioni per l'anno 1999. Alla
determinazione del Fondo per
gli anni successivi si
provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo
affluiscono altresì le somme
derivanti da contributi e
donazioni eventualmente
disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche
internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono
versati all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo è annualmente
ripartito con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i
Ministri interessati. Il
regolamento di attuazione
disciplina le modalità per la
presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la
rendicontazione e la revoca
del finanziamento del
Fondo. |
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare |
2. Identico. |
riguardo all'effettiva e
completa attuazione operativa
della presente legge e del
regolamento di attuazione,
alle attività culturali,
formative, informative, di
integrazione e di promozione
di pari opportunità. I
programmi sono adottati
secondo i criteri e le
modalità indicati dal
regolamento di attuazione e
indicano le iniziative
pubbliche e private
prioritarie per il
finanziamento da parte del
Fondo, compresa l'erogazione
di contributi agli enti
locali per l'attuazione del
programma. |
3. Con effetto dal
mese successivo alla data di
entrata in vigore della
presente legge e comunque da
data non successiva al 1^
gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal
gettito del contributo di cui
all'articolo articolo 13,
comma 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 943, è
destinato al finanziamento
delle politiche del Fondo di
cui al comma 1. A tal fine le
predette somme sono versate
dall'INPS all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere assegnate al predetto
Fondo. |
3. Identico. |
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI |
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI |
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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine
di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, un decreto
legislativo contenente la
disciplina organica
dell'ingresso, del soggiorno
e dell'allontanamento dei
cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione
europea. |
Identico. |
2. Il decreto legislativo
deve osservare i seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia; b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica; c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale; d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea; f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione; |
g) contenere ogni
disposizione necessaria alla
concreta attuazione del
decreto legislativo, nonché
le norme di coordinamento con
tutte le altre norme statali
ed eventualmente norme di
carattere transitorio. 3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, alle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee. |
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1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni: |
Identico. |
a) l'articolo 151
del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773; b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152; c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; |
f) l'articolo 4
della legge 18 gennaio 1994,
n. 50; g) l'articolo 116 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
|
|
1. Il Governo della
Repubblica è delegato ad
emanare, entro il termine di
centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, un decreto
legislativo contenente il
testo unico delle
disposizioni concernenti gli
stranieri, nel quale devono
essere riunite e coordinate
fra loro e con le norme della
presente legge, con le
modifiche a tal fine
necessarie: |
Identico. |
a) le
disposizioni vigenti in
materia di stranieri non
incompatibili con le
disposizioni della presente
legge contenute nel testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773; b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge. 2. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i princìpi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge quelle contenute in altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero. 3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, alle competenti Commissioni parlamentari che |
devono esprimersi entro
quarantacinque giorni dalla
richiesta del Presidente del
Consiglio dei ministri;
trascorso tale termine il
parere si intende
acquisito. |
|
|
1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
lire 47.500 milioni per il
1997 e in lire 124.000
milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, si
provvede: |
Identico. |
a) quanto a lire
27.500 milioni per l'anno
1997 e a lire 104.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998
e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire
27.500 milioni per l'anno
1997 e a lire 29.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998
e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero del
tesoro; quanto a lire 50.000
milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri; quanto a lire
20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire
5.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri; b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge. |
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