Titolo VIII
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione II
Leggi costituzionali.
(Artt. 138-139)
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. |
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. |
Contenuto
L'articolo in esame disciplina il procedimento di revisione costituzionale e di approvazione delle altre leggi costituzionali. Il testo dell'art. 138 riproduce esattamente il testo della Costituzione vigente, ad eccezione di una modifica formale legata alla nuova denominazione assunta dagli organi legislativi regionali: in tal senso, il secondo comma dell'art. 138, che prevede l'attivazione delle procedure referendarie sulle leggi di revisione costituzionale, elenca tra i soggetti legittimati a richiedere il referendum le "Assemblee regionali" e non più i "Consigli regionali".
Per il resto, restano sanciti i principi costituzionali vigenti:
Discussione in Commissione
La Commissione, al termine dei propri lavori, ha confermato la decisione, già adottata a giugno, di non modificare il contenuto dell'art. 138 della Costituzione. Essa ha peraltro deciso di approvare la proposta, emersa in sede di coordinamento formale, di introdurre una modifica testuale, che uniformasse il secondo comma dell'articolo stesso alla espressione usata, negli altri Titoli, per definire gli organi legislativi regionali ("Assemblee" e non "Consigli" regionali).
Si segnala tuttavia che, all'inizio dei lavori della Commissione, era stato presentato, dalla relatrice sul testo base sul Parlamento e le fonti normative (adottato nelle sedute del 3 e 4 giugno 1997), un articolo (art. 34) che conteneva una modifica di sostanza dell'attuale art. 138 della Costituzione. Tale articolo proponeva le seguenti innovazioni:
La Commissione ha tuttavia deciso di non adottare la proposta e di mantenere in vita l'articolo della Costituzione vigente.
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