PROGETTO DI LEGGE - N. 2906




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In riferimento ai titoli I e VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è fatto divieto al datore di lavoro che a qualsiasi titolo produce, impiega, trasporta clorulo monomero di vinile (CVM) di esporre ad esso i lavoratori addetti.
        2. In mancanza di sostanza sostitutiva al CVM la produzione, il trasporto e qualsiasi impiego devono essere a ciclo chiuso. Non è ammesso alcun valore limite al CVM.
        3. Si fa comunque obbligo al datore di lavoro di monitorare in permanenza l'ambiente di lavoro, e di sottoporre i lavoratori ad appositi controlli sanitari con periodicità semestrale.


Art. 2.

        1. Il Ministro della sanità adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito atto di indirizzo alle regioni al fine di far effettuare entro e non oltre dodici mesi, un apposito censimento dei siti di produzione, stoccaggio e deposito di residui, in conformità a quanto stabilito per l'amianto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, nei quali vi è presenza di CVM.


Art. 3.

        1. Il Ministro della sanità indica quale istituto di ricerca pubblico debba compiere, entro e non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indagine epidemiologica retrospettiva per tutti i lavoratori che a qualunque titolo sono stati impiegati nella lavorazione e nel trasporto del clorulo monomero di vinile e del polivinilcloruro (PVC).
        2. E' fatto obbligo ai datori di lavoro ed a ogni altro ente interessato di fornire la documentazione richiesta all'istituto pubblico di ricerca designato ai sensi del comma 1.


Art. 4.

        1. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro dei lavoratori esposti a CVM.
        2. Tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo sono stati esposti a CVM hanno diritto agli stessi benefìci previdenziali concessi ai lavoratori esposti all'amianto ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per il 1997 mediante utilizzazione dei fondi relativi al Ministero del tesoro previsti dalla Tabella A della legge 23 dicembre 1996, n. 663.


Art. 5.

        1. Il Ministro della sanità vigila affinché nei territori dove vi è particolare concentrazione di persone colpite da tumori maligni derivanti da esposizione a sostanze ed agenti cancerogeni sia istituito un apposito servizio di ospedalizzazione a domicilio.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per il 1997 mediante utilizzazione dei fondi relativi al Ministero della sanità previsti dalla Tabella A della legge 23 dicembre 1996, n. 663.



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