PROGETTO DI LEGGE - N. 2906
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In riferimento ai titoli I e VII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, è fatto divieto al datore di lavoro che a
qualsiasi titolo produce, impiega, trasporta clorulo monomero
di vinile (CVM) di esporre ad esso i lavoratori addetti.
2. In mancanza di sostanza sostitutiva al CVM la
produzione, il trasporto e qualsiasi impiego devono essere a
ciclo chiuso. Non è ammesso alcun valore limite al CVM.
3. Si fa comunque obbligo al datore di lavoro di
monitorare in permanenza l'ambiente di lavoro, e di sottoporre
i lavoratori ad appositi controlli sanitari con periodicità
semestrale.
Art. 2.
1. Il Ministro della sanità adotta, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un apposito
atto di indirizzo alle regioni al fine di far effettuare entro
e non oltre dodici mesi, un apposito censimento dei siti di
produzione, stoccaggio e deposito di residui, in conformità a
quanto stabilito per l'amianto dalla legge 27 marzo 1992, n.
257, nei quali vi è presenza di CVM.
Art. 3.
1. Il Ministro della sanità indica quale istituto di
ricerca pubblico debba compiere, entro e non oltre un anno a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una indagine epidemiologica retrospettiva per tutti i
lavoratori che a qualunque titolo sono stati impiegati nella
lavorazione e nel trasporto del clorulo monomero di vinile e
del polivinilcloruro (PVC).
2. E' fatto obbligo ai datori di lavoro ed a ogni altro
ente interessato di fornire la documentazione richiesta
all'istituto pubblico di ricerca designato ai sensi del comma
1.
Art. 4.
1. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro
dei lavoratori esposti a CVM.
2. Tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo sono stati
esposti a CVM hanno diritto agli stessi benefìci previdenziali
concessi ai lavoratori esposti all'amianto ai sensi della
legge 27 marzo 1992, n. 257.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede per il 1997 mediante utilizzazione dei
fondi relativi al Ministero del tesoro previsti dalla Tabella
A della legge 23 dicembre 1996, n. 663.
Art. 5.
1. Il Ministro della sanità vigila affinché nei territori
dove vi è particolare concentrazione di persone colpite da
tumori maligni derivanti da esposizione a sostanze ed agenti
cancerogeni sia istituito un apposito servizio di
ospedalizzazione a domicilio.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede per il 1997 mediante utilizzazione dei
fondi relativi al Ministero della sanità previsti dalla
Tabella A della legge 23 dicembre 1996, n. 663.