Art. 139
(Forma repubblicana)

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale

Contenuto

L'articolo in esame conferma il divieto, già contenuto nel vigente art. 139 Cost., di sottoporre a revisione costituzionale la forma repubblicana.

Discussione in Commissione

La Commissione, come avvenuto per l'art. 138, ha stabilito di non modificare il contenuto dell'art. 139 della Costituzione. Su tale argomento non si è svolta alcuna discussione nella seconda fase dei lavori, successiva all'approvazione del testo di giugno.

Si osserva peraltro che il testo base su Parlamento e fonti normative, adottato dalla Commissione agli inizi di giugno, conteneva, al quarto comma dell'art. 34 del testo stesso (di cui si tratta in occasione del precedente art. 138), una disposizione che esplicitava il divieto di fare oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana. Tale comma estendeva tuttavia il divieto anche ai principi supremi dell'ordinamento ed ai diritti inviolabili della persona.

Come segnalato in occasione della scheda relativa all'art. 138, la Commissione ha deciso di non adottare l'intero art. 34, non facendo pertanto propria la proposta di allargare l'ambito di operatività del divieto di revisione costituzionale.


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