COMPETENZE RISERVATE ALLE LEGGI COSTITUZIONALI

ARTICOLO

OGGETTO

art. 57, co. 2

adozione degli statuti speciali

art. 57, co. 4

disciplina di forme e condizioni particolari di autonomia per le Regioni a statuto ordinario

art. 63, co. 1

fusione di Regioni esistenti

art. 63, co. 2

modifica delle denominazioni delle Regioni esistenti e creazione di nuove Regioni

art. 72, co. 2

disciplina delle procedure del giudizio avanti la Corte costituzionale e delle sanzioni penali e costituzionali per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione compiuti dal Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni

art. 72, co. 3

disciplina della procedura del giudizio penale per gli atti del Presidente della Repubblica diversi da quelli compiuti nell'esercizio delle sue funzioni

art. 134, co. 1, lett. d)

determinazione dei casi e delle modalità con cui la Corte costituzionale giudica sui conflitti di attribuzione in cui siano parti Province e Comuni

art. 134, co. 1, lett. i)

determinazione di condizioni, forme e termini di proponibilità dei singoli ricorsi contro i pubblici poteri per lesione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

art. 137, co. 1

determinazione di condizioni, forme e termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e delle garanzie di indipendenza dei giudici della Corte

art. 137, co. 2

determinazione di condizioni, limiti e modalità di proposizione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera, della questione di legittimità costituzionale sulle leggi per violazione dei diritti fondamentali

 


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